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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2573/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF906M403879 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6269/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 25/04/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 20/05/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Abogado Difensore_1 d'intesa ex art. 8 DLGS 96/01 con l'Avv. Nominativo_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF906M403879/2024, notificato il 25/02/2025, col quale l'Ufficio, in riferimento all'anno d'imposta 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, commi 2 e 5 D.P.R.
633/72, aveva contestato “la presentazione della dichiarazione Iva infedele, con un'imposta inferiore a quella dovuta, ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, per € 15.528,00, mediante l'utilizzo di fatture di acquisto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti ed alla luce dell'indebita detrazione d'imposta per pari importo, scaturente dalla registrazione ai fini IVA di fatture emesse dalla società Società_1 srl in liquidazione”, irrogando sanzioni pari ad € 26.203,50.
Premesso che il ricorrente esercita l'attività di “commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata”, l'atto impugnato aveva fatto seguito all'Avviso di Accertamento emesso nei confronti della società “Società_1 s.r.l. in liquidazione”, soggetto fornitore della ricorrente che, per quanto accertato dall'attività istruttoria eseguita, era stata inquadrata tra le società cartiere, avendo emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Era stato difatti accertato che la detta Società_1 srl in liquidazione:
- Non aveva avuto una sede né operativa né amministrativa per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- Non aveva avuto personale dipendente, né mezzi, né attrezzature;
- Non era stata intestataria di utenze elettriche, gas e acqua;
- Non aveva avuto un rappresentante legale, risultando quello ufficiale, irreperibile.
Alla luce del predetto quadro probatorio l'Ufficio aveva dedotto che la società Società_1 srl in liquidazione altro non era che una società filtro interposta, negli scambi di merci ed allo scopo di creare una sorta di schermo giuridico, tra il vero cedente e l'azienda che effettivamente acquistava la merce, col solo fine di evadere le imposte.
Essendo emerso dallo “spesometro integrato” ex art. 21 d.l. 78/2010, che la società Società_1 srl in liquidazione aveva ceduto al sig. Ricorrente_1 merci per € 155.285,38 oltre Iva di € 15.528,60 e dovendosi considerare indetraibile l'imposta afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'Avviso di Accertamento in questa sede contestato per i seguenti motivi:
- Mancato assolvimento dell'onere della Prova, non avendo provato, l'Ufficio, l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la consapevolezza del contribuente circa l'anomalia del rapporto.
- Effettività delle operazioni economiche contestate, essendo stata la merce effettivamente acquistata, fatturata, pagata con mezzi tracciabili e contabilizzata;
- Buona fede e principio di neutralità dell'Iva, essendo garantito il diritto alla detrazione dell'Iva al soggetto passivo che abbia acquistato beni o servizi per l'esercizio della propria attività economica, salvo che l'Amministrazione dimostri la partecipazione ad un'evasione, ed avendo il ricorrente operato in buona fede, anche considerata l'assenza di strumenti per rilevare anomalie nella posizione del fornitore;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/06/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, ha fatto rilevare che, con riferimento alle eccepite violazioni riguardanti il mancato assolvimento dell'onere della prova, il diritto alla detrazione spetta solo laddove il contribuente dimostri che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta, non essendo sufficiente “la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé
a dimostrare l'estraneità della frode”.
Ha inoltre precisato di aver dimostrato della conoscibilità della frode e della omissione della diligenza richiesta da parte del ricorrente, atteso che la società Società_1 srl in liquidazione:
· non aveva una sede, né operativa né amministrativa, per l'esercizio dell'attività imprtenditoriale;
· non aveva personale adeguato all'esercizio dell'attività d'impresa;
· non aveva beni mobili registrati, utenze elettriche, ecc.
· aveva un rappresentante legale irreperibile;
senza che il ricorrente, anche in questa sede contenziosa, abbia offerto nessun nuovo elemento di rilievo giuridico idoneo a sovvertire le conclusioni a cui è giunto l'ente impositore.
Il sig. Ricorrente_1, con proprie Controdeduzioni depositate il 09/12/2025, ha insistito per l'accoglimento dei motivi spiegati e nelle domande avanzate col ricorso introduttivo, producendo documentazione attestante l'esistenza del rapporto con la società Società_1 srl in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito della vicenda processuale, appare opportuno riepilogare sinteticamente i consolidati approdi della Corte di cassazione in tema di operazioni inesistenti, notoriamente distinte in
"oggettivamente" e "soggettivamente" tali, le prime caratterizzate dalla mera cartolarità delle operazioni commerciali sottese, in quanto mai poste in essere da alcuno, le seconde relative invece ad ipotesi di fatture emesse da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata, di cui il cessionario o committente è stato realmente destinatario.
Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte di cassazione ha affermato che "ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva
(Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15) del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. n. 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016,
28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti), il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo"
(Cass. n. 18118 del 2016; Cass. n. 16473 del 2018).
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, invece, la Corte di cassazione, alla luce della giurisprudenza comunitaria, ha statuito il seguente condivisibile principio di diritto: "In tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018 ; nello stesso senso, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566 ;
Cass., 24 agosto 2018, n. 21104 ; Cass., 14 marzo 2018, n. 6291 ; Cass., 28 marzo 2018, n. 7613 ; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598 , da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020 ).
Venendo al caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che l'impresa cedente, costituita il
28/11/2000, era stata regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Salerno sino al 24/01/2018, per essere stata poi iscritta al Registro delle Imprese di Napoli in pari data a seguito di trasferimento.
Dalla visura camerale pure risulta che, sino al periodo d'imposta 2018, la società Società_1 srl in liquidazione aveva pure regolarmente depositato i relativi bilanci.
L'esistenza della predetta società è stata poi comprovata dalla “Scheda Stabilimento” redatta dall'Asl di
Salerno dalla quale risultano le visite ispettive eseguite nell'anno 2018, oltre al “Prospetto della tracciabilità dei lotti” da cui emerge la corrispondenza tra i lotti acquistati dalla presunta cartiera e rivenduti ai clienti finali della ricorrente.
In detto contesto, la circostanza segnalata dall'Ufficio, secondo cui l'impresa cedente non fosse risultata intestataria di alcuna utenza, che la sede legale era risultata sconosciuta e che irreperibile era risultato il suo rappresentante legale, non può essere considerata un elemento di consapevolezza del ricorrente di partecipare a un'operazione volta ad evadere l'imposta.
Ciò perché la merce è stata effettivamente acquistata dalla Società_1 srl, fatturata e pagata.
Il ricorrente, inoltre, non avrebbe potuto svolgere alcuna analisi più approfondita sulla struttura organizzativa del fornitore, non potendo accedere agli strumenti di indagine di cui dispongono gli Uffici finanziari, al fine di verificare il corretto adempimento della Società_1 srl nel pagamento delle imposte.
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, ACCOGLIE
il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 19/12/2025
Il TO Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2573/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF906M403879 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6269/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 25/04/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 20/05/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Abogado Difensore_1 d'intesa ex art. 8 DLGS 96/01 con l'Avv. Nominativo_1, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF906M403879/2024, notificato il 25/02/2025, col quale l'Ufficio, in riferimento all'anno d'imposta 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, commi 2 e 5 D.P.R.
633/72, aveva contestato “la presentazione della dichiarazione Iva infedele, con un'imposta inferiore a quella dovuta, ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, per € 15.528,00, mediante l'utilizzo di fatture di acquisto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti ed alla luce dell'indebita detrazione d'imposta per pari importo, scaturente dalla registrazione ai fini IVA di fatture emesse dalla società Società_1 srl in liquidazione”, irrogando sanzioni pari ad € 26.203,50.
Premesso che il ricorrente esercita l'attività di “commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata”, l'atto impugnato aveva fatto seguito all'Avviso di Accertamento emesso nei confronti della società “Società_1 s.r.l. in liquidazione”, soggetto fornitore della ricorrente che, per quanto accertato dall'attività istruttoria eseguita, era stata inquadrata tra le società cartiere, avendo emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Era stato difatti accertato che la detta Società_1 srl in liquidazione:
- Non aveva avuto una sede né operativa né amministrativa per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- Non aveva avuto personale dipendente, né mezzi, né attrezzature;
- Non era stata intestataria di utenze elettriche, gas e acqua;
- Non aveva avuto un rappresentante legale, risultando quello ufficiale, irreperibile.
Alla luce del predetto quadro probatorio l'Ufficio aveva dedotto che la società Società_1 srl in liquidazione altro non era che una società filtro interposta, negli scambi di merci ed allo scopo di creare una sorta di schermo giuridico, tra il vero cedente e l'azienda che effettivamente acquistava la merce, col solo fine di evadere le imposte.
Essendo emerso dallo “spesometro integrato” ex art. 21 d.l. 78/2010, che la società Società_1 srl in liquidazione aveva ceduto al sig. Ricorrente_1 merci per € 155.285,38 oltre Iva di € 15.528,60 e dovendosi considerare indetraibile l'imposta afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'Avviso di Accertamento in questa sede contestato per i seguenti motivi:
- Mancato assolvimento dell'onere della Prova, non avendo provato, l'Ufficio, l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la consapevolezza del contribuente circa l'anomalia del rapporto.
