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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1405/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2023 00289870 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2007/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in accoglimento del presente Ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e annullare l'atto impugnato;
ovvero, dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce dell'annullamento d'ufficio del Preavviso di iscrizione di ipoteca oggetto del presente contenzioso.
Accertare e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto dalla Ricorrente in forza dell'atto descritto in epigrafe.
Accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione e/o decadenza dall'utile esercizio del potere impositivo. Con condanna di Resistente_1 al risarcimento per resistenza temeraria Resistente/Appellato:
Resistente/Appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza N.
124187/2023 e per l'effetto dichiarare la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870
IMU; rigettare la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente per pretesa condotta processuale connotata da malafede ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi dedotti in atto. Con vittoria di spese e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) In data 21 marzo 2023 la Resistente_1 s.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Agrate Brianza, notificava alla signora Ricorrente_1 il Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870 a garanzia del credito relativo all'ingiunzione di pagamento n. 2022.0475900000477 notificata in data 6 maggio 2022 per complessivi € 27.429,83 per omesso versamento IMU 2014.
Tale atto veniva impugnato avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con ricorso notificato in data 6 aprile 2023 per i seguenti motivi:
a) per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato, in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo
n. 39/1993; b) per difetto di motivazione circa il contesto esattivo di riferimento;
c) per difetto del presupposto impositivo, in quanto il Preavviso di iscrizione ipotecaria è riferito ad una ingiunzione di pagamento oggetto di contenzioso attualmente pendente innanzi alla C.G.T. di II Grado della Lombardia, in ragione di ciò Resistente_1 S.p.a. avrebbe dovuto astenersi dal procedere al recapito del Preavviso;
d) per intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza dall'utile esercizio del potere impositivo stante l'omessa notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento n. 825/2019 per IMU 2014.
Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio contestando i motivi dedotti in ricorso e sostenendo la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria
Il giudizio veniva definito in primo grado con la sentenza della CGT di Milano n. 235/1/2023 depositata il 26 ottobre 2023 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite. Il primo giudice affermava l'infondatezza dei motivi di gravame.
2) Con l'appello in epigrafe, la contribuente chiede la riforma della sentenza.
2.1) L'appellante, dopo aver riepilogato lo svolgimento del primo grado di giudizio, segnala che nel corso del mese di dicembre 2023 Resistente_1 le ha recapitato un nuovo Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00864822, identico a quello oggetto del presente procedimento e fatto anch'esso oggetto di impugnazione avanti la C.G.T. di Milano con ricorso R.G. 80/24.
Tanto premesso, la contribuente osserva che il Preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto del presente procedimento giurisdizionale è stato annullato in autotutela, senza darne avviso all'interessata; tale condotta a parere dell'appellante, evidenzierebbe la conclamata malafede di Resistente_1 la quale, pertanto, dovrà essere condannata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del Codice di Procedura Civile. 2.2) Resistente_1 si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 5 luglio 2024.
La resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto privo della esposizione sommaria dei fatti, della identificazione della domanda, dei motivi specifici dell'impugnazione e dell'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione contestata dovrebbe considerarsi erronea.
Con riguardo all'unico motivo di impugnazione secondo cui Resistente_1 S.p.A. avrebbe annullato in autotutela il preavviso impugnato e ciò avrebbe fatto nel corso della causa di primo grado così resistendo temerariamente al giudizio proposto dalla signora Ricorrente_1, la resistente sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, Resistente_1 ha annullato per mero errore informatico la comunicazione di iscrizione ipotecaria e non il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870 che è da considerarsi del tutto efficace anche se
“congelato” all'interno di una esecuzione non portata a termine.
Resistente_1 sostiene che se il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di questo contenzioso fosse stato annullato in autotutela ne avrebbe dato comunicazione alla signora Ricorrente_1, così come le ha comunicato di non tenere conto della comunicazione di iscrizione di ipoteca. Conclude per l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria sia in relazione al primo grado sia in relazione a questo grado di giudizio.
2.3) All'udienza odierna partecipava solo la Società appellata, insistendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) L'appello non può trovare accoglimento.
3.1) In via preliminare, rileva il Collegio che il principio di specificità dei motivi di appello sancito dall'art. 53 del d.lgs. 546/92 (ora: art. 107 d.lgs 175/24) prescrive che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non potendo bastare la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò, perché il giudizio di appello innanzi al giudice tributario ha natura di revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione.
Ne discende che l'appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per cui questa sarebbe erronea e da riformare. Non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che essi siano esposti con specificità sufficiente all'identificazione delle tesi sostenute contro le statuizioni della sentenza impugnata e a supporto della domanda di riforma.
