TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 635/2025
Oggi 04/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Celeste Liso per il ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
In parziale accoglimento dell'eccezione del l'avv. Liso ridetermina i giorni oggetto della CP_1 domanda di cui in ricorso (220) nel numero di 212 per l'a.s. indicato. L'avv. Lo Guarro nulla osserva insistendo in tutto quanto dedotto e richiesto. Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 04/07/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 635 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 01/04/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERNIA Parte_1 C.F._1
Sabino e dell'avv. LISO CELESTE ( VIA SENATORE ONOFRIO C.F._2
JANNUZZI 21 76123 ANDRIA, elettivamente domiciliato in VIA SENATORE ONOFRIO
JANNUZZI 21 ANDRIA presso il difensore avv. SERNIA Sabino
Contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.25 , docente precario inserito nelle graduatorie Parte_1 provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, rappresenta di aver prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2021/22, in forza di plurimi contratti CP_4 di supplenza – cd. supplenze brevi - 2021/2022 per un totale di 220 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc. 1: contratti di lavoro), con oneri e responsabilità certamente equivalenti e comunque non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo e dei colleghi precari con supplenze annuali in scadenza al
30 giugno o al 31 agosto, ha evidenziato di non aver percepito per il periodo indicato l'indennità di Retribuzione Professionale Docenti (in seguito: RPD;
per un valore mensile di € 174,50 per docenti
1 con anzianità di servizio 0-14), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 (che ne stabiliva la corresponsione in 12 mensilità e con le modalità stabilite dall'art.25 comma 1 CCNI 31.8.99) e generalmente corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che CP_5 hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto (art. 25 cit.).
Per la parte ricorrente il 'rimando' all'art. 7 cit. da parte dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999
“aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità”, essendo peraltro inclusa la RPD nella base del calcolo del TFR (art. 81 del CCNL
24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007).
In applicazione del principio di non discriminazione posto dalla consolidata interpretazione del
Giudice europeo (clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti degli stati nazionali) non sussiste difatti incompatibilità tra la natura della RPD e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni del docente ricorrente, attesa l'identica modalità e natura delle prestazioni di docenza rese in entrambi i casi. Ciò premesso la parte ricorrente chiede – anche alla luce dell'autorevole avallo ricevuto dalla interpretazione della Suprema Corte (Cass. 27.7.18 n.20015; implicitamente richiamata da Cass.
31149/19) – il riconoscimento del diritto a percepire la RPD anche in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie (ed in particolare: il docente sostiene di aver lavorato secondo i periodi di cui in Con ricorso, coerenti con le emergenze dello stato matricolare prodotto dal , nel periodo in esame, moltiplicati per l'importo lordo della RPD (di euro 174,5 mensili, ossia 5,82 al giorno fino al 31.12.21 e di euro 184,50 mensili, ossia 6,15 al giorno dal 1.1.22), con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme maturate a tale titolo.
Si costituisce l'Amministrazione scolastica chiedendo rigettarsi il ricorso, ribadendo la correttezza della interpretazione dell'art.25 cit. che limita il compenso individuale accessorio ai soli supplenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche – fatta propria dal convenuto, con circolare CP_1
Ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118 – escludendo dalla RPD il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art.4 comma 3 L.124/99, a pena di stabilire altrimenti, in virtù dei richiamati principi della Corte di Giustizia europea, una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee;
precisa in ogni caso che la quantificazione è da computarsi in proporzione ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto), dovendosi altresì scomputare i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
Sul quantum precisa che il conteggio delle somme, ove spettanti, sarebbe comunque inferiore a quello richiesto, spettando al più per 210 giorni, con un importo al più riconoscibile nella somma complessiva di euro 1.218,59.
