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Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2023, n. 30958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30958 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da EL US, nato a [...] il [...], EL NC, nato a [...] il [...], EL LL, nato a [...] il 26-1.1-1966, EL SO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 13-09-2022 del Tribunale di Nocera Inferiore;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30958 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di US, NC, LL e SO EL, finalizzata all'annullamento e/o alla sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in esecuzione della sentenza resa dal Giudice monocratico di Nocera Inferiore il 17 maggio 2006, irrevocabile I'll maggio 2008, avente ad oggetto violazioni della normativa edilizia. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, US, NC, LL e SO EL, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, è stata eccepita l'inosservanza della legge penale, non avendo il giudice dell'esecuzione tenuto conto della pendenza di un giudizio amministrativo presso il TAR di Salerno (ricorso R.G. 1706/2018), giudizio pertinente rispetto ai fatti di causa. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto il vizio di motivazione rispetto alla enunciazione dei fatti prodromici della vicenda, rispetto ai quali sono contenuti vari errori materiali, che denotano un travisamento dei fatti oggetto della decisione impugnata. 3. In data 20 febbraio 2023, l'avvocato Gaetano Napolitano, difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. 4. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, i ricorsi proposti nell'interesse di US, NC, LL e SO EL devono essere dichiarati inammissibili, scaturendo da ciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma, liquidata in via equitativa, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30958 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di US, NC, LL e SO EL, finalizzata all'annullamento e/o alla sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in esecuzione della sentenza resa dal Giudice monocratico di Nocera Inferiore il 17 maggio 2006, irrevocabile I'll maggio 2008, avente ad oggetto violazioni della normativa edilizia. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, US, NC, LL e SO EL, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, è stata eccepita l'inosservanza della legge penale, non avendo il giudice dell'esecuzione tenuto conto della pendenza di un giudizio amministrativo presso il TAR di Salerno (ricorso R.G. 1706/2018), giudizio pertinente rispetto ai fatti di causa. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto il vizio di motivazione rispetto alla enunciazione dei fatti prodromici della vicenda, rispetto ai quali sono contenuti vari errori materiali, che denotano un travisamento dei fatti oggetto della decisione impugnata. 3. In data 20 febbraio 2023, l'avvocato Gaetano Napolitano, difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. 4. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, i ricorsi proposti nell'interesse di US, NC, LL e SO EL devono essere dichiarati inammissibili, scaturendo da ciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma, liquidata in via equitativa, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/02/2023.