Quanto sopra deve in particolare affermarsi laddove la decisione di primo grado presenti una motivazione che esponga puntualmente le ragioni di dissenso dalle argomentazioni della parte ricorrente, essendo in tal caso richiesta una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri la comprensione di quanto esposto dal giudice di primo grado e offra spunti per una decisione diversa.
Nel caso in esame, la sentenza appellata ha esposto i motivi di infondatezza delle censure che la parte aveva indirizzato all'atto impugnato, evidenziando: che il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato sottoscritto digitalmente dal Sig. Nominativo_1, Vice Direttore di Resistente_1 SPA Responsabile dell'emissione e della notifica dell'atto, in cui non solo è apposta la sottoscrizione valida e efficace, ma sono parimenti indicati tutti i dati necessari ai fini della verifica dei poteri del sottoscrittore dell'atto; che il preavviso risulta compiutamente motivato mediante il riferimento alla presupposta all'ingiunzione di pagamento n. 20220475900000477 notificata in data 6.5.2022 per complessivi euro 27.429,83 relativi all'imposta IMU del Comune di Agrate
Brianza; che detta ingiunzione non è stata sospesa e ciò rende legittima la prosecuzione dell'azione di riscossione coattiva;
che nel caso in esame non è maturata alcuna prescrizione o decadenza della pretesa erariale del Comune di Agrate Brianza, come accertato dalla sentenza n. 3386/2022 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, confermata dalla sentenza n. 2536/2023 di questa Corte di secondo grado.
Nel caso di specie, risultano quindi comunicati alla parte contribuente i dati necessari e sufficienti affinché essa potesse avere effettiva conoscenza degli elementi posti a fondamento del credito tributario, ivi essendo perfettamente indicato l'atto prodromico al preavviso, a essa notificato ed avendo la parte acquisito pacificamente conoscenza dell'avviso di accertamento per IMU 2014 posto che la contribuente si è recata presso la Casa Comunale di Agrate Brianza il 30.12.2019 per visionare l'atto ma si è rifiutata di ritirarlo come risulta dall'annotazione sul registro notificazioni del Comune.
A fronte di tali manifeste evidenze l'atto di appello non espone alcuna censura alle argomentazioni della sentenza di primo grado che hanno condotto al rigetto del ricorso e da ciò consegue l'inammissibilità del gravame, come fondatamente eccepito dalla resistente.
3.2) L'unico motivo di appello formulato dalla contribuente attiene a circostanze che, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero avvenute nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellante sostiene che nel mese di dicembre 2023 Resistente_1 le ha notificato un nuovo Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00864822 affatto identico al Preavviso impugnato nel presente procedimento giurisdizionale e di aver appreso, dalle difese esposte da Resistente_1 nel giudizio promosso avverso il nuovo Preavviso, che l'atto qui in controversia è stato annullato in autotutela, senza che la Resistente_1 abbia informato la contribuente di tale evenienza. Sul presupposto che detta condotta integri una “conclamata malafede”,
l'appellante chiede che la Società sia condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per resistenza temeraria.
Nel formulare questa pretesa l'appellante è incorsa in un palese fraintendimento degli atti.
Come emerge dagli atti e come anche evidenziato dalle controdeduzioni della resistente, con nota in data 7 giugno 2023 (doc. 11 in atti) comunicata alla contibuente, la Resistente_1 dopo aver precisato che, per un errore tecnico informatico, le aveva precedentemente notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, avvisava la parte che di questa non doveva tenersi conto, non avendo l'agente per la riscossione dato corso alle conseguenti formalità presso la competente Conservatoria dei RR.II.
Detta comunicazione aveva quindi ad oggetto un atto diverso e successivo rispetto al Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870 che non è stato annullato, né reso definitivamente inefficace, ma solo temporaneamente congelato nella fase esecutiva rimasta sospesa nelle more della definizione del giudizio afferente al nuovo Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00864822 che la Resistente_1 ha reiterato al fine di poter procedere ad una nuova e futura iscrizione ipotecaria in sostituzione di quella resa inefficace con la nota suindicata.
L'infondatezza del motivo conduce al rigetto della domanda di condanna di Resistente_1 per responsabilità aggravata, rivelatasi affatto insussistente.
4) L'appello è quindi complessivamente infondato e deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore della Società appellata, debbono essere poste a carico della odierna appellante, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello in epigrafe e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.187,00 oltre spese e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DO OR
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO DOMENICO, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1405/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2023 00289870 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2007/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in accoglimento del presente Ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e annullare l'atto impugnato;
ovvero, dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce dell'annullamento d'ufficio del Preavviso di iscrizione di ipoteca oggetto del presente contenzioso.
