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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/11/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, UR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1950/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Carolina Martucci Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Enricomaria Orsitto
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – lavoro pubblico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, esponendo di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato, a far data dal
[...]
5.11.1979, con inquadramento B1-B4 in qualità di Applicato, fino al 31.10.2020, data del proprio pensionamento;
di aver svolto, sin dalla data di assunzione e, comunque, nel periodo che va dal
22.12.2014 al 31.10.2020, mansioni appartenenti alla categoria C, come risultante dai decreti sindacali, atti di delega e delibere prodotti in giudizio, svolgendo funzioni di Ufficiale di Anagrafe e responsabile dei relativi procedimenti, Ufficiale di Stato Civile, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, Responsabile per la gestione contabile della data di esecutività dell'ordinanza, in qualità di agente per la riscossione diritti di segreteria, delega alla firma sui documenti di identità, alle operazioni precedenti e susseguenti alle elezioni politiche e referendarie, attività di delega alla firma sui certificati esteri e tutte le mansioni e i compiti propri dell'agente per la gestione dei diritti di segreteria;
di aver chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori e degli emolumenti maturati.
pagina 1 di 11 Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di: “1) accertare la quantità e qualità delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, alle dipendenze del Comune di CP_1
, sì come in ricorso delineate, a decorrere dal 22.12.2014; 2) accertare la loro corrispondenza
[...] all'attuale posizione retributiva di cui alla Categoria C secondo le declaratorie contrattuali succedutesi nel tempo ed evidenziate in ricorso;
in caso di esito positivo dei richiesti accertamenti: 3) dichiarare il diritto della ricorrente, anche a termini dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 52 del D.
Lgs. 165/2001, a percepire le differenze salariali scaturenti dal raffronto tra la posizione economica
Categoria “B” e la posizione economica di cui alla Categoria “C”, immediatamente successiva, o secondo quanto ritenuto di giustizia – anche in esito allo scenario istruttorio che andrà delineandosi ed ove necessario a termini dell'art. 432 cpc -, a decorrere dal 14.12.2014 e sino al 31.10.2020; 4) condannare, per l'effetto, il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra delle differenze tutte, pari ad €.20.652,32 o a Parte_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, tra il trattamento economico da questa percepito e quello determinato in riferimento alla categoria “C”, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente le avverse pretese, Controparte_1 eccependo la prescrizione delle differenze retributive relative alla mensilità di dicembre 2014, nel merito chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono, richiamando le argomentazioni rese in una fattispecie analoga da Codesto Tribunale (cfr. sentenza n. 3024/2024 dell'8/11/2024, est. dott.ssa
Vitarelli).
La ricorrente deduce di aver diritto alle differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'espletamento di mansioni superiori, per il personale pubblico non di livello dirigenziale, l'articolo 52 d.lgs. 165/2001, prevede, in sintesi, la seguente disciplina: a) il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive;
b) l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini pagina 2 di 11 dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione;
c) il dipendente pubblico può essere adibito, per oggettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nelle seguenti due ipotesi: 1) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
2) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza; d) in entrambe le ipotesi, il dipendente ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore;
e) fuori dai casi elencati nel punto c), l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore è affetta da nullità, sebbene al lavoratore spetti, comunque, la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore;
inoltre, il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave;
f) si considera svolgimento di mansioni superiori, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;
g) qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, l'amministrazione è tenuta ad avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data di assegnazione del dipendente stesso alle mansioni superiori.
L'orientamento giurisprudenziale assolutamente dominante ha precisato che il diritto alla retribuzione propria di una mansione superiore prescinde dalla legittimità di tale assegnazione (Cass. n.
18808/2013: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.”; Cass. n. 20978/2011: “Nel lavoro pubblico contrattuale, il diritto di essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori a titolo di sostituzione del dirigente assente ovvero di reggenza non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione delle mansioni e alle previsioni dei contratti collettivi”;
Cass. n. 24266/2016: “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la pagina 3 di 11 retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Ciò chiarito, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la correttezza della prospettazione della ricorrente.
La teste escussa all'udienza del 24.1.2025, ha confermato tutte le circostanze Testimone_1 articolate ai capitoli di prova (Circa il capitolo di prova ammesso sub F del ricorso - vero che la sig.ra
è stata adibita all'attività di delega alla firma sui documenti di identità, alle operazioni Pt_1 precedenti e susseguenti alle elezioni politiche e referendarie, alle deleghe di natura contabile, a tutte le attività dell'AIRE, ed altro - la testimone risponde: "Confermo la circostanza che mi viene letta. Tanto so perché eravamo colleghe, io sono andata in pensione dopo di lei, dall'1.2.2022. Io lavoravo nell'ufficio tecnico, anche se in un ufficio diverso, essendo il Comune piccolo sapevamo tutto di tutti.
