Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026REG.PROV.COLL.
N. 00834/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 834 del 2023, proposto da
LI NI e SA FO, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonino Galasso e Donato De Luca, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giarre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Strano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
IO FO, ES RE FO, AM FO, rappresentati e difesi dall’avvocato Nunzio Manciagli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 1884/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarre;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IO FO, ES RE FO e AM FO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 16 luglio 2025 il Cons. NN LI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
I. Con la sentenza in epigrafe il Tar Catania, nella resistenza del Comune di Giarre e dei contro-interessati:
A) ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’atto introduttivo del giudizio, con cui gli odierni appellanti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 3150/2020 rilasciato ai contro-interessati dal Comune di Giarre, stante la sopravvenienza della segnalazione certificata di inizio attività n. 30319/2020, ex art. 10, comma 3, della l.r. Sicilia n. 16/2016, in variante finale al predetto titolo edilizio n. 3150/2020;
B) ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso per motivi aggiunti, con cui i medesimi appellanti hanno impugnato la “lettera-provvedimento” comunale n. 335/2021, che, facendo seguito al decreto presidenziale istruttorio n. 5374/2020, recante richiesta di chiarimenti, ha, tra altro, dato conto della variante di cui alla menzionata CI;
C) ha compensato tra le parti le spese del giudizio;
D) ha posto a carico dei ricorrenti le spese della verificazione, disposta dopo la presentazione dei motivi aggiunti con ordinanze collegiali n. 1139/2021 (cui ha fatto seguito l’ordinanza di proroga del termine n. 675/2021) e n. 2536/2022 (che ha disposto la rinnovazione delle relative operazioni), culminata con il deposito della relazione finale avvenuto il 22 gennaio 2023.
II. Con il gravame all’odierno esame gli appellanti hanno gravato la sentenza. Hanno dedotto: 1) Violazione dell’art 35 Cod. proc. amm.; errore in procedendo; 2) Erroneità della declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti. Hanno domandato la riforma della sentenza gravata e l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con vittoria di spese.
Con le predette censure gli appellanti hanno sostenuto l’erroneità parziale della statuizione sub A) e l’erroneità totale della statuizione sub B), e, conseguentemente, hanno riproposto:
- alcune doglianze del ricorso introduttivo, non esaminate a causa della statuizione di improcedibilità in tesi parzialmente erronea, per le quali affermano la perdurante sussistenza dell’interesse alla decisione di merito (1. Violazione delle disposizioni regolamentari in tema di rapporto di copertura; 2. Computo delle distanze; 3. Contenuti e forma degli elaborati grafici);
- tutte le censure dei mezzi aggiunti non esaminate a causa della statuizione di irricevibilità, in tesi, integralmente erronea (1. Eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione; 2. Violazione dell’art. 10, comma 2, l.r. 16/2016, e violazione del giusto procedimento; 3. Violazione dell’art. 10, comma 2 , l.r. 16/2016; 4. Violazione delle disposizioni regolamentari in tema di rapporto di copertura e di distanze; 5. Eccesso di potere per travisamento, genericità e indeterminatezza).
Sia i contro-interessati che il Comune di Giarre si sono costituiti in resistenza spiegando eccezioni di rito e di merito; hanno concluso per la reiezione dell’appello.
Con comunicazione versata in atti il 19 dicembre 2024 gli appellanti hanno fatto constare il decesso di uno dei loro difensori, avvocato Donato De Luca.
Nel prosieguo, le parti private hanno depositato memorie e repliche.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 luglio 2025.
DIRITTO
1. L’odierna controversia ha a oggetto una vicenda edilizia molto risalente, riguardante la ristrutturazione e l’ampliamento di un immobile sito nel Comune di Giarre.
Tuttavia, il lungo iter amministrativo e giudiziario che ha caratterizzato l’intervento a partire dal 2009, di cui tutte le parti del giudizio (soprattutto i contro-interessati) illustrano l’andamento, riferendo dei molteplici atti amministrativi adottati e degli esiti dei ricorsi al riguardo proposti, non necessita di essere qui riepilogato, poichè entrambe le statuizioni in rito della sentenza appellata si rivelano scevre dalle mende denunziate per ragioni che prescindono dai fatti pregressi.
2. Come accennato in fatto, la sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’atto introduttivo del giudizio, con cui gli odierni appellanti hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 3150/2020 rilasciato ai contro-interessati dal Comune di Giarre.
Ciò rilevando che “ i punti critici ” ivi sollevati “ hanno subito l’impatto della variante finale al Permesso di Costruire n. 3150/2020 ad opera della CI prot. n. 30319 del l/9/2020. Circostanza, quest’ultima, che fa comunque venire meno l’interesse dei ricorrenti allo scrutinio del ricorso introduttivo …”.
