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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
IA IA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bisceglie - Via Trento, 8 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249034163909000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 07/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento.
Il rappresentante del Comune ribadisce la legittimità dell'atto impugnato e conclude per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso nei confronti dell' Agenzia Delle Entrate-Riscossione nonché contro il Comune Bisceglie impugnando l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90341639 09/000 notificata in data 19.11.2024 per un importo complessivo pari ad euro € 2.689,95 emessa dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione -limitatamente ai crediti riportati dall' avviso di accertamento n. 478 (riferimento interno n. 61424999000018414000) avente quale ente impositore
Comune di Bisceglie relativo all'omesso pagamento TARI annualità 2018.
La società ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1. nullità/inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di accertamento presupposti nullità di tutti gli atti successivi
2. in subordine: nullità del preavviso di fermo per omessa notifica del titolo esecutivo – nullità del preavviso di fermo privo dell'allegazione delle cartelle – notifica inesistente del preavviso di fermo e conseguente violazione dell'art. 50 del dpr 602/73
3. illegittimità formale del atto impugnato - nullita' della cartella per violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973 per omessa/insufficinente motivazione
4. inesistenza del titolo per difetto di sottoscrizione dei ruoli
5. condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si sono costituiti nel presente giudizio sia il Comune di Bisceglie che l'ADER che hanno controdedotto ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In data 24.1.2026 veniva comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.LGS. 31 Dicembre 1992
n. 546, l'avviso di trattazione per il giorno 06/02/2025 alle ore 11.00 avente ad oggetto l'ist. Di sospensione dell' atto impugnato.
In data 27.1. 2025 la ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla resistente Agenzia Delle Entrate “poiché depositata oltre il termine decadenziale di 20 giorni liberi prima della udienza, nonché la tardiva costituzione dell' AdER. Ed infatti, a fronte di una data di udienza fissata per il 06.02.2025, l' Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto a depositare documentazione probatoria solamente in data 21/01/2025 ossia, sostiene la ricorrente, oltre il termine previsto, a pena di decadenza, di venti giorni prima dell'udienza (rectius 16.01.2025)”.
Con ordinanza in data 6.2.2025, questo Giudice monocratico rigettava la richiesta di sospensione.
Successivamente veniva fissata l'udienza per la trattazione del merito del ricorso .
Alla pubblica udienza del 18.12. 2025, erano presenti la difesa della società ricorrente, in collegamento da remoto nonché per il Comune Di Bisceglie, Difensore_3 in delega di Comune Di Bisceglie. Il Giudice monocratico esponeva i fatti e le questioni della controversia, indi ammetteva le parti alla discussione che concludevano come in epigrafe riportato. Dichiarata chiusa la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata la preliminare eccezione formulata dalla ricorrente nella memoria del 27.1.2025 con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione
“poiché depositata oltre il termine decadenziale di 20 (venti) giorni liberi prima della udienza, nonché la tardiva costituzione della resistente AdER”. L'eccezione è infondata;
chè infatti se è vero che ai sensi dell'art 32 art. 32 D. Lgs. 546/92), i documenti si possono depositare fino a 20 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza (art. 32 D. Lgs. 546/92), tuttavia per la sospensiva, la procedura specifica dell'art. 47 prevede che l'udienza sia fissata entro 30 giorni dalla domanda e che le parti possano produrre documenti e memorie anche in udienza. Sicchè l'eccezione va rigettata. Se infatti è vero che la Cassazione ha chiarito che “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice” ( Cfr Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004) , è altresì vero che -essendo l'udienza di merito stata fissata a distanza di oltre 10 mesi dall'udienza di trattazione della sospensiva- la ricorrente ha avuto tutto il tempo necessario per vedere garantito il suo diritto di difesa .
Quanto poi alla eccepita tardiva costituzione della resistente, sempre sollevata nella memoria difensiva della Ricorrente_1 depositata in data 27.1.2025, anch'essa è infondata. Chè infatti la Cassazione ha escluso che possa ravvisarsi una nullità: “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato” (cfr Cassazione 14638 del 29/05/2019).
Passando all'esame degli altri motivi formulati dalla ricorrente, gli stessi appaiono infondati e il ricorso va rigettato.
La ricorrente con il 1° motivo ha eccepito la nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento n. 478, emesso dal Comune resistente il 29/11/2023. Il motivo va rigettato. L'atto risulta infatti pervenuto in notifica alla Ricorrente_1 srl destinataria in data 12/12/2023, ( v.Pag. 2 della allegata ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata contenente il predetto atto impositivo).
