TAR Bari, sez. U, sentenza 01/04/2026, n. 428
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; difetto d'istruttoria e di motivazione

    La giurisprudenza costante afferma che la comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle controdeduzioni dell'interessato garantiscono la partecipazione al procedimento amministrativo, senza che gravi sull'amministrazione un obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni, purché l'atto finale non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 2308 e 2272 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 9, lett. g), dell'avviso pubblico; eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria e di motivazione, sviamento

    La società non rispettava i requisiti sostanziali richiesti dall'avviso pubblico poiché operava come società di persone con un unico socio oltre il periodo massimo consentito dalla legge, in violazione delle norme del codice civile che ne disciplinano l'esistenza e il funzionamento. Pertanto, non poteva considerarsi regolarmente operante e non aveva i requisiti per accedere al beneficio finanziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 01/04/2026, n. 428
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 428
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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