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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/12/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3994/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 03/12/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in EG LA presso lo studio degli avv.ti Salvatore Parte_1
AR, AR AR e ER IC AR, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in IS CP_1 presso lo studio dell'avv. Sonia Grimoldi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE , Persona_1
Avv. Maria Cristina MARRAPODI
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio. pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Ritenuti i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio, delle note e delle memorie autorizzate depositate nell'interesse del sig. ci si riporta integralmente alle domande, Parte_1 deduzioni ed eccezioni formulate, alle richieste articolate e conclusioni rassegnate da intendersi qui tutte riportate e trascritte nessuna esclusa o rinunziata.
Il giudice con provvedimento del 26.11.2024 stabiliva:
-> l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre.
>> Il padre potrà vedere la figlia nell'ambito di incontri in spazio neutro predisposti dai
Servizi Sociali - Tutela Minori di IS;
>> Il padre verserà alla madre a decorrere dal presente mese entro il 15 di ogni mese un assegno di mantenimento di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
Nonostante la notifica del provvedimento agli Assistenti sociali e solo dopo le ripetute richieste (tutte in atti) dell' di potere incontrare la figlia gli assistenti Sociali di Pt_1 Per_1
IS e solo dopo un ulteriore provvedimento del giudice del 10/12/2024 decidevano di dare inizio al percorso degli incontri solo in data 8 gennaio 2025 con incontri di un'ora ogni quindici giorni.
Il percorso si concludeva con il provvedimento del giudice che liberalizzava gli incontri non essendoci problematiche di alcun tipo nel rapporto tra padre e figlia ed essendo inoltre emerse le bugie della resistente . CP_1
Defatiganti e distruttivi erano i rapporti con gli Assistenti sociali i quali in continuazione creavano difficoltà al sig. negli incontri in considerazione del fatto che egli per vedere Pt_1 la figlia un'ora ogni quindici giorni doveva sobbarcarsi, anche per risparmiare in considerazione del suo stato di disoccupazione, un viaggio di tre giorni in autobus da EG
LA (città di residenza) a IS (residenza della piccola e ritorno. Per_1
Depositate le memorie e le repliche ex art. 437 bis 17 c.p.c. del giorno 24 gennaio 2025 e del giorno 11.2.2025 con l'articolazione dei mezzi istruttori - ai quali si fa espresso richiamo e di richiesta di ammissione con la conseguente revoca anche del provvedimento del 15 luglio
2025 con il quale non sono stati ammessi - per l'udienza del 18 febbraio 2025, con provvedimento del 18 febbraio 2025 il giudice disponeva l'affidamento “. . . della minore ai servizi sociali tutela minore di IS che potranno operare nell'interesse della minore pagina 2 di 18 qualsiasi scelta in campo sanitario, scolastico e ricreativo. Il presente incarico ha la durata di anni 1. I servizi sociali stabiliranno anche il collocamento della minore e i tempi e modalità di visita di ciascun genitore, prevedendo anche quando gli incontri potranno essere liberalizzati e le modalità degli stessi.”
In relazione a tale affidamento si fa espresso richiamo alla corrispondenza con gli Assistenti sociali di IS e alle memorie depositate nell'interesse del sig. Pt_1
Con successivo provvedimento del 21 febbraio 2025 il giudice nominava l'avv. Cristina
Marrapodi il curatore speciale per la piccola e disponeva (cfr. anche Persona_1 provvedimento del 23.5.2025) una visita NPI che si è svolta e conclusa il 15 settembre 2025 con la relazione a firma delle dott.sse , e Per_2 Per_3 Per_4
Con successivo provvedimento del 3 aprile 2025 (e del 15.4.2025) il giudice disponeva per un percorso di genitorialità per entrambi i genitori e disponeva inoltre “la presa in carico del ricorrente ad opera dei Servizi Sociali del Comune di EG LA, che provvederanno a verificarne le condizioni esistenziali, abitative e lavorative, relazionando entro il
22/05/2025.” Invita, inoltre, “i Servizi Sociali del Comune di IS ad aggiornare il
Giudice sulla questione dello sfratto, riferendo se sia stata reperita una soluzione abitativa per la madre e la minore entro la medesima data (salva urgenza).”: ciò in relazione alla memoria del 20 marzo 2025 depositata dall' Pt_1
Con provvedimento del 12 giugno 2025 il giudice rinviava la causa al 3 dicembre 2025 “Per la “spedizione a sentenza all'udienza del 03/12/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito telematico di note scritte redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza. ASSEGNA alle parti:
-termine sino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte di precisazione delle conclusioni (da trasmettere anche via mail in formato word);
-termine sino a trenta giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali;
-termine sino a 15 giorni prima per il deposito delle memorie di replica. . . . Invita i Servizi
Sociali dei Comuni di EG LA e di IS ad aggiornare le proprie relazioni riferendo anche del percorso di sostegno alla genitorialità che le parti si sono impegnate ad effettuare individualmente entro il 23/09/2025. Invita il Curatore Speciale a relazionare entro la medesima data, fornendo il suo motivato parere sul collocamento della minore.
Dispone che la convenuta fornisca entro il 31/07/2025 i chiarimenti richiesti ed autorizza la stessa ad acquisire le CU e gli estratti conto del figlio. Autorizza la liberalizzazione delle
pagina 3 di 18 visite paterne. Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al PM., al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali dei due Comuni.”
Gli Assistenti sociali non davano prontamente seguito al provvedimento di liberalizzazione delle visite ben conoscendo sia lo splendido rapporto esistente tra padre e figlia (cfr. le relazioni dell'educatrice dr.ssa la prima - allegata alla relazione degli assistenti Persona_5 sociali di IS del 6 febbraio 2025 (si legga in proposito oltre alla relazione anche il punto
4 della memoria del concludente del 18 febbraio 2025) - e la seconda - sempre allegata alla relazione degli assistenti sociali del 22 maggio 2025 - che conferma, anzi è migliorativa, la precedente relazione) sia le difficoltà e i sacrifici del sig. che per ben sei mesi aveva Pt_1 incontrato e continuava a incontrare la figlia per un'ora al giorno ogni 15 giorni nonostante le relazioni dell'educatrice che risultavano essere tutte favorevoli allo svolgimento e all'incremento degli incontri e alla non necessità di continuare gli incontri tra padre e figlia nello spazio neutro e ciò nonostante anche il provvedimento del Tribunale regolarmente comunicato dall' il 12 giugno 2025 agli assistenti sociali, al curatore e alla . Pt_1 CP_1
Il continuo viaggiare dell' per incontrare la figlia era dovuto ed è dovuto alla Pt_1 Per_1 circostanza di non dare alcuna possibilità alla sia di continuare a perseguitarlo con CP_1 denunzie false sia per evitare che potesse esporre la propria incolumità alle minacce ricevute cosa questa che si era già verificata, circostanze queste già in atti: dunque l' che è Pt_1 sempre stato residente a [...]non avendo egli mai trasferito la propria residenza a
IS, è stato costretto ad allontanarsi dalla residenza di in IS (residenza anche Per_1 della e dei di lei figli il cui canone di locazione veniva pagato solo e CP_1 Per_6 soltanto dall' e di ciò ne hanno beneficiato sia il 29 giugno 2025EE, ad Pt_1 Persona_7 oggi ancora essere nello stato di famiglie e residente con la piccola (cfr. allegato Per_1 certificato cumulativo stato famiglia e residenza del 1° ottobre 2025 - doc.1), e la figlia Per_1 che avrebbe trasferito la residenza solo in data 14 aprile 2025).
Come risulta documentato gli Assistenti Sociali di IS omettevano ogni tipo di risposta e solo a loro piacimento rispondevano in data 12 giugno 2025 che sino al 25 giugno 2025 si sarebbero mantenuti gli incontri in spazio neutro. Solo successivamente a partire da “. . . giovedì 26 giugno ci sarà il prossimo incontro libero padre-figlia: la OR CP_1 avviserà la scuola che il signor andrà a prendere tra le ore 15:30 e le ore 16:00; Pt_1 Per_1 trascorrerà il giovedì notte con il padre e verrà riaccompagnata la mattina di venerdì Per_1
27 giugno, presso la scuola materna.”
pagina 4 di 18 Finalmente, dopo un continuo ed ingiusto tribolare il sig. riusciva, procedimento Pt_1 penale compreso e conseguente patteggiamento allo scopo di potersi dedicare alla propria figlia e così dimostrando la propria serietà di uomo e di genitore e la falsità di quanto detto e scritto dalla , chiedeva di potere trascorrere con la propria figlia, evitando per un po' CP_1 di tempo i continui viaggi e il dispendio delle poche risorse economiche a tenere con sé la figlia nel mese di agosto 2025 fornendo lui ogni tipo di garanzia in favore della madre non solo per gli incontri ma anche nel caso in cui la madre avesse avuto intenzione di scendere qualche giorno a EG LA dove vive anche la madre di quest'ultima.
Otteneva l' quale risposta a questa richiesta la conferma di potere trascorre con la Pt_1 propria figlia una settimana a EG LA mentre da disoccupato qual era e qual è Per_1
(come risulta documentalmente provato in atti) si trovava quale inopinata e non giustifica sorpresa la modifica dell'assegno da €. 200,00 oltre assegno unico percepito per intero dalla a €. 600,00 oltre assegno unico percepito per intero dalla , modifica che si CP_1 CP_1 fonda su erronei e falsi presupposti che non trovano riscontro negli accertamenti, peraltro, omessi o, si vuole sperare, non ancora ammessi nonostante vi sia espressa richiesta formulata dal sig. e nello stato di disoccupazione e d'invalidità nel quale l' versa, stato Pt_1 Pt_1 che risulta essere ampiamente documentato. Ciò risulta anche nell'attualità.
