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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3440/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3440/2022 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franco
Fabiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Como, via Albertolli, 9,
CONTRO
(p. iva ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bina, CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Varese, via Borghi, 18,
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come risulta dagli atti.
Oggetto: accertamento di nullità di clausole relative a contratti bancari e ripetizione di indebito.
MOTIVI
pagina 1 di 10 La società (di seguito, ) ha introdotto questo Parte_1 Pt_1 processo per ottenere la rideterminazione del saldo, considerate le somme ingiustamente addebitate dalla controparte, del conto corrente che aveva aperto nel 1998 nella filiale di Castiglione Olona
“della allora e di Varese, poi Controparte_3 CP_4 ed oggi .
[...] Controparte_1
Il conto corrente è stato individuato inizialmente con il n. 816416 e, dal 2021, con il passaggio dello stesso a (di Controparte_1 seguito, il n. 42235699. CP_1
L'attrice ha precisato di aver chiesto alla banca, con diffida inviata a mezzo pec dal suo difensore il 27 giugno 2022, la copia della documentazione che la riguardava e di aver ottenuto la copia del contratto di apertura di conto corrente del 2 dicembre 1998 (dal quale risulta il tasso debitore “entrofido” del 7,75%, il tasso debitore per scoperto di conto dell'8,75%, il tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale dell'1,5%, la commissione di massimo scoperto, per la quale è stata prevista la misura dello 0,125%, le spese di tenuta conto pari a 37.500 lire per trimestre) e la copia del contratto di apertura di credito del primo aprile 2020. L'attrice ha sostenuto che il conto sarebbe stato affidato anche prima del contratto del 2020, come risulterebbe dalla previsione della commissione di massimo scoperto e dalle indicazioni risultanti dagli estratti conto e dai documenti riferibili alla centrale rischi bancaria prodotti.
ha quindi evidenziato che nel contratto di conto corrente era Pt_1 stata prevista la capitalizzazione degli interessi e che l'accordo sulla commissione di massimo scoperto era indeterminato e quindi nullo.
ha ricordato che le clausole relative alla capitalizzazione Pt_1 degli interessi debitori per i clienti delle banche contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della novella del 1999 al T.U.B. erano dovute, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, ad un uso negoziale, non normativo, che non poteva quindi derogare all'art. 1283 cit. pagina 2 di 10 L'attrice ha sostenuto nella citazione che gli addebiti relativi alla capitalizzazione periodica degli interessi debitori sul suo conto sarebbero stati ingiustificati anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, anche se la controparte avesse provato di aver provveduto agli incombenti previsti dall'art. 7 di tale delibera. Ciò sia perché tale provvedimento di natura amministrativa non avrebbe potuto derogare all'art. 1283 c.c., sia per gli effetti che avrebbe prodotto su tale delibera la sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale, sia perché la previsione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori abitualmente comunicata ai clienti delle banche dopo tale delibera e per il successivo sviluppo dei rapporti di conto corrente in corso era peggiorativa delle condizioni che potevano essere considerate legittimamente applicabili ai clienti bancari, visto che le clausole sull'anatocismo precedentemente concordate erano nulle. L'attrice, nella citazione, ha quindi chiesto che fossero riconosciuti ingiustificati gli addebiti sul conto corrente per interessi anatocistici e per la commissione di massimo scoperto con conseguente ricalcolo del saldo del conto. La domanda diretta al ricalcolo del conto anche con riferimento all'addebito delle spese di chiusura trimestrale di tale conto non è stata riproposta con la precisazione delle conclusioni ed è stata quindi abbandonata.
La convenuta si è costituita e ha eccepito che la domanda avversaria sarebbe stata inammissibile in quanto relativa ad un conto ancora aperto. La convenuta ha comunque sostenuto che le clausole relative alla commissione di massimo scoperto non sarebbero state indeterminate, visto che era stata stabilita la misura di tale commissione e, in base ad una lettura complessiva e secondo buona fede del contratto, doveva ritenersi che le parti avessero concordato la sua applicazione trimestrale. pagina 3 di 10 ha anche precisato che la cliente aveva ricevuto la CP_1 comunicazione della modifica delle condizioni applicate al conto corrente nell'estratto conto di giugno 2000, con la previsione della successiva pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, come consentito dall'art. 7 delibera CICR del 9 febbraio 2000.
