Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026
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- 1. Ricorso Commissione Tributaria: Serve Avvocato?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 marzo 2026
Introduzione Se hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un fermo amministrativo o un'iscrizione ipotecaria, la domanda “Ricorso in Commissione Tributaria: serve avvocato?” non è un dettaglio formale. È una scelta che può determinare se la tua difesa sarà ammissibile, se riuscirai a bloccare (o almeno rallentare) effetti economici immediati e, soprattutto, se eviterai errori che spesso diventano irreversibili quando scattano decadenze e preclusioni processuali. Nel processo tributario, infatti, i termini sono perentori (in primis i 60 giorni dall'atto notificato) e l'atto introduttivo deve rispettare requisiti stringenti: sbagliare impostazione o sottoscrizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026REG.PROV.COLL.
N. 03075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3075 del 2025, proposto da
A.ME TI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A006D5CFD6, A006D6AB65, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso lo studio Ivan Marrone in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
AC Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria-Stazione Unica Appaltante Regionale S.U.A.R., non costituita in giudizio;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, Theras Lifetech S.r.l. Unipersonale, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 254/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AC e della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. FF TO e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A. ME TI s.r.l. (di qui in poi “ME”) ha partecipato alla procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’ affidamento della fornitura di microinfusori di insulina e sistemi di monitoraggio continuo per la terapia del diabete mellito di tipo 1 e 2 insulinotrattato e relativo materiale di consumo, per le necessità degli enti sanitari delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta, bandita dalla Regione Liguria in data 8 giugno 2023 e finalizzata alla selezione di più soggetti idonei a fornire alle Aziende sanitarie locali i prodotti richiesti, secondo il modulo dell’accordo quadro.
2. Prima che la gara fosse aggiudicata, con comunicazione del 6 giugno 2024 inviata a mezzo pec il 7 giugno 2024, indirizzata alla SUAR Regione Liguria, ME ha comunicato l’indisponibilità dei dispositivi offerti a far data dal 1° luglio 2024, poiché l’azienda fornitrice (Waveform Technologies Inc.) ne aveva cessato la produzione, rappresentando in ogni caso di essersi attivata per cercare nuovi sistemi diagnostici in sostituzione di quelli offerti, a termini e condizioni non peggiori di quelle precedentemente assicurate.
3. La Regione Liguria, con provvedimento n. 4207 del 25 giugno 2024, ha disposto l’aggiudicazione dei lotti 5 e 6, oggetto del presente contenzioso, anche in favore della società ME, in qualità di seconda classificata per i suddetti lotti.
4. Con comunicazioni del 10 luglio e del 6 settembre 2024, ME ha rappresentato alla stazione appaltante l’impossibilità di addivenire alla stipula del contratto, stante l’indisponibilità sopravvenuta del prodotto offerto in gara.
5. Con provvedimento n. 6942 del 22 ottobre 2024 la stazione appaltante ha disposto la revoca dell'aggiudicazione dei lotti n. 5 e 6 (oltre che del lotto 4, non oggetto del presente giudizio), la segnalazione della società all’AC e l’escussione della garanzia provvisoria pari ad € 165.000,00.
6. ME ha impugnato la revoca dinanzi al T.a.r. per la Liguria, deducendo l’illegittimità dell’escussione per intervenuta inefficacia dell’offerta, la non imputabilità della sopravvenienza e la conseguente illegittimità dell’aggiudicazione in proprio favore, non essendo essa mai divenuta aggiudicataria dei lotti in contestazione.
7. Il T.a.r., con la sentenza in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di AC, per carenza di legittimazione passiva, e lo ha respinto nel merito.
8. ME ha proposto appello, affermando di prestare acquiescenza al capo della decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di AC (alla quale l’appello è stato comunque notificato “ per mera notizia e per completezza del contraddittorio ”), affidando il gravame alle seguenti articolate censure.
8.1. Con il primo motivo, ME ha lamentato la violazione degli articoli 93 e 32 co. 4,6 e 8 del D.lgs n. 50/2016, deducendo che la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’escussione della fideiussione, poiché l’efficacia dell’offerta era venuta meno prima del provvedimento di aggiudicazione, allorquando l’offerente non era tenuto a stipulare il contratto. In particolare, nel caso di specie, il termine di validità dell’offerta era stato indicato negli atti di gara in 270 giorni ed era scaduto il 4 giugno 2024, data in cui l’offerta era automaticamente venuta meno. Inoltre, pur a voler prescindere da tale effetto caducatorio automatico, ME, prima dell’aggiudicazione intervenuta in data 25 giugno 2024, aveva inviato alla stazione appaltante la comunicazione a mezzo pec del 6 giugno 2024, ricevuta in data 7 giugno 2024, con la quale aveva fatto presente di non avere più la disponibilità dei prodotti oggetto di gara.
