Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/03/2026, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08989/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2025, proposto da CT IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’ACCERTAMENTO
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione ministeriale sull’istanza, fin qui rimasta priva di riscontro, presentata da parte ricorrente in data 28/03/2024 per il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il d.lgs. 15/2016, del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Spagna.
E PER LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA
affinché, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NT GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Nello specifico la ricorrente riferisce di aver presentato la domanda di riconoscimento del suddetto titolo abilitante in data 28 marzo 2024 e che è spirato il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e art.16, co. 2 e 6 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120 dalla presentazione della suindicata istanza.
La difesa erariale ha depositato in data 24 novembre 2025, una relazione del Ministero dell’Università e delle Ricerca difensiva e una nota di pari data dello stesso Ministero, n. 15963, indirizzata al difensore della ricorrente, che – affermata la necessità, ai sensi dell’art. 50 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Capo XI del Titolo IV richiamato dall’art. 2 co. 1 della legge n. 12/2020, per il Ministero dell’istruzione e del merito, di sentire il Ministero dell’università e della ricerca in merito ai percorsi abilitanti e di specializzazione nell’ambito della formazione iniziale degli insegnanti della scuola, compresi, perciò, i riconoscimenti di quelli asseritamente acquisiti all’estero, come da giurisprudenza consolidata formatasi in proposito già nel corso del 2022 – comunica l’avvio del procedimento consultivo di legale spettanza in contraddittorio con l’istante, con asserita immediata interruzione del termine del procedimento, e chiede un’integrazione documentale al fine di acquisire “ informazioni circa il possibile servizio maturato nelle scuole italiane in forza di tale dichiarato titolo abilitante, informazioni che necessitano per valutare la formazione professionale medio tempore ulteriormente acquisita ”.
La ricorrente ha replicato, deducendo l’illegittimità della richiesta del Ministero dell’università e della ricerca di avviare il procedimento consultivo per incompetenza in materia di riconoscimento dei titoli professionali esteri per l'insegnamento nonché l’inconferenza della richiesta di integrazione documentale relativa al servizio e alle GPS ai fini dell'istruttoria preliminare sul titolo.
Con ordinanza istruttoria n. 23038/2025, rimasta senza riscontro, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente al fine di acquisire una “ documentata relazione di chiarimenti su fatti e deduzioni rappresentati da parte ricorrente con atto depositato in data 24 novembre 2025 ”.
Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
Per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere è necessaria la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine.
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 18 giugno 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata con una determinazione conclusiva del procedimento, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” .
Il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda, dunque, al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel caso di specie, tale termine è scaduto e dagli atti di causa non emergono – attesa, peraltro, anche l’inottemperanza agli incombenti istruttori disposti con ordinanza n. 23038/2025 - elementi probatori relativi all’eventuale adozione del provvedimento finale espresso da parte dell’autorità procedente, anche a seguito dell’avvio del procedimento consultivo e del riscontro negativo da parte della richiedente alla richiesta di integrazione documentale, quale risulta dall’atto depositato in data 24 novembre 2025.
Per cui sussiste il silenzio inadempimento del Ministero resistente, non potendosi condividere la tesi, prospettata da parte resistente, della sopravvenuta carenza di interesse quale conseguenza del mero avvio della fase consultiva.
Atteso, dunque, l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, il Collegio dispone che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda in ordine alla stessa mediante l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, tenuto conto del fatto che trattasi di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste;
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora, nella qualità di Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega, provvederà nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra assegnato all’amministrazione.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NT GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT GI | AN TT |
IL SEGRETARIO