CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15944 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Bergamo Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AN Tocci che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LI RA AN ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità ex art. 56 legge n. 689 del 1991, in relazione alla sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., emessa in data 10/06/2025, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Deduce la l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei LPU come stabilito nell’accordo tra le parti. Chiede l’annullamento della sentenza. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Risulta dagli atti e dalla stessa ordinanza impugnata che l’accordo intervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., non prevedeva la Penale Sent. Sez. 3 Num. 15944 Anno 2026 Presidente: CI UC Relatore: GA UE Data Udienza: 25/03/2026 sostituzione della pena detentiva, ma l’applicazione di pena, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, come si evince, peraltro, dalla stessa motivazione della sentenza di applicazione di pena e dal verbale di udienza preliminare del 10/05/2025. Dal verbale di udienza preliminare risulta, però, che l’imputato aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva in LPU e che il Giudice aveva fissato udienza ex art. 545 bis cod.proc.pen. all’udienza dell’11/11/2025, all’esito della quale altro Giudice aveva rilevato l’inammissibilità della richiesta di sostituzione che non era prevista nell’accordo iniziale. 5. La decisione è corretta in diritto. Questa Corte di legittimità ha affermato che il disposto di cui all'art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 – 01). Con la conseguenza che, nel concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. e nel patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. la sostituzione della pena detentiva, con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo. 6. Nel caso in esame, nell’accordo tra le parti non era prevista la sostituzione della pena detentiva con una di quelle previste dalla legge n. 689 del 1981 e la richiesta formulata successivamente, che ha dato luogo al rinvio dell’udienza, non è ammissibile stante l’inapplicabilità del disposto dell’art. 545 bis cod.proc.pen. al rito del patteggiamento. 7. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA UC CI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AN Tocci che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LI RA AN ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità ex art. 56 legge n. 689 del 1991, in relazione alla sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod.proc.pen., emessa in data 10/06/2025, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Deduce la l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei LPU come stabilito nell’accordo tra le parti. Chiede l’annullamento della sentenza. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Risulta dagli atti e dalla stessa ordinanza impugnata che l’accordo intervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., non prevedeva la Penale Sent. Sez. 3 Num. 15944 Anno 2026 Presidente: CI UC Relatore: GA UE Data Udienza: 25/03/2026 sostituzione della pena detentiva, ma l’applicazione di pena, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione e € 4.000,00 di multa, come si evince, peraltro, dalla stessa motivazione della sentenza di applicazione di pena e dal verbale di udienza preliminare del 10/05/2025. Dal verbale di udienza preliminare risulta, però, che l’imputato aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva in LPU e che il Giudice aveva fissato udienza ex art. 545 bis cod.proc.pen. all’udienza dell’11/11/2025, all’esito della quale altro Giudice aveva rilevato l’inammissibilità della richiesta di sostituzione che non era prevista nell’accordo iniziale. 5. La decisione è corretta in diritto. Questa Corte di legittimità ha affermato che il disposto di cui all'art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 – 01). Con la conseguenza che, nel concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. e nel patteggiamento ex art. 444 cod.proc.pen. la sostituzione della pena detentiva, con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo. 6. Nel caso in esame, nell’accordo tra le parti non era prevista la sostituzione della pena detentiva con una di quelle previste dalla legge n. 689 del 1981 e la richiesta formulata successivamente, che ha dato luogo al rinvio dell’udienza, non è ammissibile stante l’inapplicabilità del disposto dell’art. 545 bis cod.proc.pen. al rito del patteggiamento. 7. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UE GA UC CI