2.1. Con il primo motivo gli appellanti denunziano l’erroneità di tale capo di sentenza per non essersi il primo giudice avveduto che non tutte censure proposte nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sono state superate dalla sopravvenuta CI in variante al PDC, da cui la persistenza del loro interesse alla decisione di merito di alcune doglianze “residue”.
A sostegno, gli appellanti richiamano la relazione tecnica n. 335/2021, depositata dal Comune di Giarre nel fascicolo di primo grado in esito al decreto presidenziale istruttorio del Tar n. 5374/2020 (che ha ordinato all’Amministrazione di produrre “ documentati chiarimenti in relazione alle censure sollevate dagli interessati ” mediante il deposito di “ una sintetica relazione sulla vicenda in esame e tutti gli atti relativi al procedimento che ha condotto all’emanazione del permesso di costruire in sanatoria n. 3150 del 17 gennaio 2020 ”), nella parte in cui evidenzia che la CI in parola ha “ fatto venire meno ” alcuni dei rilievi proposti in ricorso, e cioè quelli relativi ai “ parcheggi interrati, alla loro accessibilità in tema di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche, al dimensionamento degli stessi ”.
Invero, per gli appellanti, tale relazione attesta la “sopravvivenza” delle ulteriori questioni (identificate come punti 8, 9 e 10) da loro sollevate in tema di “copertura” e “distanza” dell’immobile per cui è causa, nonché di “contenuti degli elaborati grafici e progettuali” dell’intervento, che gli appellanti hanno quindi riproposto in questa sede ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..
2.2. Il motivo non convince.
2.3. Invero, come correttamente ritenuto dal Tar, la CI sopravvenuta ha “impattato” sull’originario permesso di costruire, sicchè, qualsiasi fossero i profili del provvedimento abilitativo originariamente contestati, per essere stato questo “novato” dal nuovo titolo venutosi a creare, che ha ridefinito in maniera nuova e autonoma la fattispecie edilizia di che trattasi, anche l’eventuale accoglimento delle doglianze “residue” cui si riferiscono gli appellanti non sarebbe stato idoneo a determinare in capo ai medesimi alcuna utilità.
Sotto altro profilo, la tesi degli appellanti circa l’erroneità della contestata conclusione in rito del primo giudice basa esclusivamente su alcuna affermazioni rese dal Comune nella predetta relazione tecnica, che si caratterizza specificamente per il fatto di dare conto della sopravvenienza, in corso di giudizio, della CI presentata dai contro-interessati ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l.r. Sicilia 16/2016, e che, nel riferire, conformemente a quanto richiesto dal predetto ordine, su tutte le questioni oggetto del ricorso originario (e non solo su quelle che anche nella tesi degli appellanti devono ritenersi allo stato superate), evidenzia, in fine, che la situazione venutasi a creare per effetto della CI è “ del tutto nuova o sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso ”.
E, al di là della qui asserita persistenza dell’interesse alla decisione delle censure “residue”, affidata alla tecnica del rimando a parte della relazione di una delle controparti, non vi è alcuna effettiva dimostrazione da parte degli appellanti che, nel tenere conto dell’intera prospettazione comunale, il primo giudice sia incorso nell’errore qui denunziato.
2.4. Il primo motivo va quindi respinto.
Ne viene che non vi è luogo per la disamina di merito delle censure “residue” riproposte in correlazione al motivo.
3. La sentenza impugnata ha ritenuto la tardività dei motivi aggiunti proposti in primo grado dagli odierni appellanti.
In particolare, il Tar, sul presupposto - implicito - che i motivi aggiunti fossero diretti avverso la CI sopravvenuta, ha fatto applicazione della giurisprudenza amministrativa più “equilibrata” formatasi sul tema della conoscibilità degli atti depositati in un giudizio amministrativo ai fini del calcolo della decorrenza del termine decadenziale per la loro impugnazione con mezzi aggiunti dalle parti avverse, che la ricollega alla scadenza di un adempimento processuale implicante l’accesso agli atti del fascicolo (tra altre, Cons. Stato, III, 2 gennaio 2023, n. 15). Ha pertanto osservato il primo giudice che la ridetta CI, versata al fascicolo di causa il 1° settembre 2020, è stata conoscibile dagli appellanti, al più tardi, il 16 settembre 2020, giorno in cui si è svolta la camera di consiglio in cui è stata discussa la domanda cautelare formulata dai medesimi nell’atto introduttivo del giudizio. Ha indi ritenuto la tardività dei motivi aggiunti perché notificati solo il 21 aprile 2021.
3.1. Il secondo motivo di appello avversa tale capo di sentenza.
In particolare, affermano gli appellanti di avere impugnato a mezzo dei motivi aggiunti “ non la CI (atto non impugnabile), bensì il provvedimento 05.01.2021 n 335, con il quale il Comune ha ritenuta legittima la CI ”, soggiungendo che, rispetto al deposito in giudizio di questo atto, i mezzi aggiunti sono tempestivi.