La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” – nella quale parte ricorrente ha rimodulato la domanda diminuendo i giorni indicati in ricorso a n.212 (senza tutta via depositare conteggio analitico e specifico) le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in
2 data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015: l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Detto principio risulta nuovamente e più recentemente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293 del 05/03/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal CP_5
(avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di supplenze) “…risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento sent. n.372/20, Trib. Trieste 18/20; Trib. Cosenza n.835/20; Trib. Udine
n.220/20; Trib. Bologna, 18.3.20, n.134; App. Torino, 11.12.19 n.841/19; Trib. Venezia n.204/2021 pubbl. il 23/03/2021). Non constano, né li ha segnalati il , precedenti di segno contrario. CP_5
Deve dunque essere accolta la domanda del ricorrente e nella modalità di computo si seguono i criteri di cui all'art.25 cit.:
• il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
• per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
• l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»: ne discende che emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e che non può essere escluso nei casi di servizio prestato per periodo inferiori a 180 giorni
3 (trattandosi di limite rilevante ad altri fini di computo di anzianità dell'anno di servizio): la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
• il CCNL Comparto scuola 2006-2009 prevedeva per la fascia di anzianità 0-14 anni, dal 1.9.2006, l'importo di euro 164,00 lorde mensili. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2016- 2018 ha previsto, con decorrenza 1.3.2018, l'aumento di detto importo ad euro 174,50 lorde mensili: tale importo è da corrispondersi per 12 mensilità (non viene corrisposta per la tredicesima) ed è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure
1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto);
• vanno inoltre scomputati i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
Il ricorso deve essere quindi accolto e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente, la somma richiesta in ricorso, come quantificata secondo i conteggi depositati dal resistente tenendo conto delle superiori indicazioni e dei parametri sopra CP_1 precisati, e così per l'importo pari ad € 1.218,59, oltre interessi, come da conteggio al quale ci si riporta integralmente, risultando il servizio prestato su orario completo e non emergendo assenze dallo stato matricolare che non siano già state computate nel conteggio, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e sono da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari anche se la mancata determinazione del petitum e l'indicazione della spettanza per un numero superiore di giorni, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1. In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente a conseguire la retribuzione professionale docenti per l'attività svolta nell'anno scolastico 2021/22 e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondergli la somma di euro 1.218,59, oltre interessi, nei sensi di cui in parte motiva;
2. dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi euro € 781,00 per compensi professionali, ed € 49,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, e condanna il convenuto alla CP_1 rifusione dei restanti tre quarti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Verona, 4 luglio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 635/2025
Oggi 04/07/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Celeste Liso per il ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
In parziale accoglimento dell'eccezione del l'avv. Liso ridetermina i giorni oggetto della CP_1 domanda di cui in ricorso (220) nel numero di 212 per l'a.s. indicato. L'avv. Lo Guarro nulla osserva insistendo in tutto quanto dedotto e richiesto. Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza. Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 04/07/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 635 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 01/04/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERNIA Parte_1 C.F._1
Sabino e dell'avv. LISO CELESTE ( VIA SENATORE ONOFRIO C.F._2
JANNUZZI 21 76123 ANDRIA, elettivamente domiciliato in VIA SENATORE ONOFRIO
JANNUZZI 21 ANDRIA presso il difensore avv. SERNIA Sabino
Contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.4.25 , docente precario inserito nelle graduatorie Parte_1 provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, rappresenta di aver prestato servizio alle dipendenze del nell'anno scolastico 2021/22, in forza di plurimi contratti CP_4 di supplenza – cd. supplenze brevi - 2021/2022 per un totale di 220 giorni di lavoro effettivamente svolto (cfr. doc. 1: contratti di lavoro), con oneri e responsabilità certamente equivalenti e comunque non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo e dei colleghi precari con supplenze annuali in scadenza al
30 giugno o al 31 agosto, ha evidenziato di non aver percepito per il periodo indicato l'indennità di Retribuzione Professionale Docenti (in seguito: RPD;
per un valore mensile di € 174,50 per docenti
1 con anzianità di servizio 0-14), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 (che ne stabiliva la corresponsione in 12 mensilità e con le modalità stabilite dall'art.25 comma 1 CCNI 31.8.99) e generalmente corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che CP_5 hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto (art. 25 cit.).
Per la parte ricorrente il 'rimando' all'art. 7 cit. da parte dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999
“aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità”, essendo peraltro inclusa la RPD nella base del calcolo del TFR (art. 81 del CCNL
24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007).
In applicazione del principio di non discriminazione posto dalla consolidata interpretazione del
Giudice europeo (clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti degli stati nazionali) non sussiste difatti incompatibilità tra la natura della RPD e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni del docente ricorrente, attesa l'identica modalità e natura delle prestazioni di docenza rese in entrambi i casi. Ciò premesso la parte ricorrente chiede – anche alla luce dell'autorevole avallo ricevuto dalla interpretazione della Suprema Corte (Cass. 27.7.18 n.20015; implicitamente richiamata da Cass.
