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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4202/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4202/2020 promossa da: nato a [...] l'[...], (C.F.: Parte_1
e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
13/08/1981, C.F.: , entrambi nella qualità di C.F._2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato il [...] (C.F.: Persona_1
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Teodosio C.F._3
Clemente (C.F.: e domiciliato presso il suo CodiceFiscale_4
studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Carlo Santagata
n. 8;
-attore- contro
1 (C.F. Controparte_1
), in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Flajani Alfredo (C.F.:
) elett.te dom.to presso lo studio sito in Napoli C.F._5
alla Via Giuseppe Martucci n. 47;
-convenuto-
e
(C.F./P.IVA ) in persona del D.G.p.t. CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Lumaca (C.F.:
) domicilia presso l'avvocatura dell'Ente in C.F._6
alla via Unità Italiana n. 28; CP_2
-convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2020, i sig.ri e nella qualità indicata, convenivano in giudizio il Pt_1 Pt_2
e l' chiedendo Controparte_3 CP_4
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio minore a seguito dell'aggressione da parte di Persona_1
un cane randagio avvenuta in data 01.08.2018 in piazza Adriano, località Anfiteatro, vinte le spese e onorari di causa.
2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_3
eccependo in via preliminare la nullità della citazione
[...]
per genericità e la mancanza di legittimazione passiva, in quanto non titolare di obblighi diretti di custodia dei cani randagi, attribuiti, a suo dire, all' . Nel merito contestava la sussistenza della responsabilità, deducendo la mancata prova del nesso causale tra il cane e l'Ente, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
Si costituiva altresì l' eccependo la prescrizione CP_2
dell'azione e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti del danno ingiusto e la propria legittimazione, negando ogni responsabilità in relazione al presunto evento dannoso, vinte le spese di giudizio.
Espletata la prova per testi e svolta la consulenza tecnico-medico- legale ai fini dell'accertamento dei pregiudizi sofferti dal minore, la causa, all'udienza dell'08/01/2025, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ex art. 190 c.p.c.
Va esamina preliminarmente l'eccezione di nullità della citazione per genericità sollevata dal L'eccezione è infondata, poiché CP_3
l'atto introduttivo del giudizio, pur nella sua sinteticità, espone con sufficiente chiarezza il fatto storico (aggressione da parte di cane randagio), indica i soggetti ritenuti responsabili e specifica i titoli di responsabilità invocati. È quindi idoneo a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le convenute.
3 Il non può andare esente da responsabilità, in quanto CP_3
soggetto titolare, ai sensi della normativa nazionale e regionale (L.
281/1991; L.R. Campania n. 16/2001), del potere-dovere di controllo, prevenzione e gestione del fenomeno del randagismo. Tale responsabilità sussiste anche in caso di delega esecutiva all' , restando in capo all'ente territoriale l'obbligo di vigilanza sull'efficacia e adeguatezza delle misure adottate.
Nel caso in esame, il cane responsabile è risultato intestato al Sindaco pro tempore quale “cane di quartiere”, come da accertamento della
Polizia Municipale, e dunque riferibile all'Ente.
Quanto all' la legittimazione deriva dall'essere titolare CP_2
dei compiti di vigilanza sanitaria, profilassi e valutazione comportamentale degli animali reimmessi, con doveri di intervento e monitoraggio in caso di rischio per la pubblica incolumità. L'inerzia rispetto a segnalazioni precedenti o alla presenza dell'animale configura responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c.
Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'
Invero, la citazione risulta notificata in data 10/07/2020, mentre l'evento risale al 01/08/2018: l'azione è dunque tempestiva entro il termine biennale ex art. 2947 c.c. previsto per la responsabilità extracontrattuale.
La domanda attorea è volta ad ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale subito dal minore in Persona_1
conseguenza dell'aggressione da parte di un cane randagio, ed è fondata: sull'art. 2052 c.c., per la responsabilità oggettiva del CP_3
quale proprietario dell'animale identificato;
sugli artt. 2043 e 2051
4 c.c., in relazione alla condotta omissiva ascrivibile all' quale soggetto competente in materia di controllo sanitario e prevenzione del rischio animale.
Dall'istruttoria è emerso che in data 01/08/2018, il minore Per_1
di tre anni, veniva improvvisamente aggredito al volto da
[...]
un cane di grossa taglia, privo di custodia, mentre si trovava in piazza
Adriano in compagnia della zia e della babysitter. Le testimoni escusse ( e ) hanno confermato in modo preciso Tes_1 Tes_2
e coerente la dinamica, evidenziando che il cane era già da tempo presente nella zona e appariva privo di sorveglianza.
