TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3271/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n.R.G. 3271/2024, vertente
T R A
(C.F./P.IVA indicata: , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall' avv.
IA LO RE (C.F.: , con domicilio digitale indicato in C.F._1
atti;
- ATTRICE –
E
(C.F./P.IVA indicata: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., e (C.F. indicato: ), rapp. ti e difesi Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Agostino De Michele, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Aversa (CE)
alla via Raffaello n. 46 (domicilio digitale indicato in atti);
Pag. 1 di 10
-CONVENUTI -
NONCHE'
(C.F. indicato: ), in persona Controparte_3 P.IVA_3
dell'amministratrice e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
TI (C.F.: ), in virtù di mandato allegato alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta, con domicilio digitale indicato in atti;
-CONVENUTA -
OGGETTO: azione di simulazione e revocatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
16.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ha convenuto in giudizio la società il sig. Parte_1 CP_1 CP_2
e la società deducendo quanto segue.
[...] Controparte_3
In data 25.11.2021, acquistava dalla una vettura Porsche 911 Parte_1 CP_1
Carrera, con chilometraggio dichiarato di 79.200 km, come da verbale di ritiro e fattura di manutenzione rilasciata dal Centro Autorizzato Porsche Del Priore di
Napoli.
Successivamente, il 5.5.2022, la stessa vettura veniva rivenduta da Parte_1
all'avv. il quale, poco dopo il ritiro, riscontrava gravi vizi e difetti, tra CP_4
cui un chilometraggio reale di circa 144.000 km e segni di sinistri pregressi.
L'acquirente conveniva quindi in giudizio presso il Tribunale di Parte_1
Pordenone, ottenendo la risoluzione del contratto e la condanna della venditrice al pagamento di € 100.459,50, somma che provvedeva a versare, oltre alle Parte_1
spese legali sostenute.
A seguito di tali eventi, chiedeva alla il pagamento della Parte_1 CP_1
somma di € 113.800,80, somma versata in conseguenza del comportamento ritenuto fraudolento della convenuta. Nonostante ripetute richieste e messe in mora inviate a
Pag. 2 di 10
mezzo pec, non forniva alcun riscontro, costringendo a CP_1 Parte_1
sporgere querela per truffa presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Con successiva lettera del 31.7.2023, costituiva formalmente in mora Parte_1
chiedendo la restituzione delle somme pagate, senza ricevere risposta. CP_1
Pertanto, la società attrice adiva il Tribunale di S. Maria C.V. per ottenere un sequestro conservativo sui beni della convenuta fino alla concorrenza di € 100.000,00,
ottenendo accoglimento della misura cautelare.
Nel frattempo, il 21.11.2023, vendeva l'unico bene di proprietà, una Ferrari CP_1
tg. GF 458 MK, al socio unico per € 180.000,00, il quale, nella stessa Controparte_2
data, rivendeva il veicolo alla per € 265.000,00. Subito Controparte_3
dopo, l'11.12.2023, veniva posta in liquidazione. CP_1
La vendita della con doppio passaggio di proprietà nello stesso giorno, è CP_5
stata ritenuta pregiudizievole per le ragioni creditorie di in quanto ha Parte_1
determinato l'azzeramento del patrimonio della debitrice. Le visure ACI e ipocatastali hanno confermato l'incapienza patrimoniale della convenuta.
Si sono costituiti e , eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita e chiedendo, nel merito, il rigetto sia della domanda di simulazione che della revocatoria.
Si è costituita la evidenziando l'avvenuta retrocessione Controparte_3
del bene e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nel corso del giudizio è stato chiesto un provvedimento cautelare di sequestro conservativo della vettura, concesso inaudita altera parte con decreto del 22.05.2024 e confermato con ordinanza dell'11.11.2024.
A seguito di istanza del signor e dietro versamento della somma di euro CP_2
130.000,00, in luogo del bene oggetto di sequestro è stata disposta la revoca del sequestro del veicolo con la sottoposizione della somma in sua vece.
La causa è stata trattata senza espletamento di attività istruttoria ed è stata rinviata ex art. 189 c.p.c. per la decisione della causa all'udienza del 16.10.2025, da svolgersi
Pag. 3 di 10
mediante trattazione scritta, in vista della quale le parti hanno ribadito nelle note le proprie conclusioni.
2. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità
sollevata dai convenuti e per il mancato Controparte_1 Controparte_2
esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, esclude che l'azione revocatoria rientri tra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 (cfr. Cass. n. 25855/2021) né rientra in alcuna delle ipotesi per le quali il D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, prevede l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda.
Allo stesso modo, anche l'azione di simulazione, volta ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, non è soggetta né al tentativo obbligatorio di mediazione né alla negoziazione assistita quali condizioni di procedibilità.
