Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 46
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità/inesistenza notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che la notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento n. 478) sia avvenuta in data 12/12/2023 e che l'intimazione di pagamento sia stata notificata in data 19.11.2024. Ha altresì provato la rituale notifica della cartella prodromica dell'intimazione opposta, ritenendo che la ricorrente abbia impugnato tardivamente un atto impositivo.

  • Rigettato
    Nullità del preavviso di fermo per omessa notifica titolo esecutivo e violazione art. 50 DPR 602/73

    L'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata che non richiede l'allegazione della cartella di pagamento precedentemente notificata, in quanto contiene tutti gli elementi per individuare la pretesa tributaria. L'intimazione è equiparata al precetto civilistico, che non prevede una nuova notifica del titolo esecutivo.

  • Rigettato
    Illegittimità formale dell'atto impugnato per omessa/insufficiente motivazione

    L'avviso di intimazione non è un atto impositivo ma un atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondente al precetto civilistico. Il suo obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. La Suprema Corte ha chiarito che l'indicazione del numero della cartella esattoriale costituisce sufficiente motivazione.

  • Rigettato
    Inesistenza del titolo per difetto di sottoscrizione dei ruoli

    Il ruolo è un atto interno dell'Amministrazione e la sua mancata sottoscrizione non determina l'invalidità dell'iscrizione a ruolo, in assenza di una specifica sanzione di nullità. La sottoscrizione può essere apposta anche mediante firma elettronica o validazione dei dati tramite sistema informativo. L'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese e risarcimento danni

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto la ricorrente soccombente è condannata al pagamento delle spese.

  • Rigettato
    Inammissibilità documentazione ADER per deposito oltre termine

    L'eccezione è infondata perché per la sospensiva la procedura specifica dell'art. 47 prevede la produzione di documenti anche in udienza. Inoltre, l'udienza di merito è stata fissata a distanza di oltre 10 mesi dall'udienza di sospensiva, garantendo il diritto di difesa della ricorrente.

  • Rigettato
    Tardiva costituzione ADER

    La tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 46
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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