Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/04/2026, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06733/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6733 del 2025, proposto da
Soteco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Spallieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bellona, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 727/2024emesso il 19.03.2024 e depositato il 20.03.2024 dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell'art. 37 L. n°1034/71 in relazione all'art. 27 n°4 T.U. n° 1054/1924 e degli artt. 90 e 91 R.D. n°642/1907.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 24 novembre e depositato il 2 dicembre 2025, parte ricorrente chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 727/2024, emesso il 19.03.2024 e depositato il 20.03.2024 dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, notificato il 26.03.2024 e dichiarato esecutivo perché non opposto in data 02.07.2024, e nuovamente notificato ex art. 479 c.p.c. in data 10.09.2024 a mezzo PEC al Comune debitore, ormai definitivo non essendo stata proposta opposizione nei termini.
In particolare, premesso che con tale decreto il Comune di Bellona è stato condannato al pagamento di euro di € 5.634,15, oltre interessi come richiesti e spese di procedura, parte ricorrente denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti e chiede che questo TAR ordini all’Amministrazione intimata di eseguire il provvedimento (corrispondendo il capitale e gli interessi ex art. 1284 c.c.), fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che questo TAR provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, non costituita benchè ritualmente intimata, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al Comune di Bellona di procedere all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento, corrispondendo la sorta capitale e gli interessi ex art. 1284 c.c.; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione del decreto indicato e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato da questo TAR su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di eseguire il decreto ingiuntivo indicato in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’Amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta o di un dirigente da lui delegato, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni; pone a carico del Comune intimato l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Comune di Bellona al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI EL, Presidente
CO VA, Primo Referendario, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO VA | TI EL |
IL SEGRETARIO