3. La domanda di simulazione assoluta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Com'è noto gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno simulatorio, che si verifica quando le parti, d'accordo, realizzano deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. In particolare, la simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
in tal caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti. Nei
confronti dei terzi la regola è fissata dall'art.1415 c.c.: “la simulazione non può essere
opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante,
ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di simulazione”. I terzi, però, ivi compresi i creditori del simulato alienante, possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415 co. 2 e 1416 co.1 c.c.).
Infine, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova della simulazione può essere data con ogni mezzo da parte dei terzi (questo perché per essi è un mero fatto, e non un contratto, e
Pag. 4 di 10
inoltre perché i terzi non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione), mentre soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. se proposta dalle parti.
Ciò premesso, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ad integrare gli
estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso
l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori,
ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel
senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia
inteso acquisirla. Resta inoltre insuperabile il principio secondo il quale in tema di
simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi
estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione
sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne
discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il
profilo logico e giuridico” (Cass. 25490/2008, ma anche, più recentemente, Cass.
13345/2015).
Nel caso di specie però parte attrice ha fondato la fittizietà dell'atto su una serie di indici presuntivi, volti ad evidenziare le anomalie dell'atto di compravendita rispetto alle ordinarie pratiche negoziali. In particolare, la parte ha contestato la duplice vendita della vettura, realizzata nel medesimo giorno, prima tra la e CP_1 CP_2
, poi tra quest'ultimo e la Auto Yacthing Mango s.r.l. A questo ha aggiunto la
[...]
maggiorazione del prezzo pattuita con la seconda vendita;
infatti, l'auto era stata venduta prima a per € 180.000,00 e poi contestualmente rivenduta Controparte_2
alla Auto Yatching Mango s.r.l. per € 265.000,00.
Controparte ha replicato che il prezzo stabilito per la seconda vendita era in linea con il valore di mercato del bene, come poi riscontrato nel certificato cronologico PRA,
mentre nel caso della prima alienazione la pattuizione del minor prezzo al CP_2
trovava giustificazione nell'esistenza di crediti vantati verso la per la sua attività CP_1
espletata negli anni.
Pag. 5 di 10
Le parti convenute hanno documentato la trascrizione nel registro PRA del doppio passaggio di proprietà del bene e la Auto Yacthing Mango s.r.l. ha depositato il contratto stipulato con il che prevedeva la permuta con altra vettura e la CP_2
corresponsione della differenza di prezzo per un valore complessivo di € 265.000,00.
Tali indici, complessivamente considerati, inducono a ritenere sussistente l'effettività
del trasferimento nel mondo giuridico e che il contratto sia stato non soltanto voluto dalle parti, ma anche eseguito.
Né d'altronde l'astratto carattere pregiudizievole del negozio è sufficiente ad individuare il motivo concreto per il quale le parti hanno posto in essere il negozio che si assume meramente apparente.
Pertanto, in difetto di specifici elementi di prova atti a dimostrare la natura simulata degli atti di vendita, la domanda di simulazione deve essere rigettata.
4. Di contro la domanda di revocatoria è fondata e pertanto può trovare accoglimento.
È appena il caso di precisare brevemente che per il corretto esperimento dell'azione revocatoria occorre:
a) l'esistenza di una ragion di credito in capo al revocante;
b) un atto di disposizione patrimoniale in forza del quale il debitore abbia modificato la propria situazione patrimoniale o trasferendo ad altri un proprio diritto ovvero assumendo un obbligo nuovo nei confronti di terzi ovvero costituendo, sui suoi beni,
diritti in favore di terzi;
nel caso di specie tale atto è costituto dall'atto di vendita del veicolo, unico bene di proprietà della CP_1
c) il c.d. eventus damni, ovvero il pregiudizio per il creditore, consistente nella circostanza per cui, a seguito dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore, il patrimonio di quest'ultimo divenga insufficiente a soddisfare tutti i suoi creditori ovvero risulti composto in maniera tale da rendere più difficoltoso l'eventuale soddisfacimento coattivo su di esso;
d) la c.d. scientia fraudis (ovvero scientia damni) del debitore, ovvero la consapevolezza, da parte di quest'ultimo, della natura pregiudizievole, per il
Pag. 6 di 10
creditore, dell'atto di disposizione patrimoniale;
qualora l'atto, come nel caso di specie, sia a titolo oneroso, è richiesto che anche il terzo sia consapevole che l'atto posto in essere sia tale da arrecare pregiudizio agli interessi del creditore della propria controparte. Inoltre, se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, è
richiesta la prova che l'atto sia stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Con riferimento all'esistenza di una ragione di credito in capo all'attrice, è opportuno rammentare l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, anche in difetto dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale,
in quanto non ancora definitivamente accertato, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore
(cfr., da ultimo Cass. 15275/2023). Infatti “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto
illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a
sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul
credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché
l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della
pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la
sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e
la sentenza negativa sull'esistenza del credito dal momento che l'accertamento del credito non
costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla
domanda revocatoria” (Cass. 2673/2016, nonché Cass. S.U. 9440/2004, Cass. 5246/2006 e
Cass. 17257/2013). Il che del resto è coerente con la specifica funzione dell'eunda
azione che non ha scopi restitutori o ripristinatori, né nei confronti del debitore né
del creditore istante, ma tende unicamente a ricostituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli eventuali.