In seguito alla coordinata relazione/istanza assistenti sociali, curatore speciale e resistente il giudice acconsentiva al trasferimento, senza avere disposto verifiche, della piccola CP_1 da IS a Ladispoli anche sul falso presupposto - accuratamente evidenziato, ma non Per_1 documentato, dalla triade assistenti sociali, curatore e resistente - smentito CP_1 dall' che tale trasferimento sia più vantaggioso per gli incontri con la figlia. Pt_1
L chiedeva, ripetutamente la revoca del detto provvedimento del 15 luglio 2025 Pt_1 documentando la richiesta e il suo stato di disoccupazione e di difficoltà di potere trovare un lavoro idoneo e compatibile con lo stato d'invalidità accertata e documentata ma il giudice e nonostante la prova di non percepire alcun tipo di compenso dall'attività artigianale del fratello (cfr. documenti allegati alle memorie autorizzate del 30 settembre 2025) - Pt_2 anche da ultimo con provvedimento del 1° ottobre 2025 – rigettava, inopinatamente, la documentata istanza senza disporre alcun tipo di accertamento.
È ancora da evidenziarsi l'assoluta e ingiustificata disparità di trattamento operata tra le figure genitoriali e l'aver ignorato e il continuare a ignorare le risultanze documentali e le relazioni della dr.ssa Esami sulla idoneità personale, sulle attitudini e capacità genitoriali nonché Per_5 sull'abitazione a disposizione del signor e della piccola in EG Pt_1 Persona_1
pagina 5 di 18 LA sono state espletate esclusivamente nei confronti della figura paterna e mai sulla figura materna, la quale - come ripetutamente osservato e come anche risulta in atti – riporta criticità personali, di idoneità genitoriale e numerosi problemi trascinati da precedenti relazioni, primo tra tutti l'isolamento dei figli rispetto alla figura paterna, la residenza Per_6 con la piccola di con gravi problemi di tossicodipendenza e quant'altro Per_1 Persona_7 cospicuamente già rilevato e anche emerso in atti. Ancora non si comprende per quale ragione
– nonostante le numerose richieste istruttorie – nessun accertamento sia stato disposto dal giudice e compiuto dagli assistenti sociali non soltanto sulla persona della madre, ma anche – solo per citare l'ultima circostanza – sull'idoneità ambientale, abitativa della casa in Ladispoli ove gli assistenti sociali e il curatore speciale ritengono opportuno far trasferire la minore in compagnia di estranei al nucleo familiare di Il tutto senza alcun tipo di Persona_1 accertamento anche sulle circostanze, sul contesto e sulla compagnia nella quale la minore sarà catapultata, ancora più distante dal padre (per le ragioni ampiamente esposte e puntualmente ignorate).
Tale ingiustificata disparità di trattamento tra un'inquisizione spagnola compiuta verso un padre che ha documentalmente dimostrato le sue capacità genitoriali, l'idoneità propria, familiare e abitativa della casa a disposizione anche di in EG LA (città dove, lo Per_1 si ricorda ancora una volta, è altresì vivente, residente e presente non soltanto l'intera famiglia paterna di ma anche la nonna materna, madre della ) e l'assoluta leggerezza Per_1 CP_1 nei confronti delle oggettive e documentalmente emerse – nonostante la non ammissione dei mezzi istruttori ripetutamente richiesti e motivati – criticità e ripetute bugie della , la CP_1 quale è ritenuta idonea in virtù di nessun accertamento su essa compiuto, è contraria ad ogni principio di diritto e di tutela del minore.
Ancora del tutto ingiustificati e alienanti sono stati e sono i provvedimenti degli assistenti sociali che hanno previsto e continuano a prevedere uno sbilanciamento ingiustificato della presenza dei genitori nella vita della piccola in favore della madre. Emblematico, tra le Per_1 molte altre circostanze sulle quali espressamente si richiamano tutti gli scritti difensivi sino ad oggi depositati, è che pur'anche per quel misero tempo concesso alla piccola con il Per_1 proprio padre, la stessa può e deve essere telefonicamente raggiunta quotidianamente dalla madre mentre, al contrario, per il resto del tempo che trascorre con la madre (la quasi totalità) può esser raggiunta telefonicamente dal padre (e per nulla dagli zii, nonni e cuginetti paterni) appena un'oretta una volta a settimana. Tale provvedimento e tale meccanismo è
pagina 6 di 18 esclusivamente finalizzato all'alienazione dal padre e dalla famiglia paterna della piccola e ciò è un dato oggettivo e documentale ed è giuridicamente inaccettabile. Per_1
Ex multis – espressamente richiamando per il resto ogni precedente scritto difensivo – si ricorda come il provvedimento che ha innalzato da €. 200,00 ad €. 600,00 l'assegno mensile a carico del sig. invalido e disoccupato (documentalmente provato), sull'erroneo e non Pt_1 rispondente alla realtà presupposto che lo stesso presti attività lavorativa per il fratello (il quale come documentalmente provato è appena in grado di guadagnare quel poco per sé) non è soltanto infondato e basato sul travisamento totale della realtà e di quanto anche scritto dai competenti assistenti sociali di EG LA, ma anche documentalmente smentito, altresì
a nulla valendo le numerose richieste proprio dell' a codesto giudice di voler disporre Pt_1 ad ulteriore prova ogni accertamento opportuno alla maturazione del più corretto convincimento del giudice che non già si ritiene sazio delle prove e risultanze documentali.
Non esiste alcun motivo per il quale il padre sig. continui a vedersi subissato e Parte_1
– a seguito del giuridicamente infondato innalzamento dell'assegno di mantenimento – ridotto nell'oggettiva impossibilità economica e giuridica di curare un minimo rapporto con la propria figlia per come già ripetutamente sin qui osservato. Non esiste alcun elemento di Persona_1 fatto e di diritto idoneo ad attribuire alla – dopo tutte le sue criticità e bugie CP_1 documentalmente emerse e accertate - un diritto di baronia sul tempo, sul luogo di vita e sugli affetti della piccola alla quale, da mesi è irrefutabilmente e oggettivamente ostacolato e Per_1 impedito - senza ragione e fondamento alcuno - di curare, per come previsto dalla legge, un paritario rapporto con ambedue genitori ugualmente importanti e fondamentali – ove se ne sia in concreto accertata e provata l'idoneità – per il corretto sviluppo psico-fisico del minore.
Così succintamente riassunta la vicenda, contestando espressamente tutte, nessuna esclusa, le argomentazioni, deduzioni, richieste e conclusioni svolte e formulate dalla , dagli CP_1 assistenti sociali di IS e dal Curatore speciale e con riserva di ogni ulteriore attività e difesa in ossequio al provvedimento del 12 giugno 2025 tutto ciò premesso si precisano, nell'interesse del ricorrente sig. le seguenti: Parte_1
CONCLUSIONI reiterando ognuna delle eccezioni, istanze, osservazioni, richieste, deduzioni e conclusioni già proposte nel ricorso introduttivo del proc. n. 3994/2024 R.G. e relativi scritti difensivi insiste nelle richieste, deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate e rassegnate nei propri richiamati atti difensivi - contestate tutte le relazioni degli Assistenti sociali di IS e del curatore speciale, richiamate le relazioni dell'Educatrice dr.ssa - e chiede che il Persona_5
pagina 7 di 18 Tribunale adito - ogni contraria ogni contraria istanza, deduzione eccezione e difesa disattesa e con il rigetto di tutte le richieste, domande e conclusioni svolte e formulate dalla - CP_1 voglia, anche nell'interesse della piccola e a tutela del rapporto genitoriale Persona_1 paritario, così disporre:
-> PRELIMINARMENTE REVOCARE - “melius re perpensa” - il provvedimento 15 luglio
2025, assunto dal giudice in seguito all'istanza del 25 giugno 2025, sia con riferimento al rigetto delle richieste istruttorie, puntualmente e tempestivamente articolate nell'interesse del sig. con le memorie di rito, sia con riferimento alla modifica dell'assegno di Parte_1 mantenimento rideterminato, in assenza di ogni presupposto di legge anche in considerazione dello stato invalidità e di disoccupazione puntualmente e tempestivamente documentati e degli accertamenti di legge anche richiesti dal concludente sig. da €. 200,00 ad €. Parte_1
600,00 e ciò anche perché l' non svolge e non ha mai svolto attività lavorativa non Pt_1 regolarizzata presso l'impresa di famiglia e, in proposito si richiama la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con i relativi allegati, resa dal sig. fratello Persona_8 del ricorrente depositati con la memoria del 30 settembre 2025 e si insiste
-> CONSEGUENTEMENTE MA SEMPRE PRELIMINARMENTE REVOCARE il provvedimento del giorno 11 settembre 2025 con il quale il giudice ha rigettato la richiesta formulata con la documentata, una volta ancora, istanza del 5 agosto 2025 di revoca del provvedimento del 15 luglio 2025 relativamente alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento e ricondurre alla legalità e alla giustizia il predetto assegno di mantenimento nella misura di €. 200,00;
-> CONSEGUENTEMENTE MA SEMPRE PRELIMINARMENTE REVOCARE anche il provvedimento del giorno 1° ottobre 2025 con il quale il giudice ha autorizzato - in assenza di ogni accertamento – sia il trasferimento da IS a Ladispoli della piccola ed Persona_1 ha rigettato la reiterata richiesta - formulata con la documentata, una volta ancora, memoria del 30 settembre 2025 - di revoca del provvedimento del 15 luglio 2025 relativamente alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento e riconducendolo a legalità e giustizia e al documentato stato di disoccupazione e alle consguenti reali condizioni economiche e di salute del sig. nella misura di €. 200,00; Parte_1
1) in via d'urgenza e inaudita altera parte l'immediato collocamento della minore
[...] presso il padre, sig. all'indirizzo di residenza via Santelli, n. 6, località Per_1 Parte_1
Ravagnese, sito in EG LA;
pagina 8 di 18 2) in via principale l'affidamento esclusivo della minore al padre, sig. Persona_1 Pt_1 on collocamento presso quest'ultimo;
[...]
