CASS
Sentenza 9 novembre 2020
Sentenza 9 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2020, n. 31265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31265 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI nel procedimento a carico di: UR RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2019 del TRIBUNALE di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio, con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 31265 Anno 2020 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 14/09/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 18 marzo 2019, il Tribunale di SA ha affermato la responsabilità penale di GA AS in ordine al reato di furto aggravato, concedendo al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 2.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte d'appello di SA, deducendo violazione della legge penale in riferimento alla statuizione relativa al beneficio, concesso fuori dei casi previsti dalla legge. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 3.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di SA ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, nonostante il medesimo ne avesse fruito già due volte, rispettivamente con sentenza del Tribunale di SA del 5 aprile 2007 e del 22 maggio 2017. Sussiste, pertanto, la omissione denunciata dal Procuratore generale. 4. A siffatta carenza può porre rimedio questa Corte. Secondo l'insegnamento dì legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), ed unanimemente seguito (Sez. 5, n. 46163 del 26/09/2019, R., Rv. 277741, N. 18742 del 2018 Rv. 272991, N. 792 del 2018 Rv. 271829, N. 52292 del 2016 Rv. 268747, N. 21049 del 2004 Rv. 229233, N. 18797 del 2018 Rv. 272857, N. 44891 del 2015 Rv. 265481), la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. 1 Il Presidente In ipotesi di eliminazione di statuizione concessa fuori dei casi previsti dalla legge, invece, alla Corte di legittimità è rimesso un mero apprezzamento ricognitivo, che non involge alcuna valutazione discrezionale. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena, che va eliminato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio, con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 31265 Anno 2020 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 14/09/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 18 marzo 2019, il Tribunale di SA ha affermato la responsabilità penale di GA AS in ordine al reato di furto aggravato, concedendo al predetto il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 2.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte d'appello di SA, deducendo violazione della legge penale in riferimento alla statuizione relativa al beneficio, concesso fuori dei casi previsti dalla legge. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. 3.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di SA ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, nonostante il medesimo ne avesse fruito già due volte, rispettivamente con sentenza del Tribunale di SA del 5 aprile 2007 e del 22 maggio 2017. Sussiste, pertanto, la omissione denunciata dal Procuratore generale. 4. A siffatta carenza può porre rimedio questa Corte. Secondo l'insegnamento dì legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), ed unanimemente seguito (Sez. 5, n. 46163 del 26/09/2019, R., Rv. 277741, N. 18742 del 2018 Rv. 272991, N. 792 del 2018 Rv. 271829, N. 52292 del 2016 Rv. 268747, N. 21049 del 2004 Rv. 229233, N. 18797 del 2018 Rv. 272857, N. 44891 del 2015 Rv. 265481), la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. 1 Il Presidente In ipotesi di eliminazione di statuizione concessa fuori dei casi previsti dalla legge, invece, alla Corte di legittimità è rimesso un mero apprezzamento ricognitivo, che non involge alcuna valutazione discrezionale. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena, che va eliminato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020 Il Consigliere estensore