L'intervento della Polizia Municipale, documentato nell'annotazione di servizio agli atti, ha confermato la presenza del cane, il prelievo dello stesso e l'identificazione tramite microchip, con intestazione al quale “cane di quartiere”. L'animale fu trasferito in CP_3
osservazione presso una struttura veterinaria.
Il padre del minore, Avv. rese dichiarazioni spontanee il Pt_1
giorno successivo, confermando i fatti accertati.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito. Trattandosi di responsabilità oggettiva, la parte danneggiata ha l'onere di provare il danno, il nesso causale e la riferibilità dell'animale al soggetto convenuto, mentre il convenuto può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito. Nel caso in esame, risulta documentalmente accertato che l'animale responsabile dell'aggressione fosse formalmente intestato al Sindaco pro tempore quale “cane di quartiere”,
5 individuato tramite microchip n. 30860010284884 dalla Polizia
Municipale come da annotazione di servizio del 01/08/2018 avente prot.9849 del 02/08/2018.
Ciò implica che il fosse titolare Controparte_3
dell'obbligo giuridico di custodia dell'animale, anche laddove la cura materiale fosse affidata a soggetti terzi o enti convenzionati.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, n. 26785/2019), entrambi gli enti pubblici sono responsabili solidalmente ex art. 2055
c.c. in caso di concorso tra custodia giuridica e mancata sorveglianza.
L' quindi, non può dirsi estranea alla responsabilità, in quanto destinataria degli obblighi normativi di vigilanza sanitaria, profilassi e controllo comportamentale sugli animali randagi, come previsto dalla n. 16/2001 e dalla Delibera G.R. n. 1047/2002. CP_5
L'assenza di adeguati controlli o di tempestive misure preventive, nonostante la nota presenza del cane sul territorio comunale, configura una condotta omissiva rilevante ex art. 2043 c.c., per inosservanza di obblighi legali specifici.
In casi analoghi, è stato affermato che: “la responsabilità per i danni da animali randagi può concorrere tra e allorché CP_3
sussista una distribuzione normativa delle competenze tale da comportare obblighi di controllo e gestione in capo ad entrambi gli enti, dando luogo ad una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055
c.c.” (Trib. Napoli, sez. XIII, sent. n. 2624/2022).
Pertanto, considerata la convergenza causale tra la custodia giuridica del e l'inerzia dell' nei controlli comportamentali, deve CP_3
riconoscersi la responsabilità solidale dei due enti ai sensi dell'art. 6 2055 c.c., in quanto concorrono con pluralità di condotte
(commissive e omissive) alla produzione del medesimo evento lesivo.
In merito al quantum, la consulenza medico-legale d'ufficio, affidata al dott. , ha accertato la piena compatibilità tra la riferita Persona_2
dinamica dell'evento (morso da cane randagio) e le lesioni riscontrate, ritenendo sussistente il nesso di causa secondo i criteri medico-legali classici di cronologia, topografia, idoneità eziologica, continuità fenomenica ed esclusione di cause alternative.
All'esame clinico diretto, il CTU ha rilevato la presenza di quattro cicatrici permanenti lineari e lievemente discromiche, visibili anche a distanza sociale, localizzate all'emivolto destro del minore, esiti compatibili con ferite lacero-contuse da morso animale.
In considerazione della documentazione sanitaria, della giovane età del soggetto leso, della stabilizzazione dei postumi e sulla scorta dei criteri SIMLA 2016, il consulente ha stimato il danno biologico permanente nella misura del 5%, nonché un danno temporaneo parziale pari a 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%.
Il CTU ha altresì ritenuto congrue, documentate e strettamente collegate all'evento le spese mediche sostenute, per complessivi €
186,89, sulla base di prescrizioni sanitarie e ricevute in atti.
Il Tribunale condivide integralmente le risultanze dell'elaborato peritale, svolto con rigore scientifico e piena neutralità, e ne recepisce le conclusioni ai fini della determinazione del quantum risarcibile.
Il danno non patrimoniale è stato determinato applicando i criteri tabellari predisposti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, edizione 2024, in considerazione dell'età del minore, della natura
7 permanente delle cicatrici al volto e della loro visibilità, è stata riconosciuta una personalizzazione del 20% del danno biologico. Il danno viene pertanto complessivamente liquidato in € 11.394,59, comprensivo di spese mediche documentate, oltre interessi legali con decorrenza dal fatto - sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno - fino alla Pubblicazione della sentenza ,oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo .
