Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione indicata all'articolo 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione indicata all'articolo 1.