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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1432/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice EL RI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma cod. proc. civ., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432/2025 promossa da:
(iscrizione al registro delle imprese n. p. iva Parte_1 P.IVA_1
, quale mandataria di (iscrizione al P.IVA_2 Parte_2 registro delle imprese n. P.IVA_3 con l'avv. Ilaria Marinoni
ATTRICE
c o n t r o
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. Parte_3 C.F._2 con l'avv. Roberto Rossin
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza anche istruttoria reietta: In via preliminare:
pagina 1 di 9 - accertare dichiarare la legittimazione attiva in capo a Parte_2
- rigettare tutte le domande avversarie preliminari, di merito nonché di condanna ex art.lo 96 c.p.c. In via principale:
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di ex art.lo Parte_2
2901 c.c., e per l'effetto disporre la revoca, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 30.01.2020, atto a ministero Notaio Dott. in Bologna, Rep 12349, Racc. 7921, Persona_1 trascritto presso la competente Conservatoria di Cosenza in data 06.02.2020 al n. RG 3353 RP 2646 e annotato in data 11.02.2020 a margine dell'atto di matrimonio dei Sig.ri Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi domiciliati C.F._3
a Bol anin n 16/5, con il quale questi ultimi hanno costituito in fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 c.c. per fare fronte ai bisogni della famiglia sul seguente bene immobile, senza alcun trasferimento di proprietà: porzione di fabbricato sito in Comune di Rossano (CS), Contrada Calderati, costituita da appartamento al piano terra e primo, di cinque vani ed accessori, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al: foglio 8, particella 100, sub. 4, zona cens 2 – piano T-1 cat. A/2 - classe 1 - vani 5 - sup. catastale totale 70 mq. – RCE 193,67;
- ordinare le necessarie trascrizioni ed ogni altra opportuna formalità e/o pubblicità;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
- con ogni più ampia riserva.
Per i convenuti Voglia l'Ecc.mo Tribunale di. Bologna adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa: A. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a e, per essa, di Controparte_2
CP_3
B. Accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla parte attrice di ragioni creditorie da tutelare e ciò sia per mancanza dei presupposti di legge che legittimano l'iniziativa giudiziaria intrapresa sia per mancanza di prova circa la titolarità di ragioni creditorie C. Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per procedere alla revocazione e ciò per inesistenza di ragioni creditorie, eventus damni e scientia damni Nel merito A rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: B riconoscere la temerarietà nonché la natura vessatoria dell'iniziativa giudi-ziaria intrapresa e conseguentemente condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_4
96 c.p.c. C. con vittoria di spese
pagina 2 di 9 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2025, , quale mandataria Parte_1 di , ha domandato la declaratoria di inefficacia Parte_2 dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 30 gennaio 2020, disposto da e in cui è stato conferito Controparte_1 Parte_3
l'immobile di proprietà di così identificato: “Porzione di Controparte_1 fabbricato sito in Comune di Rossano (CS), Contrada Calderati, costituita da appartamento al piano terra e primo, di cinque vani ed accessori, distinta al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 8, particella 100, sub. 4, zona cens 2 – piano T-1 cat. A/2 - classe 1, vani 5 - sup. catastale totale 70 mq. – RCE 193,67”.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
è titolare di un credito verso pari Parte_2 Controparte_1 ad € 288.281,21. Tale somma deriva dall'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 152/92, emesso dal Tribunale di Rossano nel procedimento monitorio R.G. n.
