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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5011/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 80108670581
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciampino - Largo Felice Armati N. 1 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1199 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3922/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria Regionale adita, ogni contraria eccezione respinta, riformare la sentenza n. 4335/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma sez. 41 e depositata in data 2.4.2024
Resistente/Appellato: in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza presentata dall'appellante per i motivi esposti in narrativa e rigetto dell'appello,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1
chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 1199 del 24/11/2022 emesso dal Comune di Ciampino per il mancato pagamento dell'IMU dovuta, per il periodo d'imposta 2020, con riferimento ad alcuni immobili (fabbricati e terreni) di proprietà della stessa siti in Ciampino. A sostegno della richiesta parte ricorrente deduceva che con l'avviso anzidetto, affetto da vizi di sottoscrizione e da carente motivazione, l'ente impositore, in violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 nonché del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, non aveva riconosciuto il diritto all'esenzione dall'imposta spettante ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, in ragione dell'utilizzo esclusivo di tutti gli immobili per lo svolgimento della propria attività di ente religioso, consistenti nello specifico nell'accoglienza di religiosi ed in quella ricettiva a favore di religiosi e/o pellegrini accompagnati dai loro sacerdoti per finalità religiose, oltre che per l'esercizio del culto, per la cura delle anime, per formazione del clero e dei religiosi oltreché per finalità e scopi missionari, di catechesi ed educazione cristiana di giovani e delle famiglie, evidenziando in particolare che le attività recettive praticate erano state fornite a fronte di un corrispettivo largamente inferiore ai prezzi medi praticati da soggetti svolgenti le medesime attività in forma commerciale, e soltanto in determinati periodi dell'anno.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva il ricorso ritenendo che dalle risultanze processuali emerge effettivamente che l'attività ricettiva svolta per mezzo degli immobili assoggettati ad imposta della ricorrente, diversamente da quanto da questa dedotto, si svolge per tutto l'anno, ed è presentata come messa a disposizione anche di famiglie e gruppi di persone che non sono contraddistinte da alcuna connotazione o finalità religiosa, risultando pagamenti per pernotto o per vitto che, sebbene inferiori alla media commerciale, appaiono comunque remunerativi.
Propone appello la contribuente contestando il contesto argomentativo dell'impugnata sentenza e riproponendo i motivi di ricorso non accolti, con specifico riguardo a: 1) nullità e/o illegittimità per carenza di legittimazione di potere alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, in quanto l'avviso gravato sarebbe radicalmente nullo in quanto adottato in carenza di una valida sottoscrizione, cioè di un requisito ex lege essenziale a pena di nullità; 2) nullità e/o illegittimità dell'atto, in quanto il Comune si è limitato ad affermare in modo generico ed apodittico la violazione tributaria per l'anno 2020 senza alcuna motivazione, con radicale ed insanabile nullità dell'atto gravato;
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'affermata carenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'esenzione IMU invocata. Con vittoria di spese da distrarre a favore del procuratore antistatario.
La contribuente proponeva altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione sia dell'istanza di sospensione che dell'appello. Con vittoria di spese.
Con ordinanza del 19.11.2025 la Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio respingeva l'istanza cautelare per carenza di prova in relazione al requisito del periculum in mora.
Alla presente udienza la Corte, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto alla eccepita nullità e/o illegittimità per carenza di legittimazione di potere alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge
(Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015). Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: - che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;
- che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
-che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) […]”(cfr. ord. Corte di Cassazione n. 6142/2024).
Del resto, la firma a stampa del funzionario responsabile del tributo è stata autorizzata con Determina
Dirigenziale n. 184 del 10/09/2020, ed il relativo potere non sarebbe venuto meno con l'insediamento del nuovo sindaco nell'anno 2022, che non ha revocato il precedente provvedimento di autorizzazione alla funzionaria già autorizzata, non apparendo così necessaria una nuova determina dirigenziale che autorizzasse nuovamente quest'ultima alla firma autografa a stampa sugli atti emessi.
