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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, EL
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002741000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6170/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500002741000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) in data 13.05.2025, deducendo plurimi motivi di illegittimità:
• mancata preventiva intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, DPR 602/73;
• difetto di motivazione della comunicazione preventiva;
• mancata indicazione dei beni da ipotecare;
• irregolarità della notifica via PEC per utilizzo di file .pdf anziché. p7m;
• mancata spiegazione dei calcoli di interessi, sanzioni e interessi di mora;
• vizi relativi alla sottoscrizione dell'atto (firma a stampa);
• ulteriori profili relativi alla validità degli atti sottostanti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, che resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio eccepiva:
• la regolare notifica di due intimazioni ex art. 50 (07.10.2024 e 21.01.2025) e di successivi atti interruttivi;
• la piena sufficienza della motivazione del preavviso di ipoteca, quale atto vincolato;
• la piena validità della firma digitale in formato PAdES (.pdf);
• l'inammissibilità delle contestazioni sulle cartelle, già notificate e mai impugnate;
• la non necessità di indicare nel preavviso gli immobili oggetto di futura ipoteca.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte ricorrente di illegittimità dell'atto per mancato rispetto dell'art. 50 DPR 602/73, secondo cui l'espropriazione – e quindi anche l'iscrizione ipotecaria – deve essere preceduta da un'intimazione ad adempiere quando è trascorso un anno dalla notifica delle cartelle dato che, dalla documentazione acquisita, risulta che, anteriormente all'emissione della comunicazione preventiva, sono stati notificati precedenti atti che hanno interrotto il decorso del termine annuale e costituiscono manifestazione inequivoca dell'avvio dell'esecuzione
(intimazioni nn. 10020249013017701000 del 07.10.2024, 10020259000613201000 del 21.01.2025; preavviso di fermo amministrativo del 27.01.2025; pignoramenti presso terzi del 03.03.2025).
La giurisprudenza consolidata è ferma nel ritenere che l'art. 50 trova applicazione solo quando l'amministrazione rimanga inattiva per oltre un anno (Cass. 24449/2019) e la notifica di atti cautelari o esecutivi è equipollente all'avvio dell'espropriazione, rendendo non necessario il rinnovo dell'intimazione
(Cass. SS.UU. 7822/2020).
In merito alla doglianza relativa alla genericità e difetto di motivazione dell'atto impugnato, la censura non
è fondata in quanto lo stesso non è un atto impositivo, né un atto costitutivo dell'ipoteca, ma un atto preparatorio e endoprocedimentale finalizzato esclusivamente a instaurare un contraddittorio anticipato.
Il Collegio, inoltre, ritiene pertanto non sussistere carenza di motivazione in quanto non è previsto l'obbligo di specifica motivazione circa il valore dei beni, identificativi catastali e dei criteri di scelta della misura cautelare. In questo senso la S.C. a Sezioni Unite ha chiarito che “Il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto vincolato e non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo ai titoli esecutivi” (sentenza n.19667/2014-30570/2022).
In sostanza, la comunicazione preventiva adempie alla funzione minima richiesta quando, come nel caso di specie, individua i ruoli, indica l'importo complessivo dovuto e avverte dell'intenzione di iscrivere ipoteca in caso di mancato pagamento.
Tanto è sufficiente.
Come anche sulla indicazione degli immobili oggetto di futura ipoteca si evidenzia che nessuna norma primaria o secondaria impone tale obbligo come si evince anche da quanto chiarito dalla Cassazione che:
“La comunicazione preventiva non deve contenere l'indicazione del bene oggetto di ipoteca, trattandosi di atto prodromico e non dispositivo”
(Cass. 24258/2014).
Ritiene, ancora il Collegio la regolarità sia della notifica effettuata a mezzo pec che la sottoscrizione in quanto, in base all'art. 156 cpc un eventuale vizio sarebbe sanato dato che l'atto è giunto a conoscenza del destinatario, il quale ha potuto esercitare il diritto di difesa;
la firma risulta in formato PAdES e la giurisprudenza conferisce equivalenza piena tra CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) (Cass. SS.UU.
10266/2018), principio ribadito dal Consiglio di Stato (5504/2017).
L'eccezione sull'omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi ex art. 20, 30 del DPR 602/73, la giurisprudenza considera del tutto legittima la cartella e a maggior ragione che non indichi analiticamente tassi e modalità di calcolo degli interessi e si limiti a indicare l'importo complessivo in quanto gli stessi dipendono da variabile temporale ignota al momento dell'emissione e sono regolati da decreti ministeriali, pubblici e conoscibili.
