Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Decreto reso dalla Prefettura di Siracusa prot. uscita -OMISSIS-, con cui è stato denegato il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico ex art. 101 R.D. 635/1940 e artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; (DOC. 1)
- ove occorra della comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990 di avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto del rilascio del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ai sensi degli artt. 101 R.D. 635/1940 e 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- ove occorra della nota n.-OMISSIS- della Questura di Palermo con la quale è stato reso parere sfavorevole (MAI NOTIFICATA), di cui si è appreso il contenuto soltanto a seguito di riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 21/03/2025;
- Di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa e della Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AG LL DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con ricorso notificato il 21 marzo 2025 e depositato il successivo 29 marzo il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui la Prefettura di Siracusa ha rigettato l’istanza di rilascio del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico (accensione e fabbricazione di fuochi artificiali) ai sensi degli artt. 101 R.D. 635/1940 e 11 e 52 R.D. n. 772/1931, con la seguente motivazione: “Il sig.-OMISSIS- risulta coinvolto in un rapporto tra parenti e affini, coabitanti nella stessa palazzina in -OMISSIS-, caratterizzato da liti e minacce. Nello specifico, risulta iscritto a suo carico p.p. n. -OMISSIS- RGNR mod. 21 per i reati di cui agli artt, 612 bis, 392 e 582 c.p. per i quali vi è richiesta di rinvio a giudizio da parte dell’A.G. procedente datata -OMISSIS- e udienza preliminare fissata dal G.I.P- per il -OMISSIS-. Nel contempo, risulta agli atti recente querela presentata dallo stesso-OMISSIS- nei confronti di un cognato, già parte offesa e imputato del citato p.p.”.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
I. Violazione delle norme sul procedimento amministrativo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 – 8 – 10 bis della l. 7 agosto 1990 n. 241; violazione dell’art. 97 cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, e violazione del principio del giusto procedimento
La Prefettura ha comunicato il preavviso di diniego senza indicare le ragioni ostative al rilascio del titolo richiesto.
Solo a seguito di istanza di accesso il ricorrente ne ha potuto avere contezza ed ha presentato le proprie osservazioni.
II. Il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico non può essere denegato in caso di valutazione positiva della commissione tecnica nominata ai sensi dell’art. 101 r.d. n. 635/1940. Illegittimità del decreto della prefettura di Siracusa per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 r.d. 635/1940; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 43 del d.p.r. 773 del 1931 t.u.l.p.s.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità; eccesso di potere per difetto di presupposto, per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 97 della Costituzione.
Il ricorrente assume di essere incensurato e di essere stato valutato idoneo dalla Commissione tecnica di cui all’art. 101 del RD 635/1940.
Il rilascio del certificato di idoneità da parte dell’autorità prefettizia costituisce, pertanto, atto vincolato dovendo escludersi ogni margine di discrezionalità.
L’attestazione di capacità tecnica per l’accensione dei fuochi non richiederebbe inoltre il requisito di buona condotta la cui esistenza è riservata ad una fase successiva.
III. Il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico non può essere denegato in ragione del mero rinvio ad un procedimento penale pendente e/o della asserita presenza di una querela. Illegittimità del decreto della Prefettura di Siracusa prot -OMISSIS- per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11, 43, 47, 49, 52 e 57 del d.p.r. 773 del 1931 t.u.l.p.s.; violazione e falsa applicazione dell’art. 101 r.d. 635/1940; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria ed illogicità; eccesso di potere per difetto di presupposto, per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 97 della Costituzione.
Il provvedimento si fonda sulla mera pendenza di un procedimento penale senza che sia stata fatta alcuna verifica sulla personalità del ricorrente e sui fatti oggetto del suddetto procedimento penale scaturito da una denuncia del cognato.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 147 del 18 aprile 2025 la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare.
4. Con memoria depositata il 20 marzo 2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Il Collegio – melius re perpensa rispetto alla sommaria delibazione resa nella fase cautelare – ritiene di dover aderire al più recente orientamento, fatto proprio da questo Tribunale con sentenza n. 950 del 26 marzo 2026, che fa leva sulla «differenza ricavabile nell’ambito dell’art. 101 del citato r.d. n. 635/1940 tra i) la licenza (prevista dal comma 1) per fabbricare o accendere fuochi d’artificio – per cui sono necessari i requisiti di affidabilità di cui all’art. 11 e 43 TULPS – e ii ) il propedeutico, ma autonomo certificato di idoneità richiamato dal medesimo comma 1 e il cui equipollente è previsto dal successivo comma 3 (cfr. T.a.r. FVG, sez. I, 30 ottobre 2023, n. 339).»
Questa Sezione ha ritenuto che «Tale distinzione tra il titolo abilitativo per fabbricare o accendere fuochi d’artificio e la certificazione di idoneità di cui al già citato art. 101 è chiarita dalla giurisprudenza più attenta che sottolinea come la certificazione sia necessaria sia per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, sia per lavorare come operaio in una fabbrica di fuochi pirotecnici (Cons. Stato, sez. III, 11 aprile 2022, n. 2714).
Tale ricostruzione è confortata anche dall’omologo regime autorizzatorio di cui all’art. 8 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (recante , rubricato “ Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi ”, che, nell’innovare l’art. 163 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, rubricato “ trasferimenti agli enti locali ”, al comma 2 prevede che “ Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi ” […] e) il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l’interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi .”
Il disposto normativo contribuisce a chiarire – tramite la ripetizione dell’aggettivo “previo” – la necessaria concorrenza per il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino del certificato di idoneità tecnica rilasciato da una pubblica autorità (la Prefettura o le altre autorità pubbliche di cui all’art. 101, comma 3, r.d.), da un lato, e del nulla-osta questorile (implicante le valutazioni di cui agli artt. 11 e 43 TULPS), dall’altro, evitando così sovrapposizioni tra le valutazioni di idoneità tecnica e quelle sull’affidabilità dell’istante.
Non a caso il comma 4 del citato art. 8 del d.l. n. 144/2005 prevede che “ La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell’articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro”, influendo pertanto solo sulla licenza e non già sulla certificazione di idoneità che non è incisa dalla revoca del nulla osta questorile» (Tar Catania, sez. I, sentenza n. 950/2026 cit.).
In conclusione, il provvedimento prefettizio impugnato è illegittimo giacché: i) non si è limitato ad accertare i presupposti di idoneità tecnica necessari al rilascio della certificazione, unico titolo richiesto dal ricorrente, ma ha rigettato l’istanza sulla base di valutazioni che si sarebbero dovute formulare in sede di rilascio della licenza ex art. 101, comma 1, del r.d. n. 635/1940; ii ) è stato adottato ultra petita in quanto ha rigetto la licenza ex art. 101 r.d. n. 635/1940, a fronte di una richiesta volta ad ottenere solo la prodromica certificazione di idoneità tecnica.
7. Alla luce di tali considerazioni, ritenuta la fondatezza del secondo motivo e assorbiti gli ulteriori motivi dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe, comunque, conseguire una maggiore utilità, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
8. L’esito del giudizio cautelare e le difficoltà interpretative legittimano la compensazione delle spese di lite.
9. Va, infine, disposta l’ammissione definitiva della parte ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. 56 del 28 aprile 2025 dalla Commissione istituita presso questo Tribunale.
Il compenso del difensore verrà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato corredata dalla documentazione atta a dimostrare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali del ricorrente sino all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato onerando la Segreteria di comunicare la decisione ai competenti uffici finanziari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IA TA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AG LL DU, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AG LL DU | AZ IA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.