3) in via subordinata l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo presso il padre, sig. volendo predisporre le modalità e i tempi degli Parte_1 incontri della piccola con la madre sia in EG LA sia presso la residenza Persona_1 della madre sig.ra ; CP_1
4) in ogni caso indicare sino a quale data sarà da intendersi ancora applicabile la disciplina degli incontri provvisori delegati e stabiliti dagli Assistenti sociali di IS, nonostante l'avvenuta liberalizzazione degli incontri e indicare i provvedimenti definitivi, a tutela del rapporto primario e paritario tra la piccola e i propri genitori (e non come sino Persona_1 ad oggi si è verificato con il favore del solo rapporto tra la madre e la piccola , Per_1 precisamente:
4.a) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri tra la piccola ed il padre e/o la Persona_1 madre;
4.b) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri tra la piccola con i propri Persona_1 parenti in EG LA;
4.c) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri tra la piccola ed il padre e/o la Persona_1 madre relativi alle vacanze estive, alle festività di Natale, Capodanno ed Epifania, alle festività
Pasquali, nonché ai ponti festivi ed agli incontri infrasettimanali;
4.d) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri in video conferenza tra la piccola
[...]
d il padre e/o la madre;
Per_1
4.e) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri in video conferenza tra la piccola
[...] con i parenti in EG LA e/o della madre. Il tutto allo scopo di eliminare tutte Per_1 le incertezze sugli incontri e le ondivaghe decisioni sino ad oggi subite dal ricorrente sig. che - come il Tribunale avrà modo di verificare - continuano a non dare piena Pt_1 esecuzione al provvedimento del 12 giugno 2025 e - se qualche apertura si è avuta - ciò è dovuto alla continua e pressante attenzione e azione –poste in essere dal sig. per Parte_1 la crescita equilibrata e per il benessere psico-fisico e per la tutela esclusiva della piccola figlia e di tutti i suoi diritti. Per_1
5) Quale mezzo al fine si insiste in tutte le richieste istruttorie formulate e articolate, nessuna esclusa e/o rinunziata, nella memoria del 24 gennaio 2025 e del giorno 11 febbraio 2025, nessuna esclusa e/ o rinunziata e precisamente:
pagina 9 di 18 -> disporre l'acquisizione della documentazione esibita nell'interesse del ricorrente sig. Pt_1
[...]
-> disporre - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 – accertamenti a nome della presso l'INPS di IS/Busto Arsizio sia allo scopo di conoscere tutte le istanze CP_1 fatte dalla per la figlia sia allo scopo di avere conoscenza di tutte le CP_1 Persona_1 somme che l'INPS ha restituito e restituisce alla sig.ra per la figlia CP_1 [...]
Per_1
-> disporre - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 – con l'urgenza che il caso richiede, un'attività d'indagine psicofamiliare e psichiatrica anche per la valutazione delle parti coinvolte e ciò per garantire alla piccola un crescita psico-fisica equilibrata Persona_1
e serena attività d'indagine che possa consentire di giungere a delle valutazioni da parte di operatori esperti circa l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della piccola a Per_1 favore del sig. il quale gode in EG LA di ogni sostegno e supporto Parte_1 affettivo, morale e materiale anche del proprio nucleo familiare;
-> dispore - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 – CTU diretta alla valutazione delle capacità genitoriali della madre sig.ra in funzione del nucleo CP_1 familiare della stessa costituito anche dai suoi due figli e e Persona_7 Persona_9 delle condizioni di vita quotidiana, non trattandosi di richiesta esplorativa ma fondata su documentazione allegata ed esistente agli atti del presente processo;
-> ammettere - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 - i mezzi istruttori, prova per testimoni diretta e contraria, per come richiesti, e a tal proposito si reitera la richiesta, per l'escussione dei testimoni, di prova delegata ai sensi dell'art. 203 c.p.c. da svolgersi presso il
Tribunale di EG LA per ciò che concerne tutti i testimoni residenti nel distretto della
Corte d'Appello di EG LA e già specificamente tutti indicati con le loro residenze.
Invero le richieste istruttorie sono ammissibili e le circostanze sono precise e riguardano i rapporti tra la e i di lei figli ( e , l' e la piccola CP_2 Persona_10 Per_1 Parte_1
Per_1
-> ammettere - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 - la richiesta di CTU sulla capacità genitoriale - ad oggi non dimostrata e non provata - della resistente CP_1 che non ha natura esplorativa ma di concreto accertamento dell'esistenza delle predette capacità in capo alla resistente e ciò a esclusiva tutela della piccola Persona_1
-> ammettere - revocando l'ordinanza istruttoria del 1° ottobre 2025 – la richiesta di accertamenti da parte della Polizia Tributaria – Guardia di finanza per come richiesti nelle pagina 10 di 18 dette memorie e nelle memorie del 30 settembre 2025 sulle condizioni economiche del sig. in relazione alla documentazione dallo stesso esibita e che prova il suo stato Parte_1
d'invalidità e di disoccupazione anche in relazione all'attività artigianale svolta dal fratello per come documentato con la predetta memoria e del 30 settembre 2025. Salvo ogni altro diritto.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Nel merito:
1) in principalità, respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
affidare la figlia minore alla madre in modo esclusivo, con collocamento presso la madre determinando modalità e tempi di visita secondo quanto ritenuto opportuno dal Tribunale adito;
disporre a carico del padre un contributo al mantenimento di di € 700,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre Per_1 all'assegno unico che sarà percepito interamente dalla madre;
il contributo mensile dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese sul C/C intestato alla OR alle coordinate già note. Le spese CP_1 straordinarie della minore saranno divise al 50% tra i genitori ad eccezione della retta dell'asilo che sarà interamente pagata dal padre.
2) in subordine, nella non creduta ipotesi di affidamento condiviso, disporre il collocamento della minore presso la madre, ferma la regolamentazione delle visite nei modi e tempi che saranno ritenuti idonei dal Tribunale e fermo il contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di € 700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ad eccezione della retta dell'asilo che sarà interamente pagata dal padre. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
In via istruttoria:
- si chiede disporsi CTU diretta alla valutazione della capacità genitoriali del padre.
- si chiede che venga disposto accertamento sulla condizione patrimoniale del ricorrente: si chiede che il ricorrente produca anche gli estratti conto del conto svizzero (in quanto frontaliere) e offra spiegazioni circa i prelievi in contanti;
- Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che durante la convivenza con il signor iniziata nel 2016, il signor ha spesso Pt_1 Pt_1 manifestato episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti della OR;
CP_1
2) Vero che nel 2017 la OR ha deciso di trasferirsi dalla LA al nord per reperire CP_1 un'occupazione più remunerativa e offrire ai figli una maggior sicurezza economica ma l' era Pt_1 contrario;
3) Vero che quando la OR ha insistito per trasferirsi al nord, nel 2017, l' ha CP_1 Pt_1 reagito sferrandole pugni sulla testa costringendola a rivolgersi al PS, cui è seguita denuncia;
pagina 11 di 18 4) Vero che dopo la querela, il signor dicendosi pentito, ha deciso di seguire la compagna Pt_1 promettendole di cercare un lavoro per sé e per lei, come lei aveva sempre chiesto, e di aiutarla con i Per_ suoi figli, e;
Per_9
5) Vero che la OR a quel punto ha rimesso la querela;
CP_1
6) Vero che solo dopo la rimessione di querela, nel 2018, l' ha chiesto ai suoi conoscenti di Pt_1 trovare un lavoro alla compagna;
7) Vero che a causa di dissapori sul luogo di lavoro la OR è stata costretta a lasciare il CP_1 posto;
8) Vero che la OR ha cercato un'altra occupazione e ha trovato posto come cameriera in CP_1 una caffetteria ma l' le ha vietato di farsi assumere dicendo che “solo le puttane lavorano in un Pt_1 bar”;
9) Vero che la OR a quel punto ha dovuto rinunciare al lavoro;
10) Vero che la OR solo nel 2024 ha trovato una occupazione presso la Locanda di Bacco a
IS, dove tuttora lavora part-time; Per_ 11) Vero che l' era solito rinfacciare a e , ancora minorenni e studenti, di essere Pt_1 Per_9 dei mantenuti e insisteva perché trovassero un lavoro e se ne andassero di casa;
12) Vero che nel 2019, quando la coppia si è trasferita a IS i litigi erano sempre frequenti;
13) Vero che durante le liti l' inveiva verso la compagna se si affacciava alla finestra;
Pt_1
14) Vero che l' umiliava la compagna dicendo che nessuno le avrebbe offerto un lavoro, che Pt_1 era una fallita, che “l'unica cosa che ti riesce è fare la babysitter" e la insultava con espressioni come
“morta di fame” o “finirai per strada”;
15) Vero che in un'occasione l ha lanciato gli zoccoli di legno addosso alla OR;
Pt_1 CP_1
16) Vero che in un'altra occasione l'ha spinta contro un muro schiacciandole in testa una borraccia di alluminio (come indicato nelle querele) provocando lesioni che hanno reso necessario rivolgersi al PS
(doc.
5- Verbale PS); Per_ 17) Vero che l' rifiutava di partecipare alle spese per e Pt_1 Per_9
Per_ 18) Vero che e spesso pranzavano o cenavano fuori casa per evitare di sentirsi Per_9 rinfacciare dall' di essere dei “mantenuti”. Pt_1
19) Vero che in più occasioni l' ha espresso il suo rifiuto verso la gravidanza usando anche con Pt_1 espressioni come “devi morire te e quella bambina nella tua pancia”;
20) Vero che l' si rivolgeva alla compagna con frasi del tenore “sei una nullità, non vali niente, Pt_1 sei solo una zingara straniera, mignotta, “hai dei denti marci , che schifo quella pancia” e faceva apprezzamenti ad altre donne davanti a lei schernendola per la pancia rovinata dalla gravidanza;
pagina 12 di 18 21) Vero che l' è sempre stato controllante anche sotto il profilo economico;
Pt_1
22) Vero che l' quando consegnava del denaro alla compagna pretendeva un dettagliato Pt_1 rendiconto delle spese;
23) Vero che la OR poteva utilizzare le somme di denaro ricevute dall' solo per CP_1 Pt_1
e ogni volta che acquistava qualcosa doveva scattare una foto di quanto comprato e una dello Per_1 scontrino e inviarle al compagno.