Ogni tanto è capitato di fare lo straordinario elettorale insieme". Circa il capitolo di prova ammesso sub G del ricorso - vero che la è stata delegata alle autentiche di firme e rilascio di atti notori, in Pt_1 forza presso l'ufficio anagrafe, nonché quelle di contabile e di delegata alla firma, per oltre trent'anni - la testimone risponde: "Confermo la circostanza, non so dire se svolgesse queste mansioni da oltre 30 anni, però che io ricordi lei faceva queste cose. Sicuramente ha svolto queste attività negli ultimi 5 anni di servizio, anche prima, ma sicuramente negli ultimi 5 anni". Circa il capitolo di prova ammesso sub H del ricorso - vero che, al fine di accelerare le pratiche in assenza della la stessa lasciava Pt_1 gli atti notori già predisposti in modo che i colleghi di lavoro dovessero solo inserire i nominativi in quanto era lei a dover firmare gli atti - la testimone risponde: "Non lo so. Però posso dire, con riferimento agli ultimi 5 anni, che il collega di ufficio fosse ". Circa il capitolo di Persona_1 prova ammesso sub I del ricorso - vero che, per quanto attiene l'AIRE, la provvedeva alla Pt_1 iscrizione, cancellazione, nascita autorizzazioni al rilascio delle carte di identità da parte dei Parte_2 ai cittadini residenti all'estero - la testimone risponde: " Confermo la circostanza". Circa il capitolo di prova ammesso sub L del ricorso - vero che la sig.ra provvedeva al rilascio delle certificazioni Pt_1 di cui all'art. 33 comma 2, del DPR 30.5.1989 n. 223 e che le erano state consegnate le chiavi pagina 4 di 11 dell'Ufficio e le passwords per l'espletamento del servizio - la testimone risponde: " Confermo la circostanza, si tratta dei certificati anagrafici ". Circa il capitolo di prova ammesso sub N del ricorso - vero che la era addetta alla ricezione delle liste e delle candidature ed al rilascio della relativa Pt_1 ricevuta, nonché alla ricezione delle designazioni dei rappresentanti di lista ed al rilascio della relativa ricevuta e ad ogni altra attività in materia di servizio elettorale - la testimone risponde: "Confermo la circostanza ". Circa il capitolo di prova ammesso sub O del ricorso - vero che la era stata Pt_1 designata per la legalizzazione delle firme sui certificati esteri - la testimone risponde: " Confermo la circostanza ").
Analogamente ha confermato tutti i capitoli di prova, la teste (“Circa il capitolo di Testimone_2 prova ammesso sub F del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza che mi viene letta.
Tanto so perché sono stata assunta, dal 2001, al Comune di e, da quando è andata CP_1 via la collega, mi occupo in parte dell'anagrafe, durante gli ultimi 5 anni di lavoro della ricorrente lavoravo presso i servizi sociali, come operatrice, e nello svolgimento delle mie attività collaboravo con la ricorrente, ad esempio per gli assegni di maternità poiché le domande devono essere presentate al proprio Comune di residenza e, in quel caso, l'ufficio anagrafe effettuava il controllo e andavo dalla collega a chiedere informazioni". Circa il capitolo di prova ammesso sub G del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza, lei svolgeva queste funzioni ". Circa il capitolo di prova ammesso sub H del ricorso la testimone risponde: " Confermo che la collega si occupava degli atti notori, poi come funzionasse l'ufficio non so". Circa il capitolo di prova ammesso sub I del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza" Circa il capitolo di prova ammesso sub L del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza, anche perché è quello che sto svolgendo io da quando la ricorrente è andata in pensione. Preciso che svolgo questa attività in forza di un decreto sindacale.
Non ho tuttavia ricevuto un aumento di stipendio". Circa il capitolo di prova ammesso sub N del ricorso la testimone risponde: "Confermo la circostanza. È vero e posso dire che in alcune elezioni anche io sono stata tra i dipendenti a supporto per lo svolgimento di questa attività". Circa il capitolo di prova ammesso sub O del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza ").
Lo svolgimento di predette mansioni risulta provato anche per tabulas mediante la documentazione di seguito elencata.
1. Decreto del Sindaco n. 13 del 22.12.2014, protocollo n. 568, con cui il Sindaco di , CP_1 considerato che “la sig.ra è già delegata alle autentiche di firme e rilascio di atti notori ed in Pt_1 forza presso l'ufficio anagrafe da oltre trent'anni”, delegava “alla ricorrente, dipendente a tempo pagina 5 di 11 indeterminato inquadrata nella categoria B4, assegnata al settore Servizi Demografici e avente i seguenti requisiti: titolo di studio, Maturità Scientifica, professionalità, moralità, buona condotta ed affidabilità, le funzioni di Ufficiale dell'Anagrafe ai sensi e per gli effetti della L. 1228/1954, del DPR
223/1989 e della L. 470/1988, nonché le funzioni di firma d'ordine del Sindaco delle carte di identità”, con la precisazione che “il delegato provvederà altresì, d'ordine del delegante, al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 33 comma 2, del DPR 30.5.1989 n. 223. Alla stessa sono consegnate le chiavi dell'Ufficio e le password per l'espletamento del servizio”. La ricorrente è stata nominata quale responsabile dell'Ufficio Anagrafe e dei relativi procedimenti. Il decreto è stato inviato alla Prefettura di Foggia per il visto;
2. Decreto del Sindaco n. 5 dell'1.3.2016, con cui il Sindaco di “stanti i requisiti di CP_1 professionalità, moralità, buona condotta ed affidabilità nonché già delegata alle autentiche di firme e rilascio di atti notori ed in forza presso l'ufficio anagrafe da oltre trent'anni e le funzioni di Ufficiale dell''Anagrafe, le funzioni di firma d'ordine del Sindaco, delegava, ad ordine del delegante, al rilascio di certificazioni di cui all'art. 33 c.2 DPR 30.5.1989 n. 223 e responsabile dell'Ufficio anagrafe e dei relativi procedimenti, nominandola quale responsabile dell'Ufficio Anagrafe e dei relativi procedimenti, fino a revoca con provvedimento espresso”.
