Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 16186/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SPEDALIERE LEOPOLDO e SPEDALIERE LUCIANO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 85, PORTICI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. CIRO BUONAJUTO, con CP_2 elezione di domicilio in PIAZZA TRIESTE 4, ERCOLANO;
RESISTENTE
OGGETTO: danno per straordinario e mancato riposo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13-9-2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente dall'1-1-2013 dell' , subentrato a esponeva che, per il periodo dal mese di gennaio Parte_1
2015 al mese di giugno 2023, durante il quale era stato pressocchè continuativamente addetto alle attività di manutenzione dell'infrastruttura, aveva svolto, secondo l'articolazione oraria indicata in ricorso, lavoro straordinario in misura superiore ai limiti contrattuali di cui agli artt. 27 e
28 del ccnl autoferrotranvieri del 2015 e a quelli legali di cui al d.lgs 66 del 2003; che, inoltre, nel periodo da gennaio 2015 a maggio 2016 e da dicembre 2017/gennaio 2018 fino almeno ad aprile 2022, non aveva fruito del riposo giornaliero e settimanale, lavorando di fatto secondo un turno che non consentiva il riposo giornaliero continuativo nemmeno di otto ore;
66/2003, non ricorrendo le ipotesi di deroga;
che il ricorso allo straordinario era stato determinato dalla cronica carenza di organico e si era reso necessario per assicurare la manutenzione dell'infrastruttura; che l'entità dello straordinario svolto ed il mancato riposo, con conseguente penosità del lavoro, avevano determinato un danno non patrimoniale, nella misura pari alla quota oraria della retribuzione mensile per il numero di ore di straordinario eccedenti il tetto di legge ovvero per i giorni di mancato riposo continuativo non fruiti.
Tanto premesso adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli affinchè, previo accertamento del superamento del monte ore massimo di legge, per il periodo dal 2015 al mese di giugno 2023, e il mancato godimento del riposo giornaliero per il periodo dal 2015 al 2022, la convenuta venisse condannata al risarcimento del danno, nella misura come indicata in ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costitutiva la società convenuta che contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
******
La domanda risulta fondata nei limiti delle considerazioni che seguono. E' bene evidenziare che, in punto di fatto, l'orario di lavoro e, quindi, la misura delle ore di straordinario svolte, così come la mancata fruizione dei riposi compensativi sono circostanze non contestate dalla parte convenuta e devono, quindi, espungersi dal thema probandum (Cass.
SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004 e succ. conformi).
Opportuno brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento. L'art. 5 del DL 66/03, in tema di lavoro straordinario prevede che:
“1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
2 4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
La disciplina collettiva di cui al CCNL 15/11/2015 autoferrotranvieri, per quanto qui rilevante, ha, quindi, previsto (art. 28) che:
“In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.
66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in
150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte:
2/a)-ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.;
2/b)-ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
2/c)-per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
2/d)-entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore” (comma 2, art. 28). Quanto al riposo compensativo l'art.7 D.Lgs 66/03, prevede:
“Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.
3 Tale essendo il quadro normativo di riferimento, può, innanzitutto, affermarsi che, quanto meno dal mese di novembre 2015, di efficacia delle norme contrattuali di settore, il limite annuo massimo risulta fissato a 300 ore, in virtù del rinvio di legge alla diversa previsione pattizia.
Dall'esame delle buste paga e, come si è detto, essendo pacifica l'articolazione oraria giornaliera ed i turni di servizio settimanali osservati dal ricorrente, deve, senz'altro, ritenersi provato il superamento costante del limite massimo previsto dal CCNL per tutto il periodo dal 2015 al
2023, così come il mancato riposo nei limiti in cui è stato dedotto in ricorso.
Ciò posto, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare il fatto astrattamente impeditivo o estintivo del diritto del lavoratore a conseguire il risarcimento del danno per superamento dell'orario lavorativo e per il mancato godimento dei riposi (Cass. 14-07-2015, n. 14710; Cass. 15-07-
2019 n. 18884; Cass. 05-07-2024, n. 18390).
La tesi difensiva della parte convenuta si sostanzia nella sussistenza delle ipotesi derogatorie di cui all'art. 5, comma 4 del dlgs n. 66/2023 nonché di quelle previste dalla normativa collettiva, laddove è previsto che non concorrano al conseguimento del limite massimo individuale di lavoro straordinario le prestazioni svolte in caso di eccezionali esigenze tecnico- produttive che sia impossibile fronteggiare mediante l'assunzione di altri lavoratori.
Invero, il generico riferimento ai limiti di spesa imposti dalla legge di stabilità del 2016 (l. n. 208 del 2015) e, dunque, la circostanza del contingentamento delle spese entro il valore pari al 100% del costo del personale cessato nell'anno precedente o, come nel periodo 2016-18, al 25% dello stesso, non prova ex se che la società convenuta abbia in concreto fronteggiato situazioni di oggettiva impossibilità di reclutamento di nuovo personale o che si sia attivata nel pieno delle sue possibilità per il superamento della condizione di emergenza in cui afferma di aver versato.