8.2. Poste queste premesse, con il secondo motivo di appello ME ha dedotto l’illegittima escussione della garanzia provvisoria, dovendosi ritenere che, ai sensi di quanto affermato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2022, l’Amministrazione non avrebbe dovuto aggiudicarle la commessa, ma avrebbe dovuto escludere l’operatore, non potendo successivamente escutere la garanzia nei confronti di un soggetto non aggiudicatario.
8.3. Ulteriore violazione dell’art. 93 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 ha costituito oggetto del terzo motivo di appello, con il quale ME ha dedotto che la mancata stipula del contratto è stata determinata da una causa di forza maggiore a lei non imputabile, risultando conseguentemente illegittima l’escussione della garanzia provvisoria, con ulteriore violazione del considerando 1 e dell’art. 18 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e subordinata richiesta di rimessione della questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell’art. 93 c. 6 cit. alla CGUE.
8.4. Infine, con il quarto ordine di censure, ME ha dedotto che l’escussione della cauzione non avrebbe in nessun caso potuto colpire il secondo graduato, che non può essere considerato alla stregua di un aggiudicatario, ma solo di un mero “idoneo”, pena l’incostituzionalità dell’art. 93 cit., per violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità, con connessa richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
9. Si è costituita la Regione Liguria chiedendo la reiezione del gravame.
10. Si è costituita l’AC, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver adottato alcun atto connesso alla procedura regionale impugnata.
11. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
12. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AC, estranea alla materia del contendere, non avendo l’Autorità disposto alcuna annotazione nel Casellario informatico nei confronti dell’operatore economico odierno appellante.
13. Nel merito, i motivi di appello, che si prestano a trattazione congiunta, sono infondati.
14. Giova premettere che l’art 32 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’offerta sia vincolante, per il proponente, per il periodo indicato nel bando o nella lettera di invito, ovvero in mancanza per 180 giorni dal termine per la sua presentazione, salvo proroghe da parte della stazione appaltante.
Scaduto il suddetto termine, l’impresa offerente può sicuramente, nell’ambito delle sue autonome determinazioni imprenditoriali, mantenere ferma o meno l’offerta oramai scaduta.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito che lo scopo del termine minimo di vincolatività dell’offerta non è quello di circoscrivere temporalmente l’efficacia dell’impegno contrattuale del concorrente, ma è quello di mantenere l’offerta ferma per tutto il periodo di presumibile durata della gara. Pertanto, la scadenza del termine di durata dell’offerta non ne determina la sopravvenuta inefficacia, ma consente al concorrente di ritirarla senza essere perciò soggetto ad alcuna conseguenza sfavorevole. Perché ciò avvenga occorre dunque una manifestazione di volontà, in assenza della quale l’offerta può sempre essere accettata dall’amministrazione, attraverso l’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5425).
E’ stato conseguentemente chiarito che non può ritenersi illegittima una procedura di gara per il fatto che l’aggiudicazione definitiva è intervenuta in un momento in cui erano già scaduti il periodo di vincolatività delle offerte ex art. 32, comma 4, del D. lgs. n. 50 del 2016 e quello di validità delle cauzioni provvisorie ex art. 93, comma 5, del medesimo D. lgs., “ con l’effetto che le offerte […], una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia ” (cfr. Cons. Stato, V, 17 giugno 2019, n. 4050; Cons. Stato, III, 25 febbraio 2013, n. 1169; V, 7 gennaio 2009, n. 9; VI, 24 novembre 2010, n. 8224; cfr. in proposito anche delibera AC n. 321 del 29 marzo 2017).
15. Ecco che, il termine indicato dall’art. 32 c. 4 cit., differentemente da quanto sostenuto dall’appellante, non costituisce affatto il dies ad quem entro cui deve avvenire l’aggiudicazione, ma indica il lasso d tempo entro il quale l’offerta si presume conservi la propria remuneratività e, trascorso il quale, l’interessato può scegliere liberamente di liberarsi dal vincolo, per il sol fatto del venir meno di tale presunzione (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5425).