24) Vero che solo l' poteva disporre del suo conto corrente e solo lui disponeva di una tessera Pt_1 bancomat/carta credito;
25) Vero che l' teneva nascosti alla compagna i propri conti corrente;
Pt_1
26) Vero che quando la OR era assente doveva chiedere aiuto alla figlia per Parte_3 Per_9 curare perché il padre rifiutava di occuparsene;
Per_1
27) Vero che, nelle rare occasioni in cui il padre stava con in casa la piccola stava sul divano a Per_1 giocare da sola con il cellulare;
28) Vero che l' in più occasioni rimproverava bruscamente urlandole in faccia o Pt_1 Per_1 sculacciandola;
Per_
29) Vero che il signor ha sempre mal tollerato la presenza di e in casa;
Pt_1 Per_9
Per_ 30) Vero che l' accusava di essere “un mantenuto”; Pt_1
Per_ 31) Vero che il 17.10.2024 ha iniziato un percorso di disintossicazione presso il Centro di Pima
Accoglienza “Mago di Oz” di SC (CR);
32) Vero che il signor ha insultato e minacciato di morte la compagna e i figli. Pt_1
33) Vero che l' ha minacciato di “uccidere” o “lasciarla invalida su una sedia a Pt_1 Per_9 rotelle” o che l'avrebbe “fatta investire da un marocchino in macchina così nessuno lo avrebbe scoperto”
34) Vero che talvolta è intervenuta per proteggere la madre dagli episodi di violenza attuati Per_9 dall' Pt_1
35) Vero che in un'occasione l' si stava scagliando contro la ragazza e solo la prontezza della Pt_1 signor l'ha evitato;
CP_1
36) Vero che tra fine settembre 2024, quando l' è tornato dalla LA, la OR Pt_1 CP_1
Per_ gli ha comunicato di voler interrompere la relazione e l' ha reagito accusando e Pt_1 Per_9 di aver plagiato la madre;
37) Vero che in detta occasione l' ha ricattando la OR che nel caso l'avesse Pt_1 CP_1
Per_ lasciato avrebbe “mandato in carcere per le sue dipendenze” e l'avrebbe accusata di essere
pagina 13 di 18 depressa gravemente e di non sapersi prendere cura di così che i Sevizi Sociali avrebbero Per_1 allontanato da lei. Per_1
38) Vero che all'inizio di ottobre 2024 la OR ha raccontato del comportamento del CP_1 signor agli assistenti sociali del SERT di Saronno, i quali, appresa la situazione famigliare e le Pt_1 violenze, le hanno offrono aiuto suggerendole di rivolgersi a RE RO.
39) Vero che la OR si è quindi rivolta al centro antiviolenza RE RO di Saronno CP_1 raccontando delle violenze subite;
40) Vero che l'11.10.2024 la OR , accompagnata dalla D.ssa ha sporto denuncia CP_1 CP_3 querela per le minacce e le violenze subite nel corso degli anni ad opera del signor Pt_1
41) Vero che, appreso della querela, il signor il 12.10.2024, ha contattato la OR Pt_1 CP_1 minacciandola ancora una volta che se non avesse ritirato la querela l'avrebbe “fatta passare per Per_ pazza” e le avrebbe “portato via , “fatto arrestare ” e “utilizzato un referto di PS per Per_1 accusarla di averlo fatto cadere dalle scale procurandogli lesioni”.
42) Vero che nei giorni seguenti l' ha chiamato la OR al telefono intimorendola Pt_1 nuovamente, dicendole che l'avrebbe accusata falsamente di aver provato a farlo cadere da scale e che aveva l'intenzione di ucciderlo nel sonno, che l'avrebbe accusata di essere depressa e pazza, incapace di badare ad che le avrebbero portato via la bambina. Per_1
43) Vero che la OR si è sottoposta a visita psichiatrica il 24.12.24 presso il SERT di CP_1
Saronno;
44) Vero che la diagnosi per la OR è quella riportata nel referto sub doc 11. che mi si CP_1 rammostra;
Si indicano i testi: e IS, Via Cesare Battisti n. 1136 su tutti i Testimone_1 Tes_2 capitoli;
Dr.ssa c/o SERT Saronno, sui capp. da 39 a 41; , IS, Testimone_3 Testimone_4
Via Magenta n. 335 sui capp. 12, 15, 16, 20, 21; Dr.ssa c/o SERT Saronno, sui capp. 53 Testimone_5
e 54; c/o RE RO Saronno sui capp. 39-40-41. Testimone_6
Ci si oppone alla richiesta di CTU avversaria. Ci si oppone all'ammissione di capitoli di prova avversari in quanto generici, valutativi, inconferenti, attinenti a circostanze negative. In caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. Sulle ulteriori istanze avversarie ci si riporta alla parte in narrativa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/10/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé della minore Parte_1
nata il [...] dalla relazione con o, in subordine, l'affidamento condiviso Per_1 CP_1
pagina 14 di 18 della bambina con il suo collocamento presso la sua abitazione in EG LA, lamentando l'incapacità della madre di provvedere adeguatamente alla cura della figlia e il possibile pregiudizio derivante dalla coabitazione del figlio di primo letto della convenuta, affetto da dipendenza da Per_7 sostanze stupefacenti.
Si costituiva in giudizio la convenuta, instando per l'affidamento esclusivo della figlia a sé o, in subordine, per l'affido condiviso della minore con il suo collocamento materno e la determinazione di un contributo a carico del padre di € 700 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, assumendo di aver denunciato l'ex compagno per maltrattamenti.
All'udienza del 20/11/2024 il precedente Giudice assegnatario affidava ad entrambi i genitori con Per_1 il suo collocamento materno, disponeva incontri paterni in Spazio Neutro e poneva a carico del ricorrente un contributo periodico per la figlia di € 200, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'esito dei primi accertamenti dei Servizi Sociali del Comune di IS, il dr. disponeva in CP_4 data 18/02/2025 l'affido della minore all'Ente per le scelte in materia sanitaria, scolastica, ricreativa, nonché in punto di collocamento della bambina e di regolamentazione delle visite paterne.
Subentrato il nuovo Giudice delegato, veniva disposta la nomina dell'avv. Marrapodi quale Curatore
Speciale della minore.
In corso di causa, veniva autorizzato il trasferimento della minore in Ladispoli, previo espletamento delle opportune indagini a mezzo dei Servizi Sociali.
Quindi, la causa veniva introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento della minore al
Comune di Ladispoli con il suo collocamento presso la madre.
Da un lato, infatti, il padre risulta aver patteggiato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione
(sentenza del 04/06/2025) per il reato di maltrattamenti, mentre dall'altro la resistente ha mostrato alcune fragilità nel rapporto con la figlia sotto il profilo della difficoltà a gestire la sua aggressività, come era stato riferito dai Servizi Sociali nei seguenti termini:
Tuttavia, può confermarsi il collocamento della minore presso la madre, avendo i Servizi Sociali
pagina 15 di 18 interloquito sia con la pediatra, che ha riferito quanto segue:
aia con le insegnanti della bambina, che hanno dichiarato quanto segue:
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali del Comune di Ladispoli (nuova residenza della madre) procedano alla regolamentazione delle visite paterne con le modalità e le tempistiche ritenute opportune, tenuto conto che è già stata autorizzata la liberalizzazione degli incontri.
Ai Servizi Sociali deve, altresì, assegnarsi il compito di regolare le festività natalizie, pasquali ed i ponti con il criterio dell'alternanza.
Alla luce della sentenza intervenuta in sede penale, deve invitarsi il convenuto ad intraprendere un percorso presso un CUAV - Centri per Uomini Autori o potenziali autori di Violenza di Genere.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di di € 350 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo alla Per_1 circostanza che l presta attività lavorativa non regolarizzata nell'impresa edile di famiglia e Pt_1 abita in una palazzina di proprietà della stessa famiglia di origine (come risulta dalla relazione dei
Servizi Sociali del Comune di EG LA, a cui egli ha recentemente riferito la sua cessazione del rapporto di lavoro senza documentarla), mentre la resistente risulta aver migliorato la sua condizione in conseguenza del trasferimento a Ladispoli, in cui ella può contare su una rete “familiare” di supporto sia per la sistemazione abitativa, sia per la ricerca del posto di lavoro.
Peraltro, dagli estratti conto del 2025 dell' emergono ripetuti versamenti in contanti Pt_1 verosimilmente, stante la loro periodicità, riconducibili ad attività lavorative non regolarizzate;
allo stesso tempo, deve tenersi conto delle spese che il padre dovrà sostenere per l'esercizio del suo diritto di visita.
A tale importo si aggiungono sia l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, sia il 100% dell'assegno unico di € 199.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi l' alla rifusione delle Pt_1 spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo liquidato in dispositivo, con il versamento diretto in pagina 16 di 18 favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma senza il dimezzamento alla stregua del consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
Deve, invece, porsi a carico di entrambi il compenso del Curatore Speciale, posto che la nomina è stata resa necessaria da criticità imputabili (seppure in modo diverso) ad entrambi i genitori.
Alla stregua del disposto affido all'Ente, deve aprirsi una procedura di vigilanza sulla minore Per_1 nata il [...], invitando i Servizi Sociali del Comune di Ladispoli a relazionare al Giudice
Tutelare di Civitavecchia ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/06/2026).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore per anni due al Comune di Ladispoli per le scelte in materia sanitaria, Per_1 scolastica, ricreativa e relativamente al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, mantenendone il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla con le modalità e tempistiche stabilite dai Servizi Sociali;
2) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di € 350, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della
Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo di € 4.000 per compensi, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
5) Pone a carico solidale delle parti il compenso per il Curatore Speciale, che si liquida in € 3.000, oltre gli accessori di legge;
pagina 17 di 18 6) Dispone l'apertura di una vigilanza in favore di nata il [...], invitando i Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Ladispoli a relazionare al Giudice Tutelare di Civitavecchia ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/06/2026);
7) Dispone la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Civitavecchia ed ai
Servizi Sociali del Comune di Ladispoli.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Estensore
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3994/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 03/12/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in EG LA presso lo studio degli avv.ti Salvatore Parte_1
AR, AR AR e ER IC AR, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in IS CP_1 presso lo studio dell'avv. Sonia Grimoldi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE , Persona_1
Avv. Maria Cristina MARRAPODI
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio. pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Ritenuti i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio, delle note e delle memorie autorizzate depositate nell'interesse del sig. ci si riporta integralmente alle domande, Parte_1 deduzioni ed eccezioni formulate, alle richieste articolate e conclusioni rassegnate da intendersi qui tutte riportate e trascritte nessuna esclusa o rinunziata.
