Art. 4.
La somma prevista dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio 1958-59 e di lire 350 milioni nell'esercizio 1959-60.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
La somma prevista dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'esercizio 1958-59 e di lire 350 milioni nell'esercizio 1959-60.
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.