CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2024, n. 31666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31666 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sost. Proc. gen. Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione a m m i n i strati va accessoria e del difensore Avv. Francesco Sanfiiippo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 31666 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Agrigento, in composizione monoqratica, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, PA SE, con sentenza del 5 febbraio 2024, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per esito po- sitivo della messa alla prova, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di un anno, detratta da questa la sospensione cautelare eventual- mente inflitta dall'autorità amministrativa. L'imputato è stato giudicato per i seguenti reati: 1) artt. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies, 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 d.lgs. n. 285/1992, perché, alle ore 02.10 circa, conduceva lungo via Kokalos, in contrada Mollarella a Licata - il motociclo modello Yamaha SE6411 targato DV46719 (su cui viaggiavano come passeggeri TO MA e Russot- to ON), in stato di ebbrezza dovuto all'uso di bevande alcooliche, con tasso alcolemico accertato pari a 1,07 g/I alle ore 03: 16 (come da referto del P.
0. Di Licata). Con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, da parte di conducente di età inferiore a ventuno anni. Commesso a Licata, il 26 giugno 2021. 2) art. 187 comma 1, primo e quarto periodo, e comma 1 quater d.lgs. n. 285/1992 perché, alle ore 02:10 circa, conduceva - lungo via Kokalos, in contra- da Mollarella a Licata - il motociclo modello Yamaha SE64iI targato DV46719 (su cui viaggiavano come passeggeri TO MA e SS ON), in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti (canna- binoidi). Con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima del- le ore 7, da parte di conducente di età inferiore a ventuno anni. Commesso a Li- cata, il 26 giugno 2021. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, PA SE, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, la violazione dell'art. 168ter, comma 2, cod., violazione degli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. 186, comma 2 lett. b e 224 cornma 3, cod. strada. Il ricorrente lamenta che il giudice di prime cure, nel disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, abbia esercitato in maniera illegittima una potestà riservata ad apposito organo amministrativo, ovvero il Prefetto. Evidenzia che l'istituto della messa alla prova si differenzia dalle altre 2 cause di estinzione del reatotper il suo carattere di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, che non prevede un preventivo accertamento della penale responsabilità (a differenza della previsione contenuta nell'art. 186, comma 9-bis e nell'art. 187, comma 8-bis, cod. strada, con cui si impone inelu- dibilmente l'accertamento della responsabilità dell'imputato). Ciò induce a ritene- re che non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa la procedura previ- sta dall'art. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224, comma 3, cod. strada. la competenza a statuire la sanzione amministrativa accessoria (così Sez. 2 n. 266/2020). Conseguentemente, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, restando quest'ultima di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strad, come reiteratamente af- fermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 nn. 17178/2023; 3717/2023; 52125/2018; 141/2019; 47991/2016; 40069/2015). Per il ricorrente non solo il giudice di primo grado ha esercitato in maniera illegittima una potestà riservata al Prefetto, ma non ha tenuto conto della pro- nuncia della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costitu- zionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, applicando la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. (Corte co- stituzionale sent. n. 163/2022). Il giudice, invece, ha applicato, la sanzione am- ministrativa della sospensione della patente nella massima estensione prevista dalla norma. Il ricorrente, pertanto, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla irrogata sanzione accessoria della sospensione della pa- tente di guida. 3. La parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondato, per cui la sentenza im- pugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione 3 che va eliminata, con trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Agrigento per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. 2. La questione che si propone a questa Corte — cne attiene alla competen- za ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente ex art. 186, comma 2, cod. strada allorquando, constatato l'esito favorevo- le della messa alla prova, introdotta anche per i maggiorenni dalla legge 28 apri- le 2014, n. 67, il giudice procedente, come nel caso ar'odierno esame, abbia a dichiarare l'improcedibilità per intervenuta estinzione dei reato — è stata reitera- tamente scrutinata da questa Corte di legittimità a partire da Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819 - 01, con pronunce successive che si so- no tutte conformate a quella (cfr. Sez. 4, n. 29639 ciel 23/06/2016 Conti Rv. 267880 - 01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016 Rossini Rv. 267608 - 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017 Feraboli Rv. 270348 - 01; Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Valentini Rv. 284091 - 01). Nessun dubbio, sussiste, che la sanzione amministrativa de quo vada appli- cata. Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con l'art. 3, comma 11, della legge 67/2014, di inserire nel codice penale l'art. 168-ter che, al secondo comma, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo del- la messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione neces- saria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova, che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava ine- quivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell'esito positivo della prova) si caratterizza, tutta- via, per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell'accusa verso l'imputato o con l'inizio dell'indagine da parte del PM. Non prevede, in altri termini, un pre- ventivo accertamento di penale responsabilità. 3. Ritiene il Collegio, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenzia- le di cui si è detto, di ribadire che, nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all'esito del- la positiva "messa alla prova" e dell'estinzione del reato vada individuata, ai sen- si dell'art. 224, comma 3, cod. strada,in capo al Prefetto. La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che: '
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla I. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del Sost. Proc. gen. Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione a m m i n i strati va accessoria e del difensore Avv. Francesco Sanfiiippo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. A Penale Sent. Sez. 4 Num. 31666 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Agrigento, in composizione monoqratica, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, PA SE, con sentenza del 5 febbraio 2024, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per esito po- sitivo della messa alla prova, disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di un anno, detratta da questa la sospensione cautelare eventual- mente inflitta dall'autorità amministrativa. L'imputato è stato giudicato per i seguenti reati: 1) artt. 186 comma 2 lett. b) e comma 2 sexies, 186 bis comma 1 lett. a) e comma 3 d.lgs. n. 285/1992, perché, alle ore 02.10 circa, conduceva lungo via Kokalos, in contrada Mollarella a Licata - il motociclo modello Yamaha SE6411 targato DV46719 (su cui viaggiavano come passeggeri TO MA e Russot- to ON), in stato di ebbrezza dovuto all'uso di bevande alcooliche, con tasso alcolemico accertato pari a 1,07 g/I alle ore 03: 16 (come da referto del P.