3. Decreto n. 10 del 2.10.2020, protocollo n. 50988 del 3.10.2020 della prefettura di Foggia, “con cui il
Sindaco di , allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche e più sollecito CP_1 il rilascio delle certificazioni e di tutti gli atti afferenti alla materia anagrafica e considerata la necessità di conferire formale delega alla dipendente delegava la ricorrente alle funzioni di Pt_1
Ufficiale dell'Anagrafe con l'attribuzione di cui alla L. 1228/1954 ed al DPR 223/1989 e ss.mm. ii, nonché alla firma delle carte di identità d'ordine del Sindaco”.
4. Decreto n. 11 del 30.9.2020, protocollo n. 102 “con cui il Sindaco di al fine di CP_1 rendere più spedite o sollecite le procedure di autenticazione e legalizzazione di foto, firme e copie e più in generale di tutti gli atti in ambito di documentazione amministrativa, decretava di incaricare la alle predette mansioni”. Pt_1
5. Atto di delega del 30.4.2015 con cui il Segretario Comunale del Comune di , in CP_1 occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, con provvedimento n. 2995, delegava la dipendente “a: 1) alla ricezione delle liste e delle candidature ed al rilascio della relativa Pt_1 ricevuta;
2) alla ricezione delle designazioni dei rappresentanti di lista ed al rilascio della relativa pagina 6 di 11 ricevuta;
3) ad ogni altra attività in materia di servizio elettorale per la quale la legge prescriva la presenza in ufficio del segretario comunale in giorni ed ore tassativamente stabiliti”.
6. Atto del 7.2.2017, con cui il Comune di – servizi demografici – in riferimento alla CP_1 nota della Prefettura del 24.1.2017 n. 1000/2017 AREA IV, designava la sig.ra per la Pt_1 legalizzazione delle firme sui certificati esteri;
visto di approvazione della Prefettura di Foggia n. 1132 del 7.2.2017; approvazione della Prefettura di Foggia n. 1132 del 7.2.2017.
7. Delibera n. 20 del 2.3.2016, con cui la Giunta Comunale nominava, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, tra gli altri, la ricorrente quale agente per la gestione contabile della riscossione diritti di segreteria servizi demografici. (cfr. per tutti doc.6).
Le mansioni affidate alla ricorrente non rientrano nella categoria di formale in quadramento, ovvero cat. B, posizione: B5, qualifica: applicato, CCNL comparto funzioni locali.
Il CCNL del 31/03/1999 (revisione sistema classificazione professionale), a cui fa espressamente rinvio l'art. 12 del CCNL relativo al personale del comparto delle funzioni locali del 21/05/2018, all'art. 3, co.
4, dispone che “le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse”.
Tale allegato A, con riferimento ai lavoratori di categoria B, stabilisce che: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”.
A titolo esemplificativo si riportano (così come specificato dal CCNL de quo): “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. Ancora: […] Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di pagina 7 di 11 macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Invece, per ciò che concerne i lavoratori di categoria C, sempre il suddetto allegato A, così statuisce:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza: lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Sulle differenze tra le predette categorie (B e C) si riporta quanto chiarito dalla Corte di Appello di
Bari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 519/2023 pubbl. il 20/03/2023.
<< … va richiamata – in quanto condivisa da questa Corte – la pronuncia della Corte di Appello di
Torino n. 838/2019, che evidenzia «la labilità degli elementi distintivi tra l'uno e l'altro livello, specialmente per alcuni aspetti, quale quello del c.d. “problem solving”, essendo alquanto sfuggente…la linea di demarcazione tra la “discreta complessità” e la “media complessità” dei problemi da affrontare, rispettivamente previste per il livello B e per il livello C», sicché «gli elementi differenzianti emergono soprattutto dai profili professionali previsti all'interno delle declaratorie: mentre nella categoria B sono inquadrati i lavoratori che, nel campo amministrativo, provvedono alla pagina 8 di 11 redazione di atti e di provvedimenti, sono invece inquadrati nella categoria C i lavoratori che nel campo amministrativo svolgono attività istruttoria.