31149/19) – il riconoscimento del diritto a percepire la RPD anche in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie (ed in particolare: il docente sostiene di aver lavorato secondo i periodi di cui in Con ricorso, coerenti con le emergenze dello stato matricolare prodotto dal , nel periodo in esame, moltiplicati per l'importo lordo della RPD (di euro 174,5 mensili, ossia 5,82 al giorno fino al 31.12.21 e di euro 184,50 mensili, ossia 6,15 al giorno dal 1.1.22), con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme maturate a tale titolo.
Si costituisce l'Amministrazione scolastica chiedendo rigettarsi il ricorso, ribadendo la correttezza della interpretazione dell'art.25 cit. che limita il compenso individuale accessorio ai soli supplenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche – fatta propria dal convenuto, con circolare CP_1
Ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118 – escludendo dalla RPD il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art.4 comma 3 L.124/99, a pena di stabilire altrimenti, in virtù dei richiamati principi della Corte di Giustizia europea, una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee;
precisa in ogni caso che la quantificazione è da computarsi in proporzione ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto), dovendosi altresì scomputare i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
Sul quantum precisa che il conteggio delle somme, ove spettanti, sarebbe comunque inferiore a quello richiesto, spettando al più per 210 giorni, con un importo al più riconoscibile nella somma complessiva di euro 1.218,59.
La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” – nella quale parte ricorrente ha rimodulato la domanda diminuendo i giorni indicati in ricorso a n.212 (senza tutta via depositare conteggio analitico e specifico) le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in
2 data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di
Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015: l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Detto principio risulta nuovamente e più recentemente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293 del 05/03/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal CP_5
(avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di supplenze) “…risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”.
Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento sent. n.372/20, Trib. Trieste 18/20; Trib. Cosenza n.835/20; Trib. Udine
n.220/20; Trib. Bologna, 18.3.20, n.134; App. Torino, 11.12.19 n.841/19; Trib. Venezia n.204/2021 pubbl. il 23/03/2021). Non constano, né li ha segnalati il , precedenti di segno contrario. CP_5
Deve dunque essere accolta la domanda del ricorrente e nella modalità di computo si seguono i criteri di cui all'art.25 cit.:
• il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
• per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
• l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»: ne discende che emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e che non può essere escluso nei casi di servizio prestato per periodo inferiori a 180 giorni
3 (trattandosi di limite rilevante ad altri fini di computo di anzianità dell'anno di servizio): la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
• il CCNL Comparto scuola 2006-2009 prevedeva per la fascia di anzianità 0-14 anni, dal 1.9.2006, l'importo di euro 164,00 lorde mensili. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2016- 2018 ha previsto, con decorrenza 1.3.2018, l'aumento di detto importo ad euro 174,50 lorde mensili: tale importo è da corrispondersi per 12 mensilità (non viene corrisposta per la tredicesima) ed è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali (pertanto, nel caso di servizio su orario di cattedra non completo, occorrerà rapportare l'importo anche al numero di ore prestate nell'arco della settimana: per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure
1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto);
• vanno inoltre scomputati i periodi di assenza non utili per la RPD (ad es. le assenze per malattia, nei termini normativamente previsti).
Il ricorso deve essere quindi accolto e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente, la somma richiesta in ricorso, come quantificata secondo i conteggi depositati dal resistente tenendo conto delle superiori indicazioni e dei parametri sopra CP_1 precisati, e così per l'importo pari ad € 1.218,59, oltre interessi, come da conteggio al quale ci si riporta integralmente, risultando il servizio prestato su orario completo e non emergendo assenze dallo stato matricolare che non siano già state computate nel conteggio, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e sono da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari anche se la mancata determinazione del petitum e l'indicazione della spettanza per un numero superiore di giorni, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:
1. In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente a conseguire la retribuzione professionale docenti per l'attività svolta nell'anno scolastico 2021/22 e per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrispondergli la somma di euro 1.218,59, oltre interessi, nei sensi di cui in parte motiva;
2. dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi euro € 781,00 per compensi professionali, ed € 49,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, e condanna il convenuto alla CP_1 rifusione dei restanti tre quarti, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Verona, 4 luglio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
4