Stante quindi la rituale notifica dell'atto prodromico, l'intimazione di pagamento n. 01420249034163909000
(contenente anche la cartella n. 01420200004202017000 per l'importo di euro 1.220,68= relativa alla tari del 2015 che le è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione - in data 29/02/2020), la ricorrente ha impugnato tardivamente un atto impositivo. L'ADER ha altresì provato la rituale notifica della cartella prodromica dell'intimazione opposta. Entrambi gli atti risultano muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo alla ricorrente.
Pertanto il motivo è infondato.
Con il 2° motivo di ricorso la ricorrente assume l' illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento, ravvisando in ciò un vizio dell'atto per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Anche questo motivo è infondato.
L'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Ciò si spiega poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola. In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore. L' asserito obbligo di allegazione della cartella all' avviso di intimazione è quindi infondato. In ogni caso, la tesi della ricorrente comunque non può essere accolta, in quanto se è vero che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 dispone che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama" e che il richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede a sua volta che "se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama", è anche vero che da tale previsione non discende, sic et simpliciter, l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato all'interessato siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato e la data della sua notificazione. In tal senso s'è espressa la giurisprudenza di merito ( cfr. Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona), laddove è stato precisato che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, lo Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione Finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni. Inoltre l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (né l'illegittimità né la nullità) (cfr.
Corte di Cassazione n. 15221 del 12 settembre 2012). Del resto la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “…questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407;
Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.” Inoltre secondo l'insegnamento del Supremo Collegio ( cfr Cass. Sez. V, 21119/2011; Cass. Sez. V, 2907/2010), la semplice mancata allegazione di un documento all'atto impugnato, non può costituire, di per sé soltanto, motivo di nullità se non viene dedotto uno specifico pregiudizio al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi posti a base della pretesa tributaria, peraltro -nel caso di specie già nota al contribuente- in ragione della pregressa notificazione della cartella richiamata.
Col 3° motivo di ricorso si eccepisce l'illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, ed in particolare, l'omessa indicazione della fattispecie da cui deriverebbe la pretesa, invocando i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000. La disposizione si applica a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. L' intimazione di pagamento ha unicamente lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici qualora sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, senza che sia stata iniziata l'esecuzione. Anche la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “…
l'indicazione nell' intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell' atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza… “ (cfr. Cass. Civile
Ord. Sez. 5 Num. 22711 Anno 2020).
Col 4° motivo la ricorrente eccepisce la mancata sottoscrizione del ruolo. Anche tale motivo è privo di pregio . L'articolo 12 del DPR 602/73 statuisce che nel ruolo debbano essere indicati: “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”. Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. Secondo i recenti approdi giurisprudenziali, occorra tenere conto del “principio secondo cui il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso) la decisione d'appello di rigetto delle domande e censure formulate dal ricorrente sul punto] è corretta. Peraltro, il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella. In mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo” (così Cass. 12243/2018; in senso conforme anche Cass. 25493/2018,
Cass. 22383/2017). La suddetta pronuncia espone alcuni rilevanti principi, frutto del consolidamento dell'orientamento assunto in tema dalla Suprema Corte: innanzitutto, il ruolo rappresenta un atto interno dell'Amministrazione, che se ne avvale, e la eventuale assenza della relativa sottoscrizione non determina, di per sé, l'invalidità dell'iscrizione a ruolo stessa. Ciò in ragione dell'omessa previsione, in seno all'articolo
12 del D.P.R. 602/1973 di una specifica sanzione di nullità nel caso di mancata sottoscrizione, nonché sulla scorta del rilievo per cui opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana (così, ex multis, Cass. 19761/2016, Cass. 26053/2015, Cass. 6199/2015). Di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che "…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti" (cfr. Cassazione ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016), preventivamente acquisiti o acquisibili tramite istanza di accesso agli atti. Inoltre, se è vero che, secondo il comma 4 dell'articolo
12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione, è anche vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma
5-ter, lettera e), Dl 106/2005, convertito con L 156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Secondo la Cassazione (cfr. Cass. 23550/2015), detta norma può essere applicata anche retroattivamente, in virtù della sua natura interpretativa. Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati, effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, nonché funzionale a conferire al ruolo garanzia di autenticità, "certificandolo" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Peraltro, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana ed incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto, prova che deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, ai quali risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21- octies della legge 241/1990 secondo cui il provvedimento amministrativo a "natura vincolata", seppure emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il ricorso va quindi rigettato e la ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di entrambe le parti resistenti, spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 1° grado, sez. V , rigetta il ricorso presentato da dalla società Ricorrente_1 srl e condanna la stessa al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente .
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
IA IA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bisceglie - Via Trento, 8 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249034163909000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 478 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 07/01/2026 Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento.
