TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 702
TAR
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990; motivazione apparente

    La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 22, commi 5 ter e co. 11, del D.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione

    La norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione. L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 702
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 702
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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