16. Tanto chiarito, può passarsi all’esame della questione concernente la validità e, in subordine, il valore rinunciativo, della comunicazione inviata da ME a mezzo pec in data 6 giugno 2024 al SUAR della Regione Liguria.
17. Principiando dalla prima delle due questioni, l’appellane ha dedotto di aver inviato la suddetta comunicazione agli indirizzi presenti sul portale internet della SUAR, alla pagina “contatti” (suar@regione.liguria.it, gare.contratti@regione.liguria.it, funzione.gare@pec.liguriadigitale.it), insistendo sulla validità di tale modalità di comunicazione, pur non prevista dal Disciplinare di gara (il quale faceva esclusivo riferimento al sistema “Sintel” all’uopo previsto), alla luce principi del risultato e della fiducia; la stazione appaltante, di contro, ha dedotto di non aver mai ricevuto la suddetta comunicazione prima dell’aggiudicazione, attraverso l’apposita piattaforma indicata espressamente dagli artt. 3.1 e 3.2 del disciplinare di gara, venendone a conoscenza solo in occasione della seconda comunicazione di indisponibilità degli strumenti offerti, effettuata solo dopo l’aggiudicazione in data 10 luglio 2024, questa volta all’indirizzo corretto indicato dalla stazione appaltante (appalti.sanita@cert.regione.liguria.it).
17.1. Il T.a.r. non si è pronunciato su tale questione, riproposta dalle parti nel presente grado di giudizio.
17.2. Ritiene il Collegio che la comunicazione via pec del 6 luglio 2024 non sia stata correttamente recapitata alla stazione appaltante.
17.3. Il disciplinare di gara prevede specifiche e non derogabili modalità di comunicazione con la stazione appaltante, disponendo, all’art. 3.1. che “…verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, questa Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale. Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo all’indirizzo PEC: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it. ” e, all’art. 3.2., che “ tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara ”.
17.4. ME, nell’inviare la comunicazione del 6 luglio 2024, non ha utilizzato né la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, né l’indirizzo di posta elettronica certificato indicato in alternativa dalla stazione appaltante (appalti.sanita@cert.regione.liguria.it.), indirizzo quest’ultimo sicuramente a conoscenza di ME, poiché utilizzato, invece, per l’invio della comunicazione del 10 luglio 2024, successiva all’aggiudicazione.
17.5. E’ dunque evidente che la mancata conoscenza della comunicazione del 6 giugno 2024 da parte della stazione appaltante sia stata determinata da un errore imputabile a ME, che non può pertanto invocare i principi del risultato o della fiducia per ovviare all’inosservanza delle prescrizioni della lex specilis , esigibili da parte di un operatore professionale dotato di una solida organizzazione aziendale, capace di assicurare la pronta ed efficace interazione con la stazione appaltante, secondo le modalità espressamente stabilite dalla medesima lex specialis .
18. Ma pur a voler prescindere da tali preliminari (ed in tesi assorbenti) considerazioni, passando alla seconda delle sopra richiamate questioni, relativa al significato da attribuire della comunicazione inviata da ME a mezzo pec in data 6 giugno 2024 al SUAR della Regione Liguria, erra l’appellante nel voler attribuire alla suddetta comunicazione un valore chiaramente rinunciativo, a valere quale volontà di svincolarsi dall’impegno assunto.
18.1. Nella suddetta comunicazione ME ha segnalato “ che nelle more della disponibilità di un nuovo sistema di monitoraggio in continuo del glucosio, l'attuale Prodotto non sarà più disponibile e non potrà essere più fornito a Codesta Amministrazione a far data dal 1° luglio 2024. Tale situazione è venuta in essere, nonostante tutti gli sforzi profusi dalla scrivente, a causa della unilaterale decisione di cessare la produzione del Prodotto da parte del Fabbricante; è quindi indipendente da ogni nostra volontà e comunque non è a noi attribuibile in alcun modo. La società si è già in ogni caso attivata per cercare nuovi sistemi da fornire come replacement del Prodotto; ”, concludendo che “ sarà nostra cura informare con la massima celerità Codesta Amministrazione non appena questi saranno disponibili per verificare con la Vostra Amministrazione la possibilità di fornire il nuovo sistema in sostituzione del Prodotto, comunque sempre a termini e condizioni non peggiori rispetto a quelle di cui al Prodotto cessato. ”
18.2. La comunicazione, oltre a non contener alcuna esplicita affermazione in merito alla volontà di ritirare l’offerta – ritiro che ben sarebbe stato possibile in ragione dell’avvenuta scadenza del termine di validità dell’offerta – si chiude con un’assunzione di impegno che smentisce chiaramente la volontà di un ritiro dalla gara, essendosi l’offerente impegnato espressamente a cercare nuovi prodotti in sostituzione di quelli non più disponibili, riservandosi di sottoporli all’Amministrazione per l’approvazione, assicurando condizioni non peggiori di quelle relative ai prodotti originariamente offerti.
