Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica, di cui al precedente articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica, di cui al precedente articolo 1.