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara la responsabilità solidale del Controparte_3
e dell per i danni subiti dal minore
[...] CP_2
Persona_1
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di € 11.394,59, oltre con interessi legali con decorrenza dal fatto - sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno - fino alla Pubblicazione della
8 sentenza ,oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre spese, IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Clemente Teodosio, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Lì, 30/06/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4202/2020 promossa da: nato a [...] l'[...], (C.F.: Parte_1
e (nata a [...] il C.F._1 Parte_2
13/08/1981, C.F.: , entrambi nella qualità di C.F._2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato il [...] (C.F.: Persona_1
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Teodosio C.F._3
Clemente (C.F.: e domiciliato presso il suo CodiceFiscale_4
studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Carlo Santagata
n. 8;
-attore- contro
1 (C.F. Controparte_1
), in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Flajani Alfredo (C.F.:
) elett.te dom.to presso lo studio sito in Napoli C.F._5
alla Via Giuseppe Martucci n. 47;
-convenuto-
e
(C.F./P.IVA ) in persona del D.G.p.t. CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Lumaca (C.F.:
) domicilia presso l'avvocatura dell'Ente in C.F._6
alla via Unità Italiana n. 28; CP_2
-convenuta-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2020, i sig.ri e nella qualità indicata, convenivano in giudizio il Pt_1 Pt_2
e l' chiedendo Controparte_3 CP_4
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio minore a seguito dell'aggressione da parte di Persona_1
un cane randagio avvenuta in data 01.08.2018 in piazza Adriano, località Anfiteatro, vinte le spese e onorari di causa.
2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_3
eccependo in via preliminare la nullità della citazione
[...]
per genericità e la mancanza di legittimazione passiva, in quanto non titolare di obblighi diretti di custodia dei cani randagi, attribuiti, a suo dire, all' . Nel merito contestava la sussistenza della responsabilità, deducendo la mancata prova del nesso causale tra il cane e l'Ente, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
Si costituiva altresì l' eccependo la prescrizione CP_2
dell'azione e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti del danno ingiusto e la propria legittimazione, negando ogni responsabilità in relazione al presunto evento dannoso, vinte le spese di giudizio.
Espletata la prova per testi e svolta la consulenza tecnico-medico- legale ai fini dell'accertamento dei pregiudizi sofferti dal minore, la causa, all'udienza dell'08/01/2025, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ex art. 190 c.p.c.
Va esamina preliminarmente l'eccezione di nullità della citazione per genericità sollevata dal L'eccezione è infondata, poiché CP_3
l'atto introduttivo del giudizio, pur nella sua sinteticità, espone con sufficiente chiarezza il fatto storico (aggressione da parte di cane randagio), indica i soggetti ritenuti responsabili e specifica i titoli di responsabilità invocati. È quindi idoneo a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le convenute.
3 Il non può andare esente da responsabilità, in quanto CP_3
soggetto titolare, ai sensi della normativa nazionale e regionale (L.
281/1991; L.R. Campania n. 16/2001), del potere-dovere di controllo, prevenzione e gestione del fenomeno del randagismo. Tale responsabilità sussiste anche in caso di delega esecutiva all' , restando in capo all'ente territoriale l'obbligo di vigilanza sull'efficacia e adeguatezza delle misure adottate.
Nel caso in esame, il cane responsabile è risultato intestato al Sindaco pro tempore quale “cane di quartiere”, come da accertamento della
Polizia Municipale, e dunque riferibile all'Ente.
Quanto all' la legittimazione deriva dall'essere titolare CP_2
dei compiti di vigilanza sanitaria, profilassi e valutazione comportamentale degli animali reimmessi, con doveri di intervento e monitoraggio in caso di rischio per la pubblica incolumità. L'inerzia rispetto a segnalazioni precedenti o alla presenza dell'animale configura responsabilità omissiva ex art. 2043 c.c.
Infine, va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dall'
Invero, la citazione risulta notificata in data 10/07/2020, mentre l'evento risale al 01/08/2018: l'azione è dunque tempestiva entro il termine biennale ex art. 2947 c.c. previsto per la responsabilità extracontrattuale.
La domanda attorea è volta ad ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale subito dal minore in Persona_1
conseguenza dell'aggressione da parte di un cane randagio, ed è fondata: sull'art. 2052 c.c., per la responsabilità oggettiva del CP_3
quale proprietario dell'animale identificato;
sugli artt. 2043 e 2051
4 c.c., in relazione alla condotta omissiva ascrivibile all' quale soggetto competente in materia di controllo sanitario e prevenzione del rischio animale.
Dall'istruttoria è emerso che in data 01/08/2018, il minore Per_1
di tre anni, veniva improvvisamente aggredito al volto da
[...]
un cane di grossa taglia, privo di custodia, mentre si trovava in piazza
Adriano in compagnia della zia e della babysitter. Le testimoni escusse ( e ) hanno confermato in modo preciso Tes_1 Tes_2
e coerente la dinamica, evidenziando che il cane era già da tempo presente nella zona e appariva privo di sorveglianza.
