Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 252
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per carenza di legittimazione di potere alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa

    La firma a stampa del funzionario responsabile è legittima se l'atto è prodotto mediante sistemi informatici automatizzati, il nominativo del funzionario e la fonte dei dati sono riportati in un provvedimento dirigenziale, e gli estremi di tale provvedimento sono indicati nell'avviso, unitamente alla dicitura 'firma a stampa' e all'indicazione della fonte normativa. Nel caso specifico, la firma a stampa è stata autorizzata con Determina Dirigenziale n. 184 del 10/09/2020, e il potere non è venuto meno con l'insediamento del nuovo sindaco.

  • Rigettato
    Nullità per omessa o carente motivazione dell'avviso di accertamento

    La motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l''an' ed il 'quantum debeatur'. L'atto emesso riporta tutte le informazioni necessarie, inclusi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, la normativa applicabile, i dati catastali degli immobili, la rendita, il valore, la percentuale e i mesi di possesso. Non è necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, poiché spetta al contribuente dedurre e provare l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione dell'imposta.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'affermata carenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'esenzione IMU

    L'esenzione IMU per immobili utilizzati da enti religiosi per attività ricettiva è subordinata a requisiti oggettivi che devono essere accertati in concreto. L'attività ricettiva non deve essere rivolta a un pubblico indifferenziato e non può essere svolta per l'intero anno solare. Nel caso di specie, l'attività ricettiva è offerta a un pubblico indifferenziato e non risulta contestato che l'ente religioso non abbia presentato alcuna dichiarazione per il periodo d'imposta in esame, requisito perentorio a pena di decadenza per poter fruire dell'esenzione IMU, anche in caso di utilizzo misto degli immobili.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata

    L'istanza cautelare è stata respinta per carenza di prova in relazione al requisito del periculum in mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 252
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 252
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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