Pur trattandosi di profili non tassativi ma soltanto esemplificativi, da essi è possibile ricavare le caratteristiche precipue dell'uno e dell'altro, che conducono, in coerenza con le rispettive declaratorie generali (che collocano le attività di tipo meramente operativo nel livello B e quelle di concetto nel livello C), a valorizzare particolarmente, con riferimento al livello più elevato, la tipologia dell'attività, di tipo istruttorio rispetto a quella esclusivamente trascrittiva, tipica del livello inferiore.
Ad un'attività di tipo esclusivamente operativo (livello B) si contrappone pertanto un'attività che richiede di raccogliere, analizzare ed elaborare dati, seppure nei limiti e per le finalità delle attività espletate (livello C)….
Ciò è particolarmente evidente ponendo a confronto i profili esemplificativi elencati per l'uno e per l'altro livello: sono infatti collocati nel livello B il lavoratore addetto alla cucina, l'addetto all'archivio, gli operatori CED, il conduttore di macchine complesse (scuolabus e altre).
Si tratta quindi di attività di tipo esclusivamente operativo, a fronte di quelle esemplificativamente previste all'interno del livello C, quali l'esperto di attività socioculturale, l'agente di polizia municipale e locale, l'educatore di asili nido, il geometra, il ragioniere, la maestra di scuola materna, oltre che…l'istruttore amministrativo, tutte caratterizzate dal contenuto di concetto»>>.
Ciò detto, nel caso di specie, la ricorrente – sulla scorta degli atti di delega già sopra illustrati – è stata incaricata di svolgere attività istruttoria nell'ambito delle attività cui è stata delegata (da dicembre
2014, funzioni di Ufficiale/Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, funzioni di firma d'ordine del Sindaco delle carte d'identità; da marzo 2016, agente per la gestione contabile della riscossione dei diritti di segreteria servizi demografici;
da febbraio 2017, responsabile per la legalizzazione delle firma sui certificati esteri;
nell'aprile 2015, addetta alla ricezione delle liste e delle candidature e ogni altra attività in materia di servizio elettorale).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, appare, dunque, integrata la verifica richiesta dalla giurisprudenza, in base alla quale: “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580).
pagina 9 di 11 Può conseguentemente ritenersi che la ricorrente sia stata per anni chiamata dall'Amministrazione
Comunale a svolgere mansioni relative alla categoria C, superiore a quella di formale inquadramento
(cat. B) in ragione dei provvedimenti richiamati, che prevedevano attività istruttoria e responsabilità specifiche.
L'attribuzione delle citate mansioni appare anche rivestire il carattere della prevalenza, come confermato dalle testimoni escusse.
Alla luce di quanto innanzi esposto, deve affermarsi che la ricorrente, su formale ed espresso incarico ricevuto dall'Amministrazione di appartenenza, ha assolto in via continuativa e prevalente compiti corrispondenti a una qualifica superiore, con conseguente diritto al relativo adeguamento del trattamento stipendiale, come chiarito dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. sez. lav. n. 27887/2009:
“In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lg. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c.”).
La ricorrente, dunque, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive rivendicate in ragione dello svolgimento delle mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
Per la quantificazione delle somme spettanti soccorrono i calcoli allegati alla memoria di costituzione, non esplicitamente contestati dalla parte ricorrente alla prima udienza utile, immuni da vizi formali e comunque conformi ai parametri contrattuali di riferimento, riferiti al periodo ricompreso a decorrere dal 1.1.2015 ed il 31.10.2020, data di cessazione del rapporto.
Deve infatti osservarsi come i conteggi affoliati al ricorso siano stati erroneamente parametrati alla posizione economica C5 (ossia un livello economico acquisibile solo mediante scatti di anzianità o progressioni orizzontali) mentre, correttamente, parte resistente abbia predisposto un conteggio alternativo parametrato alla posizione economica C1.
Sottraendo detti importi alle retribuzioni percepite (B1/B4) si ottiene una differenza retributiva pari ad
€.6.104,92 (v. doc. 5 fasc. resistente).
pagina 10 di 11 Deve ritenersi, invece, prescritto il diritto di credito relativo alla mensilità di dicembre del 2014, essendo in atti, quale primo idoneo atto interruttivo della prescrizione, la missiva del 10.1.2020 (v. doc.
13 fasc. ricorrente).
Conclusivamente, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di
€.6.104,92, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, scaglione “infra € 26.000,00” valore complessità bassa) – seguono la soccombenza della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, UR de LV, definitivamente pronunciando nella presente causa, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha svolto mansioni Parte_1 inquadrabili nella categoria C della classificazione del CCNL relativo al personale del comparto della funzioni locali del 21.5.2018, con decorrenza dal 22.12.2014 al 31.10.2020;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di delle differenze retributive conseguenti al Parte_1 predetto superiore inquadramento pari a €.6.104,92, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, tra loro non cumulati;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in €.2.695,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a, con distrazione in favore dell'avv. Carolina Martucci.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
UR de LV
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, UR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1950/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Carolina Martucci Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Enricomaria Orsitto
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – lavoro pubblico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, esponendo di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato, a far data dal
[...]
