Articolo 5 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
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21 febbraio 2018
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12 aprile 2025
Art. 5. Misure di tutela 1. Al fine di assicurare l'incolumita' dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravita' e l'attualita' del pericolo, possono prevedere:
a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;
b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;
c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;
d) il trasferimento in luoghi protetti;
e) speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;
f) l'utilizzazione di documenti di copertura ((nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'alinea e per garantire la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela)) ;
g) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;
h) ogni altra misura straordinaria, anche di carattere economico, eventualmente necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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