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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V. G. 3081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3081/2025 V.G. promossa da:
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1 vicolo Tacchini 18 int. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. GRETA MONTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ravenna, p.zza J.F. Kennedy n. 22
e
( , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(RA), via Reale 103, rappresentato e difeso dall'Avv. GRETA MONTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Ravenna, p.zza J.F. Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 25.11.2025. pagina 1 di 3 In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis 47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione more Pt_2 Parte_1 uxorio sino al mese di settembre 2020, che, dalla loro unione era nata in data [...] la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori, che la famiglia stabiliva la propria residenza nell'immobile sito a Per_1
Ravenna, vicolo Tacchini n. 18, int. 3, acquistato in data 27.05.2016 dalle parti in misura di ½ ciascuno e che, in costanza di rapporto, si verificavano episodi che non rendevano più proseguibile la convivenza tanto che decidevano di interrompere la relazione. Le parti deducevano altresì che il sig. in qualità di genitore non collocatario aveva sempre Pt_2 adempiuto all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore e che, in data 25.10.2021, la sig.ra aveva provveduto ad acquistare, con atto a rogito del notaio , la quota di proprietà Parte_1 Per_2 dell'immobile adibito a casa familiare del sig. accollandosi il mutuo fondiario per l'importo di euro Pt_2
75.000,00 e il pagamento delle relative rate. Gli attori chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previe la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e la sua sostituzione con il deposito di note scritte, di disciplinare i loro rapporti nell'interesse della figlia alle seguenti condizioni: “
1. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, non Persona_3 essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente, nei rispettivi tempi di permanenza, per le questioni di ordinaria amministrazione.
2. verrà collocata prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Ravenna, via vic. Per_1
Tacchini 18 int. 3;
3. il padre potrà tenere liberamente con sé la figlia, come sempre avvenuto negli ultimi 5 anni, sempre con cadenza almeno bisettimanale e nel rispetto della serenità e della armonia della minore;
in merito alle festività la minore trascorrerà le stesse in pari tempo presso ciascun genitore.
4. Quanto alle spese di mantenimento della figlia il Sig. provvederà entro il 15 di ogni mese Persona_3 Parte_2 al versamento della somma mensile di € 350,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. In merito a tale punto le parti prestano sin d'ora il proprio consenso allo svolgimento di almeno una attività ludico/ sportiva in relazione al pagamento della quale si provvederà al pagamento in misura del 50% per abbonamento/ abbigliamento/ attrezzatura/ concorsi e saggi. Le parti concordano altresì circa la natura di spesa ordinaria della mensa scolastica alla quale, pertanto, provvederà in via esclusiva la sig.ra Parte_1
5. L'Assegno Unico, o qualsivoglia forma di ausilio concessa a titolo di sostegno familiare da parte dello stato, verrà percepito in misura del 100% dalla madre in qualità di genitore collocatario. Le detrazioni fiscali saranno poste a carico del 50% per ciascun genitore.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, come sempre avvenuto nel pieno interesse di e della realtà familiare. Per_1
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che venga rilasciato, come già avvenuto nell'anno 2025, passaporto intestato alla minore Persona_3
pagina 2 di 3
8. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere”. Con decreto emesso in data 26.08.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 11.12.2025 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 25.11.2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, costituendo, con ogni evidenza, il riferimento alla separazione ivi contenuto un mero errore materiale. Con ordinanza del 17.12.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia in quanto le medesime Per_1 appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3081/2025 V.G. promossa da:
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1 vicolo Tacchini 18 int. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. GRETA MONTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Ravenna, p.zza J.F. Kennedy n. 22
e
( , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(RA), via Reale 103, rappresentato e difeso dall'Avv. GRETA MONTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Ravenna, p.zza J.F. Kennedy n. 22
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 25.11.2025. pagina 1 di 3 In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis 47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.07.2025,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione more Pt_2 Parte_1 uxorio sino al mese di settembre 2020, che, dalla loro unione era nata in data [...] la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori, che la famiglia stabiliva la propria residenza nell'immobile sito a Per_1
Ravenna, vicolo Tacchini n. 18, int. 3, acquistato in data 27.05.2016 dalle parti in misura di ½ ciascuno e che, in costanza di rapporto, si verificavano episodi che non rendevano più proseguibile la convivenza tanto che decidevano di interrompere la relazione. Le parti deducevano altresì che il sig. in qualità di genitore non collocatario aveva sempre Pt_2 adempiuto all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore e che, in data 25.10.2021, la sig.ra aveva provveduto ad acquistare, con atto a rogito del notaio , la quota di proprietà Parte_1 Per_2 dell'immobile adibito a casa familiare del sig. accollandosi il mutuo fondiario per l'importo di euro Pt_2
75.000,00 e il pagamento delle relative rate. Gli attori chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previe la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e la sua sostituzione con il deposito di note scritte, di disciplinare i loro rapporti nell'interesse della figlia alle seguenti condizioni: “
1. la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, non Persona_3 essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente, nei rispettivi tempi di permanenza, per le questioni di ordinaria amministrazione.
2. verrà collocata prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Ravenna, via vic. Per_1
Tacchini 18 int. 3;
3. il padre potrà tenere liberamente con sé la figlia, come sempre avvenuto negli ultimi 5 anni, sempre con cadenza almeno bisettimanale e nel rispetto della serenità e della armonia della minore;
in merito alle festività la minore trascorrerà le stesse in pari tempo presso ciascun genitore.
4. Quanto alle spese di mantenimento della figlia il Sig. provvederà entro il 15 di ogni mese Persona_3 Parte_2 al versamento della somma mensile di € 350,00 con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. In merito a tale punto le parti prestano sin d'ora il proprio consenso allo svolgimento di almeno una attività ludico/ sportiva in relazione al pagamento della quale si provvederà al pagamento in misura del 50% per abbonamento/ abbigliamento/ attrezzatura/ concorsi e saggi. Le parti concordano altresì circa la natura di spesa ordinaria della mensa scolastica alla quale, pertanto, provvederà in via esclusiva la sig.ra Parte_1
5. L'Assegno Unico, o qualsivoglia forma di ausilio concessa a titolo di sostegno familiare da parte dello stato, verrà percepito in misura del 100% dalla madre in qualità di genitore collocatario. Le detrazioni fiscali saranno poste a carico del 50% per ciascun genitore.
6. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, come sempre avvenuto nel pieno interesse di e della realtà familiare. Per_1
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che venga rilasciato, come già avvenuto nell'anno 2025, passaporto intestato alla minore Persona_3
pagina 2 di 3
8. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere”. Con decreto emesso in data 26.08.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 11.12.2025 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 19.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 25.11.2025, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, costituendo, con ogni evidenza, il riferimento alla separazione ivi contenuto un mero errore materiale. Con ordinanza del 17.12.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia in quanto le medesime Per_1 appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
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