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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
STEFANI ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DK02866 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DK02866 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DK02866 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (RGR n.496/25) il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso da Difensore_1 Dr. Difensore_1, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
THH01DK02866/2024, relativo all'anno 2019.
Il ricorrente espone :” IN FATTO Con Avviso di Accertamento n. THH01DK02866/2024 l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Modena consolidava i rilievi effettuati in sede di emissione di
Comunicazione di Schema di Atto del 19/12/2024 relativamente alla ripresa a tassazione di taluni costi dedotti in capo alla società Società_1 S.n.C. con codice fiscale P.IVA_1 di cui il ricorrente è socio nella misura del 50%. IN DIRITTO Il ricorrente rende noto quanto di seguito esposto: - la società suddetta, partecipata dal Sig. Ricorrente_1 ha aderito al Concordato Preventivo Biennale di cui al D. Lgs n. 13/2024 ed a diretta conseguenza di ciò ha adottato, per la società ed i relativi soci, il regime di ravvedimento ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 113/2024. Alla data di notifica della Comunicazione di Schema di Atto qui citata del 19/12/2024il sig. Ricorrente_1 aveva già provveduto al versamento, per se stesso in data 10/12/2024, della prima rata (di 12 complessive) del ravvedimento succitato, contenente la definizione di tutte le annualità ed in particolare del 2019. La normativa in argomento prevede che la notifica degli atti impositivi (Schemi di Atto compresi) non debba, ai fini della loro validità, essere successiva al versamento del ravvedimento suddetto. Per quanto sopra esposto e motivato, chiede a codesta spettabile Commissione
Tributaria Provinciale di Modena il riconoscimento globale della motivazioni addotte attraverso l'annullamento dell'Avviso di Accertamento di cui trattasi ed il riconoscimento della validità a tutti gli effetti del versamento, regolarmente eseguito, della prima rata in data 10/12/2024 con modello F24 del ravvedimento di cui all'art. 2 quater del D.L. 113/2024 contenente la definizione dell'anno d'imposta 2019. Contestualmente chiede la trattazione in Camera di Consiglio. Con ripetizione delle somme che fossero comunque riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che chiede il rigetto del ricorso con la condanna alle spese precisando :” Il contribuente, con riferimento all'anno d'imposta 2019, era socio della Società Società_1 DI Ricorrente_1 E C. Società_2 possedendo una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale. L'Ufficio ha avviato, con riferimento all'anno d'imposta 2019, un'attività istruttoria nei confronti della società
Società_1 DI Ricorrente_1 E Società_2 SNC a conclusione della quale ha notificato, alla citata società, ai sensi dell'art. 60 ter del DPR 600/73, in data 21/10/2024, lo schema d'atto n. THHT210000528/2024 emesso ai sensi dell'art. 6 bis commi 1 e 3 della legge 212/2000, con il quale è stato ritenuto accertabile un reddito d'impresa pari a euro 139.681,00 da imputare pro-quota ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Il citato schema d'atto societario è stato notificato anche al socio sig. Ricorrente_1 in data 28/10/2024. In data 22/10/2024 la citata società ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024) e successivamente, in data
10/12/2024, si è avvalsa del ravvedimento previsto dall'art. 2 quater del D.L. 113/2024, provvedendo al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP anche per l'anno 2019. Analogamente il ricorrente si è avvalso dell'istituto del ravvedimento di cui al citato art. 2 quater del DL 113/2024 procedendo al versamento, in data
10/12/2024, della prima rata (su dodici) dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al minimo, pro-quota, previsto dalla legge. In data 13/12/2024 l'Ufficio ha notificato al ricorrente lo schema d'atto n. THHQ1DK02866/2024 emesso ai sensi dell'art. 6 bis, commi 1 e 3, della legge 212/2000, con il quale è stato ritenuto accertabile il reddito di partecipazione di euro 69.841,00. Avverso tale ultimo schema d'atto il ricorrente, in data 08/01/2025, ha prodotto le proprie osservazioni e controdeduzioni (a mezzo PEC prot. n. 1675) chiedendo l'archiviazione della posizione in quanto “..alla data di notifica della
Comunicazione di Schema di Atto qui trattata del 13/12/2024 il sig. Ricorrente_1 aveva già provveduto al versamento, per se stesso in data 10/12/2024, della prima rata (di 12 complessive) del ravvedimento…, contenente la definizione di tutte le annualità ed in particolare del 2019. La normativa in argomento prevede che la notifica degli atti 3 impositivi (Schemi di Atto compresi) non debba, ai fini della loro validità essere successiva al versamento del ravvedimento…”. In data 20/12/2024 veniva notificato, alla società Società_1 di Ricorrente_1 e c. Snc, l'avviso di accertamento n. THH02DK01677/2024 con cui l'Ufficio, rilevato che la società non si era avvalsa di nessuna delle facoltà previste dall'art. 6 bis della Legge