Peraltro, le asserite esigenze tecnico-produttive non presentano affatto il carattere di eccezionalità -cui evidentemente fa riferimento la norma di legge- dal momento che sono tutte correlate alla funzione istituzionale dell'ente, ordinariamente demandato alla gestione ad erogazione di un servizio di trasporto pubblico.
4 In altri termini la prospettazione della stessa parte tradisce che il ricorso al lavoro straordinario è stato dovuto per fare fronte a croniche e gravi carenze di personale nell'ordinario svolgimento del servizio. L'assunto è, perciò, abortito allo stato di mera petizione di principio. Neppure giova richiamare la disciplina speciale del settore trasporti di cui al Regio Decreto del 1923.
In particolare, l'art. 19, comma 3, del dlgs 66/2003 prevede che: “Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre
1923 n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nella legge
14 febbraio 1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.” E, quindi, si assume che il Regio Decreto considera effettivo “ogni lavoro” che richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo.
Al riguardo è sufficiente osservare che l'attività di manutenzione non può ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia, dovendo, invece, accertarsi in concreto tale modalità con un accertamento caso per caso (Cass. 26.11.2015 n. 24164; Cass.10.5.2019 n. 12538).
Nella fattispecie in esame tale accertamento, con onere a carico della società convenuta, non è stato ritualmente allegato né, tanto meno provato.
5 Acclarato, pertanto, perché come si è detto, non contestato, che le ore di lavoro svolte e compensate dal datore resistente nella misura del 10%
(per il lavoro straordinario diurno) e 30% (per il lavoro straordinario notturno) del loro valore, concorrono al conseguimento della soglia massima stabilita dall'art. 28 del CCNL, giova l'insegnamento di legittimità per il quale la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza e' presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravita' della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540;
Cass. 29.09.2021, n. 26450).
Pertanto, il lavoratore è sollevato dall'onere della prova della lesione patita in occasione dello svolgimento dello straordinario eccedente i limiti legali, essendo questa presunta allorquando il numero di ore di lavoro svolto, come nel caso di specie, sia stato sensibilmente superiore al massimo consentito.
A conclusioni non dissimili si perviene attraverso la valorizzazione del carattere contrattuale dell'illecito consistente nella violazione dei limiti massimi individuali di lavoro straordinario, cosicché deve riconoscersi che il danno biologico da usura psico-fisica fatto valere nel caso di specie deriva da un inadempimento e soggiace al criterio riparto dell'onere probatorio, (Cass. SS.UU. n. 13533 del 2001) per il quale al creditore spetta soltanto l'allegazione della violazione della lex contractus, gravando sul debitore la prova dell'adempimento o della sua impossibilità. Parimenti, con riferimento al mancato riposo giornaliero la Suprema
Corte ha pure da tempo affermato che esso “è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore di lavoro ha una diretta copertura costituzionale nell'art.36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno ” (v., per tutte Cass. 05-07-2024, n. 18390 cit.; Cass. 15-07-2019, n. 18884;
Cass. 01-12-2016, n. 24563).
6 Come, peraltro, accertato in precedenti arresti di legittimita' inerenti a fattispecie sovrapponibili a quella qui scrutinata, con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova e' ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento, elementi dai quali può lecitamente desumersi la "abnormita'" della prestazione eseguita e, quindi, tale di per se' da compromettere l'integrita' psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico- giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n.
12538, Cass. 10.5.2019 n. 12539).
Appurata la spettanza nell'an del risarcimento del danno da usura psico-fisica, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056
c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.
Esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/11/2002, n.16202).
Peraltro, l'evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l'intelaiatura di legittimità (Cass. n. 28075
7 del 14/10/2021; Cass. n. 4047 del 19/02/2013; Cass. n. 10401 del 06/05/2009; Cass. n. 50 del 07/01/2009).
Al fine, quindi, di procedere, alla liquidazione equitativa del danno, il percorso logico giuridico è, in primis, orientato al recepimento delle indicazioni suggerite dalla Suprema Corte in fattispecie simili.
8 Si rammenta, in proposito che, per il caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, secondo la Suprema Corte, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale;
tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto. (cfr. ancora Cass. n.
14710/2015).
La contrattazione collettiva di settore pacificamente nulla prevede per l'ipotesi squisitamente risarcitoria ma unicamente, una maggiorazione del
10% nel caso di superamento dell'orario ordinario per l'orario diurno (v. art. 27, punto 4, del ccnl in atti invocato dalla difesa di parte convenuta) e del 30% per l'orario notturno.
Tali maggiorazioni sono effettivamente state percepite dal lavoratore e, finanche superfluo, osservare che non assolvono ai fini risarcitori, sebbene di esse deve tenersi conto per il giudizio equitativo, per il quale, tenuto conto di tale parametro base, concorre la valutazione della gravosità delle prestazioni rese.