Il giudice con provvedimento del 26.11.2024 stabiliva:
-> l'affido condiviso con collocamento della minore presso la madre.
>> Il padre potrà vedere la figlia nell'ambito di incontri in spazio neutro predisposti dai
Servizi Sociali - Tutela Minori di IS;
>> Il padre verserà alla madre a decorrere dal presente mese entro il 15 di ogni mese un assegno di mantenimento di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
Nonostante la notifica del provvedimento agli Assistenti sociali e solo dopo le ripetute richieste (tutte in atti) dell' di potere incontrare la figlia gli assistenti Sociali di Pt_1 Per_1
IS e solo dopo un ulteriore provvedimento del giudice del 10/12/2024 decidevano di dare inizio al percorso degli incontri solo in data 8 gennaio 2025 con incontri di un'ora ogni quindici giorni.
Il percorso si concludeva con il provvedimento del giudice che liberalizzava gli incontri non essendoci problematiche di alcun tipo nel rapporto tra padre e figlia ed essendo inoltre emerse le bugie della resistente . CP_1
Defatiganti e distruttivi erano i rapporti con gli Assistenti sociali i quali in continuazione creavano difficoltà al sig. negli incontri in considerazione del fatto che egli per vedere Pt_1 la figlia un'ora ogni quindici giorni doveva sobbarcarsi, anche per risparmiare in considerazione del suo stato di disoccupazione, un viaggio di tre giorni in autobus da EG
LA (città di residenza) a IS (residenza della piccola e ritorno. Per_1
Depositate le memorie e le repliche ex art. 437 bis 17 c.p.c. del giorno 24 gennaio 2025 e del giorno 11.2.2025 con l'articolazione dei mezzi istruttori - ai quali si fa espresso richiamo e di richiesta di ammissione con la conseguente revoca anche del provvedimento del 15 luglio
2025 con il quale non sono stati ammessi - per l'udienza del 18 febbraio 2025, con provvedimento del 18 febbraio 2025 il giudice disponeva l'affidamento “. . . della minore ai servizi sociali tutela minore di IS che potranno operare nell'interesse della minore pagina 2 di 18 qualsiasi scelta in campo sanitario, scolastico e ricreativo. Il presente incarico ha la durata di anni 1. I servizi sociali stabiliranno anche il collocamento della minore e i tempi e modalità di visita di ciascun genitore, prevedendo anche quando gli incontri potranno essere liberalizzati e le modalità degli stessi.”
In relazione a tale affidamento si fa espresso richiamo alla corrispondenza con gli Assistenti sociali di IS e alle memorie depositate nell'interesse del sig. Pt_1
Con successivo provvedimento del 21 febbraio 2025 il giudice nominava l'avv. Cristina
Marrapodi il curatore speciale per la piccola e disponeva (cfr. anche Persona_1 provvedimento del 23.5.2025) una visita NPI che si è svolta e conclusa il 15 settembre 2025 con la relazione a firma delle dott.sse , e Per_2 Per_3 Per_4
Con successivo provvedimento del 3 aprile 2025 (e del 15.4.2025) il giudice disponeva per un percorso di genitorialità per entrambi i genitori e disponeva inoltre “la presa in carico del ricorrente ad opera dei Servizi Sociali del Comune di EG LA, che provvederanno a verificarne le condizioni esistenziali, abitative e lavorative, relazionando entro il
22/05/2025.” Invita, inoltre, “i Servizi Sociali del Comune di IS ad aggiornare il
Giudice sulla questione dello sfratto, riferendo se sia stata reperita una soluzione abitativa per la madre e la minore entro la medesima data (salva urgenza).”: ciò in relazione alla memoria del 20 marzo 2025 depositata dall' Pt_1
Con provvedimento del 12 giugno 2025 il giudice rinviava la causa al 3 dicembre 2025 “Per la “spedizione a sentenza all'udienza del 03/12/2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito telematico di note scritte redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza. ASSEGNA alle parti:
-termine sino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte di precisazione delle conclusioni (da trasmettere anche via mail in formato word);
-termine sino a trenta giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali;
-termine sino a 15 giorni prima per il deposito delle memorie di replica. . . . Invita i Servizi
Sociali dei Comuni di EG LA e di IS ad aggiornare le proprie relazioni riferendo anche del percorso di sostegno alla genitorialità che le parti si sono impegnate ad effettuare individualmente entro il 23/09/2025. Invita il Curatore Speciale a relazionare entro la medesima data, fornendo il suo motivato parere sul collocamento della minore.
Dispone che la convenuta fornisca entro il 31/07/2025 i chiarimenti richiesti ed autorizza la stessa ad acquisire le CU e gli estratti conto del figlio. Autorizza la liberalizzazione delle
pagina 3 di 18 visite paterne. Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al PM., al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali dei due Comuni.”
Gli Assistenti sociali non davano prontamente seguito al provvedimento di liberalizzazione delle visite ben conoscendo sia lo splendido rapporto esistente tra padre e figlia (cfr. le relazioni dell'educatrice dr.ssa la prima - allegata alla relazione degli assistenti Persona_5 sociali di IS del 6 febbraio 2025 (si legga in proposito oltre alla relazione anche il punto
4 della memoria del concludente del 18 febbraio 2025) - e la seconda - sempre allegata alla relazione degli assistenti sociali del 22 maggio 2025 - che conferma, anzi è migliorativa, la precedente relazione) sia le difficoltà e i sacrifici del sig. che per ben sei mesi aveva Pt_1 incontrato e continuava a incontrare la figlia per un'ora al giorno ogni 15 giorni nonostante le relazioni dell'educatrice che risultavano essere tutte favorevoli allo svolgimento e all'incremento degli incontri e alla non necessità di continuare gli incontri tra padre e figlia nello spazio neutro e ciò nonostante anche il provvedimento del Tribunale regolarmente comunicato dall' il 12 giugno 2025 agli assistenti sociali, al curatore e alla . Pt_1 CP_1
Il continuo viaggiare dell' per incontrare la figlia era dovuto ed è dovuto alla Pt_1 Per_1 circostanza di non dare alcuna possibilità alla sia di continuare a perseguitarlo con CP_1 denunzie false sia per evitare che potesse esporre la propria incolumità alle minacce ricevute cosa questa che si era già verificata, circostanze queste già in atti: dunque l' che è Pt_1 sempre stato residente a [...]non avendo egli mai trasferito la propria residenza a
IS, è stato costretto ad allontanarsi dalla residenza di in IS (residenza anche Per_1 della e dei di lei figli il cui canone di locazione veniva pagato solo e CP_1 Per_6 soltanto dall' e di ciò ne hanno beneficiato sia il 29 giugno 2025EE, ad Pt_1 Persona_7 oggi ancora essere nello stato di famiglie e residente con la piccola (cfr. allegato Per_1 certificato cumulativo stato famiglia e residenza del 1° ottobre 2025 - doc.1), e la figlia Per_1 che avrebbe trasferito la residenza solo in data 14 aprile 2025).
Come risulta documentato gli Assistenti Sociali di IS omettevano ogni tipo di risposta e solo a loro piacimento rispondevano in data 12 giugno 2025 che sino al 25 giugno 2025 si sarebbero mantenuti gli incontri in spazio neutro. Solo successivamente a partire da “. . . giovedì 26 giugno ci sarà il prossimo incontro libero padre-figlia: la OR CP_1 avviserà la scuola che il signor andrà a prendere tra le ore 15:30 e le ore 16:00; Pt_1 Per_1 trascorrerà il giovedì notte con il padre e verrà riaccompagnata la mattina di venerdì Per_1
27 giugno, presso la scuola materna.”
pagina 4 di 18 Finalmente, dopo un continuo ed ingiusto tribolare il sig. riusciva, procedimento Pt_1 penale compreso e conseguente patteggiamento allo scopo di potersi dedicare alla propria figlia e così dimostrando la propria serietà di uomo e di genitore e la falsità di quanto detto e scritto dalla , chiedeva di potere trascorrere con la propria figlia, evitando per un po' CP_1 di tempo i continui viaggi e il dispendio delle poche risorse economiche a tenere con sé la figlia nel mese di agosto 2025 fornendo lui ogni tipo di garanzia in favore della madre non solo per gli incontri ma anche nel caso in cui la madre avesse avuto intenzione di scendere qualche giorno a EG LA dove vive anche la madre di quest'ultima.
Otteneva l' quale risposta a questa richiesta la conferma di potere trascorre con la Pt_1 propria figlia una settimana a EG LA mentre da disoccupato qual era e qual è Per_1
(come risulta documentalmente provato in atti) si trovava quale inopinata e non giustifica sorpresa la modifica dell'assegno da €. 200,00 oltre assegno unico percepito per intero dalla a €. 600,00 oltre assegno unico percepito per intero dalla , modifica che si CP_1 CP_1 fonda su erronei e falsi presupposti che non trovano riscontro negli accertamenti, peraltro, omessi o, si vuole sperare, non ancora ammessi nonostante vi sia espressa richiesta formulata dal sig. e nello stato di disoccupazione e d'invalidità nel quale l' versa, stato Pt_1 Pt_1 che risulta essere ampiamente documentato. Ciò risulta anche nell'attualità.
In seguito alla coordinata relazione/istanza assistenti sociali, curatore speciale e resistente il giudice acconsentiva al trasferimento, senza avere disposto verifiche, della piccola CP_1 da IS a Ladispoli anche sul falso presupposto - accuratamente evidenziato, ma non Per_1 documentato, dalla triade assistenti sociali, curatore e resistente - smentito CP_1 dall' che tale trasferimento sia più vantaggioso per gli incontri con la figlia. Pt_1
L chiedeva, ripetutamente la revoca del detto provvedimento del 15 luglio 2025 Pt_1 documentando la richiesta e il suo stato di disoccupazione e di difficoltà di potere trovare un lavoro idoneo e compatibile con lo stato d'invalidità accertata e documentata ma il giudice e nonostante la prova di non percepire alcun tipo di compenso dall'attività artigianale del fratello (cfr. documenti allegati alle memorie autorizzate del 30 settembre 2025) - Pt_2 anche da ultimo con provvedimento del 1° ottobre 2025 – rigettava, inopinatamente, la documentata istanza senza disporre alcun tipo di accertamento.
