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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
RA DI GI
RE CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9517/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato a Nuvolera (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. SGOTTI LUCIANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. , elettivamente domiciliata a Nuvolera (BS) presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. SGOTTI LUCIANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Nuvolera di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
1 2. La sig.ra continuerà a risiedere presso la casa familiare di sua proprietà ed alla medesima CP_1 assegnata, sita in Nuvolera Via Valle n. 1/B, avendo il Sig. assunto l'impegno di Parte_1 trasferire il proprio domicilio e residenza con ritiro dei propri effetti personali entro la data dell'udienza di prima comparizione;
3. La figlia minorenne, viene affidata ad entrambi i genitori, con affido condiviso e residenza Per_1 anagrafica presso la casa familiare unitamente alla madre alla quale è attribuita la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne quando desidera, previo accordo con la madre, tenuto conto delle prioritarie esigenze, dei desideri e degli impegni della minore e, comunque, due pomeriggi la settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00; un fine settimana ogni due a settimane alternate, dalle ore 13.00 (o dall'uscita di scuola) del sabato alle ore 21.00 di domenica;
durante il periodo natalizio, fino a quattro giorni comprensivi del Natale o del Capodanno ad anni alterni;
durante il periodo estivo, fino a quindici giorni, anche non consecutivi, da collocare nel mese di giugno, luglio e/o di agosto, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo pasquale, fino a tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta. I genitori si riservano la facoltà di ampliare e/ o modificare gli spazi di visita, secondo accordi da condividere con la figlia;
5. Al mantenimento ordinario della figlia concorrerà il padre, fino all'indipendenza economica della stessa, attraverso il versamento alla madre a titolo di contributo per il mantenimento di un assegno mensile di Euro
450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario al recapito che la madre si riserva di comunicare entro la data dell'udienza di comparizione dei coniugi ovvero del surrogato termine di scambio di memorie;
6. Le parti concordano che assegno unico, detrazioni ed ulteriori bonus/sussidi e contributi richiesti ed eventualmente erogati da Enti sono da riconoscere integralmente alla madre dalla data del 01.01.2026;
7. Alle spese di mantenimento straordinario della figlia, fino alla relativa indipendenza economica, provvederanno entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ossia il Protocollo di intesa tra Tribunale di Brescia ed
Ordine degli Avvocati di Brescia (prot. 2208/16 del 14.07.2016), spese straordinarie che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa, entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
8. Nel prioritario interesse della minore ciascun genitore si impegna a rispettare il termine minimo di un anno decorrente dall'omologa della separazione prima di far conoscere alla figlia un eventuale nuovo compagno/a comunque procedendo, anche successivamente al decorso dell'anno e solo in caso di relazione stabile e non meramente occasionale, ad un inserimento graduale della nuova persona nella vita della figlia
2 in modo da consentire alla stessa di rielaborare in maniera corretta e consapevole il nuovo assetto familiare ed evitare così la sovrapposizione dei ruoli genitoriali;
9. Per il resto, il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso di comune accordo tra le parti e con la sottoscrizione del presente ricorso si dà atto che ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà esclusiva dei beni intestati a proprio favore;
10. Le Parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione essendo ciascuna indipendente dal punto di vista economico;
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con iscrizione sugli stessi anche della figlia minorenne;
12. Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento, saranno in parti uguali suddivisi tra entrambi i Ricorrenti
13. I ricorrenti dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia nel procedimento innanzi indicato e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RA (BS) in data 24.5.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RA al n. 5, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 30.4.2012. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
RA DI GI
RE CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9517/2025 R.G. promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato a Nuvolera (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. SGOTTI LUCIANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
C.F. , elettivamente domiciliata a Nuvolera (BS) presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. SGOTTI LUCIANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Nuvolera di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
1. vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
1 2. La sig.ra continuerà a risiedere presso la casa familiare di sua proprietà ed alla medesima CP_1 assegnata, sita in Nuvolera Via Valle n. 1/B, avendo il Sig. assunto l'impegno di Parte_1 trasferire il proprio domicilio e residenza con ritiro dei propri effetti personali entro la data dell'udienza di prima comparizione;
3. La figlia minorenne, viene affidata ad entrambi i genitori, con affido condiviso e residenza Per_1 anagrafica presso la casa familiare unitamente alla madre alla quale è attribuita la responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne quando desidera, previo accordo con la madre, tenuto conto delle prioritarie esigenze, dei desideri e degli impegni della minore e, comunque, due pomeriggi la settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00; un fine settimana ogni due a settimane alternate, dalle ore 13.00 (o dall'uscita di scuola) del sabato alle ore 21.00 di domenica;
durante il periodo natalizio, fino a quattro giorni comprensivi del Natale o del Capodanno ad anni alterni;
durante il periodo estivo, fino a quindici giorni, anche non consecutivi, da collocare nel mese di giugno, luglio e/o di agosto, in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo pasquale, fino a tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta. I genitori si riservano la facoltà di ampliare e/ o modificare gli spazi di visita, secondo accordi da condividere con la figlia;
5. Al mantenimento ordinario della figlia concorrerà il padre, fino all'indipendenza economica della stessa, attraverso il versamento alla madre a titolo di contributo per il mantenimento di un assegno mensile di Euro
450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da accreditare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario al recapito che la madre si riserva di comunicare entro la data dell'udienza di comparizione dei coniugi ovvero del surrogato termine di scambio di memorie;
6. Le parti concordano che assegno unico, detrazioni ed ulteriori bonus/sussidi e contributi richiesti ed eventualmente erogati da Enti sono da riconoscere integralmente alla madre dalla data del 01.01.2026;
7. Alle spese di mantenimento straordinario della figlia, fino alla relativa indipendenza economica, provvederanno entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere ossia il Protocollo di intesa tra Tribunale di Brescia ed
Ordine degli Avvocati di Brescia (prot. 2208/16 del 14.07.2016), spese straordinarie che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa, entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
8. Nel prioritario interesse della minore ciascun genitore si impegna a rispettare il termine minimo di un anno decorrente dall'omologa della separazione prima di far conoscere alla figlia un eventuale nuovo compagno/a comunque procedendo, anche successivamente al decorso dell'anno e solo in caso di relazione stabile e non meramente occasionale, ad un inserimento graduale della nuova persona nella vita della figlia
2 in modo da consentire alla stessa di rielaborare in maniera corretta e consapevole il nuovo assetto familiare ed evitare così la sovrapposizione dei ruoli genitoriali;
9. Per il resto, il patrimonio mobiliare dei coniugi è stato diviso di comune accordo tra le parti e con la sottoscrizione del presente ricorso si dà atto che ciascuno dei coniugi manterrà la proprietà esclusiva dei beni intestati a proprio favore;
10. Le Parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione essendo ciascuna indipendente dal punto di vista economico;
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con iscrizione sugli stessi anche della figlia minorenne;
12. Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento, saranno in parti uguali suddivisi tra entrambi i Ricorrenti
13. I ricorrenti dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale Ordinario di Brescia nel procedimento innanzi indicato e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a RA (BS) in data 24.5.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RA al n. 5, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia il 30.4.2012. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
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