212/2000 né era stata presentata istanza di accertamento con adesione rispetto allo schema d'atto
THHT210000528/2024, ha accertato il reddito di impresa di euro 139.681,00 ai sensi degli artt. 39 comma
1 lett. d) e 40 del DPR 600/73 da assoggettare a tassazione in capo ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. L'avviso di accertamento è stato notificato anche al sig. Ricorrente_1 in data 14/01/2025. Successivamente alla notifica del suddetto avviso di accertamento la società ha presentato, in data 03/01/2025, istanza di accertamento con adesione cui è seguita la rituale notifica del relativo invito a comparire
THHI1DK00006/2025 alla società. I soci non hanno partecipato al contraddittorio, tuttavia il procedimento di accertamento con adesione si è concluso con la sottoscrizione ed il successivo perfezionamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.Lgs. 218/97, dell'atto di adesione n. THHA2DK00022/2025 (allegato all'atto oggi impugnato) con il quale è stato definito il reddito di impresa pari ad euro 129.012,00 da assoggettare a tassazione in capo ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Pertanto, in data 13/05/2025, l'Ufficio notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento THH01DK02866/2024 (2019), oggetto di odierna impugnazione, nel quale consolidava i rilievi effettuati in sede di emissione di comunicazione di schema d'atto e, imputando un reddito di partecipazione di Euro 64.506,00, chiedeva il versamento di maggiori imposte IRPEF per Euro
12.468,00, ADDIZ. REG. per Euro 656,00 e ADDIZ. COM per Euro 157,00, oltre sanzioni ed interessi di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte ricorrente eccepisce come unico motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento personale che la società Società_1 snc (partecipata nella misura del 50%) avrebbe aderito al Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024) e di conseguenza poteva adottare il medesimo regime e pertanto ha provveduto in data 10/12/2024 al versamento della prima rata (cioè in data antecedente alla notifica dello schema d'atto personale avvenuta in data 19/12/2024).
La Corte rileva, però, che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società n. THH02DK01677/2024 non è stato definito col perfezionamento del ravvedimento, ai sensi dell'art. 2 quater, c. 9, D.L. 113/2024, ma, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.Lgs. 218/97, con l'atto di adesione n. THHA2DK00022/2025 con il quale veniva definito il reddito di impresa in euro 129.012,00, da assoggettare a tassazione in capo ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Infatti, il ravvedimento effettuato dalla società Società_1 snc di Ricorrente_1
& c. non si è perfezionato perché i relativi versamenti sono stati effettuati in data successiva (10/12/2024) rispetto a quella di avvenuta notifica (28/10/2024) dello schema d'atto THHT210000528/2024 emesso ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 6 bis della Legge 212/2000.
Il Collegio osserva che l'articolo 2 quater del Decreto-Legge 113/2024 ha previsto, per i soggetti che, congiuntamente: • hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (o si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 bis del citato articolo 2 quater); • hanno aderito al concordato preventivo biennale previsto dal
D.Lgs. 13/2024; la facoltà di adottare un regime di ravvedimento diverso da quello ordinariamente previsto dalla normativa tributaria. Tale istituto, dunque, dal punto di vista soggettivo è destinato espressamente ai contribuenti (imprese o lavoratori autonomi) che hanno applicato gli ISA (o non li hanno applicati per la sussistenza di una causa di esclusione o una condizione di non normale svolgimento dell'attività) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (istituto precluso alle persone fisiche non titolari di attività
d'impresa o di lavoro autonomo). Alla luce delle previsioni normative il socio di una società di persone, dunque, non può avvalersi del ravvedimento previsto dall'articolo 2 quater del DL 113/2024 autonomamente e direttamente (e limitatamente al reddito di partecipazione) ma solo in seguito all'adozione, da parte della società dell'istituto in parola i cui effetti si propagano al reddito di partecipazione. Infatti, l'adozione di tale istituto da parte della società estende gli effetti dei benefici alla posizione dei soci (in relazione al relativo reddito di partecipazione) che ne usufruiscono in virtù di quanto precisato al comma 8 dell'art. 2 quater del
DL 113/2024 ai sensi del quale “…con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci……, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società …….in luogo dei singoli soci..”. La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa già dichiarato e quello incrementato sulla base dei criteri previsti dalla norma. Il mancato perfezionamento del ravvedimento della società implica: • che il reddito d'impresa dichiarato dalla stessa non ha goduto dei benefici agevolativi previsti dall'art. 2 quater del D.L. 113/2024
(tant'è vero che la società ha definito tramite l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs.
