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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente
MONTANARO PINA, RE
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07PF013132024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il procuratore di parte ricorrente deposita giurisprudenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 22.2.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVP07PF01313/2024 notificato in data 26 novembre 2025 per ritenute anno 2018 ,oltre interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 5312,17. Detto avviso scaturiva dall'avviso di accertamento N.
TVP03PF01309/2024 in forza del quale l'Agenzia delle Entrate di taranto accertava un maggior reddito di impresa pari al valore di operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti quantificate in €8700,00 , liquidando una maggiore imposta Ires per e 2088,00 , una maggiore imposta Irap per €361,00 , una indebita detrazione
IVA per € 1914,00 oltre ad irrogazione di sanzioni ed interessi. Pertanto l'Ufficio ,sul presupposto che i maggiori redditi di impresa fossero stati distribuiti all'unico socio (Nominativo_1), proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale, determinava le ritenute alla fonte non operate e non versate sugli utili extra-bilancio corrisposti al socio, oggetto dell'avviso qui impugnato. Eccepiva la ricorrente la mancata prova della sussistenza degli utili presuntivamente distribuiti ai soci e la carenza del presupposto impositivo dell'atto impugnato;
l'erronea imputazione dei maggiori redditi ai soci senza decurtazione degli oneri scaturenti dall'avviso impugnato;
l'illegittimità del modus operandi dell'Ufficio; l'indebita asserzione di fasità delle fatture ricevute dal fornitore Nominativo_2 e l'idoneità delle prove fornite dalla contribuente;
infondatezza ed illegittimità del metodo adottato per la rideterminazione del maggior reddito nonché
l'illegittimità dell'atto di contestazione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Taranto che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando , in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in relazione alle argomentazioni con le quali era stato contestato nel merito l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Ricorrente_1 in materia di Ires, Irap e Iva, autonomamente impugnato ed oggetto del Proc. N.221/2025 dinanzi a questa stessa Corte.
La ricorrente presentava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per vero , premesso che la quasi totalità delle eccezioni qui sollevate attengono alla fondatezza dell'accertamento emesso nei confronti della Ricorrente_1 in materia di Ires, Irap e Iva ed alla redistribuzione degli utili all'unico socio, va precisato che questa Corte condivide appieno la sentenza n.1588/2025 di questa stessa Sezione che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento N. TVP03PF01309/2024, prodromico a quello oggi in esame. In detta decisione è infatti specificato che “ Nel ripercorrere cronologicamente la vicenda ai fini della contestazione della legittimità della ricostruzione induttiva del reddito, la società ricorrente dimentica che l'ufficio, principiando dai controlli effettuati nei confronti del signor
Nominativo_2, dai quali erano emerse numerose criticità, esitate in un avviso di accertamento che riteneva la insussistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse, ha richiesto alla Ricorrente_1 –uno dei soggetti coinvolti nelle fatturazioni del Nominativo_2- con l'invio di questionario numero Q00329/2024 di esibire specifica documentazione probatoria dei rapporti commerciali intercorsi con la ditta Nominativo_2 nell'anno 2018. Senonché la Ricorrente_1 non vi ha provveduto senza addurre nessuna giustificazione, e l'ufficio non ha potuto così verificare la versione oggi fornita dal contribuente, secondo la quale le attività di manutenzione del verde sarebbero state effettivamente commissionate alla ditta Nominativo_2, e seguendone così la regolarità di un accertamento induttivo ex art 39 c.2 lett d bis DPR 600/73.
Ora, essendo bastevoli presunzioni semplici, del tutto adeguato è il solo accertamento nei confronti della ditta Nominativo_2, vieppiù in quanto ne risulta la definizione per mancata impugnazione, dal quale risulta l'inesistenza dell'attività; di contro, prive di significatività sono le deduzioni della ricorrente, perché ancorate a dati formali e, si direbbe, meramente cartolari (quale quello della regolarità contabile delle operazioni, come se qualsiasi attività fraudolenta non si fondi ordinariamente su atti formalmente regolari), o circostanze del tutto neutre (qual è quella della obbligatorietà dell'attività manutenzione, che nulla dice sul soggetto che quell'attività-la cui obiettiva esecuzione non è emessa dall'ufficio in discussione- abbia curato: da qui anche la superfluità della prova testimoniale richiesta). Né infine coglie nel segno l'osservazione della ricorrente secondo la quale l'ufficio avrebbe valorizzato semplici incongruenze fiscali, del tutto compatibili con l'effettività delle prestazioni fatturate: l'accertamento nei confronti della ditta Nominativo_2, invece, ha disvelato, a seguito di apposito accesso in sede, la mancanza di una effettiva struttura imprenditoriale, ed una inspiegabile incongruenza nel rapporto tra le operazioni attive e quelle passive, nella quasi totale mancanza di queste ultime, sicché non si comprenderebbe da dove sarebbero stati reperiti gli strumenti(materiale, eccetera) per l'esercizio di attività in favore di terzi. Infine, quanto alle sanzioni erogate, la puntuale indicazione delle violazioni accertate e della fonte normativa della loro erogazione, anche quanto alla cornice degli importi ed ai criteri di computo, costituisce più che sufficiente esplicitazione motivazionale. Conclusivamente,
l'accertamento pare logico e ragionevole, anche perché argomentato, e resistente a censure generiche, consistenti alfine in una diversa chiave di lettura, senza tuttavia rappresentare elementi certi, specifiche valutazioni, ovvero prove e documentali che ne dimostrino la illogicità ovvero la erroneità tecnica”.