0. Di Licata). Con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, da parte di conducente di età inferiore a ventuno anni. Commesso a Licata, il 26 giugno 2021. 2) art. 187 comma 1, primo e quarto periodo, e comma 1 quater d.lgs. n. 285/1992 perché, alle ore 02:10 circa, conduceva - lungo via Kokalos, in contra- da Mollarella a Licata - il motociclo modello Yamaha SE64iI targato DV46719 (su cui viaggiavano come passeggeri TO MA e SS ON), in stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti (canna- binoidi). Con le aggravanti di aver commesso il reato dopo le ore 22 e prima del- le ore 7, da parte di conducente di età inferiore a ventuno anni. Commesso a Li- cata, il 26 giugno 2021. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, PA SE, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen, la violazione dell'art. 168ter, comma 2, cod., violazione degli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. 186, comma 2 lett. b e 224 cornma 3, cod. strada. Il ricorrente lamenta che il giudice di prime cure, nel disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, abbia esercitato in maniera illegittima una potestà riservata ad apposito organo amministrativo, ovvero il Prefetto. Evidenzia che l'istituto della messa alla prova si differenzia dalle altre 2 cause di estinzione del reatotper il suo carattere di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, che non prevede un preventivo accertamento della penale responsabilità (a differenza della previsione contenuta nell'art. 186, comma 9-bis e nell'art. 187, comma 8-bis, cod. strada, con cui si impone inelu- dibilmente l'accertamento della responsabilità dell'imputato). Ciò induce a ritene- re che non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa la procedura previ- sta dall'art. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224, comma 3, cod. strada. la competenza a statuire la sanzione amministrativa accessoria (così Sez. 2 n. 266/2020). Conseguentemente, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, restando quest'ultima di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strad, come reiteratamente af- fermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 nn. 17178/2023; 3717/2023; 52125/2018; 141/2019; 47991/2016; 40069/2015). Per il ricorrente non solo il giudice di primo grado ha esercitato in maniera illegittima una potestà riservata al Prefetto, ma non ha tenuto conto della pro- nuncia della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costitu- zionale dell'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, applicando la sanzione amministrativa acces- soria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. (Corte co- stituzionale sent. n. 163/2022). Il giudice, invece, ha applicato, la sanzione am- ministrativa della sospensione della patente nella massima estensione prevista dalla norma. Il ricorrente, pertanto, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla irrogata sanzione accessoria della sospensione della pa- tente di guida. 3. La parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondato, per cui la sentenza im- pugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione 3 che va eliminata, con trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Agrigento per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. 2. La questione che si propone a questa Corte — cne attiene alla competen- za ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente ex art. 186, comma 2, cod. strada allorquando, constatato l'esito favorevo- le della messa alla prova, introdotta anche per i maggiorenni dalla legge 28 apri- le 2014, n. 67, il giudice procedente, come nel caso ar'odierno esame, abbia a dichiarare l'improcedibilità per intervenuta estinzione dei reato — è stata reitera- tamente scrutinata da questa Corte di legittimità a partire da Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819 - 01, con pronunce successive che si so- no tutte conformate a quella (cfr. Sez. 4, n. 29639 ciel 23/06/2016 Conti Rv. 267880 - 01; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016 Rossini Rv. 267608 - 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017 Feraboli Rv. 270348 - 01; Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Valentini Rv. 284091 - 01). Nessun dubbio, sussiste, che la sanzione amministrativa de quo vada appli- cata. Il legislatore del 2014, si è preoccupato, infatti, con l'art. 3, comma 11, della legge 67/2014, di inserire nel codice penale l'art. 168-ter che, al secondo comma, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo del- la messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge. Si tratta, peraltro, di una previsione neces- saria, in quanto il nuovo istituto della messa alla prova, che può essere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzione del reato (come si ricava ine- quivocabilmente proprio dal tenore del comma 2 dell'art. 168-ter, laddove la norma si riferisce agli effetti dell'esito positivo della prova) si caratterizza, tutta- via, per il suo carattere di strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell'accusa verso l'imputato o con l'inizio dell'indagine da parte del PM. Non prevede, in altri termini, un pre- ventivo accertamento di penale responsabilità. 3. Ritiene il Collegio, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenzia- le di cui si è detto, di ribadire che, nel caso della sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all'irrogazione della stessa all'esito del- la positiva "messa alla prova" e dell'estinzione del reato vada individuata, ai sen- si dell'art. 224, comma 3, cod. strada,in capo al Prefetto. La norma in questione prevede, infatti, testualmente, che: '