- Effettività delle operazioni economiche contestate, essendo stata la merce effettivamente acquistata, fatturata, pagata con mezzi tracciabili e contabilizzata;
- Buona fede e principio di neutralità dell'Iva, essendo garantito il diritto alla detrazione dell'Iva al soggetto passivo che abbia acquistato beni o servizi per l'esercizio della propria attività economica, salvo che l'Amministrazione dimostri la partecipazione ad un'evasione, ed avendo il ricorrente operato in buona fede, anche considerata l'assenza di strumenti per rilevare anomalie nella posizione del fornitore;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/06/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, ha fatto rilevare che, con riferimento alle eccepite violazioni riguardanti il mancato assolvimento dell'onere della prova, il diritto alla detrazione spetta solo laddove il contribuente dimostri che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad una operazione fraudolenta, non essendo sufficiente “la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé
a dimostrare l'estraneità della frode”.
Ha inoltre precisato di aver dimostrato della conoscibilità della frode e della omissione della diligenza richiesta da parte del ricorrente, atteso che la società Società_1 srl in liquidazione:
· non aveva una sede, né operativa né amministrativa, per l'esercizio dell'attività imprtenditoriale;
· non aveva personale adeguato all'esercizio dell'attività d'impresa;
· non aveva beni mobili registrati, utenze elettriche, ecc.
· aveva un rappresentante legale irreperibile;
senza che il ricorrente, anche in questa sede contenziosa, abbia offerto nessun nuovo elemento di rilievo giuridico idoneo a sovvertire le conclusioni a cui è giunto l'ente impositore.
Il sig. Ricorrente_1, con proprie Controdeduzioni depositate il 09/12/2025, ha insistito per l'accoglimento dei motivi spiegati e nelle domande avanzate col ricorso introduttivo, producendo documentazione attestante l'esistenza del rapporto con la società Società_1 srl in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Prima di esaminare il merito della vicenda processuale, appare opportuno riepilogare sinteticamente i consolidati approdi della Corte di cassazione in tema di operazioni inesistenti, notoriamente distinte in
"oggettivamente" e "soggettivamente" tali, le prime caratterizzate dalla mera cartolarità delle operazioni commerciali sottese, in quanto mai poste in essere da alcuno, le seconde relative invece ad ipotesi di fatture emesse da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata, di cui il cessionario o committente è stato realmente destinatario.
Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte di cassazione ha affermato che "ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva
(Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15) del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. n. 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016,
28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti), il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo"
(Cass. n. 18118 del 2016; Cass. n. 16473 del 2018).
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, invece, la Corte di cassazione, alla luce della giurisprudenza comunitaria, ha statuito il seguente condivisibile principio di diritto: "In tema di IVA,
l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 9851 del 2018 ; nello stesso senso, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27566 ;
Cass., 24 agosto 2018, n. 21104 ; Cass., 14 marzo 2018, n. 6291 ; Cass., 28 marzo 2018, n. 7613 ; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598 , da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020 ).
Venendo al caso in esame, dalla documentazione versata in atti emerge che l'impresa cedente, costituita il
28/11/2000, era stata regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Salerno sino al 24/01/2018, per essere stata poi iscritta al Registro delle Imprese di Napoli in pari data a seguito di trasferimento.
Dalla visura camerale pure risulta che, sino al periodo d'imposta 2018, la società Società_1 srl in liquidazione aveva pure regolarmente depositato i relativi bilanci.
L'esistenza della predetta società è stata poi comprovata dalla “Scheda Stabilimento” redatta dall'Asl di
Salerno dalla quale risultano le visite ispettive eseguite nell'anno 2018, oltre al “Prospetto della tracciabilità dei lotti” da cui emerge la corrispondenza tra i lotti acquistati dalla presunta cartiera e rivenduti ai clienti finali della ricorrente.
In detto contesto, la circostanza segnalata dall'Ufficio, secondo cui l'impresa cedente non fosse risultata intestataria di alcuna utenza, che la sede legale era risultata sconosciuta e che irreperibile era risultato il suo rappresentante legale, non può essere considerata un elemento di consapevolezza del ricorrente di partecipare a un'operazione volta ad evadere l'imposta.
Ciò perché la merce è stata effettivamente acquistata dalla Società_1 srl, fatturata e pagata.
Il ricorrente, inoltre, non avrebbe potuto svolgere alcuna analisi più approfondita sulla struttura organizzativa del fornitore, non potendo accedere agli strumenti di indagine di cui dispongono gli Uffici finanziari, al fine di verificare il corretto adempimento della Società_1 srl nel pagamento delle imposte.
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la soccombenza delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, ACCOGLIE
il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 19/12/2025
Il TO Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)