Art. 8.
Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui e' collocato in questi ruoli, sempreche' ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.
((Con le modalita' previste nel precedente comma, e conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere))
Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui e' collocato in questi ruoli, sempreche' ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.
((Con le modalita' previste nel precedente comma, e conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici di dette carriere))