680/1992, che ha condannato e tra loro in Controparte_1 Parte_5 solido, al pagamento della somma complessiva di L. 91.146.702 oggi euro 47.073,34, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1.04.1992 al soddisfo e le spese relative alla procedura;
in forza di tale titolo esecutivo, il creditore ha iscritto ipoteca giudiziale in data 27 gennaio 1993, reg. ge. 2194, reg. part. 91, successivamente rinnovata in data in data 17 gennaio 2013, R.G. 1392 R.P.121 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di
Cosenza sul cespite di proprietà di , censito al Catasto fabbricati Controparte_1 del Comune di Rossano al foglio 25, p.lla 231, sub 25; tale immobile, dapprima trasferito da a Controparte_1 Parte_3
è stato assoggettato ad esecuzione da parte del creditore ipotecario
[...] nell'ottobre 2019 ed è stato aggiudicato ad € 66.300,00; attesa l'insufficienza del ricavato di tale procedura esecutiva a soddisfare le ragioni creditorie, residuano ragioni di credito in capo a;
Parte_2
pagina 3 di 9 a pochi mesi di distanza dall'avvio di tale esecuzione, i convenuti hanno posto in essere un'operazione distrattiva, tramite la costituzione di un fondo patrimoniale in cui è stato conferito l'unico altro bene utilmente aggredibile di;
Controparte_1 la costituzione del fondo patrimoniale e la segregazione patrimoniale di tale bene ledono le ragioni di credito dell'attrice;
i convenuti erano, al momento dell'atto, pienamente consapevoli di arrecare un danno alle ragioni creditorie, atteso che gli atti distrattivi citati sono stati compiuti pochi mesi dopo aver ricevuto la notifica del precetto e dell'atto di pignoramento della procedura esecutiva più sopra citata;
inoltre, l'operazione è stata compiuta senza una valida motivazione, il che avvalora la supposta finalità distrattiva, atteso che i coniugi erano sposati da circa quarant'anni ed il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni.
Con comparsa depositata in data 15 aprile 2025, si sono costituiti CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda attorea
[...] Parte_3 sulla base dei seguenti profili: il credito vantato dall'attrice non sussiste, atteso che lo stesso si fonda su interessi usurari, con conseguente nullità del contratto ex art. 1815, co. 2 cod. civ.; in ogni caso, l'unico credito utilmente invocabile da parte attrice sarebbe quello accertato nell'originario decreto ingiuntivo per sorte capitale, con l'esclusione delle altre poste indebite e non provate addebitate da parte attrice;
considerato che
tale somma è inferiore a quanto ricavato dall'esecuzione immobiliare già intervenuta, non vi sarebbe alcun credito residuo;
manca, in ogni caso, la consapevolezza in capo ai convenuti circa la lesione delle pretese creditorie;
gli stessi, infatti, hanno disposto del bene in esame nella consapevolezza di essere titolari di altri beni, il cui valore avrebbe potuto soddisfare le eventuali pretese creditorie;
la ragione che ha spinto a conferire l'immobile di sua proprietà Controparte_1 nel fondo patrimoniale non è distrattiva, bensì la riconoscenza verso la moglie ed i suoi familiari per l'assistenza economica fornitagli durante gli anni;
pagina 4 di 9 difetta, in ogni caso, la legittimazione attiva in capo alla società attrice, atteso che la stessa non ha dimostrato la propria iscrizione al registro degli intermediari non bancari ex art.106 TUB né ha provato la titolarità del credito vantato alla luce delle plurime cessioni intercorse.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ., all'udienza del 9 ottobre
2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ult. co. cod. proc. civ.
* * *
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Sulla legittimazione del creditore
Va preliminarmente respinta la censura di carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice per la sua mancata iscrizione al registro degli intermediari non bancari ex art. 106 TUB.
Sul punto è sufficiente rinviare alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez.
3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024) che ha affermato: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori”
Sui presupposti della domanda revocatoria ex art. 2901 cod. proc. civ.
I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono, come noto: i) l'esistenza di un credito, anche contestato, in capo all'attore; ii) il pregiudizio alle sue ragioni di credito derivanti dall'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
iii) la consapevolezza del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, del terzo, di arrecare tale pregiudizio.
Nel caso di specie, le ragioni di credito vantate da parte attrice derivano da un decreto pagina 5 di 9 ingiuntivo, divenuto definitivo, contenente la condanna di al Controparte_1 pagamento di L. 91.146.702, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1° aprile 1992 fino al soddisfo oltre alle spese di procedura. Tali importi, convertiti in valuta attuale e con l'aggiunta degli interessi, sono stati quantificati dall'attrice in € 288.281,21.