218/97, un reddito d'impresa di euro 129.012,00 superiore a quello dichiarato di euro 66.100,00); •
l'impossibilità che al relativo reddito di partecipazione possano essere attributi gli effetti di una procedura di ravvedimento non perfezionata.
Per di più la medesima causa ostativa prevista dal citato comma 9 dell'art. 2 quater del DL 113/2024 opera anche con riferimento alla posizione fiscale del socio in relazione al relativo reddito di partecipazione in quanto, come anche quest'ultimo ha effettuato, in ogni caso, il versamento dell'imposta sostituiva in data
10/12/2024 successiva a quella (02/11/2024) in cui gli è stato, personalmente, notificato, in qualità di socio, lo schema d'atto THHT210000528/2024 relativo alla società Società_1 Ricorrente_1
E Società_2 SNC che espressamente indicava l'ammontare del reddito di partecipazione accertabile.
Conclusivamente la Corte ritiene che ha correttamente operato l'Agenzia imputando pro-quota, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, al contribuente quale reddito di partecipazione nella Società Società_1 Di Ricorrente_1 E C, Snc l'importo di euro 64.506,00 in luogo di quello dichiarato, in virtù del reddito d'impresa definito dalla società con l'atto di adesione n. THHA2DK00022/2025 pari a euro 129.012,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Modena che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTOLA FRANCESCO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
STEFANI ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DK02866 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DK02866 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01DK02866 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso (RGR n.496/25) il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso da Difensore_1 Dr. Difensore_1, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Modena contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
THH01DK02866/2024, relativo all'anno 2019.
Il ricorrente espone :” IN FATTO Con Avviso di Accertamento n. THH01DK02866/2024 l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Modena consolidava i rilievi effettuati in sede di emissione di
Comunicazione di Schema di Atto del 19/12/2024 relativamente alla ripresa a tassazione di taluni costi dedotti in capo alla società Società_1 S.n.C. con codice fiscale P.IVA_1 di cui il ricorrente è socio nella misura del 50%. IN DIRITTO Il ricorrente rende noto quanto di seguito esposto: - la società suddetta, partecipata dal Sig. Ricorrente_1 ha aderito al Concordato Preventivo Biennale di cui al D. Lgs n. 13/2024 ed a diretta conseguenza di ciò ha adottato, per la società ed i relativi soci, il regime di ravvedimento ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 113/2024. Alla data di notifica della Comunicazione di Schema di Atto qui citata del 19/12/2024il sig. Ricorrente_1 aveva già provveduto al versamento, per se stesso in data 10/12/2024, della prima rata (di 12 complessive) del ravvedimento succitato, contenente la definizione di tutte le annualità ed in particolare del 2019. La normativa in argomento prevede che la notifica degli atti impositivi (Schemi di Atto compresi) non debba, ai fini della loro validità, essere successiva al versamento del ravvedimento suddetto. Per quanto sopra esposto e motivato, chiede a codesta spettabile Commissione
Tributaria Provinciale di Modena il riconoscimento globale della motivazioni addotte attraverso l'annullamento dell'Avviso di Accertamento di cui trattasi ed il riconoscimento della validità a tutti gli effetti del versamento, regolarmente eseguito, della prima rata in data 10/12/2024 con modello F24 del ravvedimento di cui all'art. 2 quater del D.L. 113/2024 contenente la definizione dell'anno d'imposta 2019. Contestualmente chiede la trattazione in Camera di Consiglio. Con ripetizione delle somme che fossero comunque riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che chiede il rigetto del ricorso con la condanna alle spese precisando :” Il contribuente, con riferimento all'anno d'imposta 2019, era socio della Società Società_1 DI Ricorrente_1 E C. Società_2 possedendo una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale. L'Ufficio ha avviato, con riferimento all'anno d'imposta 2019, un'attività istruttoria nei confronti della società
