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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2026, n. 17631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17631 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1) CE SE, nato a [...] il [...], 2) CE TO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 07/11/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere SE SGADARI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale LAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore, Avv. Giovanni Sisto Vecchio, in sostituzione dell’Avv. Roberto Ripepi, per TO IO e TO IU, il quale, preliminarmente, fa presente che l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza nell’ambito del proc.pen. n. 12880/2021 RGNR DDA 10682/2021, emessa in data 30 marzo 2026, ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere applicata a TO ON e quella degli arresti domiciliari applicata a TO IU con quella dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, ordinando per l’effetto l’immediata liberazione dei medesimi se non detenuti per altra causa. Il difensore insiste, comunque, per la revoca di ogni misura cautelare;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17631 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI SE Data Udienza: 02/04/2026 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a TO ON la misura della custodia cautelare in carcere ed al di lui figlio TO IU quella degli arresti domiciliari. I ricorrenti sono indagati per numerosi reati, ma la misura cautelare è stata applicata in relazione a quelli di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di beni di illecita provenienza ed associazione per delinquere (capi 1, 4 e 15 della imputazione provvisoria), nei termini di cui meglio si dirà in prosieguo. Il solo TO ON è indagato anche per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 3. In relazione al reato di cui al capo 4, è stata ritenuta sussistente l’aggravante della finalità di agevolare l’articolazione reggina della cosca di ‘ndrangheta Piromalli di Gioia Tauro. Si tratta di vicenda illecita legata alle attività di società che gestiscono i parcheggi limitrofi all’Aeroporto di Bologna, che si assume fossero di interesse anche della criminalità organizzata. 2. Ricorrono per cassazione ON e IU TO, a mezzo dei loro difensori e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 1 si fosse consumato nel tempo per effetto di atti plurimi e frazionati di gestione fisiologica della società Gisaps s.r.l., così rinnegando la natura istantanea ad effetti permanenti del delitto, che ne avrebbe determinato la consumazione alla data della costituzione della società l’8 ottobre 2012, con la consequenziale maturazione del termine di prescrizione, mancando ulteriori attribuzioni fittizie, non potendosi ritenere tale, in quanto effettiva, la cessione di quote avvenuta nel 2023. 2) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto assorbito il reato di trasferimento fraudolento di valori in quelli di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui al capo 4, trattandosi di una unica condotta dissimulatoria e stante la presenza della clausola di riserva nell’art. 512-bis cod.pen. 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata dimostrazione del dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori, dal momento che alla data di costituzione della società non esisteva alcun procedimento penale a carico dei TO dal quale trarre il convincimento che costoro avessero agito per schermare i beni al fine di impedire misure di prevenzione a loro carico. 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod.pen., sotto il profilo della agevolazione della cosca Piromalli. 2 I rapporti sospetti dei ricorrenti con esponenti mafiosi sarebbero occasionali e non significativi, riguardando rapporti con NO ME in relazione alla società fallita TA, soggetto non affiliato alla ‘ndrangheta assolto da tale reato. Le evenienze contenute nell’ordinanza non sarebbero rilevanti in tal senso, tanto in relazione ai rapporti con NO ME, quanto con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sarebbero generiche ed ai rapporti con altri personaggi di presunto spessore mafioso. 5) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale e prima ancora il Giudice per le indagini preliminari contestato a TO ON il reato di bancarotta fraudolenta inerente alla società Fondacomm e da ritenersi prescritto, evidenziando, peraltro, un ruolo di amministratore fittizio del ricorrente non giustificato da alcuna risultanza;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo 15. Il Tribunale, sul punto, avrebbe reso una motivazione generica. 7) violazione di legge in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, non essendo stata valorizzata la vetustà dei fatti e la circostanza che entrambi i ricorrenti non svolgono più attività imprenditoriale e non hanno rapporti con la criminalità organizzata. 8) vizio della motivazione per avere il Tribunale, quanto a TO ON, giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari non alla stregua dei parametri di legge ma attraverso un giudizio prognostico non consentito sulla futura entità della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.
1. Il primo motivo è infondato. Tra le operazioni successive rispetto alla costituzione della società Gisaps, avvenuta nel 2012, è stata segnalata dal Tribunale la cessione della stessa società a SI CO nel 2023, operazione che, come da nota contenuta a fg. 9 dell’ordinanza, è stata ritenuta fittizia, in linea con la generalizzata prassi utilizzata dai ricorrenti di utilizzare prestanome, come lo stesso acquirente SI era stato in relazione ad altre vicende. Ne consegue che è priva di vizi giuridici la decisione del Tribunale che non ha rilevato la prescrizione del reato, dovendosi applicare il principio di diritto secondo il quale, il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse. (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, [...], Rv. 282129-01).