I ricorrenti contestano, innanzitutto, la quantificazione di tale somma, in quanto frutto dell'applicazione di interessi usurari. Da ciò deriverebbe la riduzione dell'importo dovuto al solo capitale (pari ad € 47.000,00 circa), importo coperto da quanto ricavato tramite la precedente esecuzione immobiliare. Non residuerebbe, dunque, alcun credito.
Tale contestazione è infondata. Si osservi, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, la giurisprudenza ha accolto una nozione lata di credito, ai sensi della quale non è necessario che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile;
potendo trattarsi anche di semplice ragione o aspettativa di credito oppure di credito litigioso. Si tratta, del resto, di una azione che non ha efficacia direttamente restitutoria, bensì limitata ad assicurare l'inefficacia di atti pregiudizievoli al creditore. È perciò, a tal fine, sufficiente un accertamento meramente incidentale sull'esistenza del credito, limitata ad escludere le domande manifestamente infondate o pretestuose (Cass. civ., Sez. III, n.
11755/2018), nemmeno precluso dall'eccezione di nullità del titolo sollevata dal convenuto (Cass. civ., Sez. III, Ord. 15275/2023).
Nel caso di specie, il credito vantato da è contenuto in Parte_2 un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e costituente, dunque, titolo esecutivo. La contestazione dei convenuti circa l'usurarietà degli interessi applicati rende il relativo credito, in ogni caso limitatamente agli interessi, litigioso, il che, come accennato, è tuttavia insufficiente a paralizzare la domanda attorea. Ai fini dell'accertamento incidentale sull'esistenza del credito da svolgere nella presente sede, il credito vantato è, dunque, sufficientemente provato.
Sotto altro profilo, va altresì respinta la censura relativa alla mancata prova di titolarità del credito a seguito delle plurime operazioni straordinarie ed operazioni di cessioni in blocco. Parte attrice ha, infatti, documentato: i) la fusione tra l'originario creditore e
Gestione in;
ii) la successiva fusione tra il ed CP_4 Controparte_5 Controparte_5
pagina 6 di 9 il Banco di Roma;
iii) la cessione del credito dal Banco di Roma ad;
CP_6 iv) l'incorporazione di in CP_6 Controparte_7
v) la successiva cessione ad;
vi) l'ulteriore cessione a CP_8 [...]
. Parte_2
A fronte della analitica dimostrazione dei diversi passaggi qui elencati (cfr., in particolare, i documenti nr. 20 – 26 allegati da parte attrice nella seconda memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ.), i convenuti si sono limitati ad una contestazione generica circa l'insufficienza dei documenti prodotti ai fini della prova della titolarità del credito.
Deve, quindi, ritenersi sufficientemente documentato il credito vantato dall'attrice ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria.
Sussiste altresì il secondo presupposto dell'actio pauliana, rappresentato dal danno alle ragioni del creditore. Da un lato, l'atto di segregazione patrimoniale integra manifestamente l'eventus damni per , atteso che allo stesso Parte_2 viene impedito di soddisfarsi esecutivamente sui beni conferiti nel fondo;
sotto altro profilo, i convenuti non hanno indicato l'esistenza di altri beni utilmente aggredibili nel patrimonio di , atteso che l'unico altro cespita ancora nella sua Persona_2 titolarità è stato quantificato come di scarso valore e non facilmente liquidabile;
profilo allegato da parte attrice e non adeguatamente contestato dai convenuti.
Sussiste, infine, anche il requisito della consapevolezza di arrecare un danno al creditore. Nel caso di specie, trattasi di atto a titolo gratuito ed è, dunque, sufficiente indagare lo stato soggettivo del debitore disponente . La scientia Controparte_1 damni può essere dedotta dal fatto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e segregazione dei propri beni è, come evidenziato dalla società creditrice, di poco successivo all'avvio dell'altra procedura esecutiva sul bene che questi aveva trasferito alla moglie. Non è fondata la difesa avanzata dai convenuti in merito alla presenza di beni immobili utilmente aggredibili per un valore superiore ai propri debiti, atteso che i valori indicati dai convenuti attengono ad immobili non più nella disponibilità del debitore al momento in cui questi ha posto in essere l'atto di segregazione patrimoniale.
