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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LA CAVA VINCENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. CONTI
[...]
AM e dal dott. MANGIARACINA LEONARDO
- resistente -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 5.9.2023, - dipendente dell'amministrazione Parte_1 convenuta, immesso in ruolo in data 1.9.2013 - ha convenuto in giudizio l'amministrazione in epigrafe, esponendo:
- che con sentenza n. 491/2017 la Corte d'Appello di Messina riconosceva il suo diritto per il periodo andante dal 1° settembre 2001, di decorrenza del primo contratto a tempo determinato, al trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti con contratto a tempo indeterminato e secondo la progressione contrattuale con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria e, per l'effetto, condannava l'amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive dalla maturazione al saldo;
- che le differenze lorde tra il trattamento stipendiale percepito e quello dovuto ammontano ad euro € 9.731,31, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, di cui €
7.783,20 a titolo di differenze retributive ordinarie, € 705,86 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità ed € 1.242,25 a titolo di interessi legali.
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in relazione agli anni di servizio prestato con contratto a tempo determinato sin dal 2001 indicati nella sentenza n. 491/2017 depositata in data 27.06.2017 resa dalla Corte d'Appello di Messina sezione Lavoro, a vedersi riconosciuta la somma complessiva pari ad € 9.731,31 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, così determinata: a) € 7.783,20 differenze retributive ordinarie;
b) € 705,86 differenza a titolo di tredicesima mensilità; c) € 1.242,25 a titolo di interessi legali;
2) Conseguentemente condannarsi il Controparte_1 all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento della somma di cui infra oltre gli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze”.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio contestando i conteggi effettuati dal ricorrente, opponendo una diversa quantificazione delle spettanze ammontante ad €
4078,45, seppure al momento della costituzione in giudizio non ancora corrisposte.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 4 ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
La questione controversa attiene unicamente al quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente in forza della sentenza n. 491/2017 resa dalla Corte d'Appello di
Messina in data 9 maggio 2017e notificata alla convenuta il 10.10.2017 (cfr. deposito del
28.2.2024 fascicolo ricorrente) la quale ha dichiarato “il diritto dell'appellante Pt_1
, per il periodo andante dal mese di settembre 2001, di decorrenza del primo contratto
[...]
a tempo determinato, al trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti con contratto a tempo indeterminato e secondo la progressione contrattuale, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria”, condannando per l'effetto il
[...]
a corrispondergli al le conseguenziali Controparte_4 differenze retributive.
Al fine di accertare tale elemento controverso è stata disposta CTU contabile, alle cui conclusioni questo giudice ritiene senz'altro di poter aderire in quanto sorrette da argomentazioni immuni da vizi logico – giuridici. Il CTU attenendosi a quanto statuto con efficacia di giudicato dalla Corte di Appello, ha quantificato le differenze retributive e conformi a quanto previsto dalle disposizioni pattizie di riferimento che si sono succedute negli anni, in ordine al trattamento salariale spettante al personale docente e, in particolare, al docente presso Istituti secondari di II grado per fasce retributive 0-2 anni e 3-8 anni.
Il consulente ha correttamente determinato le differenze retributive, confrontando gli emolumenti contrattuali (senza tredicesima) della fascia retributiva 0-2 con quelli della fascia retributiva 3-8 e rapportandoli ai giorni e alle ore effettivamente svolte dal docente. Il rateo della tredicesima mensilità, invece, è stato calcolato dal consulente dividendo il differenziale annuo per dodici mensilità.
Le amministrazioni resistenti vanno dunque condannate al pagamento di € 4.458,03, oltre interessi nella misura di legge, detratte le somme eventualmente a tale titolo già corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, in
Pag. 3 di 4 ragione del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€
1.101-5.200) della semplicità ed esiguità delle questioni di diritto e di fatto affrontate.
Spese distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico delle Amministrazioni convenute nei rapporti interni con il ricorrente, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso
accerta il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 4.458,03 in conseguenza della sentenza n. 491/2017 la Corte d'Appello di Messina e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 4.458,03, oltre interessi di legge, detratto quanto a tale titolo già corrisposto;
condanna il
[...]
Controparte_5
alla rifusione delle spese pari a € 1.314,00, oltre rimborso spese generali 15%,
[...]
IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
pone il pagamento del compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico delle Amministrazioni resistenti nei rapporti interni con il ricorrente.
Così deciso in Sciacca, il 10 ottobre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LA CAVA VINCENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. CONTI
[...]