2. E’ infondato anche il secondo motivo. Il Tribunale, a fg. 9 dell’ordinanza, ha individuato la diversità di operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio rispetto alla originaria intestazione fittizia. 3 L’operatività della società ne è prova, sicché nessun assorbimento tra i reati poteva aver luogo. Infatti, l’identità tra intestazione fittizia e riciclaggio può sussistere solo se la condotta è unica, quindi se i proventi illeciti della società fallita TA fossero confluiti nella società Gisaps senza ulteriori operazioni. Nel momento in cui la società Gisaps si rende operativa utilizzando proventi illeciti, anche attraverso la cessione del ramo di azienda o della stessa società, allora si tratta di condotte differenti che non possono essere ritenersi assorbite, attraverso le quali si commettono i reati di cui al capo 4. Inoltre, il reato di intestazione fittizia di beni può fungere da reato presupposto di quelli di riciclaggio e reimpiego. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di beni effettuate in ambito societario e volte a schermare le disponibilità facenti capo all'imputato e a sottrarle al pericolo di confisca). (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, [...], Rv. 251193 - 01). Se così è, è agevole sostenere che una volta che era costituita fittiziamente nel 2012 la Gisaps, così commettendosi il reato di intestazione fittizia, le operazioni successive inerenti alla gestione economica della società fittizia costituiscono ulteriori reati di riciclaggio o autoriciclaggio o riempiego.
3. E’ infondato il terzo motivo. Il Tribunale risponde alla specifica censura a fg. 6 dell’ordinanza impugnata. Va sottolineato che il reato di trasferimento fraudolento di valori è commesso anche al fine di agevolare quelli di riciclaggio e non solo per eludere le misure di prevenzione, sicché la questione posta perde di rilevanza. D’altra parte, al di là dell’aspetto inerente alle misure di prevenzione ed alla loro prevedibilità in capo a TO ON (sul quale il Tribunale ha fornito risposta), si osserva che, dall’ordinanza emerge come la società Gisaps era stata costituita facendo confluire capitali illeciti di altra società fallita e quindi per agevolarne il riciclaggio, circostanza che, peraltro, esclude la provenienza lecita delle fonti, come si sostiene nell’ultima pagina del ricorso. In ogni caso, va posta comunque una distinzione tra il dolo di TO ON, interponente, con il dolo di TO IU, interposto. In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648- bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 4 immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento e alle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive ed usurarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza della corresponsione del prezzo d'acquisto). (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, [...], Rv. 289021 - 02).
4. Il quarto motivo è infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con l’ampia motivazione offerta dal Tribunale ai fgg. 11-13 del provvedimento impugnato, rispetto alla quale il ricorso sovrappone argomentazioni di puro merito in ordine alla qualità e significatività dei rapporti intrattenuti dai ricorrenti con soggetti gravitanti nell’ambito della cosca Piromalli di ‘ndrangheta.
5. Il quinto motivo è infondato. Esso si rivela del tutto generico nella parte in cui censura gli elementi utilizzati dal Tribunale per ritenere TO ON amministratore di fatto della società Fondacomm (vedi ordinanza fgg. 9 e 10); in ogni caso, il reato di bancarotta fraudolenta contestato al ricorrente non ha alcuna influenza sulle esigenze cautelari, alla luce di tutte le condotte successive, sicché risulta ultronea, in questa sede, ogni altra questione in ordine alla sua sussistenza.
6. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non contestano il fatto di non avere eccepito nulla nella istanza di riesame rispetto alla sussistenza del reato di associazione per delinquere;
per tale ragione, il Tribunale, sul punto, ha usato poche parole (cfr. fgg. 10 e 11 dell’ordinanza).
7. Il settimo motivo è infondato perché superato dal provvedimento di sostituzione delle misure con altra non detentiva, non risultando che le censure fossero ritagliate sulla sussistenza delle esigenze cautelari inerenti a tali più lievi misure. In ogni caso, il Tribunale fornisce ampia motivazione sul punto ai fgg. 13-15 dell’ordinanza, evidenziando anche fatti recenti, rapporti criminali e uso di prestanome. Sono passaggi con i quali i ricorrenti non si confrontano.