Pag. 7 di 10
Nel caso di specie, l'attrice, in forza della sentenza del Tribunale di Pordenone del
9.07.2023 ha dovuto versare all'Avv. la somma di € 113.800,80 per i CP_4
difetti riscontrati sull'autovettura Porsche 911 Carrera da essa venduta e precedentemente acquistata dalla e ha dedotto in regresso il credito alla CP_1
restituzione della somma versata.
Tanto è sufficiente ad integrare il presupposto dell'esistenza del credito.
D'altronde l'accoglimento dell'azione revocatoria, in caso di accertamento giudiziale definitivo della non esistenza del credito, non è idoneo ad arrecare alcun pregiudizio ai convenuti, non avendo in tal caso l'attore alcun titolo giudiziale da azionare in via esecutiva nei loro confronti.
Con riferimento all'atto dispositivo da revocare, è il caso di precisare che esso consiste nella sola vendita della Ferrari targata GF458MK da parte della CP_1 [...]
a , dal momento che la vendita del medesimo veicolo da CP_1 Controparte_2
parte del signor alla Auto Yacthing Mango s.r.l. è venuta meno per effetto CP_2
dell'atto di retrocessione del 16.04.2024. Riguardo alle domande nei confronti di quest'ultima, dunque, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Con riguardo invece al requisito del pregiudizio arrecato al creditore, è evidente come l'atto di vendita, avendo privato la dell'unico bene di sua proprietà, sia CP_1
idoneo ad arrecare pregiudizio alla creditrice attrice.
Quanto alla scientia damni, essa consiste nella consapevolezza del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, tenendo presente che nel caso di atto a titolo oneroso, trova applicazione il disposto dell'art. 2901 co.1 n.2 c.c.,
con la conseguente necessità dell'ulteriore requisito della consapevolezza del terzo.
Appare evidente che sia la che fossero consapevoli delle CP_1 Controparte_2
pretese creditorie vantate dalla Parte_1
La ha venduto il veicolo in data 21/11/2023, come risulta dalla consultazione CP_1
del PRA (cfr. all. n. 15) ed a quella data aveva già ricevuto lettera di messa in mora dalla (in data 31.07.2023; cfr. all. 12). In data 15.12.2023, la Parte_1 CP_1
dichiarava lo scioglimento e la liquidazione.
Pag. 8 di 10
, invece, come socio della e padre del suo amministratore Controparte_2 CP_1
non poteva ignorare la pretesa creditoria della e Persona_1 Parte_1
provvedeva a vendere la in pari data. CP_5
Pertanto, sulla base di tutto quanto sopra detto e per la sussistenza dei requisiti di legge, la domanda di revocatoria deve essere accolta con la conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto dispositivo indicato.
5. Le spese cedono a carico della e di , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, in virtù del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e con attribuzione in favore dell'Avv. IA LO RE,
dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni deve essere posto definitivamente a carico della CP_1
liquidazione e di , in solido tra loro, il compenso del custode, Controparte_2
liquidato con separato decreto.
Quanto alle spese tra l'attrice e la Auto Yacthing Mango s.r.l., in ragione dell'intervenuta retrocessione del bene, che ha determinato il venir meno dell'interesse a verificare l'esistenza del consilium fraudis per l'attrice e l'assenza di danno per la convenuta, che ha ricevuto la restituzione del prezzo versato per l'acquisto del bene, si ritiene di compensare integralmente le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta la domanda di simulazione;
- accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della la scrittura privata di vendita dell'autovettura Parte_1
Ferrari targata GF458MK da parte della in favore di Controparte_1
, trascritta il 21.11.2023 presso il PRA di Caserta al R.P. n. Controparte_2
O528258W;
Pag. 9 di 10
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte nei confronti della Auto Yacthing Mango s.r.l.;
- condanna e di , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore della che si liquidano in Parte_1
complessivi € 9.219,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA
come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. IA LO RE,
dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra e Auto Yacthing Parte_1
Mango s.r.l.;
- pone il compenso del custode definitivamente a carico della CP_1
e di , in solido tra loro.
[...] Controparte_2
Così deciso in Aversa il 12.11.2025
il Giudice
dott. Antonio Cirma
Pag. 10 di 10