CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 16478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16478 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: NI UT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. BRUNO ANDÒ del foro di Roma, in sostituzione degli avv.ti GIORGIO PERRONI e DANILE RIPAMONTI, in difesa di AR Cutili FA, che, dopo breve discussione, ha chiesto, in caso di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente e non al Tribunale;
in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.; in via ulteriormente gradata, ha concluso per la pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di querela. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 9/5/2023 dichiarava non doversi procedere nei confronti di FA IN LI in ordine al reato ascrittogli per mancanza di querela, evidenziando come nella denuncia mancasse l'indicazione degli atti fondanti il potere di rappresentanza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16478 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 03/04/2024 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha interposto ricorso per cassazione per saltum, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l'errata applicazione del disposto di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale la «dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza». Rileva che nel caso di specie, tanto nel verbale di ricezione di denuncia scritta del 23/6/2020, quanto nell'atto di denuncia, ON HI si qualificava quale amministratore unico della persona offesa CE IC s.r.I.; che non risulta agli atti alcuna contestazione della carica rivestita dalla HI;
che, dunque, il potere di rappresentanza della denunciante deriva dalla legge, segnatamente dall'art. 2384 cod. civ., alla cui stregua il «potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale»; che l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza la necessità di ulteriori allegazioni, in quanto tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della legittimazione;
che, in conclusione, la causa di improcedibilità dell'azione penale è stata erroneamente ritenuta dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che il tema devoluto a questa Corte è esclusivamente quello relativo alla sussistenza dell'onere in capo al legale rappresentante di un ente che sporga querela di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto cura di affermare che, in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali (nel caso di specie, la CE IC s.r.I.), l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della legittimazione;
che, dunque, la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo, che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico (Sezione 2, n. 36119 del 26/6/2019, Squillante, Rv. 277077 - 01; Sezione 2, n. 35192 del 2/7/2013, Noschese, Rv. 257223 - 01; Sezione 5, n. 11074 del 4/12/2009, Bervicato, Rv. 246885 - 01; Sezione 5, n. 4996 del 19/12/2006, Guarini, Rv. 235939 - 01). È stato, peraltro, reiteratamente sostenuto che, ai fini della riferibilità 2 della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sezione 2, n. 23534 del 18/4/2019, Diaz Acuna, Rv. 276663 - 01; Sezione 5, n. 8368 del 26/9/2013, Giacobelli, Rv. 259037 - 01). Nel caso di specie, risulta che, tanto nel verbale di ricezione di denuncia scritta del 23/6/2020, quanto nell'atto di denuncia, ON HI si qualificava quale amministratore unico della persona offesa CE IC s.r.l. e che tale circostanza è incontestata. Di conseguenza, non era necessaria la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., atteso che la querela è stata presentata da persona fisica che agiva in nome e per conto dell'ente in forza del rapporto organico. In questo caso, dunque, il potere di rappresentanza discendeva dalla carica ricoperta, con l'ulteriore conseguenza che la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sezione 5, 2 n. 4996 del 19/12/2006, Guarini, Rv. 235939; Sezione 6, n. 744 del 13/11/1985, Bonaiti, Rv. 171637 - 01). Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. In proposito, giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. In particolare, la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sezioni Unite, ord. n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473 - 01). In particolare, è stato ben evidenziato che l'impostazione sistematica adottata dal legislatore consente di scandire in modo netto la sequenza procedímentale del giudizio di merito attraverso la configurazione di una serie di segmenti cronologicamente e funzionalmente ordinati, per cui, esaurito quello precedente, inizia quello successivo. Dunque, la sub-fase degli atti preliminari è stata nettamente distinta da quella degli atti introduttivi, risultando la disciplina collocata in titoli distinti del Libro VII. Del resto, «l'art. 484 significativamente stabilisce che il giudice, "prima di dare inizio al dibattimento", proceda alla verifica della regolare costituzione delle parti, rivelando come all'adempimento di tale compito prenda avvio senza soluzione di continuità il dibattimento e debba dunque considerarsi esaurita la fase predibattimentale». In conclusione, «quelle degli atti preliminari 3 e degli atti introduttivi sono fasi processuali distinte ed autonome e ... solo nella prima si identifica il predibattimento, costituendo la seconda, invece, parte integrante del dibattimento». Nel caso di specie, il giudice, dopo la costituzione delle parti, ha dichiarato l'assenza dell'imputato e ha deciso a seguito dell'eccezione del difensore dell'imputato, sentiti il Pubblico Ministero ed il difensore della parte civile. Dunque, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lafleur, la sentenza impugnata non ha le caratteristiche della sentenza predibattimentale, atteso che non è stata pronunciata all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 469 cod. proc. pen., ma in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di assenza dell'imputato, cioè quando la fase degli atti preliminari si era già conclusa. Ne consegue che, essendo una sentenza dibattimentale, il giudizio di primo grado è stato celebrato, per cui per un verso - a seguito dell'annullamento, trattandosi di sentenza appellabile - il rinvio va disposto innanzi alla Corte di appello e per altro verso vengono meno i presupposti sui quali il difensore dell'imputato ha fondato la questione di legittimità costituzionale. Quanto, infine, alla questione relativa alla mancanza di una volontà di punizione da parte della denunziante, è sufficiente osservare che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sezione 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648 - 01; Sezione 2, n. 5193 del 5/12/2019, Feola, Rv. 277801 - 01; Sezione 5, n. 2293 del 18/6/2015, Caruso, Rv. 266258 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, ritiene il Collegio che la richiesta avanzata dal legale rappresentane dell'ente di essere informato circa l'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero costituisca chiara espressione della volontà di punizione, benché formulata in un atto formalmente qualificato come denuncia.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. BRUNO ANDÒ del foro di Roma, in sostituzione degli avv.ti GIORGIO PERRONI e DANILE RIPAMONTI, in difesa di AR Cutili FA, che, dopo breve discussione, ha chiesto, in caso di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente e non al Tribunale;