Società_1 DI Ricorrente_1 E Società_2 SNC a conclusione della quale ha notificato, alla citata società, ai sensi dell'art. 60 ter del DPR 600/73, in data 21/10/2024, lo schema d'atto n. THHT210000528/2024 emesso ai sensi dell'art. 6 bis commi 1 e 3 della legge 212/2000, con il quale è stato ritenuto accertabile un reddito d'impresa pari a euro 139.681,00 da imputare pro-quota ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Il citato schema d'atto societario è stato notificato anche al socio sig. Ricorrente_1 in data 28/10/2024. In data 22/10/2024 la citata società ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024) e successivamente, in data
10/12/2024, si è avvalsa del ravvedimento previsto dall'art. 2 quater del D.L. 113/2024, provvedendo al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP anche per l'anno 2019. Analogamente il ricorrente si è avvalso dell'istituto del ravvedimento di cui al citato art. 2 quater del DL 113/2024 procedendo al versamento, in data
10/12/2024, della prima rata (su dodici) dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al minimo, pro-quota, previsto dalla legge. In data 13/12/2024 l'Ufficio ha notificato al ricorrente lo schema d'atto n. THHQ1DK02866/2024 emesso ai sensi dell'art. 6 bis, commi 1 e 3, della legge 212/2000, con il quale è stato ritenuto accertabile il reddito di partecipazione di euro 69.841,00. Avverso tale ultimo schema d'atto il ricorrente, in data 08/01/2025, ha prodotto le proprie osservazioni e controdeduzioni (a mezzo PEC prot. n. 1675) chiedendo l'archiviazione della posizione in quanto “..alla data di notifica della
Comunicazione di Schema di Atto qui trattata del 13/12/2024 il sig. Ricorrente_1 aveva già provveduto al versamento, per se stesso in data 10/12/2024, della prima rata (di 12 complessive) del ravvedimento…, contenente la definizione di tutte le annualità ed in particolare del 2019. La normativa in argomento prevede che la notifica degli atti 3 impositivi (Schemi di Atto compresi) non debba, ai fini della loro validità essere successiva al versamento del ravvedimento…”. In data 20/12/2024 veniva notificato, alla società Società_1 di Ricorrente_1 e c. Snc, l'avviso di accertamento n. THH02DK01677/2024 con cui l'Ufficio, rilevato che la società non si era avvalsa di nessuna delle facoltà previste dall'art. 6 bis della Legge
212/2000 né era stata presentata istanza di accertamento con adesione rispetto allo schema d'atto
THHT210000528/2024, ha accertato il reddito di impresa di euro 139.681,00 ai sensi degli artt. 39 comma
1 lett. d) e 40 del DPR 600/73 da assoggettare a tassazione in capo ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. L'avviso di accertamento è stato notificato anche al sig. Ricorrente_1 in data 14/01/2025. Successivamente alla notifica del suddetto avviso di accertamento la società ha presentato, in data 03/01/2025, istanza di accertamento con adesione cui è seguita la rituale notifica del relativo invito a comparire
THHI1DK00006/2025 alla società. I soci non hanno partecipato al contraddittorio, tuttavia il procedimento di accertamento con adesione si è concluso con la sottoscrizione ed il successivo perfezionamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.Lgs. 218/97, dell'atto di adesione n. THHA2DK00022/2025 (allegato all'atto oggi impugnato) con il quale è stato definito il reddito di impresa pari ad euro 129.012,00 da assoggettare a tassazione in capo ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Pertanto, in data 13/05/2025, l'Ufficio notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento THH01DK02866/2024 (2019), oggetto di odierna impugnazione, nel quale consolidava i rilievi effettuati in sede di emissione di comunicazione di schema d'atto e, imputando un reddito di partecipazione di Euro 64.506,00, chiedeva il versamento di maggiori imposte IRPEF per Euro
12.468,00, ADDIZ. REG. per Euro 656,00 e ADDIZ. COM per Euro 157,00, oltre sanzioni ed interessi di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte ricorrente eccepisce come unico motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento personale che la società Società_1 snc (partecipata nella misura del 50%) avrebbe aderito al Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024) e di conseguenza poteva adottare il medesimo regime e pertanto ha provveduto in data 10/12/2024 al versamento della prima rata (cioè in data antecedente alla notifica dello schema d'atto personale avvenuta in data 19/12/2024).