Tanto premesso, quanto alla presunzione della sussistenza della distribuzione degli utili al socio nell'ambito di una società a ristretta base sociale, l'Ufficio si è uniformato al consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo il quale , “ nel caso di società i capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà del contribuente di offrire la prova – mancante nel caso in esame- che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione , ma siano invece stati accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia chiuso con perdite contabili. Tale meccanismo probatorio non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che una volta ritenuto operante detta presunzione spetta al contribuente fornire la prova contraria” ( v. Cass. 24 settembre 2024 n.2559, 15 luglio
2024 n.19409).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccepita erronea imputazione dei maggiori redditi ai soci senza decurtazione degli oneri scaturenti dall'avviso di accertamento impugnato, e ciò in quanto , a partire dal periodo di imposta 2018, ai sensi dell'art.27 c.1 DPR 600//3, così come modificato dalla L.27 dicembre 2017
n.2025, gli utili in qualunque forma corrisposti alle persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa e percepiti in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate dalle stesse detenute, sono tassati con una imposta sostitutiva del 26% .
Stante la legittimità della pretesa tributaria, priva di fondamento appare pure l'eccezione relativa alle sanzioni, la cui applicazione è ampiamente motivata nello stesso atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Taranto - delle spese che liquida in €. 500,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente
MONTANARO PINA, RE
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja 30 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP07PF013132024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il procuratore di parte ricorrente deposita giurisprudenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 22.2.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVP07PF01313/2024 notificato in data 26 novembre 2025 per ritenute anno 2018 ,oltre interessi e sanzioni per un importo complessivo di € 5312,17. Detto avviso scaturiva dall'avviso di accertamento N.
TVP03PF01309/2024 in forza del quale l'Agenzia delle Entrate di taranto accertava un maggior reddito di impresa pari al valore di operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti quantificate in €8700,00 , liquidando una maggiore imposta Ires per e 2088,00 , una maggiore imposta Irap per €361,00 , una indebita detrazione
IVA per € 1914,00 oltre ad irrogazione di sanzioni ed interessi. Pertanto l'Ufficio ,sul presupposto che i maggiori redditi di impresa fossero stati distribuiti all'unico socio (Nominativo_1), proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale, determinava le ritenute alla fonte non operate e non versate sugli utili extra-bilancio corrisposti al socio, oggetto dell'avviso qui impugnato. Eccepiva la ricorrente la mancata prova della sussistenza degli utili presuntivamente distribuiti ai soci e la carenza del presupposto impositivo dell'atto impugnato;
l'erronea imputazione dei maggiori redditi ai soci senza decurtazione degli oneri scaturenti dall'avviso impugnato;
l'illegittimità del modus operandi dell'Ufficio; l'indebita asserzione di fasità delle fatture ricevute dal fornitore Nominativo_2 e l'idoneità delle prove fornite dalla contribuente;
infondatezza ed illegittimità del metodo adottato per la rideterminazione del maggior reddito nonché
l'illegittimità dell'atto di contestazione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Taranto che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando , in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in relazione alle argomentazioni con le quali era stato contestato nel merito l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Ricorrente_1 in materia di Ires, Irap e Iva, autonomamente impugnato ed oggetto del Proc. N.221/2025 dinanzi a questa stessa Corte.