L'intervento della Polizia Municipale, documentato nell'annotazione di servizio agli atti, ha confermato la presenza del cane, il prelievo dello stesso e l'identificazione tramite microchip, con intestazione al quale “cane di quartiere”. L'animale fu trasferito in CP_3
osservazione presso una struttura veterinaria.
Il padre del minore, Avv. rese dichiarazioni spontanee il Pt_1
giorno successivo, confermando i fatti accertati.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito. Trattandosi di responsabilità oggettiva, la parte danneggiata ha l'onere di provare il danno, il nesso causale e la riferibilità dell'animale al soggetto convenuto, mentre il convenuto può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito. Nel caso in esame, risulta documentalmente accertato che l'animale responsabile dell'aggressione fosse formalmente intestato al Sindaco pro tempore quale “cane di quartiere”,
5 individuato tramite microchip n. 30860010284884 dalla Polizia
Municipale come da annotazione di servizio del 01/08/2018 avente prot.9849 del 02/08/2018.
Ciò implica che il fosse titolare Controparte_3
dell'obbligo giuridico di custodia dell'animale, anche laddove la cura materiale fosse affidata a soggetti terzi o enti convenzionati.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, n. 26785/2019), entrambi gli enti pubblici sono responsabili solidalmente ex art. 2055
c.c. in caso di concorso tra custodia giuridica e mancata sorveglianza.
L' quindi, non può dirsi estranea alla responsabilità, in quanto destinataria degli obblighi normativi di vigilanza sanitaria, profilassi e controllo comportamentale sugli animali randagi, come previsto dalla n. 16/2001 e dalla Delibera G.R. n. 1047/2002. CP_5
L'assenza di adeguati controlli o di tempestive misure preventive, nonostante la nota presenza del cane sul territorio comunale, configura una condotta omissiva rilevante ex art. 2043 c.c., per inosservanza di obblighi legali specifici.
In casi analoghi, è stato affermato che: “la responsabilità per i danni da animali randagi può concorrere tra e allorché CP_3
sussista una distribuzione normativa delle competenze tale da comportare obblighi di controllo e gestione in capo ad entrambi gli enti, dando luogo ad una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055
c.c.” (Trib. Napoli, sez. XIII, sent. n. 2624/2022).
Pertanto, considerata la convergenza causale tra la custodia giuridica del e l'inerzia dell' nei controlli comportamentali, deve CP_3
riconoscersi la responsabilità solidale dei due enti ai sensi dell'art. 6 2055 c.c., in quanto concorrono con pluralità di condotte
(commissive e omissive) alla produzione del medesimo evento lesivo.
In merito al quantum, la consulenza medico-legale d'ufficio, affidata al dott. , ha accertato la piena compatibilità tra la riferita Persona_2
dinamica dell'evento (morso da cane randagio) e le lesioni riscontrate, ritenendo sussistente il nesso di causa secondo i criteri medico-legali classici di cronologia, topografia, idoneità eziologica, continuità fenomenica ed esclusione di cause alternative.
All'esame clinico diretto, il CTU ha rilevato la presenza di quattro cicatrici permanenti lineari e lievemente discromiche, visibili anche a distanza sociale, localizzate all'emivolto destro del minore, esiti compatibili con ferite lacero-contuse da morso animale.
In considerazione della documentazione sanitaria, della giovane età del soggetto leso, della stabilizzazione dei postumi e sulla scorta dei criteri SIMLA 2016, il consulente ha stimato il danno biologico permanente nella misura del 5%, nonché un danno temporaneo parziale pari a 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%.
Il CTU ha altresì ritenuto congrue, documentate e strettamente collegate all'evento le spese mediche sostenute, per complessivi €
186,89, sulla base di prescrizioni sanitarie e ricevute in atti.
Il Tribunale condivide integralmente le risultanze dell'elaborato peritale, svolto con rigore scientifico e piena neutralità, e ne recepisce le conclusioni ai fini della determinazione del quantum risarcibile.
Il danno non patrimoniale è stato determinato applicando i criteri tabellari predisposti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, edizione 2024, in considerazione dell'età del minore, della natura
7 permanente delle cicatrici al volto e della loro visibilità, è stata riconosciuta una personalizzazione del 20% del danno biologico. Il danno viene pertanto complessivamente liquidato in € 11.394,59, comprensivo di spese mediche documentate, oltre interessi legali con decorrenza dal fatto - sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno - fino alla Pubblicazione della sentenza ,oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo .
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento della domanda di condanna formulata nei confronti dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara la responsabilità solidale del Controparte_3
e dell per i danni subiti dal minore
[...] CP_2
Persona_1
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore degli attori della somma di € 11.394,59, oltre con interessi legali con decorrenza dal fatto - sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno - fino alla Pubblicazione della
8 sentenza ,oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre spese, IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Clemente Teodosio, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Lì, 30/06/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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