Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg6063 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6063 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. SCARPATO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Somma Vesuviana alla Via Zingariello n. 13,
E Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_3
dall'avv. ALAIA FILIPPO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, al Viale Margherita n. 21,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025, e CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_3
Napoli il 24/01/2019 e che dalla loro unione nascevano le minori Per_1
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separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con mutuo rispetto con obbligo ad entrambi di comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza di domicilio o di dimore;
2. La casa coniugale, in locazione, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si allontanerà dalla casa coniugale;
3. I figli sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
4. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con gli stessi: due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
i fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
2 5. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore
(oppure direttamente al figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente), entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) cadauno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori:
a) spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure oculistiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rientrano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
b) le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede (quali convitti o appartamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni consecutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
c) le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche (musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
d) le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la partecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
e) le spese per l'acquisto di eventuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordinaria;
f) le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale.
3 Sono considerate spese straordinarie per le quali NON è richiesto il preventivo accordo dei genitori:
a) le spese c.d. "obbligatorie e improcrastinabili", tra cui quelle mediche e sanitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'ausilio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio.
b) le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
c) le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco;
6. I ricorrenti concordano, altresì, oltre al versamento delle somme di cui al capo che precede, che l'assegno unico per i minori sarà richiesto integralmente dalla Sig.ra
[...]
che lo utilizzerà per i bisogni dei minori;
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7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.1, Parte_1
parte I, s. U, reg. Atti Matrimonio anno 2019);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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