Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 01/04/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2021, proposto da:
-OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Meale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Sagarriga Visconti, 64;
contro
Puglia Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
1) del provvedimento prot. n. 1935/U/0292 del 2 febbraio 2021 con cui Puglia Sviluppo S.p.a. ha comunicato la non ammissione dell'istanza prot. n. 9358/2020, presentata dalla società ricorrente in data 17 giugno 2020, alle agevolazioni del Fondo Microcredito d'impresa della Regione Puglia;
2) di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto, connesso e conseguenziali ivi compresi:
- il preavviso di rigetto dell'istanza prot. n. 9358/2020 comunicato da Puglia Sviluppo Spa con nota prot. n. 12098 del 27 agosto 2020;
- l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni relative al Micro Prestito della Regione Puglia (POR FESR FSE 2014-2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese Azioni 3.6 e 3.8), ove e solo nella parte in cui ritenuta ostativa all'ammissione dell'istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Puglia Sviluppo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026 il dott. GI IG e presenti l'avv. Agostino Meale per la parte ricorrente e l'avv. Luciano Martucci per Puglia Sviluppo s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 25 marzo 2021 e depositato il successivo 31, la società -OMISSIS- s.n.c. ha impugnato il provvedimento prot. n. 1935/U/0292 del 2 febbraio 2021, unitamente agli atti ad esso collegati, come in epigrafe descritti.
Con tale provvedimento, Puglia Sviluppo S.p.A. - società designata quale responsabile dei procedimenti relativi alle agevolazioni messe a disposizione dal Fondo Microcredito d’impresa della Regione Puglia - ha comunicato la non ammissione dell’istanza prot. n. 9358/2020 del 17 giugno 2020 che la società ricorrente aveva presentato per conseguire i finanziamenti richiesti relativi, più in particolare, al Micro-Prestito POR FESR FSE 2014-2020 Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese Azioni 3.6. e 3.8
La società interessata ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990; difetto d’istruttoria e di motivazione
Col provvedimento impugnato, Puglia Sviluppo s.p.a. si sarebbe limitata a richiamare e confermare i motivi ostativi dedotti nel preavviso di rigetto, senza esaminare né confutare tutte le osservazioni della ricorrente.
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2308 e 2272 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 9, lett. g), dell’avviso pubblico. Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione, sviamento
Con atto formale depositato il 29 aprile 2021 si è costituita in giudizio la Puglia Sviluppo S.p.A., chiedendo il rigetto della domanda proposta.
La causa è stata fissata al ruolo dell’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026.
Svoltasi l’udienza, in videocollegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
I due motivi di ricorso, in considerazione dei profili di connessione e di conseguenzialità tra gli stessi, possono essere esaminati congiuntamente
2.1.- Col provvedimento impugnato, Puglia Sviluppo s.p.a., nel comunicare la non ammissione dell’istanza presentata dalla società ricorrente, riporta il contenuto delle repliche scritte e della documentazione presentate dalla ricorrente al preavviso di rigetto, comunicato ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Nelle controdeduzioni, la società ha rappresentato quanto segue:
- di essere partecipata da un unico socio dal 19 febbraio 2018. L’unipersonalità della compagine sociale, decorsi sei mesi dal verificarsi della circostanza che ha portato alla cessazione degli altri soci, se è causa di scioglimento della società non lo è della sua estinzione, posto che il socio superstite può comunque continuare l’attività d’impresa utilizzando il complesso dei beni sociali (Cassazione, sentenza n. 27189 del 2014; ordinanza n. 24400 del 2018);
- di non avere mai nominato liquidatori né aperto la procedura di liquidazione;
- di essere regolarmente iscritta nel registro delle imprese e di essere attiva, assicurando l'occupazione dei propri dipendenti e rispettando gli impegni coi propri fornitori;
- di avere un fatturato adeguato all'importo del mutuo di cui trattasi,
- di possedere le autorizzazioni e i permessi necessari per operare;
- di essere in regola col pagamento degli oneri tributari e previdenziali.
Se si considera che, tra le cause d’inammissibilità dell'istanza, vi è la messa in liquidazione volontaria della società ma non anche il suo stato di scioglimento, la società rivendica di essere un complesso imprenditoriale ancora funzionante e operativo. L’accesso alla misura agevolativa del Micro-credito sarebbe dunque di sostegno all’attività economica presente sul territorio da diversi anni anche per superare gli effetti delle difficoltà incontrate a causa delle restrizioni delle misure anti-Covid.
2.2.- In senso contrario agli assunti della società, Puglia Sviluppo ha esaminato e soppesato le osservazioni trasmesse, ritenendo le stesse insufficienti a fare venire meno i motivi ostativi già evidenziati con la comunicazione prot. n. 12098/U126 del 27 agosto 2020.
Secondo una costante e condivisa giurisprudenza, la partecipazione al procedimento amministrativo è garantita grazie alla comunicazione dei motivi ostativi e all'esame delle controdeduzioni dell'interessato, senza che gravi sull'amministrazione alcun obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni, anche in virtù del principio per cui non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente di conoscere le ragioni poste a fondamento del provvedimento e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all'istruttoria, purché l’atto finale non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 29 settembre 2025, n. 16813).
2.3.- Ciò che è stato decisivo per la non ammissione è il venire meno, a partire dal 19 febbraio 2018, della pluralità dei soci e il mancato ripristino di quest’ultima alla data del 29 luglio 2020.