3.2. Il rilievo non è conducente.
3.3. In primo luogo, il “ provvedimento ” cui si riferiscono i ricorrenti è la sopra citata relazione tecnica n. 335/2021, che costituisce il mero adempimento dell’Amministrazione resistente a un ordine giudiziale a essa espressamente rivolto dal Tar con il citato decreto presidenziale istruttorio n. 5374/2020, che, all’evidenza, non costituisce, né per natura nè per funzione, un atto amministrativo - tantomeno di “approvazione” della CI, categoria provvedimentale inesistente - suscettibile di formare oggetto di impugnazione.
Inoltre, il Tar, come sopra accennato, è pervenuto alla qui contestata statuizione ritenendo che i motivi aggiunti fossero diretti avverso la CI sopravvenuta.
Indi, considerato che, negli stessi motivi, gli odierni appellanti hanno invece indicato di impugnare la predetta relazione istruttoria quale “lettera-provvedimento”, non può che concludersi che il primo giudice si è avvalso - implicitamente - del potere di riqualificazione della domanda giudiziale.
Al riguardo, va osservato, in linea generale, che, come chiarisce anche la giurisprudenza civile, “ il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute … ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante ”; il potere di riqualificazione consiste quindi in una interpretazione delle domande, e anche delle eccezioni e deduzioni, delle parti, che dà luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, e che incontra il solo limite consistente nella violazione dei principi (artt. 112 e 345 Cod. proc. civ.) di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum (Cass. civ., VI - 3, ord. 26 luglio 2021, n. 21402 e sentenze ivi citate). In particolare, il potere di riqualificazione impone di considerare il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della stessa per come allegati dalla parte. E, fermi restando tali fatti, la riqualificazione della domanda può riguardare anche l’ascrizione della pretesa a un titolo diverso da quello fatto valere, laddove non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni. In particolare, se i fatti materiali allegati rimangono gli stessi, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. Infine, il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito (Cass. civ., III, ord. 28 dicembre 2023, n. 36272, e sentenze ivi citate). La riqualificazione della domanda di parte è pacificamente ammessa anche dalla giurisprudenza amministrativa (tra altre, C.G.A.R.S., Sez. giur., 30 ottobre 2024, n. 828; Cons. Stato, VI, 28 novembre 2022, n. 10427; III, 26 aprile 2022, n. 3124; 18 maggio 2020, n. 3118).
Calando le predette coordinate ermeneutiche nella fattispecie, deve osservarsi che gli appellanti non hanno neanche contestato l’operazione di riqualificazione effettuata dal Tar nel caso di specie.
Tale non può infatti ritenersi il mero accenno effettuato nel motivo alla non impugnabilità della CI, osservazione che è insuscettibile di giovare agli appellanti, dal momento che anche la sua condivisione non condurrebbe comunque alla conclusione che i motivi aggiunti andavano esaminati nel merito, ostandovi una diversa preclusione, sempre di rito.
Il punto, però, merita un qualche chiarimento.
In particolare, va rammentato che, se è vero che la CI “ non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge ” ( ex plurimis , Cons. Stato, II, 2 aprile 2025, n. 2807), e che “ stante la natura non provvedimentale di tale istituto, l’azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, stante l’inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) che possa qualificarsi come di esercizio della funzione amministrativa di controllo […]”, è pur vero che “ Gli interessati … potranno sollecitare le verifiche di competenza dell’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio inadempimento. Tale forma di rimedio ha trovato conferma anche nel secondo correttivo al codice del processo amministrativo che, nel definire l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha precisato che appartengono ad essa anche le controversie relative al silenzio e ai provvedimenti espressi adottati dall'amministrazione su sollecitazione del terzo ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter della legge n. 241 del 1990 ”, sicchè il terzo ha comunque una forma di tutela giudiziale avverso la CI, che è “ rappresentata, dunque, dall’azione avverso il silenzio ex art. 31, c. 1 e 2, c.p.a. ” (Cons. Stato, IV, 25 marzo 2025, n. 2829; 23 aprile 2021, n. 3275), ovvero dall’azione di annullamento nell’ipotesi di provvedimento espresso a carattere lesivo dei suoi interessi.
3.4. Il motivo, quindi, sotto tutti i profili sopra considerati, non coglie nel segno, e va pertanto respinto.
Anche qui, conseguentemente, non vi è luogo per la disamina delle censure riproposte per l’ipotesi del suo accoglimento.
4. Per tutto quanto precede, nulla aggiungendo alle questioni come sopra trattate le memorie difensive depositate dagli appellanti in corso di causa, l’appello va respinto.
Resta assorbita ogni altra questione, anche di carattere preliminare, formulata dalle parti resistenti.
Sussistono giusti motivi, considerata la spiccata particolarità della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
NN LI, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN LI | ER OL |
IL SEGRETARIO