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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 725/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Garibaldi, 1 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2014
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2015
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2016
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, RGR n.725/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.100900006410100043, del 06.11.2023, notificata dal concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Marsala , Studi e Servizi alle Imprese
S.r.l in data 07.12.2023, relativa al mancato pagamento della Tassa dei rifiuti ( Tari ) per gli anni 2014, 2015 ,
2016 e 2017, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.300,38, nonché tutti gli atti precedenti asseritamente notificati, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva l'omessa/irregolare notifica dell'avviso di accertamento, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per assenza di motivazione della stessa e lesione del diritto del contribuente, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Marsala, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 12.07.2024, produceva copia conforme della notifica del sollecito Tari 2014/2017 n. 16840, consegnato a Banca_1 il 19.12.2019 e notificato per compiuta giacenza il giorno 11/02/2020, quale atto interruttivo della pretesa decadenza del potere accertativo dell'Ente.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Si costituiva, altresì, Studi e Servizi alle Imprese S.r.l., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ex art. 22 del Decreto Legislativo del 31.12.1992 - N. 546, sostenendo che il ricorrente ha notificato il ricorso in data
31 gennaio 2024, mentre, come risulta dalla consultazione del Sigit, il ricorso è stato depositato solo in data
6 maggio 2024.
Studi e Servizi alle Imprese S.r.l., depositava memorie.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 13.01.2025, all'udienza del 16 febbraio 2026, il ricorso
è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (ovvero dalla sua spedizione o consegna), deve costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Corte adita.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che il ricorso è stato notificato alla controparte in data 31/01/2024 e, pertanto, il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio scadeva in data 01/03/2024 (considerando l'anno bisestile).
Dalla consultazione del sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), la costituzione è avvenuta telematicamente solo in data 06.05.2024.
L'inosservanza del termine di cui all'art. 22 citato determina, per espressa previsione normativa,
l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tale termine ha natura perentoria e non ammette proroghe, salvo i casi (non ricorrenti nella fattispecie) di sospensione feriale o di rimessione in termini per causa non imputabile.
L'inammissibilità del ricorso per ragioni di rito preclude l'esame dei motivi di merito proposti dal ricorrente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 16.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 725/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Garibaldi, 1 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Studi E Servizi Alle Imprese S.r.l. - 01528980855
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2014
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2015
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2016
- INGIUNZ.PAGAMEN n. 100900006410100043 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, RGR n.725/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.100900006410100043, del 06.11.2023, notificata dal concessionario del servizio di riscossione per il Comune di Marsala , Studi e Servizi alle Imprese
S.r.l in data 07.12.2023, relativa al mancato pagamento della Tassa dei rifiuti ( Tari ) per gli anni 2014, 2015 ,
2016 e 2017, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.300,38, nonché tutti gli atti precedenti asseritamente notificati, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva l'omessa/irregolare notifica dell'avviso di accertamento, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per assenza di motivazione della stessa e lesione del diritto del contribuente, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Marsala, costituitosi in giudizio con controdeduzioni depositate il 12.07.2024, produceva copia conforme della notifica del sollecito Tari 2014/2017 n. 16840, consegnato a Banca_1 il 19.12.2019 e notificato per compiuta giacenza il giorno 11/02/2020, quale atto interruttivo della pretesa decadenza del potere accertativo dell'Ente.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Si costituiva, altresì, Studi e Servizi alle Imprese S.r.l., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ex art. 22 del Decreto Legislativo del 31.12.1992 - N. 546, sostenendo che il ricorrente ha notificato il ricorso in data
31 gennaio 2024, mentre, come risulta dalla consultazione del Sigit, il ricorso è stato depositato solo in data
6 maggio 2024.
Studi e Servizi alle Imprese S.r.l., depositava memorie.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 13.01.2025, all'udienza del 16 febbraio 2026, il ricorso
è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (ovvero dalla sua spedizione o consegna), deve costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la segreteria della Corte adita.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che il ricorso è stato notificato alla controparte in data 31/01/2024 e, pertanto, il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio scadeva in data 01/03/2024 (considerando l'anno bisestile).
Dalla consultazione del sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), la costituzione è avvenuta telematicamente solo in data 06.05.2024.
L'inosservanza del termine di cui all'art. 22 citato determina, per espressa previsione normativa,
l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tale termine ha natura perentoria e non ammette proroghe, salvo i casi (non ricorrenti nella fattispecie) di sospensione feriale o di rimessione in termini per causa non imputabile.
L'inammissibilità del ricorso per ragioni di rito preclude l'esame dei motivi di merito proposti dal ricorrente.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Trapani, addì 16.02.2026.
Il Giudice Monocratico