È ancora da evidenziarsi l'assoluta e ingiustificata disparità di trattamento operata tra le figure genitoriali e l'aver ignorato e il continuare a ignorare le risultanze documentali e le relazioni della dr.ssa Esami sulla idoneità personale, sulle attitudini e capacità genitoriali nonché Per_5 sull'abitazione a disposizione del signor e della piccola in EG Pt_1 Persona_1
pagina 5 di 18 LA sono state espletate esclusivamente nei confronti della figura paterna e mai sulla figura materna, la quale - come ripetutamente osservato e come anche risulta in atti – riporta criticità personali, di idoneità genitoriale e numerosi problemi trascinati da precedenti relazioni, primo tra tutti l'isolamento dei figli rispetto alla figura paterna, la residenza Per_6 con la piccola di con gravi problemi di tossicodipendenza e quant'altro Per_1 Persona_7 cospicuamente già rilevato e anche emerso in atti. Ancora non si comprende per quale ragione
– nonostante le numerose richieste istruttorie – nessun accertamento sia stato disposto dal giudice e compiuto dagli assistenti sociali non soltanto sulla persona della madre, ma anche – solo per citare l'ultima circostanza – sull'idoneità ambientale, abitativa della casa in Ladispoli ove gli assistenti sociali e il curatore speciale ritengono opportuno far trasferire la minore in compagnia di estranei al nucleo familiare di Il tutto senza alcun tipo di Persona_1 accertamento anche sulle circostanze, sul contesto e sulla compagnia nella quale la minore sarà catapultata, ancora più distante dal padre (per le ragioni ampiamente esposte e puntualmente ignorate).
Tale ingiustificata disparità di trattamento tra un'inquisizione spagnola compiuta verso un padre che ha documentalmente dimostrato le sue capacità genitoriali, l'idoneità propria, familiare e abitativa della casa a disposizione anche di in EG LA (città dove, lo Per_1 si ricorda ancora una volta, è altresì vivente, residente e presente non soltanto l'intera famiglia paterna di ma anche la nonna materna, madre della ) e l'assoluta leggerezza Per_1 CP_1 nei confronti delle oggettive e documentalmente emerse – nonostante la non ammissione dei mezzi istruttori ripetutamente richiesti e motivati – criticità e ripetute bugie della , la CP_1 quale è ritenuta idonea in virtù di nessun accertamento su essa compiuto, è contraria ad ogni principio di diritto e di tutela del minore.
Ancora del tutto ingiustificati e alienanti sono stati e sono i provvedimenti degli assistenti sociali che hanno previsto e continuano a prevedere uno sbilanciamento ingiustificato della presenza dei genitori nella vita della piccola in favore della madre. Emblematico, tra le Per_1 molte altre circostanze sulle quali espressamente si richiamano tutti gli scritti difensivi sino ad oggi depositati, è che pur'anche per quel misero tempo concesso alla piccola con il Per_1 proprio padre, la stessa può e deve essere telefonicamente raggiunta quotidianamente dalla madre mentre, al contrario, per il resto del tempo che trascorre con la madre (la quasi totalità) può esser raggiunta telefonicamente dal padre (e per nulla dagli zii, nonni e cuginetti paterni) appena un'oretta una volta a settimana. Tale provvedimento e tale meccanismo è
pagina 6 di 18 esclusivamente finalizzato all'alienazione dal padre e dalla famiglia paterna della piccola e ciò è un dato oggettivo e documentale ed è giuridicamente inaccettabile. Per_1
Ex multis – espressamente richiamando per il resto ogni precedente scritto difensivo – si ricorda come il provvedimento che ha innalzato da €. 200,00 ad €. 600,00 l'assegno mensile a carico del sig. invalido e disoccupato (documentalmente provato), sull'erroneo e non Pt_1 rispondente alla realtà presupposto che lo stesso presti attività lavorativa per il fratello (il quale come documentalmente provato è appena in grado di guadagnare quel poco per sé) non è soltanto infondato e basato sul travisamento totale della realtà e di quanto anche scritto dai competenti assistenti sociali di EG LA, ma anche documentalmente smentito, altresì
a nulla valendo le numerose richieste proprio dell' a codesto giudice di voler disporre Pt_1 ad ulteriore prova ogni accertamento opportuno alla maturazione del più corretto convincimento del giudice che non già si ritiene sazio delle prove e risultanze documentali.
Non esiste alcun motivo per il quale il padre sig. continui a vedersi subissato e Parte_1
– a seguito del giuridicamente infondato innalzamento dell'assegno di mantenimento – ridotto nell'oggettiva impossibilità economica e giuridica di curare un minimo rapporto con la propria figlia per come già ripetutamente sin qui osservato. Non esiste alcun elemento di Persona_1 fatto e di diritto idoneo ad attribuire alla – dopo tutte le sue criticità e bugie CP_1 documentalmente emerse e accertate - un diritto di baronia sul tempo, sul luogo di vita e sugli affetti della piccola alla quale, da mesi è irrefutabilmente e oggettivamente ostacolato e Per_1 impedito - senza ragione e fondamento alcuno - di curare, per come previsto dalla legge, un paritario rapporto con ambedue genitori ugualmente importanti e fondamentali – ove se ne sia in concreto accertata e provata l'idoneità – per il corretto sviluppo psico-fisico del minore.
Così succintamente riassunta la vicenda, contestando espressamente tutte, nessuna esclusa, le argomentazioni, deduzioni, richieste e conclusioni svolte e formulate dalla , dagli CP_1 assistenti sociali di IS e dal Curatore speciale e con riserva di ogni ulteriore attività e difesa in ossequio al provvedimento del 12 giugno 2025 tutto ciò premesso si precisano, nell'interesse del ricorrente sig. le seguenti: Parte_1
CONCLUSIONI reiterando ognuna delle eccezioni, istanze, osservazioni, richieste, deduzioni e conclusioni già proposte nel ricorso introduttivo del proc. n. 3994/2024 R.G. e relativi scritti difensivi insiste nelle richieste, deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate e rassegnate nei propri richiamati atti difensivi - contestate tutte le relazioni degli Assistenti sociali di IS e del curatore speciale, richiamate le relazioni dell'Educatrice dr.ssa - e chiede che il Persona_5
pagina 7 di 18 Tribunale adito - ogni contraria ogni contraria istanza, deduzione eccezione e difesa disattesa e con il rigetto di tutte le richieste, domande e conclusioni svolte e formulate dalla - CP_1 voglia, anche nell'interesse della piccola e a tutela del rapporto genitoriale Persona_1 paritario, così disporre:
-> PRELIMINARMENTE REVOCARE - “melius re perpensa” - il provvedimento 15 luglio
2025, assunto dal giudice in seguito all'istanza del 25 giugno 2025, sia con riferimento al rigetto delle richieste istruttorie, puntualmente e tempestivamente articolate nell'interesse del sig. con le memorie di rito, sia con riferimento alla modifica dell'assegno di Parte_1 mantenimento rideterminato, in assenza di ogni presupposto di legge anche in considerazione dello stato invalidità e di disoccupazione puntualmente e tempestivamente documentati e degli accertamenti di legge anche richiesti dal concludente sig. da €. 200,00 ad €. Parte_1
600,00 e ciò anche perché l' non svolge e non ha mai svolto attività lavorativa non Pt_1 regolarizzata presso l'impresa di famiglia e, in proposito si richiama la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con i relativi allegati, resa dal sig. fratello Persona_8 del ricorrente depositati con la memoria del 30 settembre 2025 e si insiste
-> CONSEGUENTEMENTE MA SEMPRE PRELIMINARMENTE REVOCARE il provvedimento del giorno 11 settembre 2025 con il quale il giudice ha rigettato la richiesta formulata con la documentata, una volta ancora, istanza del 5 agosto 2025 di revoca del provvedimento del 15 luglio 2025 relativamente alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento e ricondurre alla legalità e alla giustizia il predetto assegno di mantenimento nella misura di €. 200,00;
-> CONSEGUENTEMENTE MA SEMPRE PRELIMINARMENTE REVOCARE anche il provvedimento del giorno 1° ottobre 2025 con il quale il giudice ha autorizzato - in assenza di ogni accertamento – sia il trasferimento da IS a Ladispoli della piccola ed Persona_1 ha rigettato la reiterata richiesta - formulata con la documentata, una volta ancora, memoria del 30 settembre 2025 - di revoca del provvedimento del 15 luglio 2025 relativamente alla rideterminazione dell'assegno di mantenimento e riconducendolo a legalità e giustizia e al documentato stato di disoccupazione e alle consguenti reali condizioni economiche e di salute del sig. nella misura di €. 200,00; Parte_1
1) in via d'urgenza e inaudita altera parte l'immediato collocamento della minore
[...] presso il padre, sig. all'indirizzo di residenza via Santelli, n. 6, località Per_1 Parte_1
Ravagnese, sito in EG LA;
pagina 8 di 18 2) in via principale l'affidamento esclusivo della minore al padre, sig. Persona_1 Pt_1 on collocamento presso quest'ultimo;
[...]
