Articolo 8 della Legge 28 aprile 2015, n. 58
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 maggio 2015
Art. 8. Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale 1. Dopo l' articolo 433 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 433-bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). - Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari e' punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da cinque a venti anni».
2. All' articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale , dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».
Entrata in vigore il 28 maggio 2015