8. L’ottavo motivo, sempre inerente alle esigenze cautelari, è assorbito da quanto precisato a proposito del settimo motivo, con il richiamo ai fgg. 13-15 dell’ordinanza, sul cui contenuto il ricorrente TO ON ha sorvolato. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/04/2026 5 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
sentito il Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale LAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore, Avv. Giovanni Sisto Vecchio, in sostituzione dell’Avv. Roberto Ripepi, per TO IO e TO IU, il quale, preliminarmente, fa presente che l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza nell’ambito del proc.pen. n. 12880/2021 RGNR DDA 10682/2021, emessa in data 30 marzo 2026, ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere applicata a TO ON e quella degli arresti domiciliari applicata a TO IU con quella dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, ordinando per l’effetto l’immediata liberazione dei medesimi se non detenuti per altra causa. Il difensore insiste, comunque, per la revoca di ogni misura cautelare;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17631 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI SE Data Udienza: 02/04/2026 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a TO ON la misura della custodia cautelare in carcere ed al di lui figlio TO IU quella degli arresti domiciliari. I ricorrenti sono indagati per numerosi reati, ma la misura cautelare è stata applicata in relazione a quelli di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di beni di illecita provenienza ed associazione per delinquere (capi 1, 4 e 15 della imputazione provvisoria), nei termini di cui meglio si dirà in prosieguo. Il solo TO ON è indagato anche per il reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 3. In relazione al reato di cui al capo 4, è stata ritenuta sussistente l’aggravante della finalità di agevolare l’articolazione reggina della cosca di ‘ndrangheta Piromalli di Gioia Tauro. Si tratta di vicenda illecita legata alle attività di società che gestiscono i parcheggi limitrofi all’Aeroporto di Bologna, che si assume fossero di interesse anche della criminalità organizzata. 2. Ricorrono per cassazione ON e IU TO, a mezzo dei loro difensori e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 1 si fosse consumato nel tempo per effetto di atti plurimi e frazionati di gestione fisiologica della società Gisaps s.r.l., così rinnegando la natura istantanea ad effetti permanenti del delitto, che ne avrebbe determinato la consumazione alla data della costituzione della società l’8 ottobre 2012, con la consequenziale maturazione del termine di prescrizione, mancando ulteriori attribuzioni fittizie, non potendosi ritenere tale, in quanto effettiva, la cessione di quote avvenuta nel 2023. 2) violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto assorbito il reato di trasferimento fraudolento di valori in quelli di riciclaggio ed autoriciclaggio di cui al capo 4, trattandosi di una unica condotta dissimulatoria e stante la presenza della clausola di riserva nell’art. 512-bis cod.pen. 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata dimostrazione del dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori, dal momento che alla data di costituzione della società non esisteva alcun procedimento penale a carico dei TO dal quale trarre il convincimento che costoro avessero agito per schermare i beni al fine di impedire misure di prevenzione a loro carico. 4) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.
1. cod.pen., sotto il profilo della agevolazione della cosca Piromalli. 2 I rapporti sospetti dei ricorrenti con esponenti mafiosi sarebbero occasionali e non significativi, riguardando rapporti con NO ME in relazione alla società fallita TA, soggetto non affiliato alla ‘ndrangheta assolto da tale reato. Le evenienze contenute nell’ordinanza non sarebbero rilevanti in tal senso, tanto in relazione ai rapporti con NO ME, quanto con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sarebbero generiche ed ai rapporti con altri personaggi di presunto spessore mafioso. 5) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale e prima ancora il Giudice per le indagini preliminari contestato a TO ON il reato di bancarotta fraudolenta inerente alla società Fondacomm e da ritenersi prescritto, evidenziando, peraltro, un ruolo di amministratore fittizio del ricorrente non giustificato da alcuna risultanza;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo 15. Il Tribunale, sul punto, avrebbe reso una motivazione generica. 7) violazione di legge in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, non essendo stata valorizzata la vetustà dei fatti e la circostanza che entrambi i ricorrenti non svolgono più attività imprenditoriale e non hanno rapporti con la criminalità organizzata. 8) vizio della motivazione per avere il Tribunale, quanto a TO ON, giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari non alla stregua dei parametri di legge ma attraverso un giudizio prognostico non consentito sulla futura entità della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, proposti con motivi complessivamente infondati, devono essere rigettati.
1. Il primo motivo è infondato. Tra le operazioni successive rispetto alla costituzione della società Gisaps, avvenuta nel 2012, è stata segnalata dal Tribunale la cessione della stessa società a SI CO nel 2023, operazione che, come da nota contenuta a fg. 9 dell’ordinanza, è stata ritenuta fittizia, in linea con la generalizzata prassi utilizzata dai ricorrenti di utilizzare prestanome, come lo stesso acquirente SI era stato in relazione ad altre vicende. Ne consegue che è priva di vizi giuridici la decisione del Tribunale che non ha rilevato la prescrizione del reato, dovendosi applicare il principio di diritto secondo il quale, il delitto di trasferimento fraudolento di valori, che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse. (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, [...], Rv. 282129-01).