5.11.1979, con inquadramento B1-B4 in qualità di Applicato, fino al 31.10.2020, data del proprio pensionamento;
di aver svolto, sin dalla data di assunzione e, comunque, nel periodo che va dal
22.12.2014 al 31.10.2020, mansioni appartenenti alla categoria C, come risultante dai decreti sindacali, atti di delega e delibere prodotti in giudizio, svolgendo funzioni di Ufficiale di Anagrafe e responsabile dei relativi procedimenti, Ufficiale di Stato Civile, Responsabile dell'Ufficio Elettorale, Responsabile per la gestione contabile della data di esecutività dell'ordinanza, in qualità di agente per la riscossione diritti di segreteria, delega alla firma sui documenti di identità, alle operazioni precedenti e susseguenti alle elezioni politiche e referendarie, attività di delega alla firma sui certificati esteri e tutte le mansioni e i compiti propri dell'agente per la gestione dei diritti di segreteria;
di aver chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori e degli emolumenti maturati.
pagina 1 di 11 Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di: “1) accertare la quantità e qualità delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, alle dipendenze del Comune di CP_1
, sì come in ricorso delineate, a decorrere dal 22.12.2014; 2) accertare la loro corrispondenza
[...] all'attuale posizione retributiva di cui alla Categoria C secondo le declaratorie contrattuali succedutesi nel tempo ed evidenziate in ricorso;
in caso di esito positivo dei richiesti accertamenti: 3) dichiarare il diritto della ricorrente, anche a termini dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 52 del D.
Lgs. 165/2001, a percepire le differenze salariali scaturenti dal raffronto tra la posizione economica
Categoria “B” e la posizione economica di cui alla Categoria “C”, immediatamente successiva, o secondo quanto ritenuto di giustizia – anche in esito allo scenario istruttorio che andrà delineandosi ed ove necessario a termini dell'art. 432 cpc -, a decorrere dal 14.12.2014 e sino al 31.10.2020; 4) condannare, per l'effetto, il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della sig.ra delle differenze tutte, pari ad €.20.652,32 o a Parte_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, tra il trattamento economico da questa percepito e quello determinato in riferimento alla categoria “C”, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Si è costituito in giudizio il contestando integralmente le avverse pretese, Controparte_1 eccependo la prescrizione delle differenze retributive relative alla mensilità di dicembre 2014, nel merito chiedendo rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per i motivi che seguono, richiamando le argomentazioni rese in una fattispecie analoga da Codesto Tribunale (cfr. sentenza n. 3024/2024 dell'8/11/2024, est. dott.ssa
Vitarelli).
La ricorrente deduce di aver diritto alle differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
Quanto alle conseguenze derivanti dall'espletamento di mansioni superiori, per il personale pubblico non di livello dirigenziale, l'articolo 52 d.lgs. 165/2001, prevede, in sintesi, la seguente disciplina: a) il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive;
b) l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini pagina 2 di 11 dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione;
c) il dipendente pubblico può essere adibito, per oggettive esigenze di servizio, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nelle seguenti due ipotesi: 1) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
2) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza; d) in entrambe le ipotesi, il dipendente ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore;
e) fuori dai casi elencati nel punto c), l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore è affetta da nullità, sebbene al lavoratore spetti, comunque, la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore;
inoltre, il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave;
f) si considera svolgimento di mansioni superiori, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;
g) qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, l'amministrazione è tenuta ad avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data di assegnazione del dipendente stesso alle mansioni superiori.
L'orientamento giurisprudenziale assolutamente dominante ha precisato che il diritto alla retribuzione propria di una mansione superiore prescinde dalla legittimità di tale assegnazione (Cass. n.
18808/2013: “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.”; Cass. n. 20978/2011: “Nel lavoro pubblico contrattuale, il diritto di essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori a titolo di sostituzione del dirigente assente ovvero di reggenza non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione delle mansioni e alle previsioni dei contratti collettivi”;
Cass. n. 24266/2016: “In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la pagina 3 di 11 retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento”).
Ciò chiarito, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la correttezza della prospettazione della ricorrente.
La teste escussa all'udienza del 24.1.2025, ha confermato tutte le circostanze Testimone_1 articolate ai capitoli di prova (Circa il capitolo di prova ammesso sub F del ricorso - vero che la sig.ra
è stata adibita all'attività di delega alla firma sui documenti di identità, alle operazioni Pt_1 precedenti e susseguenti alle elezioni politiche e referendarie, alle deleghe di natura contabile, a tutte le attività dell'AIRE, ed altro - la testimone risponde: "Confermo la circostanza che mi viene letta. Tanto so perché eravamo colleghe, io sono andata in pensione dopo di lei, dall'1.2.2022. Io lavoravo nell'ufficio tecnico, anche se in un ufficio diverso, essendo il Comune piccolo sapevamo tutto di tutti.