La ricorrente presentava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per vero , premesso che la quasi totalità delle eccezioni qui sollevate attengono alla fondatezza dell'accertamento emesso nei confronti della Ricorrente_1 in materia di Ires, Irap e Iva ed alla redistribuzione degli utili all'unico socio, va precisato che questa Corte condivide appieno la sentenza n.1588/2025 di questa stessa Sezione che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento N. TVP03PF01309/2024, prodromico a quello oggi in esame. In detta decisione è infatti specificato che “ Nel ripercorrere cronologicamente la vicenda ai fini della contestazione della legittimità della ricostruzione induttiva del reddito, la società ricorrente dimentica che l'ufficio, principiando dai controlli effettuati nei confronti del signor
Nominativo_2, dai quali erano emerse numerose criticità, esitate in un avviso di accertamento che riteneva la insussistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse, ha richiesto alla Ricorrente_1 –uno dei soggetti coinvolti nelle fatturazioni del Nominativo_2- con l'invio di questionario numero Q00329/2024 di esibire specifica documentazione probatoria dei rapporti commerciali intercorsi con la ditta Nominativo_2 nell'anno 2018. Senonché la Ricorrente_1 non vi ha provveduto senza addurre nessuna giustificazione, e l'ufficio non ha potuto così verificare la versione oggi fornita dal contribuente, secondo la quale le attività di manutenzione del verde sarebbero state effettivamente commissionate alla ditta Nominativo_2, e seguendone così la regolarità di un accertamento induttivo ex art 39 c.2 lett d bis DPR 600/73.
Ora, essendo bastevoli presunzioni semplici, del tutto adeguato è il solo accertamento nei confronti della ditta Nominativo_2, vieppiù in quanto ne risulta la definizione per mancata impugnazione, dal quale risulta l'inesistenza dell'attività; di contro, prive di significatività sono le deduzioni della ricorrente, perché ancorate a dati formali e, si direbbe, meramente cartolari (quale quello della regolarità contabile delle operazioni, come se qualsiasi attività fraudolenta non si fondi ordinariamente su atti formalmente regolari), o circostanze del tutto neutre (qual è quella della obbligatorietà dell'attività manutenzione, che nulla dice sul soggetto che quell'attività-la cui obiettiva esecuzione non è emessa dall'ufficio in discussione- abbia curato: da qui anche la superfluità della prova testimoniale richiesta). Né infine coglie nel segno l'osservazione della ricorrente secondo la quale l'ufficio avrebbe valorizzato semplici incongruenze fiscali, del tutto compatibili con l'effettività delle prestazioni fatturate: l'accertamento nei confronti della ditta Nominativo_2, invece, ha disvelato, a seguito di apposito accesso in sede, la mancanza di una effettiva struttura imprenditoriale, ed una inspiegabile incongruenza nel rapporto tra le operazioni attive e quelle passive, nella quasi totale mancanza di queste ultime, sicché non si comprenderebbe da dove sarebbero stati reperiti gli strumenti(materiale, eccetera) per l'esercizio di attività in favore di terzi. Infine, quanto alle sanzioni erogate, la puntuale indicazione delle violazioni accertate e della fonte normativa della loro erogazione, anche quanto alla cornice degli importi ed ai criteri di computo, costituisce più che sufficiente esplicitazione motivazionale. Conclusivamente,
l'accertamento pare logico e ragionevole, anche perché argomentato, e resistente a censure generiche, consistenti alfine in una diversa chiave di lettura, senza tuttavia rappresentare elementi certi, specifiche valutazioni, ovvero prove e documentali che ne dimostrino la illogicità ovvero la erroneità tecnica”.
Tanto premesso, quanto alla presunzione della sussistenza della distribuzione degli utili al socio nell'ambito di una società a ristretta base sociale, l'Ufficio si è uniformato al consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo il quale , “ nel caso di società i capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà del contribuente di offrire la prova – mancante nel caso in esame- che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione , ma siano invece stati accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia chiuso con perdite contabili. Tale meccanismo probatorio non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che una volta ritenuto operante detta presunzione spetta al contribuente fornire la prova contraria” ( v. Cass. 24 settembre 2024 n.2559, 15 luglio
2024 n.19409).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccepita erronea imputazione dei maggiori redditi ai soci senza decurtazione degli oneri scaturenti dall'avviso di accertamento impugnato, e ciò in quanto , a partire dal periodo di imposta 2018, ai sensi dell'art.27 c.1 DPR 600//3, così come modificato dalla L.27 dicembre 2017
n.2025, gli utili in qualunque forma corrisposti alle persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa e percepiti in relazione alle partecipazioni qualificate e non qualificate dalle stesse detenute, sono tassati con una imposta sostitutiva del 26% .
Stante la legittimità della pretesa tributaria, priva di fondamento appare pure l'eccezione relativa alle sanzioni, la cui applicazione è ampiamente motivata nello stesso atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Taranto - delle spese che liquida in €. 500,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.