La convenuta ha inoltre chiarito di essersi adeguata alla delibera CICR del 3 agosto 2016.
Bper ha anche rilevato che la controparte non ha prodotto un contratto di apertura di credito precedente a quello del 2020 e che quindi, fino alla conclusione di quel contratto, il conto corrente doveva essere considerato privo di fido.
La banca ha pertanto eccepito la prescrizione del diritto della cliente alla ripetizione delle rimesse sul conto avvenute prima di cinque (ai sensi dell'art. 2948 c.c.) o, in subordine, di dieci anni rispetto alla notifica della citazione. ha sostenuto in particolare che tutte le rimesse sul conto da CP_1 considerare non affidato dovrebbero essere qualificate solutorie, in base ai parametri indicati nella nota sentenza delle Sezioni Unite
Civili della Cassazione n. 24418/2010. ha anche affermato che la controparte era decaduta dalla CP_1 possibilità di contestare le annotazioni risultanti dagli estratti conto, ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c. La banca ha inoltre sostenuto che la controparte non potrebbe chiedere la ripetizione delle somme relative agli interessi pagati ai sensi dell'art. 2034 c.c. Deve preliminarmente essere esclusa la rilevanza di quest'ultima eccezione. Il pagamento di un'obbligazione naturale, per essere irripetibile, deve essere spontaneo. Deve pertanto avvenire con la consapevolezza che lo stesso è dovuto soltanto in base alla morale. Nel caso in esame, è ragionevole pensare che l'attrice, che è una società commerciale, non abbia contestato tempestivamente gli pagina 4 di 10 addebiti sul conto corrente perché ha fatto eseguire dei controlli al riguardo soltanto poco prima della notifica dell'atto di citazione. Del resto, è difficile credere che un amministratore di una società, che ha come scopo quello di ottenere un lucro dalla sua attività, intenda pagare più di quello che è dovuto per legge ad una banca, esponendosi anche al rischio di un'azione di responsabilità da parte dei soci. Deve poi essere rilevato che il disposto dell'art. 1832 c.c., secondo la giurisprudenza costante, non preclude la possibilità per il cliente di una banca di far valere la mancanza di titolo idoneo delle annotazioni operate sul conto corrente anche dopo la scadenza del termine previsto in tale articolo.
Si deve inoltre riconoscere che la clausola relativa alla c.d. commissione di massimo scoperto era palesemente indeterminata, dato che, anche se si volesse ritenere che la lettura complessiva del contratto poteva condurre alla conclusione che le parti si erano accordate per una sua applicazione ogni trimestre, il testo di tale contratto non indicava la base di calcolo per applicare tale commissione, ovvero non indicava come doveva essere determinato l'importo su cui applicare la percentuale sopra riportata. Gli addebiti per la commissione di massimo scoperto, che sono stati applicati fino al 2009, sono quindi illegittimi in quanto fondati su una clausola nulla. Deve essere inoltre riconosciuto che effettivamente la clausola contrattuale stipulata nel 1998 (quindi prima dell'entrata in vigore della riforma del t.u.b. del 1999) era nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza ormai costante da un quarto di secolo, che ha evidenziato che l'uso bancario in base al quale nei contratti di conto corrente era inserita tale clausola aveva natura negoziale e quindi inidonea a derogare all'art. cit. Non appare condivisibile invece la tesi dell'attrice secondo la quale l'applicazione di interessi anatocistici per il citato conto corrente sarebbe stata illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in pagina 5 di 10 vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. L'art. 7 di tale delibera, in base al quale le banche hanno avuto la possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa in materia di anatocismo, dando comunicazione delle nuove clausole contrattuali da applicare a tali contratti entro il 31 dicembre 2000, era infatti legittimato da una disposizione di natura legislativa e poteva quindi derogare all'art. 1283 c.c. Tale articolo ha consentito alle banche di adeguare i contratti di conto corrente stipulati in precedenza alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2000, qualora le modifiche non dovessero comportare “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, pubblicando la relativa modifica sulla Gazzetta Ufficiale e dandone comunicazione ai clienti alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre 2000.