Ogni tanto è capitato di fare lo straordinario elettorale insieme". Circa il capitolo di prova ammesso sub G del ricorso - vero che la è stata delegata alle autentiche di firme e rilascio di atti notori, in Pt_1 forza presso l'ufficio anagrafe, nonché quelle di contabile e di delegata alla firma, per oltre trent'anni - la testimone risponde: "Confermo la circostanza, non so dire se svolgesse queste mansioni da oltre 30 anni, però che io ricordi lei faceva queste cose. Sicuramente ha svolto queste attività negli ultimi 5 anni di servizio, anche prima, ma sicuramente negli ultimi 5 anni". Circa il capitolo di prova ammesso sub H del ricorso - vero che, al fine di accelerare le pratiche in assenza della la stessa lasciava Pt_1 gli atti notori già predisposti in modo che i colleghi di lavoro dovessero solo inserire i nominativi in quanto era lei a dover firmare gli atti - la testimone risponde: "Non lo so. Però posso dire, con riferimento agli ultimi 5 anni, che il collega di ufficio fosse ". Circa il capitolo di Persona_1 prova ammesso sub I del ricorso - vero che, per quanto attiene l'AIRE, la provvedeva alla Pt_1 iscrizione, cancellazione, nascita autorizzazioni al rilascio delle carte di identità da parte dei Parte_2 ai cittadini residenti all'estero - la testimone risponde: " Confermo la circostanza". Circa il capitolo di prova ammesso sub L del ricorso - vero che la sig.ra provvedeva al rilascio delle certificazioni Pt_1 di cui all'art. 33 comma 2, del DPR 30.5.1989 n. 223 e che le erano state consegnate le chiavi pagina 4 di 11 dell'Ufficio e le passwords per l'espletamento del servizio - la testimone risponde: " Confermo la circostanza, si tratta dei certificati anagrafici ". Circa il capitolo di prova ammesso sub N del ricorso - vero che la era addetta alla ricezione delle liste e delle candidature ed al rilascio della relativa Pt_1 ricevuta, nonché alla ricezione delle designazioni dei rappresentanti di lista ed al rilascio della relativa ricevuta e ad ogni altra attività in materia di servizio elettorale - la testimone risponde: "Confermo la circostanza ". Circa il capitolo di prova ammesso sub O del ricorso - vero che la era stata Pt_1 designata per la legalizzazione delle firme sui certificati esteri - la testimone risponde: " Confermo la circostanza ").
Analogamente ha confermato tutti i capitoli di prova, la teste (“Circa il capitolo di Testimone_2 prova ammesso sub F del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza che mi viene letta.
Tanto so perché sono stata assunta, dal 2001, al Comune di e, da quando è andata CP_1 via la collega, mi occupo in parte dell'anagrafe, durante gli ultimi 5 anni di lavoro della ricorrente lavoravo presso i servizi sociali, come operatrice, e nello svolgimento delle mie attività collaboravo con la ricorrente, ad esempio per gli assegni di maternità poiché le domande devono essere presentate al proprio Comune di residenza e, in quel caso, l'ufficio anagrafe effettuava il controllo e andavo dalla collega a chiedere informazioni". Circa il capitolo di prova ammesso sub G del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza, lei svolgeva queste funzioni ". Circa il capitolo di prova ammesso sub H del ricorso la testimone risponde: " Confermo che la collega si occupava degli atti notori, poi come funzionasse l'ufficio non so". Circa il capitolo di prova ammesso sub I del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza" Circa il capitolo di prova ammesso sub L del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza, anche perché è quello che sto svolgendo io da quando la ricorrente è andata in pensione. Preciso che svolgo questa attività in forza di un decreto sindacale.
Non ho tuttavia ricevuto un aumento di stipendio". Circa il capitolo di prova ammesso sub N del ricorso la testimone risponde: "Confermo la circostanza. È vero e posso dire che in alcune elezioni anche io sono stata tra i dipendenti a supporto per lo svolgimento di questa attività". Circa il capitolo di prova ammesso sub O del ricorso la testimone risponde: " Confermo la circostanza ").
Lo svolgimento di predette mansioni risulta provato anche per tabulas mediante la documentazione di seguito elencata.
1. Decreto del Sindaco n. 13 del 22.12.2014, protocollo n. 568, con cui il Sindaco di , CP_1 considerato che “la sig.ra è già delegata alle autentiche di firme e rilascio di atti notori ed in Pt_1 forza presso l'ufficio anagrafe da oltre trent'anni”, delegava “alla ricorrente, dipendente a tempo pagina 5 di 11 indeterminato inquadrata nella categoria B4, assegnata al settore Servizi Demografici e avente i seguenti requisiti: titolo di studio, Maturità Scientifica, professionalità, moralità, buona condotta ed affidabilità, le funzioni di Ufficiale dell'Anagrafe ai sensi e per gli effetti della L. 1228/1954, del DPR
223/1989 e della L. 470/1988, nonché le funzioni di firma d'ordine del Sindaco delle carte di identità”, con la precisazione che “il delegato provvederà altresì, d'ordine del delegante, al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 33 comma 2, del DPR 30.5.1989 n. 223. Alla stessa sono consegnate le chiavi dell'Ufficio e le password per l'espletamento del servizio”. La ricorrente è stata nominata quale responsabile dell'Ufficio Anagrafe e dei relativi procedimenti. Il decreto è stato inviato alla Prefettura di Foggia per il visto;
2. Decreto del Sindaco n. 5 dell'1.3.2016, con cui il Sindaco di “stanti i requisiti di CP_1 professionalità, moralità, buona condotta ed affidabilità nonché già delegata alle autentiche di firme e rilascio di atti notori ed in forza presso l'ufficio anagrafe da oltre trent'anni e le funzioni di Ufficiale dell''Anagrafe, le funzioni di firma d'ordine del Sindaco, delegava, ad ordine del delegante, al rilascio di certificazioni di cui all'art. 33 c.2 DPR 30.5.1989 n. 223 e responsabile dell'Ufficio anagrafe e dei relativi procedimenti, nominandola quale responsabile dell'Ufficio Anagrafe e dei relativi procedimenti, fino a revoca con provvedimento espresso”.