2. E’ infondato anche il secondo motivo. Il Tribunale, a fg. 9 dell’ordinanza, ha individuato la diversità di operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio rispetto alla originaria intestazione fittizia. 3 L’operatività della società ne è prova, sicché nessun assorbimento tra i reati poteva aver luogo. Infatti, l’identità tra intestazione fittizia e riciclaggio può sussistere solo se la condotta è unica, quindi se i proventi illeciti della società fallita TA fossero confluiti nella società Gisaps senza ulteriori operazioni. Nel momento in cui la società Gisaps si rende operativa utilizzando proventi illeciti, anche attraverso la cessione del ramo di azienda o della stessa società, allora si tratta di condotte differenti che non possono essere ritenersi assorbite, attraverso le quali si commettono i reati di cui al capo 4. Inoltre, il reato di intestazione fittizia di beni può fungere da reato presupposto di quelli di riciclaggio e reimpiego. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di beni effettuate in ambito societario e volte a schermare le disponibilità facenti capo all'imputato e a sottrarle al pericolo di confisca). (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, [...], Rv. 251193 - 01). Se così è, è agevole sostenere che una volta che era costituita fittiziamente nel 2012 la Gisaps, così commettendosi il reato di intestazione fittizia, le operazioni successive inerenti alla gestione economica della società fittizia costituiscono ulteriori reati di riciclaggio o autoriciclaggio o riempiego.
3. E’ infondato il terzo motivo. Il Tribunale risponde alla specifica censura a fg. 6 dell’ordinanza impugnata. Va sottolineato che il reato di trasferimento fraudolento di valori è commesso anche al fine di agevolare quelli di riciclaggio e non solo per eludere le misure di prevenzione, sicché la questione posta perde di rilevanza. D’altra parte, al di là dell’aspetto inerente alle misure di prevenzione ed alla loro prevedibilità in capo a TO ON (sul quale il Tribunale ha fornito risposta), si osserva che, dall’ordinanza emerge come la società Gisaps era stata costituita facendo confluire capitali illeciti di altra società fallita e quindi per agevolarne il riciclaggio, circostanza che, peraltro, esclude la provenienza lecita delle fonti, come si sostiene nell’ultima pagina del ricorso. In ogni caso, va posta comunque una distinzione tra il dolo di TO ON, interponente, con il dolo di TO IU, interposto. In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648- bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto 4 immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento e alle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive ed usurarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza della corresponsione del prezzo d'acquisto). (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, [...], Rv. 289021 - 02).
4. Il quarto motivo è infondato in quanto i ricorrenti non si confrontano con l’ampia motivazione offerta dal Tribunale ai fgg. 11-13 del provvedimento impugnato, rispetto alla quale il ricorso sovrappone argomentazioni di puro merito in ordine alla qualità e significatività dei rapporti intrattenuti dai ricorrenti con soggetti gravitanti nell’ambito della cosca Piromalli di ‘ndrangheta.
5. Il quinto motivo è infondato. Esso si rivela del tutto generico nella parte in cui censura gli elementi utilizzati dal Tribunale per ritenere TO ON amministratore di fatto della società Fondacomm (vedi ordinanza fgg. 9 e 10); in ogni caso, il reato di bancarotta fraudolenta contestato al ricorrente non ha alcuna influenza sulle esigenze cautelari, alla luce di tutte le condotte successive, sicché risulta ultronea, in questa sede, ogni altra questione in ordine alla sua sussistenza.
6. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto i ricorrenti non contestano il fatto di non avere eccepito nulla nella istanza di riesame rispetto alla sussistenza del reato di associazione per delinquere;
per tale ragione, il Tribunale, sul punto, ha usato poche parole (cfr. fgg. 10 e 11 dell’ordinanza).
7. Il settimo motivo è infondato perché superato dal provvedimento di sostituzione delle misure con altra non detentiva, non risultando che le censure fossero ritagliate sulla sussistenza delle esigenze cautelari inerenti a tali più lievi misure. In ogni caso, il Tribunale fornisce ampia motivazione sul punto ai fgg. 13-15 dell’ordinanza, evidenziando anche fatti recenti, rapporti criminali e uso di prestanome. Sono passaggi con i quali i ricorrenti non si confrontano.
8. L’ottavo motivo, sempre inerente alle esigenze cautelari, è assorbito da quanto precisato a proposito del settimo motivo, con il richiamo ai fgg. 13-15 dell’ordinanza, sul cui contenuto il ricorrente TO ON ha sorvolato. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 02/04/2026 5 Il Consigliere estensore Il Presidente 6