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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1163/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 381/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300002624000 IMPOSTE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 267/2025, depositata in data 7 gennaio 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Roma aveva accolto il ricorso della CI riguardante l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
0977620230000262000 in relazione a n. 22 cartelle di pagamento. I Giudici di I grado avevano considerato che con sentenza della CTP di Roma n. 2195/2018, resa nel giudizio RGA 6077/2017, riguardante l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi, sulla base delle medesime cartelle, era stato accolto il ricorso della CI, per il riscontro della mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle, e che il giudicato relativo a tale pronuncia esplicava effetti anche nell'ambito del giudizio concernente l'avviso di iscrizione ipotecaria in esame, posto che la sentenza passata in giudicato esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali, con riferimento alle medesime eccezioni di diritto.
Con l'atto di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il giudicato in ordine alla omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, rilevando che nell'ambito del giudizio era stata adottata pronuncia di annullamento del pignoramento e giammai delle cartelle sottese, che rimanevano dunque pienamente attive ed esigibili.
Ha poi dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione a seguito della notifica degli atti interruttivi inviati successivamente.
Ha inoltre impugnato il capo della sentenza riguardante la regolamentazione delle spese.
Ha quindi concluso chiedendo che in riforma dell'impegnata sentenza venga dichiarata la legittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto, con il favore delle spese, da distrarsi.
In data 24 marzo 2025 si è costituita la Resistente_1 che ha contestato l'appello proposto e ne chiesto il rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con sentenza n.2195/18, resa nel giudizio RG 6077/17, passata in giudicato, è stato accolto il ricorso della CI avverso l'atto di pignoramento presso terzi sul presupposto della mancata prova da parte di
ADER del preavviso di cui all'art. 50 DPR n. 602 del 1973 e delle ventidue cartelle di pagamento prodromiche, successivamente poste a base dell'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'odierno procedimento.
L'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento ha integrato il primo atto in cui era stata manifestata alla contribuente la volontà di procedere alla riscossione del credito tributario complessivo. Per costante giurisprudenza della S.C. in materia di riscossione di imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di atti, con le relative notifiche, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Ora, l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva, resa nel giudizio riguardante il pignoramento presso terzi, circa la mancata prova della notifica delle cartelle, si estende necessariamente all'accertamento oggetto dell'odierno giudizio riguardante il preavviso di iscrizione ipotecaria, fondato sulle medesime cartelle, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della richiesta avanzata dall'Ufficio.
Il giudicato della sentenza riguarda infatti non solo le ragioni giuridiche e di fatto esaminate nel giudizio ma anche tutte le possibili questioni che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pretesa azionata dall'Ufficio con atto successivo (preavviso di iscrizione ipotecaria), facente parte della sequenza procedimentale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1.000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 381/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 267/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202300002624000 IMPOSTE 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 267/2025, depositata in data 7 gennaio 2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Roma aveva accolto il ricorso della CI riguardante l'avviso di iscrizione ipotecaria n.
0977620230000262000 in relazione a n. 22 cartelle di pagamento. I Giudici di I grado avevano considerato che con sentenza della CTP di Roma n. 2195/2018, resa nel giudizio RGA 6077/2017, riguardante l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi, sulla base delle medesime cartelle, era stato accolto il ricorso della CI, per il riscontro della mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle, e che il giudicato relativo a tale pronuncia esplicava effetti anche nell'ambito del giudizio concernente l'avviso di iscrizione ipotecaria in esame, posto che la sentenza passata in giudicato esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali, con riferimento alle medesime eccezioni di diritto.
Con l'atto di appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto il giudicato in ordine alla omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, rilevando che nell'ambito del giudizio era stata adottata pronuncia di annullamento del pignoramento e giammai delle cartelle sottese, che rimanevano dunque pienamente attive ed esigibili.
Ha poi dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione a seguito della notifica degli atti interruttivi inviati successivamente.
Ha inoltre impugnato il capo della sentenza riguardante la regolamentazione delle spese.
Ha quindi concluso chiedendo che in riforma dell'impegnata sentenza venga dichiarata la legittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria opposto, con il favore delle spese, da distrarsi.
In data 24 marzo 2025 si è costituita la Resistente_1 che ha contestato l'appello proposto e ne chiesto il rigetto, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Con sentenza n.2195/18, resa nel giudizio RG 6077/17, passata in giudicato, è stato accolto il ricorso della CI avverso l'atto di pignoramento presso terzi sul presupposto della mancata prova da parte di
ADER del preavviso di cui all'art. 50 DPR n. 602 del 1973 e delle ventidue cartelle di pagamento prodromiche, successivamente poste a base dell'avviso di iscrizione ipotecaria di cui all'odierno procedimento.
L'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento ha integrato il primo atto in cui era stata manifestata alla contribuente la volontà di procedere alla riscossione del credito tributario complessivo. Per costante giurisprudenza della S.C. in materia di riscossione di imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di atti, con le relative notifiche, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Ora, l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva, resa nel giudizio riguardante il pignoramento presso terzi, circa la mancata prova della notifica delle cartelle, si estende necessariamente all'accertamento oggetto dell'odierno giudizio riguardante il preavviso di iscrizione ipotecaria, fondato sulle medesime cartelle, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della richiesta avanzata dall'Ufficio.
Il giudicato della sentenza riguarda infatti non solo le ragioni giuridiche e di fatto esaminate nel giudizio ma anche tutte le possibili questioni che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pretesa azionata dall'Ufficio con atto successivo (preavviso di iscrizione ipotecaria), facente parte della sequenza procedimentale.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1.000,00.