Accertare e dichiarare, quindi, che nulla è dovuto dalla Ricorrente in forza dell'atto descritto in epigrafe.
Accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione e/o decadenza dall'utile esercizio del potere impositivo. Con condanna di Resistente_1 al risarcimento per resistenza temeraria Resistente/Appellato:
Resistente/Appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza N.
124187/2023 e per l'effetto dichiarare la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870
IMU; rigettare la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente per pretesa condotta processuale connotata da malafede ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi dedotti in atto. Con vittoria di spese e onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) In data 21 marzo 2023 la Resistente_1 s.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per conto del Comune di Agrate Brianza, notificava alla signora Ricorrente_1 il Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870 a garanzia del credito relativo all'ingiunzione di pagamento n. 2022.0475900000477 notificata in data 6 maggio 2022 per complessivi € 27.429,83 per omesso versamento IMU 2014.
Tale atto veniva impugnato avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con ricorso notificato in data 6 aprile 2023 per i seguenti motivi:
a) per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato, in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo
n. 39/1993; b) per difetto di motivazione circa il contesto esattivo di riferimento;
c) per difetto del presupposto impositivo, in quanto il Preavviso di iscrizione ipotecaria è riferito ad una ingiunzione di pagamento oggetto di contenzioso attualmente pendente innanzi alla C.G.T. di II Grado della Lombardia, in ragione di ciò Resistente_1 S.p.a. avrebbe dovuto astenersi dal procedere al recapito del Preavviso;
d) per intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza dall'utile esercizio del potere impositivo stante l'omessa notifica dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento n. 825/2019 per IMU 2014.
Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio contestando i motivi dedotti in ricorso e sostenendo la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria
Il giudizio veniva definito in primo grado con la sentenza della CGT di Milano n. 235/1/2023 depositata il 26 ottobre 2023 di rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite. Il primo giudice affermava l'infondatezza dei motivi di gravame.
2) Con l'appello in epigrafe, la contribuente chiede la riforma della sentenza.
2.1) L'appellante, dopo aver riepilogato lo svolgimento del primo grado di giudizio, segnala che nel corso del mese di dicembre 2023 Resistente_1 le ha recapitato un nuovo Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00864822, identico a quello oggetto del presente procedimento e fatto anch'esso oggetto di impugnazione avanti la C.G.T. di Milano con ricorso R.G. 80/24.
Tanto premesso, la contribuente osserva che il Preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto del presente procedimento giurisdizionale è stato annullato in autotutela, senza darne avviso all'interessata; tale condotta a parere dell'appellante, evidenzierebbe la conclamata malafede di Resistente_1 la quale, pertanto, dovrà essere condannata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 del Codice di Procedura Civile. 2.2) Resistente_1 si costituiva in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 5 luglio 2024.
La resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto privo della esposizione sommaria dei fatti, della identificazione della domanda, dei motivi specifici dell'impugnazione e dell'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione contestata dovrebbe considerarsi erronea.
Con riguardo all'unico motivo di impugnazione secondo cui Resistente_1 S.p.A. avrebbe annullato in autotutela il preavviso impugnato e ciò avrebbe fatto nel corso della causa di primo grado così resistendo temerariamente al giudizio proposto dalla signora Ricorrente_1, la resistente sostiene che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, Resistente_1 ha annullato per mero errore informatico la comunicazione di iscrizione ipotecaria e non il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870 che è da considerarsi del tutto efficace anche se
“congelato” all'interno di una esecuzione non portata a termine.
Resistente_1 sostiene che se il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di questo contenzioso fosse stato annullato in autotutela ne avrebbe dato comunicazione alla signora Ricorrente_1, così come le ha comunicato di non tenere conto della comunicazione di iscrizione di ipoteca. Conclude per l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria sia in relazione al primo grado sia in relazione a questo grado di giudizio.
2.3) All'udienza odierna partecipava solo la Società appellata, insistendo per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) L'appello non può trovare accoglimento.
3.1) In via preliminare, rileva il Collegio che il principio di specificità dei motivi di appello sancito dall'art. 53 del d.lgs. 546/92 (ora: art. 107 d.lgs 175/24) prescrive che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non potendo bastare la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò, perché il giudizio di appello innanzi al giudice tributario ha natura di revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione.
Ne discende che l'appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per cui questa sarebbe erronea e da riformare. Non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che essi siano esposti con specificità sufficiente all'identificazione delle tesi sostenute contro le statuizioni della sentenza impugnata e a supporto della domanda di riforma.