In questo caso, è provato che la banca ha comunicato la modifica relativa alla previsione dell'anatocismo con pari periodicità per gli interessi passivi e attivi entro il 30 giugno 2000. È quindi irrilevante che non sia stata prodotta la prova della relativa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (fatto comunque non contestato in modo specifico dall'attrice). La difesa di ha sostenuto che l'art. 7 cit. non poteva rilevare Pt_1 in questa vicenda, dato che la clausola sull'anatocismo stipulata in precedenza era nulla e quindi la previsione da parte della banca della successiva applicazione di interessi anatocistici, pur se con pari periodicità per quelli attivi e passivi per la cliente, era peggiorativa per la stessa cliente rispetto alle condizioni contrattuali in essere.
La tesi dell'attrice, per quanto autorevolmente sostenuta, appare essere contraria alla lettera della disposizione regolamentare richiamata, che fa riferimento alle precedenti condizioni “applicate” in concreto al rapporto bancario, non a quelle legittimamente concordate.
Considerato che
la novella dell'art. 120 t.u.b. del 2013 ha, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, comportato di per sé pagina 6 di 10 l'illegittimità dell'anatocismo per tipi contrattuali come quello in esame anche senza l'emanazione della pur prevista normativa secondaria ad opera del Cicr, deve essere esclusa la legittimità degli addebiti per la capitalizzazione degli interessi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di tale novella legislativa e quella dell'entrata in vigore della successiva riforma del suddetto ariticolo, ovvero tra il primo gennaio 2014 e il primo ottobre 2016. Per quanto riguarda la prescrizione, si deve rilevare che i documenti prodotti dimostrano che il conto corrente è stato affidato sin dal
1998. Ciò risulta dagli estratti conto prodotti, che dimostrano che è stata anche applicata la commissione di massimo scoperto.
Gli importi per i quali il conto doveva essere considerato affidato sono stati riportati nei conteggi allegati all'elaborato del c.t.u. che è stato nominato nel corso del processo.
I documenti prodotti sono quindi sufficienti per ritenere concluse le aperture di credito sul conto in esame. L'eventuale nullità dei contratti di apertura di credito per mancanza di forma scritta poteva infatti essere fatta valere dall'attrice, non dalla banca, ai sensi dell'art. 127 t.u.b., interpretato seguendo l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente. È infondata la tesi della banca secondo la quale la prescrizione del diritto dell'attrice sarebbe disciplinato dall'art. 2948 n. 4 c.c. Tale disposto normativo pone una norma speciale che prevede un termine di prescrizione più breve di quello fissato, con regola generale, salve appunto le deroghe tassativamente previste dalla legge, dall'art. 2946 c.c. La norma è quindi di stretta interpretazione e riguarda il credito al pagamento di interessi e non può quindi disciplinare il diritto di diversa natura fatto valere da relativo Pt_1 alla ripetibilità di somme illegittimamente addebitate sul suddetto conto corrente. È controversa tra le parti la questione relativa a se le rimesse solutorie sul conto corrente debbano essere individuate in base ai saldi “storici” predisposti dalla banca o in base ai saldi “ricalcolati”, pagina 7 di 10 stabiliti dopo aver depurato gli estratti conto dalle poste illegittimamente annotate.