Infondata è altresì l'eccepita omessa o carente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Insegna la giuripsrudenza che nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014, Rv. 632769 - 01), Esso ha quindi carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 730 del 11/01/2025, Rv. 673685 - 01).
Nel caso in esame l'atto emesso dall'Amministrazione assolve sicuramente tale obbligo atteso che riporta tutte le informazioni necessarie a rendere edotto il contribuente sulle ragioni dell'emissione dell'avviso e sul calcolo effettuato, illustrando nello specifico: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento, con richiamo puntuale della normativa nazionale e comunale in materia con ndicazione del relativo Regolamento e della delibera di approvazione delle aliquote . Sono altresì sancite le modalità e i termini per presentare ricorso dinanzi in Corte di giustizia tributaria di I grado, presentare autotutela e nella parte analitica del provvedimento sono chiaramente riportati i dati catastali di ogni singolo immobile di proprietà dell'Ente ecclesiastico ricorrente, comprensivi della specificazione del Foglio, particella,
e subalterno, la categoria catastale, la rendita, il valore, la categoria catastale, la rendita, il valore, la percentuale di possesso e i mesi di possesso.
E' di tutta evidenza che l'atto espone quindi chiaramente tutti i dati che possono consentire all'interessato di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".
Va per di più ribadita la costante giurisprudenza secondo cui in tema di IMU, gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, senza necessità di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 27441 del 23/10/2024, Rv. 673267 - 01).
Quanto all'invocata esenzione, va ribadito che con gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) l'ICI è stata sostituita definitivamente dall'IMU
a partire dall'anno d'imposta 2012, quale tributo previsto in via generale sugli immobili e il cui gettito è destinato ai comuni. La continuità tra ICI e IMU è stata evidenziata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024 (nonché n. 112/20259 e anche la Corte di cassazione non ha mancato di sottolineare le «rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi» (sezione sesta tributaria, ordinanze 13 ottobre 2022, numeri 30081 e 30078 e 25 luglio 2022, n. 23111) affermando che «l'IMU si pone in ideale linea di continuità con l'ICI» (ancora, Cass., n. 23111 del 2022).
Ciò posto, in tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma
1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile (nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.), nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l'intero anno solare (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19072 del 16/07/2019, Rv. 654737 - 01).
In questa sede si condividono le ragioni esposte dai giudici di prime cure circa la non ricorrenza del carattere oggettivo dell'esezione, atteso che l'attività ricettiva è offerta non unicamente a soggetti destinatari delle attività religiose ma indistintamente ad un pubblico indifferenziato, verso la corresponsione di una mercede seppure sensibilmente inferiore ai costi medi di mercato per servizi di ricezione.
Dirimente appare poi la circostanza - che non risulta contestata - che l'Ente religioso non ha presentato per il periodo d'imposta in esame alcuna dichiarazione.
Ed invero, gli enti non profit non possono fruire dell'esenzione IMU in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche se l'immobile ha un'utilizzazione mista. La Suprema Corte, con la sentenza 24200/2024
(vds. anche ordinanza n. 20236/2024), ha chiarito che il termine per inoltrare la denuncia è perentorio ed è posto a pena di decadenza, per lo scopo perseguito e per la funzione cui assolve il relativo adempimento, che è anche quella di consentire all'amministrazione locale di controllare la sussistenza dei requisiti di legge e la veridicità dei dati esposti. L'adempimento è richiesto anche qualora l'utilizzo degli immobili sia misto, per attività commerciali e non commerciali. L'utilizzazione mista, infatti, è una modalità alternativa all'accatastamento separato degli immobili, con attribuzione della rendita, qualora abbiano un'autonomia funzionale e reddituale, e la dichiarazione ha una chiara funzione informativa dello stato degli immobili.
Alla luce di quanto sopra l'appello non merita accoglimento.
La statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 3.900,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5011/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - 80108670581
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciampino - Largo Felice Armati N. 1 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1199 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3922/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria Regionale adita, ogni contraria eccezione respinta, riformare la sentenza n. 4335/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma sez. 41 e depositata in data 2.4.2024
Resistente/Appellato: in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza presentata dall'appellante per i motivi esposti in narrativa e rigetto dell'appello,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1
chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 1199 del 24/11/2022 emesso dal Comune di Ciampino per il mancato pagamento dell'IMU dovuta, per il periodo d'imposta 2020, con riferimento ad alcuni immobili (fabbricati e terreni) di proprietà della stessa siti in Ciampino. A sostegno della richiesta parte ricorrente deduceva che con l'avviso anzidetto, affetto da vizi di sottoscrizione e da carente motivazione, l'ente impositore, in violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 nonché del D.M. n. 200 del 19 novembre 2012, non aveva riconosciuto il diritto all'esenzione dall'imposta spettante ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, in ragione dell'utilizzo esclusivo di tutti gli immobili per lo svolgimento della propria attività di ente religioso, consistenti nello specifico nell'accoglienza di religiosi ed in quella ricettiva a favore di religiosi e/o pellegrini accompagnati dai loro sacerdoti per finalità religiose, oltre che per l'esercizio del culto, per la cura delle anime, per formazione del clero e dei religiosi oltreché per finalità e scopi missionari, di catechesi ed educazione cristiana di giovani e delle famiglie, evidenziando in particolare che le attività recettive praticate erano state fornite a fronte di un corrispettivo largamente inferiore ai prezzi medi praticati da soggetti svolgenti le medesime attività in forma commerciale, e soltanto in determinati periodi dell'anno.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva il ricorso ritenendo che dalle risultanze processuali emerge effettivamente che l'attività ricettiva svolta per mezzo degli immobili assoggettati ad imposta della ricorrente, diversamente da quanto da questa dedotto, si svolge per tutto l'anno, ed è presentata come messa a disposizione anche di famiglie e gruppi di persone che non sono contraddistinte da alcuna connotazione o finalità religiosa, risultando pagamenti per pernotto o per vitto che, sebbene inferiori alla media commerciale, appaiono comunque remunerativi.
Propone appello la contribuente contestando il contesto argomentativo dell'impugnata sentenza e riproponendo i motivi di ricorso non accolti, con specifico riguardo a: 1) nullità e/o illegittimità per carenza di legittimazione di potere alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, in quanto l'avviso gravato sarebbe radicalmente nullo in quanto adottato in carenza di una valida sottoscrizione, cioè di un requisito ex lege essenziale a pena di nullità; 2) nullità e/o illegittimità dell'atto, in quanto il Comune si è limitato ad affermare in modo generico ed apodittico la violazione tributaria per l'anno 2020 senza alcuna motivazione, con radicale ed insanabile nullità dell'atto gravato;
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'affermata carenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'esenzione IMU invocata. Con vittoria di spese da distrarre a favore del procuratore antistatario.
La contribuente proponeva altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione sia dell'istanza di sospensione che dell'appello. Con vittoria di spese.
Con ordinanza del 19.11.2025 la Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio respingeva l'istanza cautelare per carenza di prova in relazione al requisito del periculum in mora.
Alla presente udienza la Corte, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto alla eccepita nullità e/o illegittimità per carenza di legittimazione di potere alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge
(Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015). Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni: - che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati;
- che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
-che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa. La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) […]”(cfr. ord. Corte di Cassazione n. 6142/2024).
Del resto, la firma a stampa del funzionario responsabile del tributo è stata autorizzata con Determina
Dirigenziale n. 184 del 10/09/2020, ed il relativo potere non sarebbe venuto meno con l'insediamento del nuovo sindaco nell'anno 2022, che non ha revocato il precedente provvedimento di autorizzazione alla funzionaria già autorizzata, non apparendo così necessaria una nuova determina dirigenziale che autorizzasse nuovamente quest'ultima alla firma autografa a stampa sugli atti emessi.