Il rappresentante del Comune ribadisce la legittimità dell'atto impugnato e conclude per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso nei confronti dell' Agenzia Delle Entrate-Riscossione nonché contro il Comune Bisceglie impugnando l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90341639 09/000 notificata in data 19.11.2024 per un importo complessivo pari ad euro € 2.689,95 emessa dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione -limitatamente ai crediti riportati dall' avviso di accertamento n. 478 (riferimento interno n. 61424999000018414000) avente quale ente impositore
Comune di Bisceglie relativo all'omesso pagamento TARI annualità 2018.
La società ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1. nullità/inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di accertamento presupposti nullità di tutti gli atti successivi
2. in subordine: nullità del preavviso di fermo per omessa notifica del titolo esecutivo – nullità del preavviso di fermo privo dell'allegazione delle cartelle – notifica inesistente del preavviso di fermo e conseguente violazione dell'art. 50 del dpr 602/73
3. illegittimità formale del atto impugnato - nullita' della cartella per violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973 per omessa/insufficinente motivazione
4. inesistenza del titolo per difetto di sottoscrizione dei ruoli
5. condanna alle spese del presente processo ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Si sono costituiti nel presente giudizio sia il Comune di Bisceglie che l'ADER che hanno controdedotto ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In data 24.1.2026 veniva comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.LGS. 31 Dicembre 1992
n. 546, l'avviso di trattazione per il giorno 06/02/2025 alle ore 11.00 avente ad oggetto l'ist. Di sospensione dell' atto impugnato.
In data 27.1. 2025 la ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla resistente Agenzia Delle Entrate “poiché depositata oltre il termine decadenziale di 20 giorni liberi prima della udienza, nonché la tardiva costituzione dell' AdER. Ed infatti, a fronte di una data di udienza fissata per il 06.02.2025, l' Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto a depositare documentazione probatoria solamente in data 21/01/2025 ossia, sostiene la ricorrente, oltre il termine previsto, a pena di decadenza, di venti giorni prima dell'udienza (rectius 16.01.2025)”.
Con ordinanza in data 6.2.2025, questo Giudice monocratico rigettava la richiesta di sospensione.
Successivamente veniva fissata l'udienza per la trattazione del merito del ricorso .
Alla pubblica udienza del 18.12. 2025, erano presenti la difesa della società ricorrente, in collegamento da remoto nonché per il Comune Di Bisceglie, Difensore_3 in delega di Comune Di Bisceglie. Il Giudice monocratico esponeva i fatti e le questioni della controversia, indi ammetteva le parti alla discussione che concludevano come in epigrafe riportato. Dichiarata chiusa la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata la preliminare eccezione formulata dalla ricorrente nella memoria del 27.1.2025 con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia Delle Entrate Riscossione
“poiché depositata oltre il termine decadenziale di 20 (venti) giorni liberi prima della udienza, nonché la tardiva costituzione della resistente AdER”. L'eccezione è infondata;
chè infatti se è vero che ai sensi dell'art 32 art. 32 D. Lgs. 546/92), i documenti si possono depositare fino a 20 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza (art. 32 D. Lgs. 546/92), tuttavia per la sospensiva, la procedura specifica dell'art. 47 prevede che l'udienza sia fissata entro 30 giorni dalla domanda e che le parti possano produrre documenti e memorie anche in udienza. Sicchè l'eccezione va rigettata. Se infatti è vero che la Cassazione ha chiarito che “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice” ( Cfr Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004) , è altresì vero che -essendo l'udienza di merito stata fissata a distanza di oltre 10 mesi dall'udienza di trattazione della sospensiva- la ricorrente ha avuto tutto il tempo necessario per vedere garantito il suo diritto di difesa .
Quanto poi alla eccepita tardiva costituzione della resistente, sempre sollevata nella memoria difensiva della Ricorrente_1 depositata in data 27.1.2025, anch'essa è infondata. Chè infatti la Cassazione ha escluso che possa ravvisarsi una nullità: “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato” (cfr Cassazione 14638 del 29/05/2019).
Passando all'esame degli altri motivi formulati dalla ricorrente, gli stessi appaiono infondati e il ricorso va rigettato.
La ricorrente con il 1° motivo ha eccepito la nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento n. 478, emesso dal Comune resistente il 29/11/2023. Il motivo va rigettato. L'atto risulta infatti pervenuto in notifica alla Ricorrente_1 srl destinataria in data 12/12/2023, ( v.Pag. 2 della allegata ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata contenente il predetto atto impositivo).
Stante quindi la rituale notifica dell'atto prodromico, l'intimazione di pagamento n. 01420249034163909000
(contenente anche la cartella n. 01420200004202017000 per l'importo di euro 1.220,68= relativa alla tari del 2015 che le è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione - in data 29/02/2020), la ricorrente ha impugnato tardivamente un atto impositivo. L'ADER ha altresì provato la rituale notifica della cartella prodromica dell'intimazione opposta. Entrambi gli atti risultano muniti del rispettivo referto di notificazione al destinatario, il tutto a comprova dell'effettiva e legale conoscenza degli stessi in capo alla ricorrente.