Non appare accoglibile la tesi contraria, pur autorevolmente sostenuta e fatta propria da , secondo la quale si dovrebbe fare Pt_1 riferimento in questi casi al conto depurato dagli addebiti illegittimi operati in base a clausole riconosciute nulle. Tale tesi contrasta infatti con l'art. 1422 c.c., in base al quale l'imprescrittibilità dell'azione di nullità in materia contrattuale non impedisce la prescrizione dell'azione di ripetizione che si fonda sull'accertata nullità di clausole.
prima della conclusione del giudizio, ha dimostrato di aver Pt_1 chiuso il conto corrente in questione e ha quindi modificato la sua domanda, che non è più diretta alla rideterminazione del saldo di tale conto, ormai chiuso, ma è ormai quella di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate a suo danno. È opportuno precisare che l'eccezione della convenuta relativa alla pretesa inammissibilità della domanda diretta ad ottenere il ricalcolo del saldo di un conto aperto era infondata, considerato che la giurisprudenza prevalente riconosce che il cliente di una banca ha un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere il ricalcolo del saldo del suo conto in presenza di addebiti dovuti a clausole nulle.
La c.t.u. che è stata disposta ha consentito di comprendere che, escludendo la legittimità degli addebiti per la capitalizzazione degli interessi dall'apertura del conto al 30 giugno 2000 e dal primo gennaio 2014 al primo ottobre 2014, escludendo la legittimità degli addebiti per la commissione di massimo scoperto, riconoscendo la capitalizzazione annuale degli interessi passivi per i restanti periodi e individuando le rimesse solutorie in base agli estratti conto “storici”, la differenza del saldo del conto a favore della correntista rispetto a quanto indicato nel relativo estratto al 31 marzo 2022 è pari a 72.669,60 euro, somma alla quale devono essere sottratti 43.510,91 euro riguardanti le rimesse solutorie per le quali opera la prescrizione. pagina 8 di 10 Il c.t.u. ha dato atto di aver inserito delle scritture di raccordo per i periodi non considerati negli estratti conto prodotti.
Considerato che
tali periodi hanno, in base alle convincenti valutazioni del c.t.u., scarso rilievo ai fini della ricostruzione del lunghissimo rapporto contrattuale, devono essere respinte le eccezioni della convenuta relative alla pretesa impossibilità di considerare la ricostruzione dell'intero andamento del suddetto conto dalla sua apertura a causa di tali modeste mancanze documentali.
In base a quanto esposto, deve pertanto essere condannata a CP_1 pagare ad la somma di 29.158,69 euro, oltre interessi legali Pt_1 dalla chiusura del conto corrente al saldo.
Considerata la sostanziale parziale soccombenza di , appare Pt_1 equo compensare tra le parti un terzo delle spese di lite e condannare a rifondere ad i restanti due terzi, liquidati in 556 euro CP_1 Pt_1 per esborsi e 7.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti, oltre 1.673,33 euro e relativi accessori di legge per spese di c.t.p., con distrazione a favore del difensore di parte attrice, che si è dichiarato antistatario. Devono invece essere poste integralmente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: accertata la nullità delle clausole contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi passivi per il cliente e relative ai contratti stipulati dalle parti fino alla modifica contrattuale operata dalla banca sul punto nel
2000 e per il periodo compreso tra il primo gennaio 2014 e il primo ottobre 2016 accertato pertanto che sono stati addebitati illegittimamente 72.669,60 euro a danno di sul conto Parte_1 corrente sopra descritto, accertata la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dall'attrice con riferimento alle rimesse pagina 9 di 10 solutorie individuate in base ai criteri esposti in motivazione per l'importo di 43.510,91 euro, condanna a pagare Controparte_1 ad la somma di 29.158,69 euro, oltre interessi legali su Parte_1 tale somma dalla chiusura del conto corrente fino al saldo. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna
[...]
a rifondere ad gli altri due terzi delle spese CP_1 Parte_1 di lite sostenute che liquida, tali due terzi, in 556 euro per esborsi e 7.000 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti, oltre a 1.673,33 euro e relativi accessori di legge euro per spese di c.t.p., con distrazione a favore del difensore della parte attrice, antistatario.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta. Così deciso l'11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3440/2022 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franco
Fabiani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Como, via Albertolli, 9,
CONTRO
(p. iva ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bina, CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Varese, via Borghi, 18,
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come risulta dagli atti.