La Corte rileva, però, che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società n. THH02DK01677/2024 non è stato definito col perfezionamento del ravvedimento, ai sensi dell'art. 2 quater, c. 9, D.L. 113/2024, ma, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.Lgs. 218/97, con l'atto di adesione n. THHA2DK00022/2025 con il quale veniva definito il reddito di impresa in euro 129.012,00, da assoggettare a tassazione in capo ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Infatti, il ravvedimento effettuato dalla società Società_1 snc di Ricorrente_1
& c. non si è perfezionato perché i relativi versamenti sono stati effettuati in data successiva (10/12/2024) rispetto a quella di avvenuta notifica (28/10/2024) dello schema d'atto THHT210000528/2024 emesso ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 6 bis della Legge 212/2000.
Il Collegio osserva che l'articolo 2 quater del Decreto-Legge 113/2024 ha previsto, per i soggetti che, congiuntamente: • hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (o si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 bis del citato articolo 2 quater); • hanno aderito al concordato preventivo biennale previsto dal
D.Lgs. 13/2024; la facoltà di adottare un regime di ravvedimento diverso da quello ordinariamente previsto dalla normativa tributaria. Tale istituto, dunque, dal punto di vista soggettivo è destinato espressamente ai contribuenti (imprese o lavoratori autonomi) che hanno applicato gli ISA (o non li hanno applicati per la sussistenza di una causa di esclusione o una condizione di non normale svolgimento dell'attività) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (istituto precluso alle persone fisiche non titolari di attività
d'impresa o di lavoro autonomo). Alla luce delle previsioni normative il socio di una società di persone, dunque, non può avvalersi del ravvedimento previsto dall'articolo 2 quater del DL 113/2024 autonomamente e direttamente (e limitatamente al reddito di partecipazione) ma solo in seguito all'adozione, da parte della società dell'istituto in parola i cui effetti si propagano al reddito di partecipazione. Infatti, l'adozione di tale istituto da parte della società estende gli effetti dei benefici alla posizione dei soci (in relazione al relativo reddito di partecipazione) che ne usufruiscono in virtù di quanto precisato al comma 8 dell'art. 2 quater del
DL 113/2024 ai sensi del quale “…con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci……, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società …….in luogo dei singoli soci..”. La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa già dichiarato e quello incrementato sulla base dei criteri previsti dalla norma. Il mancato perfezionamento del ravvedimento della società implica: • che il reddito d'impresa dichiarato dalla stessa non ha goduto dei benefici agevolativi previsti dall'art. 2 quater del D.L. 113/2024
(tant'è vero che la società ha definito tramite l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs.
218/97, un reddito d'impresa di euro 129.012,00 superiore a quello dichiarato di euro 66.100,00); •
l'impossibilità che al relativo reddito di partecipazione possano essere attributi gli effetti di una procedura di ravvedimento non perfezionata.
Per di più la medesima causa ostativa prevista dal citato comma 9 dell'art. 2 quater del DL 113/2024 opera anche con riferimento alla posizione fiscale del socio in relazione al relativo reddito di partecipazione in quanto, come anche quest'ultimo ha effettuato, in ogni caso, il versamento dell'imposta sostituiva in data
10/12/2024 successiva a quella (02/11/2024) in cui gli è stato, personalmente, notificato, in qualità di socio, lo schema d'atto THHT210000528/2024 relativo alla società Società_1 Ricorrente_1
E Società_2 SNC che espressamente indicava l'ammontare del reddito di partecipazione accertabile.
Conclusivamente la Corte ritiene che ha correttamente operato l'Agenzia imputando pro-quota, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, al contribuente quale reddito di partecipazione nella Società Società_1 Di Ricorrente_1 E C, Snc l'importo di euro 64.506,00 in luogo di quello dichiarato, in virtù del reddito d'impresa definito dalla società con l'atto di adesione n. THHA2DK00022/2025 pari a euro 129.012,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Modena che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.