Né ha rilievo la volontà del debitore di dimostrare la propria riconoscenza verso i pagina 7 di 9 familiari della moglie, atteso che si tratta di un mero motivo, indimostrato e comunque inidoneo ad escludere la concorrente volontà distrattiva palesata dal debitore.
La domanda revocatoria è, in conclusione fondata, e va accolta.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del preteso credito (€ 260.001 – 520.000,00) ed applicata la riduzione al valore minimo per ciascuna fase in considerazione della ridotta complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di revocatoria proposta da quale Parte_1 mandataria di contro e Parte_4 Controparte_1
e, per l'effetto DICHIARA inefficace nei Parte_3 confronti di quale mandataria di Parte_1 Parte_4
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 30 gennaio
[...]
2020, atto a ministero Notaio Dott. in Bologna, Rep 12349, Persona_1
Racc. 7921, trascritto presso la competente Conservatoria di Cosenza in data
06.02.2020 al n. RG 3353 RP 2646 e annotato in data 11.02.2020 a margine dell'atto di matrimonio dei Sig.ri (C.F. , Controparte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...], entrambi C.F._3 domiciliati a Bologna (BO) in via Daniele Manin n 16/5, con il quale questi ultimi hanno costituito in fondo patrimoniale il seguente bene immobile: porzione di fabbricato sito in Comune di Rossano (CS), Contrada Calderati, costituita da appartamento al piano terra e primo, di cinque vani ed accessori, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al: foglio 8, particella 100, sub. 4, zona cens 2 – piano T-1 cat. A/2 - classe 1 - vani 5 - sup. catastale totale 70 mq.
pagina 8 di 9 – RCE 193,67.
2. NN e in solido Controparte_1 Parte_3 tra loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 11.229 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali ed € 1.241,00 per anticipazioni, in favore di
[...]
, quale mandataria di . Parte_1 Parte_2
Bologna, 29/10/2025
La Giudice
EL RI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice EL RI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma cod. proc. civ., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1432/2025 promossa da:
(iscrizione al registro delle imprese n. p. iva Parte_1 P.IVA_1
, quale mandataria di (iscrizione al P.IVA_2 Parte_2 registro delle imprese n. P.IVA_3 con l'avv. Ilaria Marinoni
ATTRICE
c o n t r o
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. Parte_3 C.F._2 con l'avv. Roberto Rossin
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza anche istruttoria reietta: In via preliminare:
pagina 1 di 9 - accertare dichiarare la legittimazione attiva in capo a Parte_2
- rigettare tutte le domande avversarie preliminari, di merito nonché di condanna ex art.lo 96 c.p.c. In via principale:
- accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di ex art.lo Parte_2
2901 c.c., e per l'effetto disporre la revoca, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 30.01.2020, atto a ministero Notaio Dott. in Bologna, Rep 12349, Racc. 7921, Persona_1 trascritto presso la competente Conservatoria di Cosenza in data 06.02.2020 al n. RG 3353 RP 2646 e annotato in data 11.02.2020 a margine dell'atto di matrimonio dei Sig.ri Controparte_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi domiciliati C.F._3
a Bol anin n 16/5, con il quale questi ultimi hanno costituito in fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 c.c. per fare fronte ai bisogni della famiglia sul seguente bene immobile, senza alcun trasferimento di proprietà: porzione di fabbricato sito in Comune di Rossano (CS), Contrada Calderati, costituita da appartamento al piano terra e primo, di cinque vani ed accessori, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al: foglio 8, particella 100, sub. 4, zona cens 2 – piano T-1 cat. A/2 - classe 1 - vani 5 - sup. catastale totale 70 mq. – RCE 193,67;
- ordinare le necessarie trascrizioni ed ogni altra opportuna formalità e/o pubblicità;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge;
- con ogni più ampia riserva.