E la gravosità, nella specie, assume connotati particolarmente rilevanti in ragione di plurimi aspetti concorrenti: la protrazione continuativa per oltre sette anni dello svolgimento di lavoro straordinario e la cadenza sistematica mensile;
ma, soprattutto, il superamento del tetto legale o contrattuale sempre nella misura quanto meno doppia del suddetto limite che, per alcuni anni, è arrivata ad arrivare al triplo se non al quadruplo.
9 A ciò deve aggiungersi la crescente attitudine lesiva del lavoro straordinario progressivamente sommata al mancato godimento del periodo di riposo.
Dalle predette considerazioni inferisce che, secondo un criterio puramente equitativo, il risarcimento possa quantificarsi nella misura tripla della maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro diurno e per quello notturno.
In via successiva, considerato che, mediamente, le ore di straordinario sono state al 50% dell'uno e del 50% dell'altro tipo, il risarcimento complessivo può essere quantificato nella misura totale della maggiorazione del 60% della retribuzione oraria giornaliera.
Quanto, invece, alla misura del risarcimento per mancato riposto, occorre rammentare che il paragrafo 7 del Reg. CEE afferma che
“Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore”. Sulla scorta di tale normativa può, quindi, affermarsi che il recupero delle ore di mancato riposo non può essere frazionato, dovendo essere continuativo o cumulabile con i riposi giornalieri e/o settimanali previsti.
Sicchè il danno da usura non può essere adeguatamente ristorato dalla successiva compensazione con riposi concessi in tempo successivo rispetto alla previsione legale e contrattuale della loro fruizione, atteso che la penosità da protratto espletamento della prestazione lavorativa incide in misura più che proporzionale rispetto alla durata della prestazione richiedendo un crescendo dispendio di energie lavorative.
La fruizione intempestiva di riposi, anche in prosecuzione di altri, diventa quindi inutile e si pone appunto in contrasto con la normativa dell'Unione.
Né è pensabile che il riposo compensativo possa essere frazionato e concesso a piacimento quando il riposo giornaliero e/o settimanale superi di qualche ora quello previsto dalla normativa di riferimento, perché la regolamentazione CEE sul regime delle compensazioni è esplicita nel richiedere la continuità del riposo compensativo, da aggiungersi nella sua interezza a un riposo ordinario e nel distinguere l'uno dall'altro.
10 Le conclusioni cui si è giunti si pongono, invero, nel solco della giurisprudenza della Suprema Corte sia sul danno da usura lavorativa, sia sui contenuti della normativa comunitaria, sul presupposto, come nella specie, dell'accertamento del sistematico prolungamento dell'attività lavorativa, non intervallata da adeguati riposi tra un turno e l'altro.
Per il resto va ribadito che il danno da usura psicofisica risulta, nella specie, accertato sulla base alla valutazione che, secondo l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14710/2015 cit.), tiene conto della gravosità della prestazione, apprezzata con riguardo alla frequenza dei mancati o comunque incongrui riposi ed alla durata del complessivo periodo di riferimento (da gennaio 2015 a maggio 2016 e da gennaio 2018 ad aprile 2022). Anch'esso va determinato, pertanto, in via equitativa con riferimento alla disciplina contrattuale più congrua rispetto alla situazione di fatto, intendendosi, a tali fini, valorizzare il dato dell'eccedenza oraria determinata dalla mancata fruizione dei riposi.
Nella specie, va considerato che: non si verte in ipotesi di mancato riposo ma di fruizione del riposo per un monte ore inferiore a quello legale;
che l'inadeguatezza del riposo ha avuto un incidenza di una volta (per il periodo da gennaio 2015 a maggio 2016) e di due volte la settimana
(per il periodo da gennaio 2018 ad aprile 2022).
Tali considerazioni, per un verso, alla luce dei principi sopra espressi di matrice eurounitaria, non autorizzano una liquidazione del risarcimento
-come sostenuto dalla difesa della convenuta- nella sola misura delle ore mancanti rispetto alla previsione di legge, per l'inutilità del frazionamento del periodo di riposo;
per altro verso, inducono al convincimento che, fermo restando che le ore lavorate corrispondenti a quelle sottratte al riposo dovuto sono state già retribuite come lavoro straordinario notturno e anche già oggetto di ristoro risarcitorio (per quanto innanzi detto), debba aversi riguardo, per la liquidazione del danno, proprio alla medesima maggiorazione contrattualmente prevista, nella misura del 30%, quindi ulteriore rispetto a quella già corrisposta, per ognuno dei mancati riposi come indicati in ricorso.
Ne consegue la condanna della società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente del danno per usura psico fisica per lavoro straordinario nella misura di € 32.368,63 e per mancato riposo nella misura di € 18.276,19.
11 Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc dalla pronuncia al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore del ricorrente che liquida in € 50.644,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc dalla pronuncia al saldo.
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 5900,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 379,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido.
Così deciso in data 30/01/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
12