Oggetto: accertamento di nullità di clausole relative a contratti bancari e ripetizione di indebito.
MOTIVI
pagina 1 di 10 La società (di seguito, ) ha introdotto questo Parte_1 Pt_1 processo per ottenere la rideterminazione del saldo, considerate le somme ingiustamente addebitate dalla controparte, del conto corrente che aveva aperto nel 1998 nella filiale di Castiglione Olona
“della allora e di Varese, poi Controparte_3 CP_4 ed oggi .
[...] Controparte_1
Il conto corrente è stato individuato inizialmente con il n. 816416 e, dal 2021, con il passaggio dello stesso a (di Controparte_1 seguito, il n. 42235699. CP_1
L'attrice ha precisato di aver chiesto alla banca, con diffida inviata a mezzo pec dal suo difensore il 27 giugno 2022, la copia della documentazione che la riguardava e di aver ottenuto la copia del contratto di apertura di conto corrente del 2 dicembre 1998 (dal quale risulta il tasso debitore “entrofido” del 7,75%, il tasso debitore per scoperto di conto dell'8,75%, il tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale dell'1,5%, la commissione di massimo scoperto, per la quale è stata prevista la misura dello 0,125%, le spese di tenuta conto pari a 37.500 lire per trimestre) e la copia del contratto di apertura di credito del primo aprile 2020. L'attrice ha sostenuto che il conto sarebbe stato affidato anche prima del contratto del 2020, come risulterebbe dalla previsione della commissione di massimo scoperto e dalle indicazioni risultanti dagli estratti conto e dai documenti riferibili alla centrale rischi bancaria prodotti.
ha quindi evidenziato che nel contratto di conto corrente era Pt_1 stata prevista la capitalizzazione degli interessi e che l'accordo sulla commissione di massimo scoperto era indeterminato e quindi nullo.
ha ricordato che le clausole relative alla capitalizzazione Pt_1 degli interessi debitori per i clienti delle banche contenute nei contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della novella del 1999 al T.U.B. erano dovute, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, ad un uso negoziale, non normativo, che non poteva quindi derogare all'art. 1283 cit. pagina 2 di 10 L'attrice ha sostenuto nella citazione che gli addebiti relativi alla capitalizzazione periodica degli interessi debitori sul suo conto sarebbero stati ingiustificati anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, anche se la controparte avesse provato di aver provveduto agli incombenti previsti dall'art. 7 di tale delibera. Ciò sia perché tale provvedimento di natura amministrativa non avrebbe potuto derogare all'art. 1283 c.c., sia per gli effetti che avrebbe prodotto su tale delibera la sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale, sia perché la previsione di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori abitualmente comunicata ai clienti delle banche dopo tale delibera e per il successivo sviluppo dei rapporti di conto corrente in corso era peggiorativa delle condizioni che potevano essere considerate legittimamente applicabili ai clienti bancari, visto che le clausole sull'anatocismo precedentemente concordate erano nulle. L'attrice, nella citazione, ha quindi chiesto che fossero riconosciuti ingiustificati gli addebiti sul conto corrente per interessi anatocistici e per la commissione di massimo scoperto con conseguente ricalcolo del saldo del conto. La domanda diretta al ricalcolo del conto anche con riferimento all'addebito delle spese di chiusura trimestrale di tale conto non è stata riproposta con la precisazione delle conclusioni ed è stata quindi abbandonata.
La convenuta si è costituita e ha eccepito che la domanda avversaria sarebbe stata inammissibile in quanto relativa ad un conto ancora aperto. La convenuta ha comunque sostenuto che le clausole relative alla commissione di massimo scoperto non sarebbero state indeterminate, visto che era stata stabilita la misura di tale commissione e, in base ad una lettura complessiva e secondo buona fede del contratto, doveva ritenersi che le parti avessero concordato la sua applicazione trimestrale. pagina 3 di 10 ha anche precisato che la cliente aveva ricevuto la CP_1 comunicazione della modifica delle condizioni applicate al conto corrente nell'estratto conto di giugno 2000, con la previsione della successiva pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, come consentito dall'art. 7 delibera CICR del 9 febbraio 2000.