Per i convenuti Voglia l'Ecc.mo Tribunale di. Bologna adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare, per i motivi esposti in narrativa: A. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a e, per essa, di Controparte_2
CP_3
B. Accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla parte attrice di ragioni creditorie da tutelare e ciò sia per mancanza dei presupposti di legge che legittimano l'iniziativa giudiziaria intrapresa sia per mancanza di prova circa la titolarità di ragioni creditorie C. Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per procedere alla revocazione e ciò per inesistenza di ragioni creditorie, eventus damni e scientia damni Nel merito A rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: B riconoscere la temerarietà nonché la natura vessatoria dell'iniziativa giudi-ziaria intrapresa e conseguentemente condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_4
96 c.p.c. C. con vittoria di spese
pagina 2 di 9 M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2025, , quale mandataria Parte_1 di , ha domandato la declaratoria di inefficacia Parte_2 dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 30 gennaio 2020, disposto da e in cui è stato conferito Controparte_1 Parte_3
l'immobile di proprietà di così identificato: “Porzione di Controparte_1 fabbricato sito in Comune di Rossano (CS), Contrada Calderati, costituita da appartamento al piano terra e primo, di cinque vani ed accessori, distinta al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
- foglio 8, particella 100, sub. 4, zona cens 2 – piano T-1 cat. A/2 - classe 1, vani 5 - sup. catastale totale 70 mq. – RCE 193,67”.
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
è titolare di un credito verso pari Parte_2 Controparte_1 ad € 288.281,21. Tale somma deriva dall'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 152/92, emesso dal Tribunale di Rossano nel procedimento monitorio R.G. n.
680/1992, che ha condannato e tra loro in Controparte_1 Parte_5 solido, al pagamento della somma complessiva di L. 91.146.702 oggi euro 47.073,34, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1.04.1992 al soddisfo e le spese relative alla procedura;
in forza di tale titolo esecutivo, il creditore ha iscritto ipoteca giudiziale in data 27 gennaio 1993, reg. ge. 2194, reg. part. 91, successivamente rinnovata in data in data 17 gennaio 2013, R.G. 1392 R.P.121 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di
Cosenza sul cespite di proprietà di , censito al Catasto fabbricati Controparte_1 del Comune di Rossano al foglio 25, p.lla 231, sub 25; tale immobile, dapprima trasferito da a Controparte_1 Parte_3
è stato assoggettato ad esecuzione da parte del creditore ipotecario
[...] nell'ottobre 2019 ed è stato aggiudicato ad € 66.300,00; attesa l'insufficienza del ricavato di tale procedura esecutiva a soddisfare le ragioni creditorie, residuano ragioni di credito in capo a;
Parte_2
pagina 3 di 9 a pochi mesi di distanza dall'avvio di tale esecuzione, i convenuti hanno posto in essere un'operazione distrattiva, tramite la costituzione di un fondo patrimoniale in cui è stato conferito l'unico altro bene utilmente aggredibile di;
Controparte_1 la costituzione del fondo patrimoniale e la segregazione patrimoniale di tale bene ledono le ragioni di credito dell'attrice;
i convenuti erano, al momento dell'atto, pienamente consapevoli di arrecare un danno alle ragioni creditorie, atteso che gli atti distrattivi citati sono stati compiuti pochi mesi dopo aver ricevuto la notifica del precetto e dell'atto di pignoramento della procedura esecutiva più sopra citata;
inoltre, l'operazione è stata compiuta senza una valida motivazione, il che avvalora la supposta finalità distrattiva, atteso che i coniugi erano sposati da circa quarant'anni ed il regime patrimoniale prescelto è quello della separazione dei beni.
Con comparsa depositata in data 15 aprile 2025, si sono costituiti CP_1
e chiedendo il rigetto della domanda attorea
[...] Parte_3 sulla base dei seguenti profili: il credito vantato dall'attrice non sussiste, atteso che lo stesso si fonda su interessi usurari, con conseguente nullità del contratto ex art. 1815, co. 2 cod. civ.; in ogni caso, l'unico credito utilmente invocabile da parte attrice sarebbe quello accertato nell'originario decreto ingiuntivo per sorte capitale, con l'esclusione delle altre poste indebite e non provate addebitate da parte attrice;
considerato che
tale somma è inferiore a quanto ricavato dall'esecuzione immobiliare già intervenuta, non vi sarebbe alcun credito residuo;
manca, in ogni caso, la consapevolezza in capo ai convenuti circa la lesione delle pretese creditorie;
gli stessi, infatti, hanno disposto del bene in esame nella consapevolezza di essere titolari di altri beni, il cui valore avrebbe potuto soddisfare le eventuali pretese creditorie;
la ragione che ha spinto a conferire l'immobile di sua proprietà Controparte_1 nel fondo patrimoniale non è distrattiva, bensì la riconoscenza verso la moglie ed i suoi familiari per l'assistenza economica fornitagli durante gli anni;
pagina 4 di 9 difetta, in ogni caso, la legittimazione attiva in capo alla società attrice, atteso che la stessa non ha dimostrato la propria iscrizione al registro degli intermediari non bancari ex art.106 TUB né ha provato la titolarità del credito vantato alla luce delle plurime cessioni intercorse.
