Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NA Nanula, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica P-MI/L/Q/2022/102218 – MI5607487911, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 28.11.2024 e notificato in data 26.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il legale rappresentante della ditta individuale Ponteggio, in data 27 gennaio 2022, presentava domanda di nulla osta per l’ingresso in Italia, finalizzata alla prestazione di lavoro subordinato, a beneficio dell’odierno ricorrente, cittadino egiziano.
La domanda si inseriva in seno alla programmazione dei flussi legali di ingresso in Italia per l’anno 2021 (c.d. Decreto Flussi 2021).
Ottenuto il nulla osta, il lavoratore faceva ingresso sul territorio nazionale rilevando tuttavia l’indisponibilità di parte datoriale a concludere il contratto.
In data 28 febbraio 2024 il cittadino straniero, per il tramite del proprio legale, rappresentava alla Prefettura di Milano l’indisponibilità del datore di lavoro e chiedeva di essere convocato per ottenere un permesso per attesa occupazione.
Il successivo 5 marzo 2024 la Prefettura riscontrava la missiva, rilevando che “ il nulla osta emesso ai sensi del DL. 73/2022 prevede che, all'ingresso del lavoratore in Italia, il rapporto di lavoro
abbia inizio, così come indicato nella domanda presentata; in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, come esplicitamente indicato nell'ultimo capoverso del nulla osta, si procederà alla revoca dello stesso”.
Con pec del 20 marzo 2024 il legale dell’interessato reiterava la richiesta di convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, cui seguiva diffida, nel medesimo senso, in data 8 aprile 2024.
La Prefettura convocava per il 18 maggio 2024 entrambe le parti, che tuttavia non si presentavano.
In data 28 ottobre 2024 l’interessato avanzava istanza di esercizio del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter , della L. n. 241/1990.
Con nota del 13 novembre 2024 il Ministero dell’Interno comunicava che in data 8 novembre 2024 la Prefettura di Milano aveva inviato, tramite portale informatico SPI 2.0, avviso di avvio del procedimento volto alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato “ Tenuto conto della mancata presentazione delle parti - convocate per il giorno 17 maggio 2024 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano sito in Via Tullio n.4 - al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno e tenuto conto che in data 09 aprile 2024 l’Avv. Nanula NA, quale delegata del lavoratore, ha avanzato richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a causa della irreperibilità del datore, si evidenzia che tale richiesta non è accoglibile in quanto l'art. 22, comma 11 del d.lgs 286/98 prevede quale requisito essenziale per l'applicazione della norma primaria il possesso di un permesso di soggiorno ”.
Il cittadino straniero presentava memorie ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, con le quali ribadiva la
possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ipotesi del venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
Con provvedimento del 28 novembre 2024 la Prefettura disponeva la revoca del nulla osta, che veniva notificato all’indirizzo indicato in domanda quale domicilio eletto sia per il datore che per il lavoratore.
Con pec del 20 febbraio 2025 il Ministero dell’Interno comunicava la conclusione del procedimento di esercizio dei poteri sostitutivi, per intervenuta adozione da parte della Prefettura di Milano del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Avverso il predetto provvedimento il cittadino straniero ha presentato il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano, resistendo al ricorso con memoria di mera forma e il deposito della documentazione.
Con ordinanza n. 596 del 3 giugno 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare tenuto conto del pregiudizio per il ricorrente derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, “ impregiudicata ogni valutazione sul fumus ”.
In vista della trattazione nel merito, le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
Il ricorso proposto, dopo aver preso posizione circa la tempestività del gravame, è affidato ai motivi di censura di seguito sintetizzati:
I) violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990; motivazione apparente: la Prefettura di Milano non avrebbe preso posizione in relazione alle osservazioni presentate dal ricorrente nel corso del procedimento, limitandosi a ricorrere ad un prestampato riportante le diverse ipotesi alternative senza premurarsi finanche di specificare quale fosse quella attinente al caso di specie e utilizzando mere formule di stile;
II) violazione e/o erronea applicazione dell’art. 22, commi 5 ter e co. 11, del D.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione: la P.A. riferisce nel provvedimento impugnato di aver disposto la convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per il giorno 17 maggio 2024. Tuttavia già il 9 aprile 2024 l’interessato, per il tramite del proprio legale, aveva comunicato l’irreperibilità del datore di lavoro, con conseguente necessità di rivolgersi direttamente al lavoratore per l’espletamento di tutti gli adempimenti finalizzati al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Di detta convocazione, comunicata alla sola società datrice irreperibile, il lavoratore non avrebbe potuto avere conoscenza. Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per fatto del datore di lavoro, l’Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca del nulla osta in precedenza rilasciato: in assenza di prova di un procedimento fraudolento o di mancata presentazione del lavoratore, alla sola sopravvenuta impossibilità di sottoscrivere il contratto, anche per mero ripensamento del datore le cui esigenze siano nel frattempo mutate, non conseguirebbe né un’inefficacia retroattiva dell’originaria proposta di contratto di soggiorno, né la legittimità di una revoca del nulla osta. Non sarebbe peraltro inusuale che, nelle more della definizione della procedura, venga meno l’interesse o la possibilità per il promittente datore di lavoro di assumere il cittadino straniero. In tali casi, per evidenti ragioni di tutela, quest’ultimo non perderebbe il titolo per soggiornare sul territorio nazionale, potendo ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione. Ciò è quanto espressamente previsto dall’art. 22, co. 11, del D.lgs. n. 286/1998. La predetta disposizione troverebbe applicazione non solo qualora il lavoratore si sia già visto rilasciare il permesso di soggiorno, bensì anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia in possesso del nulla osta che consente di ottenerlo ma che, per causa imputabile in via esclusiva al datore di lavoro, si trovi nella materiale impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nell’ambito dei flussi in ingresso per l’anno 2021per svolgere lavoro subordinato non stagionale.
Tuttavia non è stato sottoscritto il contratto di lavoro, essendosi reso indisponibile il datore di lavoro. Tale circostanza non è in contestazione tra le parti.
Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis .
La norma indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “ è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ”, ai sensi del comma 5 quinquies del richiamato art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro.
In ogni caso, sul piano fattuale va osservato che il ricorrente con le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto – secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio – non ha dedotto di disporre ab origine di una diversa possibilità occupazionale, in grado di condurre alla stipulazione del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6 dell’art. 22 citato.
Sotto altro profilo va rilevato che, a fronte della indisponibilità del datore di lavoro, non è ipotizzabile la convocazione del ricorrente ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, peraltro richiesto, nel caso di specie, dal cittadino straniero diversi mesi dopo il suo ingresso in Italia.
L’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, prevede infatti che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”.
La norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione.
Sul punto il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5 ter, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
Pertanto dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta. Tale esito obbligato dequota di rilevanza e fondatezza i profili di censura relativi alla partecipazione procedimentale.
Non appare utile il richiamo, da parte del ricorrente, alla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, non potendo la stessa incidere in termini derogatori sulle disposizioni legislative, anche tenuto conto della vetustà della stessa e delle profonde modifiche normative intervenute nella materia dell’immigrazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NA IN MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IN MA | AR SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.