Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata -con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica- e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/06/1999, n. 9607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9607 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA UMERTO Presidente del 02/06/1999
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 02064/1999
3. Dott. SCHETTINO OLINDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO AMEDEO " N. 01869/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) RE SI n. il 04.02.1960
avverso sentenza del 03.11.1998 G.I.P. PRETURA di CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 3.11.98 del GIP della Pretura di Cagliari, emessa in esito a giudizio abbreviato, AI FI fu condannato, con le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione, alla pena di lire novecentomila di ammenda, oltre confisca e distruzione di quanto in sequestro, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 30 lett. e) 1.157/92 ("perché esercitava uccellagione", acc. in agro di Sarroch il 23.12.97).
Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dallo stesso AI, il quale ha denunciato, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30 lett. e) 1. 157/92 e 27 lett. f) L.R. 32/78, deducendo che nel fatto commesso dall'imputato - (installazione di trappole, munite di lacci di crine) doveva essere ravvisata l'ipotesi della caccia con mezzi vietati (di cui all'art. 30 lett. h 1.157/92), e non quella contestata, e ritenuta dal GIP, di esercizio della uccellagione (di cui all'art. 30 lett. e stessa legge). Il ricorrente sostiene, in particolare, che, in mancanza di una nozione, positiva o giurisprudenziale, pacifica di uccellagione, l'interprete non può che fare riferimento, "al significato ordinariamente attribuito nel linguaggio comune", secondo il quale "deve ritenersi per uccellagione quell'attività diretta alla cattura di uccelli mediante l'impiego di strumenti insidiosi e comunque diversi dalle armi da sparo, idonei a permetterne l'apprensione vivi e in elevato numero, identificati nelle reti, nelle panie e nel vischio". Tale nozione (tratta - a dire del ricorrente - da accreditato Dizionario della Lingua Italiana) non è condivisibile sul piano normativo, relativamente, in particolare, alla affermazione che una delle caratteristiche della nozione stessa sarebbe costituita dalla cattura di volatili vivi, requisito che non risulta fissato in alcuna norma e che è chiaramente estranea alla ratio legis. È, infatti, evidente che la legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato, e non alla destinazione delle prede catturate (così, tra le molte, Cass. Sez. III, 16.5.96 n. 4918, Giusti, rv 205,462). Nella definizione del concetto di uccellagione occorre, quindi, rifarsi all'esigenza della norma, che ha inteso vietare ogni cattura o uccisione sottratta a limiti temporali e di controllo, con possibilità di colpire ogni specie, anche quelle di cui è vietata la caccia. Va, quindi, ribadita la consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più determinata e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili (cass. sez. III, 16.5.96 n. 4918, Giusti, rv 205462). Deve, inoltre, escludersi (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) che l'uccellagione possa essere esercitata solo con l'uso di complessi sistemi di estese reti, essendo sufficiente all'uopo anche l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, anch'essi capaci, specie in particolari condizioni di luogo e specifiche modalità e con sistemi fissi non puramente di uso momentaneo, di indiscriminata cattura di uccelli (così, Cass. sez. III, 14.2.96 n. 2630, Palandri, rv 204.726). Alla stregua di tali principi, deve ritenersi che l'esercizio della uccellagione è connotato dai seguenti elementi: I) impiego di strumenti fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi dalle anni da sparo;
II) potenzialità offensiva di tali mezzi ampia e indiscriminata, con pericolo, quindi, di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica. In una nozione così caratterizzata della uccellagione rientra senz'altro il fatto commesso dall'imputato della installazione di numerose trappole con predisposizione di lacci di crine (per lo strangolamento degli uccelli), essendo tali strumenti idonei alla cattura di un numero elevato di uccelli di qualsiasi tipo.
In un tale contesto, non è fondato l'assunto del ricorrente, secondo cui nel fatto incriminato dovrebbe ravvisarsi l'ipotesi di caccia con mezzi vietati, e non quella di uccellagione, in quanto la linea di demarcazione tra le due ipotesi consiste nella possibilità, insita nella seconda (e chiaramente riscontrabile nel fatto in esame), che si verifichi un qualche, anche parziale, depauperamento della fauna selvatica, a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati (Cass. sez. III, 14.2.96 n. 1713). Sulla base di tali rilievi deve concludersi che, essendo infondata l'unica censura mossa, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria 27 luglio 1999