Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03107/2026REG.PROV.COLL.
N. 02764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2764 del 2025, proposto da
AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria, n. 103;
contro
NI FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2297/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NI FA e di ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. GI AL e udito per NI FA l’avv. Angela Palmisano in sostituzione dell'avv. Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 26 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate – Riscossioni – Agente della Riscossione per la provincia di Treviso (ADER), ha notificato a mezzo PEC al Sig. NI FA la cartella di pagamento n. 11320180010730776000, su ruolo formato da AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, avente ad oggetto il prelievo supplementare sul latte relativo alla campagna lattiero casearia 2014/2015 per un importo totale di € 28.839,70.
2.Con comunicazione n. 1132019146000002509, fascicolo 2019/19060, notificata in data 5 luglio 2019 a mezzo PEC, ADER ha comunicato al sig. NI FA l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale, ai sensi dell’art. 77, D.P.R. n. 602/73, con nota n. 23607/3823 del 19 giugno 2019 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso dell’Agenzia delle Entrate, sugli immobili ivi indicati, per il mancato pagamento della somma di € 28.839,70 relativa alla menzionata cartella di pagamento.
3. Con ricorso notificato il 4 ottobre 2019 e depositato il 18 ottobre 2019 NI FA ha impugnato dinanzi al T.A.R per il Veneto, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
-la comunicazione n. 1132019146000002509 dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Vicenza, inviata a mezzo PEC in data 5 luglio 2019, avente ad oggetto l’avvenuta iscrizione di ipoteca legale;
- nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuti al momento della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio ed in particolare la nota n. 23607/3823 del 19 giugno 2019 di iscrizione dell’ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/73 citata nella comunicazione descritta sub 1, ma non allegata alla medesima nonché la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Treviso n. 11376201900000255000 inviata a mezzo PEC al ricorrente NI FA in data 10 aprile 2019 ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/73.
3.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto un unico motivo così rubricato:
1) Illegittimità per violazione a falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. 29 marzo 2019 n. 27, poi convertito, con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44, dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/73 nonché degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90 – Eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione di procedimento, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione e dell’istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, nonché violazione del principio di proporzionalità e del principio di correttezza dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione – Risarcimento del danno .
4. Ad esito del giudizio di primo grado, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati, disponendo, altresì, la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta sui beni immobili del ricorrente.
In particolare, il primo giudice nel motivare detta decisione ha statuito che “il ricorso merita accoglimento per l’assorbente considerazione che, pendente il presente giudizio, il TAR del Lazio, Roma, con la sentenza n. 8244 del 26 aprile 2024, nel giudizio R.G. n. 3332/2016, ha annullato il prelievo 2014/2015, imputato da AGEA al ricorrente tramite l’acquirente del latte. Il prelievo, infatti, è un atto necessariamente presupposto rispetto alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. Con l’annullamento del prelievo, che costituisce il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, decadono, pertanto, non solo le cartelle di pagamento ma anche gli atti adottati in via successiva, quale l’impugnata iscrizione d’ipoteca, conseguente al mancato versamento richiesto (…) E’ evidente, infatti, che tutti i provvedimenti di AVEPA relativi al recupero del prelievo 2014/2015, come l’iscrizione ipotecaria oggetto di odierna contestazione, sono comunque conseguenti e dipendenti dall’accertamento del prelievo 2014/2015 eseguito da AGEA nel luglio 2015. Si ribadisce pertanto che, una volta venuti meno i provvedimenti AGEA di accertamento di tale prelievo, le somme determinate non potranno comunque essere riscosse, residuando in capo ad AGEA il potere di ricalcolare i prelievi in conformità dal diritto UE (…) Ne consegue, pertanto, che per effetto della statuizione del Tar Lazio più sopra ricordata gli atti di intimazione di VE successivi devono ritenersi caducati, e, conseguentemente, la cartella di pagamento e gli atti oggetto del presente giudizio sono divenuti illegittimi e, quindi, devono essere annullati”.
5. Con ricorso notificato il 25 marzo 2025 e depositato il 4 aprile 2025 AVEPA ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
5.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) Inammissibilità del ricorso di primo grado non recepita in sentenza: contrarietà ai principi di diritto europeo - prelievo supplementare sul latte quale recupero di aiuti di Stato indebiti ;
2) Autonomia della lista di prelievo emessa da GE rispetto all’intimazione di pagamento notificata da VE - travisamento nella valutazione dei presupposti di fatto e di diritto ;
3) Violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per definitività dell’intimazione presupposta alle presenti cartelle .
6. In data 9 aprile 2025 si è costituita ADER che con successiva memoria difensiva, depositata in data 22 agosto 2025, ha chiesto di dichiararne l’estraneità dalla controversia e comunque di rigettare il ricorso in appello.
7. In data 20 maggio 2025 si è costituito in giudizio NI FA, insistendo per la reiezione del gravame.
8.In data 6 marzo 2026 AVEPA ha depositato memoria di replica ex art. 73 c.p.a. chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. per sopravvenuta inesistenza dell’atto impugnato, con integrale compensazione delle spese di lite.
9. All’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. È cessata materia del contendere.
2. In data 14 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto in autotutela alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria oggetto della comunicazione gravata in prime cure in quanto la stessa è stata iscritta in violazione dell’art. 4 del D.L. 29 marzo 2019 n. 27, poi convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, a mente del quale il legislatore aveva disposto una sospensione ex lege delle procedure di riscossione coattiva per garantire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle Regioni.
2.1 Ebbene, ciò ha determinato, per un verso, il venir meno del provvedimento gravato in prime cure e, per l’altro, la piena soddisfazione ex art. 34, comma 5, c.p.a., della pretesa azionata in giudizio da parte ricorrente in primo grado. E, infatti, il motivo posto a base del disposto autoannullamento coincide con il primo motivo del ricorso di primo grado.
3. Per le esposte ragioni, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata ex art. 34, comma 5, c.p.a. la cessazione della materia del contendere.
4. Sussistono, anche in ragione del complessivo comportamento delle parti e della non opposizione di parte appellata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
GI AL, Consigliere, Estensore
GI Pascuzzi, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AL | GI De LI |
IL SEGRETARIO