Pertanto il motivo è infondato.
Con il 2° motivo di ricorso la ricorrente assume l' illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata allegazione di copia delle cartelle di pagamento, ravvisando in ciò un vizio dell'atto per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Anche questo motivo è infondato.
L'avviso di intimazione è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto. Ciò si spiega poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce, rendendo, di fatto, del tutto superflua l'allegazione della cartella in parola. In tale contesto, l'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore. L' asserito obbligo di allegazione della cartella all' avviso di intimazione è quindi infondato. In ogni caso, la tesi della ricorrente comunque non può essere accolta, in quanto se è vero che l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 dispone che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama" e che il richiamato art. 3 della legge n. 241 del 1990 prevede a sua volta che "se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama", è anche vero che da tale previsione non discende, sic et simpliciter, l'obbligo di notificare all'interessato anche l'atto richiamato, bensì la semplice esigenza che nell'atto notificato all'interessato siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato e la data della sua notificazione. In tal senso s'è espressa la giurisprudenza di merito ( cfr. Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona), laddove è stato precisato che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, lo Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione Finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni. Inoltre l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione Finanziaria e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (né l'illegittimità né la nullità) (cfr.
Corte di Cassazione n. 15221 del 12 settembre 2012). Del resto la Suprema Corte con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “…questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 407;
Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.” Inoltre secondo l'insegnamento del Supremo Collegio ( cfr Cass. Sez. V, 21119/2011; Cass. Sez. V, 2907/2010), la semplice mancata allegazione di un documento all'atto impugnato, non può costituire, di per sé soltanto, motivo di nullità se non viene dedotto uno specifico pregiudizio al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi posti a base della pretesa tributaria, peraltro -nel caso di specie già nota al contribuente- in ragione della pregressa notificazione della cartella richiamata.
Col 3° motivo di ricorso si eccepisce l'illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, ed in particolare, l'omessa indicazione della fattispecie da cui deriverebbe la pretesa, invocando i principi sanciti dall'art 7 della L. 212/2000. La disposizione si applica a tutti gli atti impositivi, per tale non potendosi però intendere l'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. L' intimazione di pagamento ha unicamente lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici qualora sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, senza che sia stata iniziata l'esecuzione. Anche la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “…
l'indicazione nell' intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell' atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza… “ (cfr. Cass. Civile
Ord. Sez. 5 Num. 22711 Anno 2020).
Col 4° motivo la ricorrente eccepisce la mancata sottoscrizione del ruolo. Anche tale motivo è privo di pregio . L'articolo 12 del DPR 602/73 statuisce che nel ruolo debbano essere indicati: “il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”. Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva che “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. Secondo i recenti approdi giurisprudenziali, occorra tenere conto del “principio secondo cui il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973 (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso) la decisione d'appello di rigetto delle domande e censure formulate dal ricorrente sul punto] è corretta. Peraltro, il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella. In mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo” (così Cass. 12243/2018; in senso conforme anche Cass. 25493/2018,
Cass. 22383/2017). La suddetta pronuncia espone alcuni rilevanti principi, frutto del consolidamento dell'orientamento assunto in tema dalla Suprema Corte: innanzitutto, il ruolo rappresenta un atto interno dell'Amministrazione, che se ne avvale, e la eventuale assenza della relativa sottoscrizione non determina, di per sé, l'invalidità dell'iscrizione a ruolo stessa. Ciò in ragione dell'omessa previsione, in seno all'articolo
12 del D.P.R. 602/1973 di una specifica sanzione di nullità nel caso di mancata sottoscrizione, nonché sulla scorta del rilievo per cui opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana (così, ex multis, Cass. 19761/2016, Cass. 26053/2015, Cass. 6199/2015). Di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che "…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti" (cfr. Cassazione ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016), preventivamente acquisiti o acquisibili tramite istanza di accesso agli atti. Inoltre, se è vero che, secondo il comma 4 dell'articolo
12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione, è anche vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma
5-ter, lettera e), Dl 106/2005, convertito con L 156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Secondo la Cassazione (cfr. Cass. 23550/2015), detta norma può essere applicata anche retroattivamente, in virtù della sua natura interpretativa. Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati, effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, nonché funzionale a conferire al ruolo garanzia di autenticità, "certificandolo" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Peraltro, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana ed incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto, prova che deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo e anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, ai quali risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21- octies della legge 241/1990 secondo cui il provvedimento amministrativo a "natura vincolata", seppure emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il ricorso va quindi rigettato e la ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di entrambe le parti resistenti, spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di 1° grado, sez. V , rigetta il ricorso presentato da dalla società Ricorrente_1 srl e condanna la stessa al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente .