Articolo 32 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 31Articolo 33
Versione
15 marzo 1974
Art. 32.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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