Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 16478
CASS
Sentenza 3 aprile 2024

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La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 16478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16478
    Data del deposito : 3 aprile 2024

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