La convenuta ha inoltre chiarito di essersi adeguata alla delibera CICR del 3 agosto 2016.
Bper ha anche rilevato che la controparte non ha prodotto un contratto di apertura di credito precedente a quello del 2020 e che quindi, fino alla conclusione di quel contratto, il conto corrente doveva essere considerato privo di fido.
La banca ha pertanto eccepito la prescrizione del diritto della cliente alla ripetizione delle rimesse sul conto avvenute prima di cinque (ai sensi dell'art. 2948 c.c.) o, in subordine, di dieci anni rispetto alla notifica della citazione. ha sostenuto in particolare che tutte le rimesse sul conto da CP_1 considerare non affidato dovrebbero essere qualificate solutorie, in base ai parametri indicati nella nota sentenza delle Sezioni Unite
Civili della Cassazione n. 24418/2010. ha anche affermato che la controparte era decaduta dalla CP_1 possibilità di contestare le annotazioni risultanti dagli estratti conto, ai sensi degli artt. 1832 e 1857 c.c. La banca ha inoltre sostenuto che la controparte non potrebbe chiedere la ripetizione delle somme relative agli interessi pagati ai sensi dell'art. 2034 c.c. Deve preliminarmente essere esclusa la rilevanza di quest'ultima eccezione. Il pagamento di un'obbligazione naturale, per essere irripetibile, deve essere spontaneo. Deve pertanto avvenire con la consapevolezza che lo stesso è dovuto soltanto in base alla morale. Nel caso in esame, è ragionevole pensare che l'attrice, che è una società commerciale, non abbia contestato tempestivamente gli pagina 4 di 10 addebiti sul conto corrente perché ha fatto eseguire dei controlli al riguardo soltanto poco prima della notifica dell'atto di citazione. Del resto, è difficile credere che un amministratore di una società, che ha come scopo quello di ottenere un lucro dalla sua attività, intenda pagare più di quello che è dovuto per legge ad una banca, esponendosi anche al rischio di un'azione di responsabilità da parte dei soci. Deve poi essere rilevato che il disposto dell'art. 1832 c.c., secondo la giurisprudenza costante, non preclude la possibilità per il cliente di una banca di far valere la mancanza di titolo idoneo delle annotazioni operate sul conto corrente anche dopo la scadenza del termine previsto in tale articolo.
Si deve inoltre riconoscere che la clausola relativa alla c.d. commissione di massimo scoperto era palesemente indeterminata, dato che, anche se si volesse ritenere che la lettura complessiva del contratto poteva condurre alla conclusione che le parti si erano accordate per una sua applicazione ogni trimestre, il testo di tale contratto non indicava la base di calcolo per applicare tale commissione, ovvero non indicava come doveva essere determinato l'importo su cui applicare la percentuale sopra riportata. Gli addebiti per la commissione di massimo scoperto, che sono stati applicati fino al 2009, sono quindi illegittimi in quanto fondati su una clausola nulla. Deve essere inoltre riconosciuto che effettivamente la clausola contrattuale stipulata nel 1998 (quindi prima dell'entrata in vigore della riforma del t.u.b. del 1999) era nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza ormai costante da un quarto di secolo, che ha evidenziato che l'uso bancario in base al quale nei contratti di conto corrente era inserita tale clausola aveva natura negoziale e quindi inidonea a derogare all'art. cit. Non appare condivisibile invece la tesi dell'attrice secondo la quale l'applicazione di interessi anatocistici per il citato conto corrente sarebbe stata illegittima anche per il periodo successivo all'entrata in pagina 5 di 10 vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. L'art. 7 di tale delibera, in base al quale le banche hanno avuto la possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa in materia di anatocismo, dando comunicazione delle nuove clausole contrattuali da applicare a tali contratti entro il 31 dicembre 2000, era infatti legittimato da una disposizione di natura legislativa e poteva quindi derogare all'art. 1283 c.c. Tale articolo ha consentito alle banche di adeguare i contratti di conto corrente stipulati in precedenza alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2000, qualora le modifiche non dovessero comportare “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, pubblicando la relativa modifica sulla Gazzetta Ufficiale e dandone comunicazione ai clienti alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre 2000.