3) in via subordinata l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento esclusivo presso il padre, sig. volendo predisporre le modalità e i tempi degli Parte_1 incontri della piccola con la madre sia in EG LA sia presso la residenza Persona_1 della madre sig.ra ; CP_1
4) in ogni caso indicare sino a quale data sarà da intendersi ancora applicabile la disciplina degli incontri provvisori delegati e stabiliti dagli Assistenti sociali di IS, nonostante l'avvenuta liberalizzazione degli incontri e indicare i provvedimenti definitivi, a tutela del rapporto primario e paritario tra la piccola e i propri genitori (e non come sino Persona_1 ad oggi si è verificato con il favore del solo rapporto tra la madre e la piccola , Per_1 precisamente:
4.a) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri tra la piccola ed il padre e/o la Persona_1 madre;
4.b) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri tra la piccola con i propri Persona_1 parenti in EG LA;
4.c) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri tra la piccola ed il padre e/o la Persona_1 madre relativi alle vacanze estive, alle festività di Natale, Capodanno ed Epifania, alle festività
Pasquali, nonché ai ponti festivi ed agli incontri infrasettimanali;
4.d) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri in video conferenza tra la piccola
[...]
d il padre e/o la madre;
Per_1
4.e) i tempi, i giorni e le modalità degli incontri in video conferenza tra la piccola
[...] con i parenti in EG LA e/o della madre. Il tutto allo scopo di eliminare tutte Per_1 le incertezze sugli incontri e le ondivaghe decisioni sino ad oggi subite dal ricorrente sig. che - come il Tribunale avrà modo di verificare - continuano a non dare piena Pt_1 esecuzione al provvedimento del 12 giugno 2025 e - se qualche apertura si è avuta - ciò è dovuto alla continua e pressante attenzione e azione –poste in essere dal sig. per Parte_1 la crescita equilibrata e per il benessere psico-fisico e per la tutela esclusiva della piccola figlia e di tutti i suoi diritti. Per_1
5) Quale mezzo al fine si insiste in tutte le richieste istruttorie formulate e articolate, nessuna esclusa e/o rinunziata, nella memoria del 24 gennaio 2025 e del giorno 11 febbraio 2025, nessuna esclusa e/ o rinunziata e precisamente:
pagina 9 di 18 -> disporre l'acquisizione della documentazione esibita nell'interesse del ricorrente sig. Pt_1
[...]
-> disporre - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 – accertamenti a nome della presso l'INPS di IS/Busto Arsizio sia allo scopo di conoscere tutte le istanze CP_1 fatte dalla per la figlia sia allo scopo di avere conoscenza di tutte le CP_1 Persona_1 somme che l'INPS ha restituito e restituisce alla sig.ra per la figlia CP_1 [...]
Per_1
-> disporre - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 – con l'urgenza che il caso richiede, un'attività d'indagine psicofamiliare e psichiatrica anche per la valutazione delle parti coinvolte e ciò per garantire alla piccola un crescita psico-fisica equilibrata Persona_1
e serena attività d'indagine che possa consentire di giungere a delle valutazioni da parte di operatori esperti circa l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della piccola a Per_1 favore del sig. il quale gode in EG LA di ogni sostegno e supporto Parte_1 affettivo, morale e materiale anche del proprio nucleo familiare;
-> dispore - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 – CTU diretta alla valutazione delle capacità genitoriali della madre sig.ra in funzione del nucleo CP_1 familiare della stessa costituito anche dai suoi due figli e e Persona_7 Persona_9 delle condizioni di vita quotidiana, non trattandosi di richiesta esplorativa ma fondata su documentazione allegata ed esistente agli atti del presente processo;
-> ammettere - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 - i mezzi istruttori, prova per testimoni diretta e contraria, per come richiesti, e a tal proposito si reitera la richiesta, per l'escussione dei testimoni, di prova delegata ai sensi dell'art. 203 c.p.c. da svolgersi presso il
Tribunale di EG LA per ciò che concerne tutti i testimoni residenti nel distretto della
Corte d'Appello di EG LA e già specificamente tutti indicati con le loro residenze.
Invero le richieste istruttorie sono ammissibili e le circostanze sono precise e riguardano i rapporti tra la e i di lei figli ( e , l' e la piccola CP_2 Persona_10 Per_1 Parte_1
Per_1
-> ammettere - revocando l'ordinanza istruttoria del 15 luglio 2025 - la richiesta di CTU sulla capacità genitoriale - ad oggi non dimostrata e non provata - della resistente CP_1 che non ha natura esplorativa ma di concreto accertamento dell'esistenza delle predette capacità in capo alla resistente e ciò a esclusiva tutela della piccola Persona_1
-> ammettere - revocando l'ordinanza istruttoria del 1° ottobre 2025 – la richiesta di accertamenti da parte della Polizia Tributaria – Guardia di finanza per come richiesti nelle pagina 10 di 18 dette memorie e nelle memorie del 30 settembre 2025 sulle condizioni economiche del sig. in relazione alla documentazione dallo stesso esibita e che prova il suo stato Parte_1
d'invalidità e di disoccupazione anche in relazione all'attività artigianale svolta dal fratello per come documentato con la predetta memoria e del 30 settembre 2025. Salvo ogni altro diritto.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: Nel merito:
1) in principalità, respingere le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
affidare la figlia minore alla madre in modo esclusivo, con collocamento presso la madre determinando modalità e tempi di visita secondo quanto ritenuto opportuno dal Tribunale adito;
disporre a carico del padre un contributo al mantenimento di di € 700,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre Per_1 all'assegno unico che sarà percepito interamente dalla madre;
il contributo mensile dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese sul C/C intestato alla OR alle coordinate già note. Le spese CP_1 straordinarie della minore saranno divise al 50% tra i genitori ad eccezione della retta dell'asilo che sarà interamente pagata dal padre.
2) in subordine, nella non creduta ipotesi di affidamento condiviso, disporre il collocamento della minore presso la madre, ferma la regolamentazione delle visite nei modi e tempi che saranno ritenuti idonei dal Tribunale e fermo il contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di € 700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ad eccezione della retta dell'asilo che sarà interamente pagata dal padre. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
In via istruttoria:
- si chiede disporsi CTU diretta alla valutazione della capacità genitoriali del padre.
- si chiede che venga disposto accertamento sulla condizione patrimoniale del ricorrente: si chiede che il ricorrente produca anche gli estratti conto del conto svizzero (in quanto frontaliere) e offra spiegazioni circa i prelievi in contanti;
- Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che durante la convivenza con il signor iniziata nel 2016, il signor ha spesso Pt_1 Pt_1 manifestato episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti della OR;
CP_1
2) Vero che nel 2017 la OR ha deciso di trasferirsi dalla LA al nord per reperire CP_1 un'occupazione più remunerativa e offrire ai figli una maggior sicurezza economica ma l' era Pt_1 contrario;
3) Vero che quando la OR ha insistito per trasferirsi al nord, nel 2017, l' ha CP_1 Pt_1 reagito sferrandole pugni sulla testa costringendola a rivolgersi al PS, cui è seguita denuncia;
pagina 11 di 18 4) Vero che dopo la querela, il signor dicendosi pentito, ha deciso di seguire la compagna Pt_1 promettendole di cercare un lavoro per sé e per lei, come lei aveva sempre chiesto, e di aiutarla con i Per_ suoi figli, e;
Per_9
5) Vero che la OR a quel punto ha rimesso la querela;
CP_1
6) Vero che solo dopo la rimessione di querela, nel 2018, l' ha chiesto ai suoi conoscenti di Pt_1 trovare un lavoro alla compagna;
7) Vero che a causa di dissapori sul luogo di lavoro la OR è stata costretta a lasciare il CP_1 posto;
8) Vero che la OR ha cercato un'altra occupazione e ha trovato posto come cameriera in CP_1 una caffetteria ma l' le ha vietato di farsi assumere dicendo che “solo le puttane lavorano in un Pt_1 bar”;
9) Vero che la OR a quel punto ha dovuto rinunciare al lavoro;
10) Vero che la OR solo nel 2024 ha trovato una occupazione presso la Locanda di Bacco a
IS, dove tuttora lavora part-time; Per_ 11) Vero che l' era solito rinfacciare a e , ancora minorenni e studenti, di essere Pt_1 Per_9 dei mantenuti e insisteva perché trovassero un lavoro e se ne andassero di casa;
12) Vero che nel 2019, quando la coppia si è trasferita a IS i litigi erano sempre frequenti;
13) Vero che durante le liti l' inveiva verso la compagna se si affacciava alla finestra;
Pt_1
14) Vero che l' umiliava la compagna dicendo che nessuno le avrebbe offerto un lavoro, che Pt_1 era una fallita, che “l'unica cosa che ti riesce è fare la babysitter" e la insultava con espressioni come
“morta di fame” o “finirai per strada”;
15) Vero che in un'occasione l ha lanciato gli zoccoli di legno addosso alla OR;
Pt_1 CP_1
16) Vero che in un'altra occasione l'ha spinta contro un muro schiacciandole in testa una borraccia di alluminio (come indicato nelle querele) provocando lesioni che hanno reso necessario rivolgersi al PS
(doc.
5- Verbale PS); Per_ 17) Vero che l' rifiutava di partecipare alle spese per e Pt_1 Per_9
Per_ 18) Vero che e spesso pranzavano o cenavano fuori casa per evitare di sentirsi Per_9 rinfacciare dall' di essere dei “mantenuti”. Pt_1
19) Vero che in più occasioni l' ha espresso il suo rifiuto verso la gravidanza usando anche con Pt_1 espressioni come “devi morire te e quella bambina nella tua pancia”;
20) Vero che l' si rivolgeva alla compagna con frasi del tenore “sei una nullità, non vali niente, Pt_1 sei solo una zingara straniera, mignotta, “hai dei denti marci , che schifo quella pancia” e faceva apprezzamenti ad altre donne davanti a lei schernendola per la pancia rovinata dalla gravidanza;
pagina 12 di 18 21) Vero che l' è sempre stato controllante anche sotto il profilo economico;
Pt_1
22) Vero che l' quando consegnava del denaro alla compagna pretendeva un dettagliato Pt_1 rendiconto delle spese;
23) Vero che la OR poteva utilizzare le somme di denaro ricevute dall' solo per CP_1 Pt_1
e ogni volta che acquistava qualcosa doveva scattare una foto di quanto comprato e una dello Per_1 scontrino e inviarle al compagno.