Sul punto, l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in argomento, all’art. 2 (“Soggetti beneficiari”), comma 9, indica puntualmente i requisiti soggettivi che i proponenti devono possedere al momento della domanda:
“a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
[...] g. non essere in liquidazione volontaria”.
Al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al credito, la stessa non era regolarmente costituita ed era in una situazione di liquidazione volontaria sebbene non ancora formalizzata.
2.4.- L’unicità della compagine sociale è causa di scioglimento della società, come testualmente previsto dall’art. 2272, comma 1, n. 4), del codice civile secondo cui “La società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”.
La disposizione si applica anche alle società in nome collettivo, struttura societaria propria della ricorrente, per effetto del richiamo contenuto all’art. 2308 del codice civile al menzionato art. 2272.
Quest'ultimo, al n. 4, è dunque esplicito nel prevedere che la società ha sei mesi di tempo per ricostituire la pluralità dei soci.
La mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi determina la cessazione del vincolo societario (in questo senso, cfr. ex multis , Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3489), ma non anche l’estinzione della società che si verifica soltanto in seguito alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Decorso il termine dei sei mesi, il socio superstite, preso atto del venire meno della pluralità della compagine sociale, ha due possibilità:
1) procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese, previa liquidazione dei creditori, e, laddove da quest’ultima residui il complesso aziendale, proseguire nell'attività come imprenditore individuale;
2) procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente societario per il quale è ammessa la partecipazione di un unico soggetto, qualora intenda proseguire l'attività d'impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società preesistente, divenuta unipersonale.
2.5.- Nella fattispecie in esame, era ormai decorso il termine di sei mesi; nonostante l’avvenuto scioglimento del vincolo sociale, il socio superstite ha continuato di fatto ad amministrare la società, senza compiere alcun atto formale di liquidazione e senza provvedere alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
In questo modo si è realizzata un’ipotesi di società unipersonale di fatto e a tempo indeterminato, la quale, se è vero che costituisce una fattispecie analoga a quella delle società di capitali unipersonali, se ne differenzia profondamente per il diverso regime di responsabilità derivante dalle obbligazioni sociali.
La società di persone divenuta unipersonale è, infatti, soggetta ad un particolare regime di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali e versa, altresì, in una condizione di esistenza precaria. Deve infatti considerarsi che la prosecuzione dell'attività sociale, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento determina la violazione del divieto di compiere nuove operazioni, posto a carico degli amministratori e dei liquidatori, rispettivamente dagli artt. 2274 e 2279 del codice civile.
La prosecuzione dell'attività sociale decorsi i sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci, oltre a determinare la violazione del divieto di compiere nuove operazioni, implica anche il mancato svolgimento dell'attività di liquidazione, che può comunque essere prodotta da un'azione esecutiva promossa dal creditore particolare del socio, mentre rimane ferma la possibilità della cancellazione d'ufficio da parte del registro delle imprese.
L’art. 3 del d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 - decreto contenente il “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese” - stabilisce infatti che il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'Ufficio del Registro delle imprese rilevi la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi.
L’eventualità di una cancellazione d’ufficio non consente pertanto una durata della società di persone con unico socio a tempo indeterminato.
In altri termini, l’unico socio di una società di persone, una volta decorso il termine di sei mesi richiesto per la ricostituzione della pluralità dei soci, può validamente continuare a svolgere l'attività sociale ma è esposto al rischio dell'azione esecutiva del suo creditore particolare e all'eventualità di una cancellazione d'ufficio.
2.6.- Dalla ricostruzione della normativa in materia, si evince dunque come la parte ricorrente non versava nelle condizioni per accedere al beneficio finanziario.
Ne discende la piena legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego
2.7.- Quanto sopra illustrato consente di superare agevolmente anche la seconda censura, con la quale parte ricorrente si duole dello sviamento di potere. Secondo la deducente, l’interpretazione della clausola dell’avviso pubblico adottata dall’Amministrazione sarebbe arbitraria, comportando la sua esclusione dal beneficio non perché in liquidazione volontaria (art. 2, comma 9, lett. g) dell’avviso) ma per la perdita della pluralità dei soci, circostanza non espressamente prevista come escludente dall’avviso pubblico.
La censura non persuade il Collegio.
La società, pur apparendo formalmente attiva, non rispetta i requisiti sostanziali richiesti dall’avviso pubblico, poiché opera come società di persone con un unico socio oltre il periodo massimo consentito, in violazione delle norme del codice civile che ne disciplinano l’esistenza e il funzionamento.
Per questa ragione, la società non può considerarsi regolarmente operante.
Come sopra illustrato, non è sufficiente che la società sia attiva e formalmente iscritta nel Registro delle Imprese, ma è necessario verificare che la composizione dei soci sia coerente con la disciplina normativa prevista per quella specifica tipologia societaria.
Giova ricordare che le agevolazioni regionali in oggetto assolvono la finalità di sostenere le microimprese regolarmente operative, favorendone l’accesso al credito per fare fronte alle spese di funzionamento. Trattandosi di strumenti di sostegno pubblico eccezionali e limitati, la selezione dei beneficiari, con la connessa distribuzione delle risorse pubbliche, non può che avvenire secondo criteri, anche interpretativi delle clausole del bando, in linea coi requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa di legge.
3.- Le spese seguono la soccombenza nei confronti di Puglia Sviluppo s.r.l. e sono determinate nella misura indicata in dispositivo; nulla nei confronti della Regione Puglia, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Puglia Sviluppo s.r.l., delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, ove dovuti. Nulla nei confronti della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AM, Presidente
GI IG, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IG | EP AM |
IL SEGRETARIO