in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.; in via ulteriormente gradata, ha concluso per la pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per difetto di querela. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 9/5/2023 dichiarava non doversi procedere nei confronti di FA IN LI in ordine al reato ascrittogli per mancanza di querela, evidenziando come nella denuncia mancasse l'indicazione degli atti fondanti il potere di rappresentanza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16478 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 03/04/2024 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha interposto ricorso per cassazione per saltum, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l'errata applicazione del disposto di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale la «dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza». Rileva che nel caso di specie, tanto nel verbale di ricezione di denuncia scritta del 23/6/2020, quanto nell'atto di denuncia, ON HI si qualificava quale amministratore unico della persona offesa CE IC s.r.I.; che non risulta agli atti alcuna contestazione della carica rivestita dalla HI;
che, dunque, il potere di rappresentanza della denunciante deriva dalla legge, segnatamente dall'art. 2384 cod. civ., alla cui stregua il «potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale»; che l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza la necessità di ulteriori allegazioni, in quanto tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della legittimazione;
che, in conclusione, la causa di improcedibilità dell'azione penale è stata erroneamente ritenuta dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che il tema devoluto a questa Corte è esclusivamente quello relativo alla sussistenza dell'onere in capo al legale rappresentante di un ente che sporga querela di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto cura di affermare che, in tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali (nel caso di specie, la CE IC s.r.I.), l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ., che costituisce la fonte della legittimazione;
che, dunque, la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo, che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico (Sezione 2, n. 36119 del 26/6/2019, Squillante, Rv. 277077 - 01; Sezione 2, n. 35192 del 2/7/2013, Noschese, Rv. 257223 - 01; Sezione 5, n. 11074 del 4/12/2009, Bervicato, Rv. 246885 - 01; Sezione 5, n. 4996 del 19/12/2006, Guarini, Rv. 235939 - 01). È stato, peraltro, reiteratamente sostenuto che, ai fini della riferibilità 2 della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sezione 2, n. 23534 del 18/4/2019, Diaz Acuna, Rv. 276663 - 01; Sezione 5, n. 8368 del 26/9/2013, Giacobelli, Rv. 259037 - 01). Nel caso di specie, risulta che, tanto nel verbale di ricezione di denuncia scritta del 23/6/2020, quanto nell'atto di denuncia, ON HI si qualificava quale amministratore unico della persona offesa CE IC s.r.l. e che tale circostanza è incontestata. Di conseguenza, non era necessaria la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., atteso che la querela è stata presentata da persona fisica che agiva in nome e per conto dell'ente in forza del rapporto organico. In questo caso, dunque, il potere di rappresentanza discendeva dalla carica ricoperta, con l'ulteriore conseguenza che la querela si considera emessa personalmente dalla società per mezzo dell'organo a ciò abilitato (Sezione 5, 2 n. 4996 del 19/12/2006, Guarini, Rv. 235939; Sezione 6, n. 744 del 13/11/1985, Bonaiti, Rv. 171637 - 01). Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. In proposito, giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge. In particolare, la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sezioni Unite, ord. n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473 - 01). In particolare, è stato ben evidenziato che l'impostazione sistematica adottata dal legislatore consente di scandire in modo netto la sequenza procedímentale del giudizio di merito attraverso la configurazione di una serie di segmenti cronologicamente e funzionalmente ordinati, per cui, esaurito quello precedente, inizia quello successivo. Dunque, la sub-fase degli atti preliminari è stata nettamente distinta da quella degli atti introduttivi, risultando la disciplina collocata in titoli distinti del Libro VII. Del resto, «l'art. 484 significativamente stabilisce che il giudice, "prima di dare inizio al dibattimento", proceda alla verifica della regolare costituzione delle parti, rivelando come all'adempimento di tale compito prenda avvio senza soluzione di continuità il dibattimento e debba dunque considerarsi esaurita la fase predibattimentale». In conclusione, «quelle degli atti preliminari 3 e degli atti introduttivi sono fasi processuali distinte ed autonome e ... solo nella prima si identifica il predibattimento, costituendo la seconda, invece, parte integrante del dibattimento». Nel caso di specie, il giudice, dopo la costituzione delle parti, ha dichiarato l'assenza dell'imputato e ha deciso a seguito dell'eccezione del difensore dell'imputato, sentiti il Pubblico Ministero ed il difensore della parte civile. Dunque, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Lafleur, la sentenza impugnata non ha le caratteristiche della sentenza predibattimentale, atteso che non è stata pronunciata all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 469 cod. proc. pen., ma in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di assenza dell'imputato, cioè quando la fase degli atti preliminari si era già conclusa. Ne consegue che, essendo una sentenza dibattimentale, il giudizio di primo grado è stato celebrato, per cui per un verso - a seguito dell'annullamento, trattandosi di sentenza appellabile - il rinvio va disposto innanzi alla Corte di appello e per altro verso vengono meno i presupposti sui quali il difensore dell'imputato ha fondato la questione di legittimità costituzionale. Quanto, infine, alla questione relativa alla mancanza di una volontà di punizione da parte della denunziante, è sufficiente osservare che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sezione 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648 - 01; Sezione 2, n. 5193 del 5/12/2019, Feola, Rv. 277801 - 01; Sezione 5, n. 2293 del 18/6/2015, Caruso, Rv. 266258 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, ritiene il Collegio che la richiesta avanzata dal legale rappresentane dell'ente di essere informato circa l'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero costituisca chiara espressione della volontà di punizione, benché formulata in un atto formalmente qualificato come denuncia.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2024.