18.3. E’ dunque evidente che, dal tenore letterale della dichiarazione, ME non abbia inteso rinunciare alla gara e ritirare l’offerta, quanto piuttosto assicurarsi di poter continuare a gareggiare, chiarendo di essersi già attivata per reperire un prodotto similare a quello non più disponibile.
19. Alla luce dell’opzione giurisprudenziale richiamata in premessa, pertanto, non sussiste alcuna inequivoca manifestazione di volontà di privare di efficacia l’offerta da parte dell’operatore economico, che anzi ha manifestato un intendimento di segno opposto, legittimando la stazione appaltante a proseguire l’iter della procedura, addivenendo all’aggiudicazione.
20. Consegue a quanto sopra che legittimamente la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione in favore di ME, non avendo la società ritirato la propria offerta, e che, altrettanto legittimamente, la medesima stazione appaltante ha proceduto a revocare l’aggiudicazione, stante l’indisponibilità di ME a stipulare il contratto, escutendo la cauzione.
21. Al riguardo, deve precisarsi che la mancata stipula del contratto è dipesa da fatto addebitabile all’aggiudicatario, trovando, pertanto, piana applicazione la disposizione prevista dall’art. 93, comma 6 del D.lgs n. 50/2016.
La norma, come interpretata, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 7/2022), presuppone un “fatto” del debitore principale che viola le regole di gara che comporta – a seguito dell’eliminazione del riferimento al dolo e alla colpa grave da parte del citato decreto legislativo n. 56 del 2017 – la configurazione di un modello di responsabilità oggettiva, con conseguente esclusione di responsabilità nei soli casi di dimostrata assenza di un rapporto di causalità, e ciò coerentemente con la funzione della garanzia provvisoria, che nella fase fisiologica assolve alla sola funzione di consentire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, con obbligo dell’amministrazione di svincolare tale garanzia al momento della sottoscrizione del contratto, mentre nella fase patologica consente all’amministrazione di azionare il rimedio di adempimento dell’obbligo di pagamento della somma predeterminata dalla legge con funzione compensativa dei danni relativi alla fase procedimentale.
22. Nel caso di specie è evidente che la mancata stipula del contratto è riconducibile al solo fatto dell’aggiudicatario, il quale non è stato più in grado di assicurare quanto promesso in offerta, senza ritirare formalmente la propria offerta, limitandosi ad una comunicazione che, oltre a non essere stata correttamente e tempestivamente indirizzata alla stazione appaltante (prima dell’aggiudicazione), ha avuto un contenuto in ogni caso soprassessorio ed ambiguo, integrando pienamente il requisito di legge del “fatto addebitabile all’aggiudicatario”.
23. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’interruzione del rapporto di fornitura con la società statunitense produttrice dei macchinari non può integrare ipotesi di causa di forza maggiore idonea ad interrompere il nesso causale tra inadempimento e danno, sollevando la società da ogni addebito, sia pure in termini strettamente causalistici.
Al riguardo, inquadrata correttamente la fattispecie nell’alveo delle trattative propedeutiche alla stipula del contratto e, dunque, richiamate le coordinate ermeneutiche che presidiano il riconoscimento della responsabilità precontrattuale (cfr., ex plurimis , Cass Civ., 27648/2011), assumono rilievo assorbente gli obblighi di buona fede e correttezza comportamentale normativamente imposti dagli articoli 1337 e 1338 c.c., i quali impongono, tra l’altro, di dare tempestiva ed integrale conoscenza alla controparte di eventuali cause di invalidità dello stipulando contratto.
24. Nel caso di specie, è la stessa appellante a riconoscere che l’uscita di produzione dei macchinari era stata resa pubblica dalla società di diritto irlandese TY OT plc con comunicato stampa del 31 gennaio 2024, mentre ME atteso a comunicare tale circostanza fino al 10 luglio 2024, ovvero al 6 giugno 2024 secondo la prospettazione dell’appellante, senza peraltro dichiarare chiaramente la propria volontà di ritirare l’offerta.
