Articolo 2 della Legge 14 novembre 2000, n. 338
Articolo 1Articolo 1 ter
Versione
8 dicembre 2000
Art. 2. 1. E' autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'universita' degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Data a Roma, addi' 14 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Zecchino, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Entrata in vigore il 8 dicembre 2000
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