Infondata è altresì l'eccepita omessa o carente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Insegna la giuripsrudenza che nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014, Rv. 632769 - 01), Esso ha quindi carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 730 del 11/01/2025, Rv. 673685 - 01).
Nel caso in esame l'atto emesso dall'Amministrazione assolve sicuramente tale obbligo atteso che riporta tutte le informazioni necessarie a rendere edotto il contribuente sulle ragioni dell'emissione dell'avviso e sul calcolo effettuato, illustrando nello specifico: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento, con richiamo puntuale della normativa nazionale e comunale in materia con ndicazione del relativo Regolamento e della delibera di approvazione delle aliquote . Sono altresì sancite le modalità e i termini per presentare ricorso dinanzi in Corte di giustizia tributaria di I grado, presentare autotutela e nella parte analitica del provvedimento sono chiaramente riportati i dati catastali di ogni singolo immobile di proprietà dell'Ente ecclesiastico ricorrente, comprensivi della specificazione del Foglio, particella,
e subalterno, la categoria catastale, la rendita, il valore, la categoria catastale, la rendita, il valore, la percentuale di possesso e i mesi di possesso.
E' di tutta evidenza che l'atto espone quindi chiaramente tutti i dati che possono consentire all'interessato di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".
Va per di più ribadita la costante giurisprudenza secondo cui in tema di IMU, gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, senza necessità di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 27441 del 23/10/2024, Rv. 673267 - 01).
Quanto all'invocata esenzione, va ribadito che con gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) l'ICI è stata sostituita definitivamente dall'IMU
a partire dall'anno d'imposta 2012, quale tributo previsto in via generale sugli immobili e il cui gettito è destinato ai comuni. La continuità tra ICI e IMU è stata evidenziata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024 (nonché n. 112/20259 e anche la Corte di cassazione non ha mancato di sottolineare le «rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi» (sezione sesta tributaria, ordinanze 13 ottobre 2022, numeri 30081 e 30078 e 25 luglio 2022, n. 23111) affermando che «l'IMU si pone in ideale linea di continuità con l'ICI» (ancora, Cass., n. 23111 del 2022).
Ciò posto, in tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma
1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile (nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali (alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc.), nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l'intero anno solare (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19072 del 16/07/2019, Rv. 654737 - 01).
In questa sede si condividono le ragioni esposte dai giudici di prime cure circa la non ricorrenza del carattere oggettivo dell'esezione, atteso che l'attività ricettiva è offerta non unicamente a soggetti destinatari delle attività religiose ma indistintamente ad un pubblico indifferenziato, verso la corresponsione di una mercede seppure sensibilmente inferiore ai costi medi di mercato per servizi di ricezione.
Dirimente appare poi la circostanza - che non risulta contestata - che l'Ente religioso non ha presentato per il periodo d'imposta in esame alcuna dichiarazione.
Ed invero, gli enti non profit non possono fruire dell'esenzione IMU in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche se l'immobile ha un'utilizzazione mista. La Suprema Corte, con la sentenza 24200/2024
(vds. anche ordinanza n. 20236/2024), ha chiarito che il termine per inoltrare la denuncia è perentorio ed è posto a pena di decadenza, per lo scopo perseguito e per la funzione cui assolve il relativo adempimento, che è anche quella di consentire all'amministrazione locale di controllare la sussistenza dei requisiti di legge e la veridicità dei dati esposti. L'adempimento è richiesto anche qualora l'utilizzo degli immobili sia misto, per attività commerciali e non commerciali. L'utilizzazione mista, infatti, è una modalità alternativa all'accatastamento separato degli immobili, con attribuzione della rendita, qualora abbiano un'autonomia funzionale e reddituale, e la dichiarazione ha una chiara funzione informativa dello stato degli immobili.
Alla luce di quanto sopra l'appello non merita accoglimento.
La statuizione sulle spese di lite segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 3.900,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025