CASS
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34061 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI AN, nato a [...] il [...], quale legale rappresentante della M.D.S. S.p.a. avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LL Di SI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Sent. n. 1126/2025 UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2025 R.G.N. 15170/2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 34061 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 16/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2025, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibili le istanze di riesame proposte da ZI AN in proprio e quale legale rappresentante della M.D.S. s.p.a, (terzo interessato), sul rilievo della preclusione processuale determinata dalla pendenza di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dallo stesso Tribunale in data 16/1/2025. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZI AN, quale legale rappresentante della M.D.S. S.p.a, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità dell’ordinanza per omessa motivazione. Argomenta che il Tribunale, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso, aveva espresso una motivazione apparente in ordine alla operatività della preclusione processuale, derivante dalla pendenza di un diverso giudizio di impugnazione, con riferimento alla posizione del terzo interessato M.D.S. S.p.a, in persona del legale rappresentante;
rimarca che la motivazione del Tribunale appariva condivisibile con riferimento al riesame presentato da ZI AN, in proprio, afferente al sequestro per equivalente, ma era del tutto omessa in ordine al riesame proposto nell’interesse della M.D.S. S.p.a, terzo interessato, afferente al sequestro diretto. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va osservato, in premessa, che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. È vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093). 3 3. Nella specie, risulta del tutto omessa la motivazione in ordine al riesame proposto nell’interesse della M.D.S. S.p.a, terzo interessato ed afferente al sequestro preventivo diretto operato nei confronti della predetta società. 4. La carenza motivazionale rilevata integra il dedotto vizio di violazione di legge ed impone, con riferimento a tale profilo, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LL Di SI VI Di NI
udita la relazione svolta dal consigliere LL Di SI;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Sent. n. 1126/2025 UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2025 R.G.N. 15170/2025 Penale Sent. Sez. 3 Num. 34061 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 16/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/02/2025, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibili le istanze di riesame proposte da ZI AN in proprio e quale legale rappresentante della M.D.S. s.p.a, (terzo interessato), sul rilievo della preclusione processuale determinata dalla pendenza di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dallo stesso Tribunale in data 16/1/2025. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZI AN, quale legale rappresentante della M.D.S. S.p.a, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce nullità dell’ordinanza per omessa motivazione. Argomenta che il Tribunale, nel rilevare l’inammissibilità del ricorso, aveva espresso una motivazione apparente in ordine alla operatività della preclusione processuale, derivante dalla pendenza di un diverso giudizio di impugnazione, con riferimento alla posizione del terzo interessato M.D.S. S.p.a, in persona del legale rappresentante;
rimarca che la motivazione del Tribunale appariva condivisibile con riferimento al riesame presentato da ZI AN, in proprio, afferente al sequestro per equivalente, ma era del tutto omessa in ordine al riesame proposto nell’interesse della M.D.S. S.p.a, terzo interessato, afferente al sequestro diretto. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va osservato, in premessa, che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. È vero, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.), sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, Rv. 245093). 3 3. Nella specie, risulta del tutto omessa la motivazione in ordine al riesame proposto nell’interesse della M.D.S. S.p.a, terzo interessato ed afferente al sequestro preventivo diretto operato nei confronti della predetta società. 4. La carenza motivazionale rilevata integra il dedotto vizio di violazione di legge ed impone, con riferimento a tale profilo, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 16/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LL Di SI VI Di NI