Quanto sopra deve in particolare affermarsi laddove la decisione di primo grado presenti una motivazione che esponga puntualmente le ragioni di dissenso dalle argomentazioni della parte ricorrente, essendo in tal caso richiesta una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri la comprensione di quanto esposto dal giudice di primo grado e offra spunti per una decisione diversa.
Nel caso in esame, la sentenza appellata ha esposto i motivi di infondatezza delle censure che la parte aveva indirizzato all'atto impugnato, evidenziando: che il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato sottoscritto digitalmente dal Sig. Nominativo_1, Vice Direttore di Resistente_1 SPA Responsabile dell'emissione e della notifica dell'atto, in cui non solo è apposta la sottoscrizione valida e efficace, ma sono parimenti indicati tutti i dati necessari ai fini della verifica dei poteri del sottoscrittore dell'atto; che il preavviso risulta compiutamente motivato mediante il riferimento alla presupposta all'ingiunzione di pagamento n. 20220475900000477 notificata in data 6.5.2022 per complessivi euro 27.429,83 relativi all'imposta IMU del Comune di Agrate
Brianza; che detta ingiunzione non è stata sospesa e ciò rende legittima la prosecuzione dell'azione di riscossione coattiva;
che nel caso in esame non è maturata alcuna prescrizione o decadenza della pretesa erariale del Comune di Agrate Brianza, come accertato dalla sentenza n. 3386/2022 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, confermata dalla sentenza n. 2536/2023 di questa Corte di secondo grado.
Nel caso di specie, risultano quindi comunicati alla parte contribuente i dati necessari e sufficienti affinché essa potesse avere effettiva conoscenza degli elementi posti a fondamento del credito tributario, ivi essendo perfettamente indicato l'atto prodromico al preavviso, a essa notificato ed avendo la parte acquisito pacificamente conoscenza dell'avviso di accertamento per IMU 2014 posto che la contribuente si è recata presso la Casa Comunale di Agrate Brianza il 30.12.2019 per visionare l'atto ma si è rifiutata di ritirarlo come risulta dall'annotazione sul registro notificazioni del Comune.
A fronte di tali manifeste evidenze l'atto di appello non espone alcuna censura alle argomentazioni della sentenza di primo grado che hanno condotto al rigetto del ricorso e da ciò consegue l'inammissibilità del gravame, come fondatamente eccepito dalla resistente.
3.2) L'unico motivo di appello formulato dalla contribuente attiene a circostanze che, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbero avvenute nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellante sostiene che nel mese di dicembre 2023 Resistente_1 le ha notificato un nuovo Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00864822 affatto identico al Preavviso impugnato nel presente procedimento giurisdizionale e di aver appreso, dalle difese esposte da Resistente_1 nel giudizio promosso avverso il nuovo Preavviso, che l'atto qui in controversia è stato annullato in autotutela, senza che la Resistente_1 abbia informato la contribuente di tale evenienza. Sul presupposto che detta condotta integri una “conclamata malafede”,
l'appellante chiede che la Società sia condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per resistenza temeraria.
Nel formulare questa pretesa l'appellante è incorsa in un palese fraintendimento degli atti.
Come emerge dagli atti e come anche evidenziato dalle controdeduzioni della resistente, con nota in data 7 giugno 2023 (doc. 11 in atti) comunicata alla contibuente, la Resistente_1 dopo aver precisato che, per un errore tecnico informatico, le aveva precedentemente notificato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, avvisava la parte che di questa non doveva tenersi conto, non avendo l'agente per la riscossione dato corso alle conseguenti formalità presso la competente Conservatoria dei RR.II.
Detta comunicazione aveva quindi ad oggetto un atto diverso e successivo rispetto al Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00289870 che non è stato annullato, né reso definitivamente inefficace, ma solo temporaneamente congelato nella fase esecutiva rimasta sospesa nelle more della definizione del giudizio afferente al nuovo Preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/00864822 che la Resistente_1 ha reiterato al fine di poter procedere ad una nuova e futura iscrizione ipotecaria in sostituzione di quella resa inefficace con la nota suindicata.
L'infondatezza del motivo conduce al rigetto della domanda di condanna di Resistente_1 per responsabilità aggravata, rivelatasi affatto insussistente.
4) L'appello è quindi complessivamente infondato e deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore della Società appellata, debbono essere poste a carico della odierna appellante, secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Lombardia, sez. 2, definitivamente pronunciando, così dispone:
- respinge l'appello in epigrafe e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.187,00 oltre spese e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Milano alla camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
DO OR