In questo caso, è provato che la banca ha comunicato la modifica relativa alla previsione dell'anatocismo con pari periodicità per gli interessi passivi e attivi entro il 30 giugno 2000. È quindi irrilevante che non sia stata prodotta la prova della relativa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (fatto comunque non contestato in modo specifico dall'attrice). La difesa di ha sostenuto che l'art. 7 cit. non poteva rilevare Pt_1 in questa vicenda, dato che la clausola sull'anatocismo stipulata in precedenza era nulla e quindi la previsione da parte della banca della successiva applicazione di interessi anatocistici, pur se con pari periodicità per quelli attivi e passivi per la cliente, era peggiorativa per la stessa cliente rispetto alle condizioni contrattuali in essere.
La tesi dell'attrice, per quanto autorevolmente sostenuta, appare essere contraria alla lettera della disposizione regolamentare richiamata, che fa riferimento alle precedenti condizioni “applicate” in concreto al rapporto bancario, non a quelle legittimamente concordate.
Considerato che
la novella dell'art. 120 t.u.b. del 2013 ha, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, comportato di per sé pagina 6 di 10 l'illegittimità dell'anatocismo per tipi contrattuali come quello in esame anche senza l'emanazione della pur prevista normativa secondaria ad opera del Cicr, deve essere esclusa la legittimità degli addebiti per la capitalizzazione degli interessi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di tale novella legislativa e quella dell'entrata in vigore della successiva riforma del suddetto ariticolo, ovvero tra il primo gennaio 2014 e il primo ottobre 2016. Per quanto riguarda la prescrizione, si deve rilevare che i documenti prodotti dimostrano che il conto corrente è stato affidato sin dal
1998. Ciò risulta dagli estratti conto prodotti, che dimostrano che è stata anche applicata la commissione di massimo scoperto.
Gli importi per i quali il conto doveva essere considerato affidato sono stati riportati nei conteggi allegati all'elaborato del c.t.u. che è stato nominato nel corso del processo.
I documenti prodotti sono quindi sufficienti per ritenere concluse le aperture di credito sul conto in esame. L'eventuale nullità dei contratti di apertura di credito per mancanza di forma scritta poteva infatti essere fatta valere dall'attrice, non dalla banca, ai sensi dell'art. 127 t.u.b., interpretato seguendo l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente. È infondata la tesi della banca secondo la quale la prescrizione del diritto dell'attrice sarebbe disciplinato dall'art. 2948 n. 4 c.c. Tale disposto normativo pone una norma speciale che prevede un termine di prescrizione più breve di quello fissato, con regola generale, salve appunto le deroghe tassativamente previste dalla legge, dall'art. 2946 c.c. La norma è quindi di stretta interpretazione e riguarda il credito al pagamento di interessi e non può quindi disciplinare il diritto di diversa natura fatto valere da relativo Pt_1 alla ripetibilità di somme illegittimamente addebitate sul suddetto conto corrente. È controversa tra le parti la questione relativa a se le rimesse solutorie sul conto corrente debbano essere individuate in base ai saldi “storici” predisposti dalla banca o in base ai saldi “ricalcolati”, pagina 7 di 10 stabiliti dopo aver depurato gli estratti conto dalle poste illegittimamente annotate.