3. Decreto n. 10 del 2.10.2020, protocollo n. 50988 del 3.10.2020 della prefettura di Foggia, “con cui il
Sindaco di , allo scopo di rendere più spedito il disbrigo delle pratiche e più sollecito CP_1 il rilascio delle certificazioni e di tutti gli atti afferenti alla materia anagrafica e considerata la necessità di conferire formale delega alla dipendente delegava la ricorrente alle funzioni di Pt_1
Ufficiale dell'Anagrafe con l'attribuzione di cui alla L. 1228/1954 ed al DPR 223/1989 e ss.mm. ii, nonché alla firma delle carte di identità d'ordine del Sindaco”.
4. Decreto n. 11 del 30.9.2020, protocollo n. 102 “con cui il Sindaco di al fine di CP_1 rendere più spedite o sollecite le procedure di autenticazione e legalizzazione di foto, firme e copie e più in generale di tutti gli atti in ambito di documentazione amministrativa, decretava di incaricare la alle predette mansioni”. Pt_1
5. Atto di delega del 30.4.2015 con cui il Segretario Comunale del Comune di , in CP_1 occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, con provvedimento n. 2995, delegava la dipendente “a: 1) alla ricezione delle liste e delle candidature ed al rilascio della relativa Pt_1 ricevuta;
2) alla ricezione delle designazioni dei rappresentanti di lista ed al rilascio della relativa pagina 6 di 11 ricevuta;
3) ad ogni altra attività in materia di servizio elettorale per la quale la legge prescriva la presenza in ufficio del segretario comunale in giorni ed ore tassativamente stabiliti”.
6. Atto del 7.2.2017, con cui il Comune di – servizi demografici – in riferimento alla CP_1 nota della Prefettura del 24.1.2017 n. 1000/2017 AREA IV, designava la sig.ra per la Pt_1 legalizzazione delle firme sui certificati esteri;
visto di approvazione della Prefettura di Foggia n. 1132 del 7.2.2017; approvazione della Prefettura di Foggia n. 1132 del 7.2.2017.
7. Delibera n. 20 del 2.3.2016, con cui la Giunta Comunale nominava, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, tra gli altri, la ricorrente quale agente per la gestione contabile della riscossione diritti di segreteria servizi demografici. (cfr. per tutti doc.6).
Le mansioni affidate alla ricorrente non rientrano nella categoria di formale in quadramento, ovvero cat. B, posizione: B5, qualifica: applicato, CCNL comparto funzioni locali.
Il CCNL del 31/03/1999 (revisione sistema classificazione professionale), a cui fa espressamente rinvio l'art. 12 del CCNL relativo al personale del comparto delle funzioni locali del 21/05/2018, all'art. 3, co.
4, dispone che “le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse”.
Tale allegato A, con riferimento ai lavoratori di categoria B, stabilisce che: “Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta”.
A titolo esemplificativo si riportano (così come specificato dal CCNL de quo): “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. Ancora: […] Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di pagina 7 di 11 macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Invece, per ciò che concerne i lavoratori di categoria C, sempre il suddetto allegato A, così statuisce:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza: lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Sulle differenze tra le predette categorie (B e C) si riporta quanto chiarito dalla Corte di Appello di
Bari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 519/2023 pubbl. il 20/03/2023.
<< … va richiamata – in quanto condivisa da questa Corte – la pronuncia della Corte di Appello di
Torino n. 838/2019, che evidenzia «la labilità degli elementi distintivi tra l'uno e l'altro livello, specialmente per alcuni aspetti, quale quello del c.d. “problem solving”, essendo alquanto sfuggente…la linea di demarcazione tra la “discreta complessità” e la “media complessità” dei problemi da affrontare, rispettivamente previste per il livello B e per il livello C», sicché «gli elementi differenzianti emergono soprattutto dai profili professionali previsti all'interno delle declaratorie: mentre nella categoria B sono inquadrati i lavoratori che, nel campo amministrativo, provvedono alla pagina 8 di 11 redazione di atti e di provvedimenti, sono invece inquadrati nella categoria C i lavoratori che nel campo amministrativo svolgono attività istruttoria.