Dopo lo scambio di memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ., all'udienza del 9 ottobre
2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ult. co. cod. proc. civ.
* * *
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Sulla legittimazione del creditore
Va preliminarmente respinta la censura di carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice per la sua mancata iscrizione al registro degli intermediari non bancari ex art. 106 TUB.
Sul punto è sufficiente rinviare alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez.
3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024) che ha affermato: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori”
Sui presupposti della domanda revocatoria ex art. 2901 cod. proc. civ.
I presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono, come noto: i) l'esistenza di un credito, anche contestato, in capo all'attore; ii) il pregiudizio alle sue ragioni di credito derivanti dall'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
iii) la consapevolezza del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, del terzo, di arrecare tale pregiudizio.
Nel caso di specie, le ragioni di credito vantate da parte attrice derivano da un decreto pagina 5 di 9 ingiuntivo, divenuto definitivo, contenente la condanna di al Controparte_1 pagamento di L. 91.146.702, oltre interessi al tasso convenzionale dal 1° aprile 1992 fino al soddisfo oltre alle spese di procedura. Tali importi, convertiti in valuta attuale e con l'aggiunta degli interessi, sono stati quantificati dall'attrice in € 288.281,21.
I ricorrenti contestano, innanzitutto, la quantificazione di tale somma, in quanto frutto dell'applicazione di interessi usurari. Da ciò deriverebbe la riduzione dell'importo dovuto al solo capitale (pari ad € 47.000,00 circa), importo coperto da quanto ricavato tramite la precedente esecuzione immobiliare. Non residuerebbe, dunque, alcun credito.
Tale contestazione è infondata. Si osservi, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, la giurisprudenza ha accolto una nozione lata di credito, ai sensi della quale non è necessario che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile;
potendo trattarsi anche di semplice ragione o aspettativa di credito oppure di credito litigioso. Si tratta, del resto, di una azione che non ha efficacia direttamente restitutoria, bensì limitata ad assicurare l'inefficacia di atti pregiudizievoli al creditore. È perciò, a tal fine, sufficiente un accertamento meramente incidentale sull'esistenza del credito, limitata ad escludere le domande manifestamente infondate o pretestuose (Cass. civ., Sez. III, n.
11755/2018), nemmeno precluso dall'eccezione di nullità del titolo sollevata dal convenuto (Cass. civ., Sez. III, Ord. 15275/2023).
Nel caso di specie, il credito vantato da è contenuto in Parte_2 un decreto ingiuntivo divenuto definitivo e costituente, dunque, titolo esecutivo. La contestazione dei convenuti circa l'usurarietà degli interessi applicati rende il relativo credito, in ogni caso limitatamente agli interessi, litigioso, il che, come accennato, è tuttavia insufficiente a paralizzare la domanda attorea. Ai fini dell'accertamento incidentale sull'esistenza del credito da svolgere nella presente sede, il credito vantato è, dunque, sufficientemente provato.
Sotto altro profilo, va altresì respinta la censura relativa alla mancata prova di titolarità del credito a seguito delle plurime operazioni straordinarie ed operazioni di cessioni in blocco. Parte attrice ha, infatti, documentato: i) la fusione tra l'originario creditore e
Gestione in;
ii) la successiva fusione tra il ed CP_4 Controparte_5 Controparte_5
pagina 6 di 9 il Banco di Roma;
iii) la cessione del credito dal Banco di Roma ad;
CP_6 iv) l'incorporazione di in CP_6 Controparte_7
v) la successiva cessione ad;
vi) l'ulteriore cessione a CP_8 [...]