Non appare accoglibile la tesi contraria, pur autorevolmente sostenuta e fatta propria da , secondo la quale si dovrebbe fare Pt_1 riferimento in questi casi al conto depurato dagli addebiti illegittimi operati in base a clausole riconosciute nulle. Tale tesi contrasta infatti con l'art. 1422 c.c., in base al quale l'imprescrittibilità dell'azione di nullità in materia contrattuale non impedisce la prescrizione dell'azione di ripetizione che si fonda sull'accertata nullità di clausole.
prima della conclusione del giudizio, ha dimostrato di aver Pt_1 chiuso il conto corrente in questione e ha quindi modificato la sua domanda, che non è più diretta alla rideterminazione del saldo di tale conto, ormai chiuso, ma è ormai quella di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate a suo danno. È opportuno precisare che l'eccezione della convenuta relativa alla pretesa inammissibilità della domanda diretta ad ottenere il ricalcolo del saldo di un conto aperto era infondata, considerato che la giurisprudenza prevalente riconosce che il cliente di una banca ha un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere il ricalcolo del saldo del suo conto in presenza di addebiti dovuti a clausole nulle.
La c.t.u. che è stata disposta ha consentito di comprendere che, escludendo la legittimità degli addebiti per la capitalizzazione degli interessi dall'apertura del conto al 30 giugno 2000 e dal primo gennaio 2014 al primo ottobre 2014, escludendo la legittimità degli addebiti per la commissione di massimo scoperto, riconoscendo la capitalizzazione annuale degli interessi passivi per i restanti periodi e individuando le rimesse solutorie in base agli estratti conto “storici”, la differenza del saldo del conto a favore della correntista rispetto a quanto indicato nel relativo estratto al 31 marzo 2022 è pari a 72.669,60 euro, somma alla quale devono essere sottratti 43.510,91 euro riguardanti le rimesse solutorie per le quali opera la prescrizione. pagina 8 di 10 Il c.t.u. ha dato atto di aver inserito delle scritture di raccordo per i periodi non considerati negli estratti conto prodotti.
Considerato che
tali periodi hanno, in base alle convincenti valutazioni del c.t.u., scarso rilievo ai fini della ricostruzione del lunghissimo rapporto contrattuale, devono essere respinte le eccezioni della convenuta relative alla pretesa impossibilità di considerare la ricostruzione dell'intero andamento del suddetto conto dalla sua apertura a causa di tali modeste mancanze documentali.
In base a quanto esposto, deve pertanto essere condannata a CP_1 pagare ad la somma di 29.158,69 euro, oltre interessi legali Pt_1 dalla chiusura del conto corrente al saldo.
Considerata la sostanziale parziale soccombenza di , appare Pt_1 equo compensare tra le parti un terzo delle spese di lite e condannare a rifondere ad i restanti due terzi, liquidati in 556 euro CP_1 Pt_1 per esborsi e 7.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti, oltre 1.673,33 euro e relativi accessori di legge per spese di c.t.p., con distrazione a favore del difensore di parte attrice, che si è dichiarato antistatario. Devono invece essere poste integralmente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: accertata la nullità delle clausole contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi passivi per il cliente e relative ai contratti stipulati dalle parti fino alla modifica contrattuale operata dalla banca sul punto nel
2000 e per il periodo compreso tra il primo gennaio 2014 e il primo ottobre 2016 accertato pertanto che sono stati addebitati illegittimamente 72.669,60 euro a danno di sul conto Parte_1 corrente sopra descritto, accertata la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dall'attrice con riferimento alle rimesse pagina 9 di 10 solutorie individuate in base ai criteri esposti in motivazione per l'importo di 43.510,91 euro, condanna a pagare Controparte_1 ad la somma di 29.158,69 euro, oltre interessi legali su Parte_1 tale somma dalla chiusura del conto corrente fino al saldo. compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna
[...]
a rifondere ad gli altri due terzi delle spese CP_1 Parte_1 di lite sostenute che liquida, tali due terzi, in 556 euro per esborsi e 7.000 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti, oltre a 1.673,33 euro e relativi accessori di legge euro per spese di c.t.p., con distrazione a favore del difensore della parte attrice, antistatario.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta. Così deciso l'11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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