Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01696/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2024, proposto da
IO NT, rappresentato e difeso dall'avvocato NO Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. Filiale di Viterbo, non costituito in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO
- della missiva raccomandata INPS.9200.02/02/2024.0031090 notificata in data 2 febbraio 2024, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Viterbo, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, nella medesima data del 2 febbraio 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “(…) i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato e in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti (…)”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, Atto Rif. Prot. 30807 del 3 febbraio 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente rappresenta di aver svolto la propria carriera nella Guardia di Finanza in cui ha prestato servizio con le mansioni di Appuntato Scelto con 8 anni nel grado, sino al pensionamento, intervenuto in data 1° marzo 2023, a domanda; lo stesso alla data del collocamento in quiescenza aveva maturato ai fini pensionistici 42 anni di servizio utile e 58 anni di età; essendo in possesso dei superiori requisiti anagrafici e di carriera, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
Il ricorrente lamenta che illegittimamente l’INPS nel corrispondere il trattamento di fine servizio non ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio…” (comma 1); b) “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile…” (comma 2).
Il ricorrente chiede pertanto la declaratoria del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Si è costituito in giudizio l’INPS che ha eccepito l’intervenuta decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e 35 di servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma del menzionato art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387; ha eccepito, inoltre, l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito a decorrere dalla data di cessazione del servizio.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis, va respinta l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS considerato che per costante e condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non con quella di cessazione dal servizio (cfr. da ultimo, Cons di Stato, sent. n. 10559 del 2023; sent. n. 10524 del 2023; sent. n. 3914 del 2023).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto, secondo quanto ritenuto dalla ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, riformando anche sentenze di questa sezione, ha aderito alla tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 10353 del n. 10006 del 2023; cfr. anche Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990).
Anche con riferimento alla questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è, infatti, espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023.
E pure le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS sono state affrontate e respinte dal Consiglio di Stato che, con sent. n. 3914 del 2023, ha osservato che “l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine” e che “…Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore”; orientamento ribadito anche con sent. del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, secondo cui “14. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.14.1. La giurisprudenza costituzionale ha al riguardo costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988, citate anche da parte appellante).15. Né la ricostruzione risulta in alcun modo inficiata dalla posizione espressa dall’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, che peraltro, a fronte della evidente mancanza di copertura finanziaria per una spesa che, stante la pregressa (errata) interpretazione del quadro normativo non era stata preventivata, non può che ipotizzare un percorso normativo, che provveda anche a quantificare le somme necessarie e individuarne la possibile “copertura””.
Infine, si rileva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8444 del 2024 ha altresì respinto l’appello proposto dall’INPS contro la sentenza n. 2159 del 2024 di questo Tar che, adeguandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, aveva accolto il ricorso per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento in materia anche con riferimento alla natura non decadenziale del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, e alla infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dall’INPS.
Pertanto, alla luce della sopra citata consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio, il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, oltre a interessi legali. Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. la giurisprudenza sopra citata).
Le spese di giudizio, considerato che il presente ricorso è stato proposto dopo che il Consiglio di Stato con numerose sentenze si era già espresso a favore del riconoscimento del beneficio in questione, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato da attribuirsi all’avvocato NO Spina che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
LA AN, Consigliere, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | NO UD |
IL SEGRETARIO