Pur trattandosi di profili non tassativi ma soltanto esemplificativi, da essi è possibile ricavare le caratteristiche precipue dell'uno e dell'altro, che conducono, in coerenza con le rispettive declaratorie generali (che collocano le attività di tipo meramente operativo nel livello B e quelle di concetto nel livello C), a valorizzare particolarmente, con riferimento al livello più elevato, la tipologia dell'attività, di tipo istruttorio rispetto a quella esclusivamente trascrittiva, tipica del livello inferiore.
Ad un'attività di tipo esclusivamente operativo (livello B) si contrappone pertanto un'attività che richiede di raccogliere, analizzare ed elaborare dati, seppure nei limiti e per le finalità delle attività espletate (livello C)….
Ciò è particolarmente evidente ponendo a confronto i profili esemplificativi elencati per l'uno e per l'altro livello: sono infatti collocati nel livello B il lavoratore addetto alla cucina, l'addetto all'archivio, gli operatori CED, il conduttore di macchine complesse (scuolabus e altre).
Si tratta quindi di attività di tipo esclusivamente operativo, a fronte di quelle esemplificativamente previste all'interno del livello C, quali l'esperto di attività socioculturale, l'agente di polizia municipale e locale, l'educatore di asili nido, il geometra, il ragioniere, la maestra di scuola materna, oltre che…l'istruttore amministrativo, tutte caratterizzate dal contenuto di concetto»>>.
Ciò detto, nel caso di specie, la ricorrente – sulla scorta degli atti di delega già sopra illustrati – è stata incaricata di svolgere attività istruttoria nell'ambito delle attività cui è stata delegata (da dicembre
2014, funzioni di Ufficiale/Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, funzioni di firma d'ordine del Sindaco delle carte d'identità; da marzo 2016, agente per la gestione contabile della riscossione dei diritti di segreteria servizi demografici;
da febbraio 2017, responsabile per la legalizzazione delle firma sui certificati esteri;
nell'aprile 2015, addetta alla ricezione delle liste e delle candidature e ogni altra attività in materia di servizio elettorale).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, appare, dunque, integrata la verifica richiesta dalla giurisprudenza, in base alla quale: “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580).
pagina 9 di 11 Può conseguentemente ritenersi che la ricorrente sia stata per anni chiamata dall'Amministrazione
Comunale a svolgere mansioni relative alla categoria C, superiore a quella di formale inquadramento
(cat. B) in ragione dei provvedimenti richiamati, che prevedevano attività istruttoria e responsabilità specifiche.
L'attribuzione delle citate mansioni appare anche rivestire il carattere della prevalenza, come confermato dalle testimoni escusse.
Alla luce di quanto innanzi esposto, deve affermarsi che la ricorrente, su formale ed espresso incarico ricevuto dall'Amministrazione di appartenenza, ha assolto in via continuativa e prevalente compiti corrispondenti a una qualifica superiore, con conseguente diritto al relativo adeguamento del trattamento stipendiale, come chiarito dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. sez. lav. n. 27887/2009:
“In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lg. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c.”).
La ricorrente, dunque, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive rivendicate in ragione dello svolgimento delle mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
Per la quantificazione delle somme spettanti soccorrono i calcoli allegati alla memoria di costituzione, non esplicitamente contestati dalla parte ricorrente alla prima udienza utile, immuni da vizi formali e comunque conformi ai parametri contrattuali di riferimento, riferiti al periodo ricompreso a decorrere dal 1.1.2015 ed il 31.10.2020, data di cessazione del rapporto.
Deve infatti osservarsi come i conteggi affoliati al ricorso siano stati erroneamente parametrati alla posizione economica C5 (ossia un livello economico acquisibile solo mediante scatti di anzianità o progressioni orizzontali) mentre, correttamente, parte resistente abbia predisposto un conteggio alternativo parametrato alla posizione economica C1.
Sottraendo detti importi alle retribuzioni percepite (B1/B4) si ottiene una differenza retributiva pari ad
€.6.104,92 (v. doc. 5 fasc. resistente).
pagina 10 di 11 Deve ritenersi, invece, prescritto il diritto di credito relativo alla mensilità di dicembre del 2014, essendo in atti, quale primo idoneo atto interruttivo della prescrizione, la missiva del 10.1.2020 (v. doc.
13 fasc. ricorrente).
Conclusivamente, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di
€.6.104,92, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di lavoro, scaglione “infra € 26.000,00” valore complessità bassa) – seguono la soccombenza della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, UR de LV, definitivamente pronunciando nella presente causa, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha svolto mansioni Parte_1 inquadrabili nella categoria C della classificazione del CCNL relativo al personale del comparto della funzioni locali del 21.5.2018, con decorrenza dal 22.12.2014 al 31.10.2020;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di delle differenze retributive conseguenti al Parte_1 predetto superiore inquadramento pari a €.6.104,92, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, tra loro non cumulati;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in €.2.695,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a, con distrazione in favore dell'avv. Carolina Martucci.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
UR de LV
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