. Parte_2
A fronte della analitica dimostrazione dei diversi passaggi qui elencati (cfr., in particolare, i documenti nr. 20 – 26 allegati da parte attrice nella seconda memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ.), i convenuti si sono limitati ad una contestazione generica circa l'insufficienza dei documenti prodotti ai fini della prova della titolarità del credito.
Deve, quindi, ritenersi sufficientemente documentato il credito vantato dall'attrice ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria.
Sussiste altresì il secondo presupposto dell'actio pauliana, rappresentato dal danno alle ragioni del creditore. Da un lato, l'atto di segregazione patrimoniale integra manifestamente l'eventus damni per , atteso che allo stesso Parte_2 viene impedito di soddisfarsi esecutivamente sui beni conferiti nel fondo;
sotto altro profilo, i convenuti non hanno indicato l'esistenza di altri beni utilmente aggredibili nel patrimonio di , atteso che l'unico altro cespita ancora nella sua Persona_2 titolarità è stato quantificato come di scarso valore e non facilmente liquidabile;
profilo allegato da parte attrice e non adeguatamente contestato dai convenuti.
Sussiste, infine, anche il requisito della consapevolezza di arrecare un danno al creditore. Nel caso di specie, trattasi di atto a titolo gratuito ed è, dunque, sufficiente indagare lo stato soggettivo del debitore disponente . La scientia Controparte_1 damni può essere dedotta dal fatto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e segregazione dei propri beni è, come evidenziato dalla società creditrice, di poco successivo all'avvio dell'altra procedura esecutiva sul bene che questi aveva trasferito alla moglie. Non è fondata la difesa avanzata dai convenuti in merito alla presenza di beni immobili utilmente aggredibili per un valore superiore ai propri debiti, atteso che i valori indicati dai convenuti attengono ad immobili non più nella disponibilità del debitore al momento in cui questi ha posto in essere l'atto di segregazione patrimoniale.
Né ha rilievo la volontà del debitore di dimostrare la propria riconoscenza verso i pagina 7 di 9 familiari della moglie, atteso che si tratta di un mero motivo, indimostrato e comunque inidoneo ad escludere la concorrente volontà distrattiva palesata dal debitore.
La domanda revocatoria è, in conclusione fondata, e va accolta.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del preteso credito (€ 260.001 – 520.000,00) ed applicata la riduzione al valore minimo per ciascuna fase in considerazione della ridotta complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di revocatoria proposta da quale Parte_1 mandataria di contro e Parte_4 Controparte_1
e, per l'effetto DICHIARA inefficace nei Parte_3 confronti di quale mandataria di Parte_1 Parte_4
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 30 gennaio
[...]
2020, atto a ministero Notaio Dott. in Bologna, Rep 12349, Persona_1
Racc. 7921, trascritto presso la competente Conservatoria di Cosenza in data
06.02.2020 al n. RG 3353 RP 2646 e annotato in data 11.02.2020 a margine dell'atto di matrimonio dei Sig.ri (C.F. , Controparte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F. Parte_3
, nata a [...] il [...], entrambi C.F._3 domiciliati a Bologna (BO) in via Daniele Manin n 16/5, con il quale questi ultimi hanno costituito in fondo patrimoniale il seguente bene immobile: porzione di fabbricato sito in Comune di Rossano (CS), Contrada Calderati, costituita da appartamento al piano terra e primo, di cinque vani ed accessori, distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al: foglio 8, particella 100, sub. 4, zona cens 2 – piano T-1 cat. A/2 - classe 1 - vani 5 - sup. catastale totale 70 mq.
pagina 8 di 9 – RCE 193,67.
2. NN e in solido Controparte_1 Parte_3 tra loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 11.229 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali ed € 1.241,00 per anticipazioni, in favore di
[...]
, quale mandataria di . Parte_1 Parte_2
Bologna, 29/10/2025
La Giudice
EL RI
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