AM e dal dott. MANGIARACINA LEONARDO
- resistente -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 5.9.2023, - dipendente dell'amministrazione Parte_1 convenuta, immesso in ruolo in data 1.9.2013 - ha convenuto in giudizio l'amministrazione in epigrafe, esponendo:
- che con sentenza n. 491/2017 la Corte d'Appello di Messina riconosceva il suo diritto per il periodo andante dal 1° settembre 2001, di decorrenza del primo contratto a tempo determinato, al trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti con contratto a tempo indeterminato e secondo la progressione contrattuale con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria e, per l'effetto, condannava l'amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive dalla maturazione al saldo;
- che le differenze lorde tra il trattamento stipendiale percepito e quello dovuto ammontano ad euro € 9.731,31, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, di cui €
7.783,20 a titolo di differenze retributive ordinarie, € 705,86 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità ed € 1.242,25 a titolo di interessi legali.
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in relazione agli anni di servizio prestato con contratto a tempo determinato sin dal 2001 indicati nella sentenza n. 491/2017 depositata in data 27.06.2017 resa dalla Corte d'Appello di Messina sezione Lavoro, a vedersi riconosciuta la somma complessiva pari ad € 9.731,31 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, così determinata: a) € 7.783,20 differenze retributive ordinarie;
b) € 705,86 differenza a titolo di tredicesima mensilità; c) € 1.242,25 a titolo di interessi legali;
2) Conseguentemente condannarsi il Controparte_1 all'emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento della somma di cui infra oltre gli interessi legali sulla somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze”.
Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio contestando i conteggi effettuati dal ricorrente, opponendo una diversa quantificazione delle spettanze ammontante ad €
4078,45, seppure al momento della costituzione in giudizio non ancora corrisposte.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa all'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 2 di 4 ***
Il ricorso è parzialmente fondato.
La questione controversa attiene unicamente al quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente in forza della sentenza n. 491/2017 resa dalla Corte d'Appello di
Messina in data 9 maggio 2017e notificata alla convenuta il 10.10.2017 (cfr. deposito del
28.2.2024 fascicolo ricorrente) la quale ha dichiarato “il diritto dell'appellante Pt_1
, per il periodo andante dal mese di settembre 2001, di decorrenza del primo contratto
[...]
a tempo determinato, al trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti con contratto a tempo indeterminato e secondo la progressione contrattuale, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria”, condannando per l'effetto il
[...]
a corrispondergli al le conseguenziali Controparte_4 differenze retributive.
Al fine di accertare tale elemento controverso è stata disposta CTU contabile, alle cui conclusioni questo giudice ritiene senz'altro di poter aderire in quanto sorrette da argomentazioni immuni da vizi logico – giuridici. Il CTU attenendosi a quanto statuto con efficacia di giudicato dalla Corte di Appello, ha quantificato le differenze retributive e conformi a quanto previsto dalle disposizioni pattizie di riferimento che si sono succedute negli anni, in ordine al trattamento salariale spettante al personale docente e, in particolare, al docente presso Istituti secondari di II grado per fasce retributive 0-2 anni e 3-8 anni.
Il consulente ha correttamente determinato le differenze retributive, confrontando gli emolumenti contrattuali (senza tredicesima) della fascia retributiva 0-2 con quelli della fascia retributiva 3-8 e rapportandoli ai giorni e alle ore effettivamente svolte dal docente. Il rateo della tredicesima mensilità, invece, è stato calcolato dal consulente dividendo il differenziale annuo per dodici mensilità.
Le amministrazioni resistenti vanno dunque condannate al pagamento di € 4.458,03, oltre interessi nella misura di legge, detratte le somme eventualmente a tale titolo già corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, in
Pag. 3 di 4 ragione del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€
1.101-5.200) della semplicità ed esiguità delle questioni di diritto e di fatto affrontate.
Spese distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico delle Amministrazioni convenute nei rapporti interni con il ricorrente, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso
accerta il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 4.458,03 in conseguenza della sentenza n. 491/2017 la Corte d'Appello di Messina e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 4.458,03, oltre interessi di legge, detratto quanto a tale titolo già corrisposto;
condanna il
[...]
Controparte_5
alla rifusione delle spese pari a € 1.314,00, oltre rimborso spese generali 15%,
[...]
IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
pone il pagamento del compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo alle parti in solido tra loro nei rapporti esterni con l'ausiliario e a carico delle Amministrazioni resistenti nei rapporti interni con il ricorrente.
Così deciso in Sciacca, il 10 ottobre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
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