25. Tale comportamento integra una manifesta violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede nella fase delle trattative e non consente di ritenere sussistente alcuna causa di forza maggiore idonea ad interrompere il nesso di causalità tra inadempimento e danno.
26. Non può, pertanto, ME pretendere di essere sollevata da ogni responsabilità adducendo a causa di forza maggiore l’inadempimento del proprio fornitore, che la stessa conosceva, ovvero era in condizione di conoscere da molti mesi prima di comunicarlo alla stazione appaltante e che, in ogni caso, la società aveva ritenuto di poter superare reperendo prodotti analoghi sul mercato, come comunicato alla stazione appaltante in data 6 giugno 2024.
27. E’ dunque erronea la prospettiva da cui muove l’appellante, non essendo l’incameramento della cauzione conseguito, automaticamente, ad un fatto non imputabile, poiché sostanzialmente imputabile ad un terzo, quanto piuttosto al comportamento omissivo, intempestivo e, comunque, ondivago e scarsamente chiaro della ME.
28. Ne consegue che non è rinvenibile, nella fattispecie, alcuna frizione con principio di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 18 e al considerando 1 della Direttiva 2014/24, non sussistendo i presupposti per la rimessione della questione di interpretazione pregiudiziale dell’art. 93 c. 6 come invocata in appello, né tantomeno i paventati rischi di violazione del divieto di gold plating agitati, peraltro solo nel presente grado di appello, da ME.
29. Inammissibili risultano, poi, le contestazioni relative all’entità della cauzione, che per il vero l’appellante ha inteso proporre per la prima volta nel presente grado di giudizio, incorrendo chiaramente nella violazione di cui all’art. 104 c.1 c.p.a..
30. Stessa sorte merita anche la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione all’asserita violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità conseguente ad un’interpretazione dell’art. 93 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 che consentisse l’escussione della cauzione anche nei confronti di un operatore “idoneo”, ma non aggiudicatario.
30.1. La censura è manifestamente infondata, dovendosi ribadire la natura sostanziale di aggiudicatario vero e proprio di ME.
30.2. Al riguardo è necessario osservare che l’articolo 1 del Disciplinare dispone testualmente che: “ L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le modalità descritte all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 lett a), ovvero in Accordo Quadro senza riaprire il confronto competitivo. La procedura non è finalizzata all’individuazione di un unico aggiudicatario, ma attraverso di essa si perverrà alla selezione di più soggetti ritenuti idonei a fornire alle Aziende sanitarie i prodotti richiesti. Le Aziende sanitarie ordineranno i prodotti in base al criterio della appropriatezza terapeutica-assistenziale, per ciascun lotto, specificatamente: 1. Nei casi dei pazienti di primo arruolamento, sarà fornito il prodotto della ditta risultata avere il miglior rapporto prezzo-qualità in gara (I° classificata), in una percentuale di almeno il 60% dei quantitativi stimati; 2. Sulla base della prescrizione medica, potrà essere fornito il prodotto offerto dagli altri operatori economici risultati idonei, in una percentuale massima del 40% dei quantitativi stimati ”.
30.3. E’ pertanto evidente che tutti gli “idonei” sono considerati dalla lex specialis aggiudicatari, differenziandosi solo perché al primo in classifica è assicurata una percentuale maggiore (almeno il 60% dei quantitativi stimati), mentre ai successivi aggiudicatari graduati è riservato la percentuale massima del 40% dei quantitativi stimati.
30.4. A ciò deve aggiungersi, laddove ve ne fosse bisogno, che, come correttamente osservato dall’appellata, la mancata sottoscrizione del contratto determina comunque un pregiudizio all’Amministrazione sia che si tratti dell’aggiudicatario principale, fornitore di almeno il 60% del prodotto, sia che si tratti dei successivi aggiudicatari, fornitori della restante parte del medesimo prodotto.
30.5. Di qui la reiezione anche di tale ultima censura, con la connessa e manifestamente infondata richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
31. In conclusione, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di AC, l’appello deve essere respinto.
32. Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra ME e la Regione Liguria, mentre possono essere compensate nei confronti dell’AC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara il difetto di legittimazione passiva di AC;
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti della Regione Liguria e le liquida nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge; spese compensate tra l’appellante e l’AC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL D'NG, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere
FF TO, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF TO | OL D'NG |
IL SEGRETARIO