24) Vero che solo l' poteva disporre del suo conto corrente e solo lui disponeva di una tessera Pt_1 bancomat/carta credito;
25) Vero che l' teneva nascosti alla compagna i propri conti corrente;
Pt_1
26) Vero che quando la OR era assente doveva chiedere aiuto alla figlia per Parte_3 Per_9 curare perché il padre rifiutava di occuparsene;
Per_1
27) Vero che, nelle rare occasioni in cui il padre stava con in casa la piccola stava sul divano a Per_1 giocare da sola con il cellulare;
28) Vero che l' in più occasioni rimproverava bruscamente urlandole in faccia o Pt_1 Per_1 sculacciandola;
Per_
29) Vero che il signor ha sempre mal tollerato la presenza di e in casa;
Pt_1 Per_9
Per_ 30) Vero che l' accusava di essere “un mantenuto”; Pt_1
Per_ 31) Vero che il 17.10.2024 ha iniziato un percorso di disintossicazione presso il Centro di Pima
Accoglienza “Mago di Oz” di SC (CR);
32) Vero che il signor ha insultato e minacciato di morte la compagna e i figli. Pt_1
33) Vero che l' ha minacciato di “uccidere” o “lasciarla invalida su una sedia a Pt_1 Per_9 rotelle” o che l'avrebbe “fatta investire da un marocchino in macchina così nessuno lo avrebbe scoperto”
34) Vero che talvolta è intervenuta per proteggere la madre dagli episodi di violenza attuati Per_9 dall' Pt_1
35) Vero che in un'occasione l' si stava scagliando contro la ragazza e solo la prontezza della Pt_1 signor l'ha evitato;
CP_1
36) Vero che tra fine settembre 2024, quando l' è tornato dalla LA, la OR Pt_1 CP_1
Per_ gli ha comunicato di voler interrompere la relazione e l' ha reagito accusando e Pt_1 Per_9 di aver plagiato la madre;
37) Vero che in detta occasione l' ha ricattando la OR che nel caso l'avesse Pt_1 CP_1
Per_ lasciato avrebbe “mandato in carcere per le sue dipendenze” e l'avrebbe accusata di essere
pagina 13 di 18 depressa gravemente e di non sapersi prendere cura di così che i Sevizi Sociali avrebbero Per_1 allontanato da lei. Per_1
38) Vero che all'inizio di ottobre 2024 la OR ha raccontato del comportamento del CP_1 signor agli assistenti sociali del SERT di Saronno, i quali, appresa la situazione famigliare e le Pt_1 violenze, le hanno offrono aiuto suggerendole di rivolgersi a RE RO.
39) Vero che la OR si è quindi rivolta al centro antiviolenza RE RO di Saronno CP_1 raccontando delle violenze subite;
40) Vero che l'11.10.2024 la OR , accompagnata dalla D.ssa ha sporto denuncia CP_1 CP_3 querela per le minacce e le violenze subite nel corso degli anni ad opera del signor Pt_1
41) Vero che, appreso della querela, il signor il 12.10.2024, ha contattato la OR Pt_1 CP_1 minacciandola ancora una volta che se non avesse ritirato la querela l'avrebbe “fatta passare per Per_ pazza” e le avrebbe “portato via , “fatto arrestare ” e “utilizzato un referto di PS per Per_1 accusarla di averlo fatto cadere dalle scale procurandogli lesioni”.
42) Vero che nei giorni seguenti l' ha chiamato la OR al telefono intimorendola Pt_1 nuovamente, dicendole che l'avrebbe accusata falsamente di aver provato a farlo cadere da scale e che aveva l'intenzione di ucciderlo nel sonno, che l'avrebbe accusata di essere depressa e pazza, incapace di badare ad che le avrebbero portato via la bambina. Per_1
43) Vero che la OR si è sottoposta a visita psichiatrica il 24.12.24 presso il SERT di CP_1
Saronno;
44) Vero che la diagnosi per la OR è quella riportata nel referto sub doc 11. che mi si CP_1 rammostra;
Si indicano i testi: e IS, Via Cesare Battisti n. 1136 su tutti i Testimone_1 Tes_2 capitoli;
Dr.ssa c/o SERT Saronno, sui capp. da 39 a 41; , IS, Testimone_3 Testimone_4
Via Magenta n. 335 sui capp. 12, 15, 16, 20, 21; Dr.ssa c/o SERT Saronno, sui capp. 53 Testimone_5
e 54; c/o RE RO Saronno sui capp. 39-40-41. Testimone_6
Ci si oppone alla richiesta di CTU avversaria. Ci si oppone all'ammissione di capitoli di prova avversari in quanto generici, valutativi, inconferenti, attinenti a circostanze negative. In caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. Sulle ulteriori istanze avversarie ci si riporta alla parte in narrativa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31/10/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé della minore Parte_1
nata il [...] dalla relazione con o, in subordine, l'affidamento condiviso Per_1 CP_1
pagina 14 di 18 della bambina con il suo collocamento presso la sua abitazione in EG LA, lamentando l'incapacità della madre di provvedere adeguatamente alla cura della figlia e il possibile pregiudizio derivante dalla coabitazione del figlio di primo letto della convenuta, affetto da dipendenza da Per_7 sostanze stupefacenti.
Si costituiva in giudizio la convenuta, instando per l'affidamento esclusivo della figlia a sé o, in subordine, per l'affido condiviso della minore con il suo collocamento materno e la determinazione di un contributo a carico del padre di € 700 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, assumendo di aver denunciato l'ex compagno per maltrattamenti.
All'udienza del 20/11/2024 il precedente Giudice assegnatario affidava ad entrambi i genitori con Per_1 il suo collocamento materno, disponeva incontri paterni in Spazio Neutro e poneva a carico del ricorrente un contributo periodico per la figlia di € 200, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'esito dei primi accertamenti dei Servizi Sociali del Comune di IS, il dr. disponeva in CP_4 data 18/02/2025 l'affido della minore all'Ente per le scelte in materia sanitaria, scolastica, ricreativa, nonché in punto di collocamento della bambina e di regolamentazione delle visite paterne.
Subentrato il nuovo Giudice delegato, veniva disposta la nomina dell'avv. Marrapodi quale Curatore
Speciale della minore.
In corso di causa, veniva autorizzato il trasferimento della minore in Ladispoli, previo espletamento delle opportune indagini a mezzo dei Servizi Sociali.
Quindi, la causa veniva introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento della minore al
Comune di Ladispoli con il suo collocamento presso la madre.
Da un lato, infatti, il padre risulta aver patteggiato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione
(sentenza del 04/06/2025) per il reato di maltrattamenti, mentre dall'altro la resistente ha mostrato alcune fragilità nel rapporto con la figlia sotto il profilo della difficoltà a gestire la sua aggressività, come era stato riferito dai Servizi Sociali nei seguenti termini:
Tuttavia, può confermarsi il collocamento della minore presso la madre, avendo i Servizi Sociali
pagina 15 di 18 interloquito sia con la pediatra, che ha riferito quanto segue:
aia con le insegnanti della bambina, che hanno dichiarato quanto segue:
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali del Comune di Ladispoli (nuova residenza della madre) procedano alla regolamentazione delle visite paterne con le modalità e le tempistiche ritenute opportune, tenuto conto che è già stata autorizzata la liberalizzazione degli incontri.
Ai Servizi Sociali deve, altresì, assegnarsi il compito di regolare le festività natalizie, pasquali ed i ponti con il criterio dell'alternanza.
Alla luce della sentenza intervenuta in sede penale, deve invitarsi il convenuto ad intraprendere un percorso presso un CUAV - Centri per Uomini Autori o potenziali autori di Violenza di Genere.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve porsi a carico del padre un contributo al mantenimento di di € 350 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, avuto riguardo alla Per_1 circostanza che l presta attività lavorativa non regolarizzata nell'impresa edile di famiglia e Pt_1 abita in una palazzina di proprietà della stessa famiglia di origine (come risulta dalla relazione dei
Servizi Sociali del Comune di EG LA, a cui egli ha recentemente riferito la sua cessazione del rapporto di lavoro senza documentarla), mentre la resistente risulta aver migliorato la sua condizione in conseguenza del trasferimento a Ladispoli, in cui ella può contare su una rete “familiare” di supporto sia per la sistemazione abitativa, sia per la ricerca del posto di lavoro.
Peraltro, dagli estratti conto del 2025 dell' emergono ripetuti versamenti in contanti Pt_1 verosimilmente, stante la loro periodicità, riconducibili ad attività lavorative non regolarizzate;
allo stesso tempo, deve tenersi conto delle spese che il padre dovrà sostenere per l'esercizio del suo diritto di visita.
A tale importo si aggiungono sia l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, sia il 100% dell'assegno unico di € 199.
In considerazione della soccombenza del ricorrente, deve condannarsi l' alla rifusione delle Pt_1 spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo liquidato in dispositivo, con il versamento diretto in pagina 16 di 18 favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma senza il dimezzamento alla stregua del consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
Deve, invece, porsi a carico di entrambi il compenso del Curatore Speciale, posto che la nomina è stata resa necessaria da criticità imputabili (seppure in modo diverso) ad entrambi i genitori.
Alla stregua del disposto affido all'Ente, deve aprirsi una procedura di vigilanza sulla minore Per_1 nata il [...], invitando i Servizi Sociali del Comune di Ladispoli a relazionare al Giudice
Tutelare di Civitavecchia ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/06/2026).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore per anni due al Comune di Ladispoli per le scelte in materia sanitaria, Per_1 scolastica, ricreativa e relativamente al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, mantenendone il collocamento presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarla con le modalità e tempistiche stabilite dai Servizi Sociali;
2) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di € 350, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della
Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta nell'importo di € 4.000 per compensi, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
5) Pone a carico solidale delle parti il compenso per il Curatore Speciale, che si liquida in € 3.000, oltre gli accessori di legge;
pagina 17 di 18 6) Dispone l'apertura di una vigilanza in favore di nata il [...], invitando i Servizi Persona_1
Sociali del Comune di Ladispoli a relazionare al Giudice Tutelare di Civitavecchia ogni sei mesi (prima relazione entro il 30/06/2026);
7) Dispone la trasmissione della sentenza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Civitavecchia ed ai
Servizi Sociali del Comune di Ladispoli.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente Estensore
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