La firma a stampa, poi, non invalida l'atto se accompagnata da firma digitale del responsabile, come nel caso in esame, avendo la S.C. riconosciuto la piena validità della firma digitale automatizzata degli enti impositori (Cass. 30570/2022; Cass. 3453/2019); come anche il vizio di invalidità degli incarichi dirigenziali non travolge automaticamente gli atti da questi sottoscritti, ove l'attività sia vincolata e l'atto provenga dall'ufficio competente
(Cass. 22800/2015).
La procedura posta in essere da AER risulta conforme al quadro normativo, e il preavviso d'ipoteca è legittimamente emesso.
La Corte rigetta il ricorso confermando la legittimità della comunicazione impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO CONFERMANDO L' ATTO IMPUGNATO. CONDANNA IL
RICORRENTE ALLE SPESE CHE LIQUIDA IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI
SALERNO IN EURO 5.000,00 OLTRE ALTRI ONERI COME PER LEGGE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, EL
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002741000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6170/2025 depositato il
17/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500002741000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) in data 13.05.2025, deducendo plurimi motivi di illegittimità:
• mancata preventiva intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, DPR 602/73;
• difetto di motivazione della comunicazione preventiva;
• mancata indicazione dei beni da ipotecare;
• irregolarità della notifica via PEC per utilizzo di file .pdf anziché. p7m;
• mancata spiegazione dei calcoli di interessi, sanzioni e interessi di mora;
• vizi relativi alla sottoscrizione dell'atto (firma a stampa);
• ulteriori profili relativi alla validità degli atti sottostanti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, che resisteva chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio eccepiva:
• la regolare notifica di due intimazioni ex art. 50 (07.10.2024 e 21.01.2025) e di successivi atti interruttivi;
• la piena sufficienza della motivazione del preavviso di ipoteca, quale atto vincolato;
• la piena validità della firma digitale in formato PAdES (.pdf);
• l'inammissibilità delle contestazioni sulle cartelle, già notificate e mai impugnate;
• la non necessità di indicare nel preavviso gli immobili oggetto di futura ipoteca.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte ricorrente di illegittimità dell'atto per mancato rispetto dell'art. 50 DPR 602/73, secondo cui l'espropriazione – e quindi anche l'iscrizione ipotecaria – deve essere preceduta da un'intimazione ad adempiere quando è trascorso un anno dalla notifica delle cartelle dato che, dalla documentazione acquisita, risulta che, anteriormente all'emissione della comunicazione preventiva, sono stati notificati precedenti atti che hanno interrotto il decorso del termine annuale e costituiscono manifestazione inequivoca dell'avvio dell'esecuzione
(intimazioni nn. 10020249013017701000 del 07.10.2024, 10020259000613201000 del 21.01.2025; preavviso di fermo amministrativo del 27.01.2025; pignoramenti presso terzi del 03.03.2025).
La giurisprudenza consolidata è ferma nel ritenere che l'art. 50 trova applicazione solo quando l'amministrazione rimanga inattiva per oltre un anno (Cass. 24449/2019) e la notifica di atti cautelari o esecutivi è equipollente all'avvio dell'espropriazione, rendendo non necessario il rinnovo dell'intimazione
(Cass. SS.UU. 7822/2020).
In merito alla doglianza relativa alla genericità e difetto di motivazione dell'atto impugnato, la censura non
è fondata in quanto lo stesso non è un atto impositivo, né un atto costitutivo dell'ipoteca, ma un atto preparatorio e endoprocedimentale finalizzato esclusivamente a instaurare un contraddittorio anticipato.
Il Collegio, inoltre, ritiene pertanto non sussistere carenza di motivazione in quanto non è previsto l'obbligo di specifica motivazione circa il valore dei beni, identificativi catastali e dei criteri di scelta della misura cautelare. In questo senso la S.C. a Sezioni Unite ha chiarito che “Il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto vincolato e non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente il richiamo ai titoli esecutivi” (sentenza n.19667/2014-30570/2022).
In sostanza, la comunicazione preventiva adempie alla funzione minima richiesta quando, come nel caso di specie, individua i ruoli, indica l'importo complessivo dovuto e avverte dell'intenzione di iscrivere ipoteca in caso di mancato pagamento.
Tanto è sufficiente.
Come anche sulla indicazione degli immobili oggetto di futura ipoteca si evidenzia che nessuna norma primaria o secondaria impone tale obbligo come si evince anche da quanto chiarito dalla Cassazione che:
“La comunicazione preventiva non deve contenere l'indicazione del bene oggetto di ipoteca, trattandosi di atto prodromico e non dispositivo”
(Cass. 24258/2014).
Ritiene, ancora il Collegio la regolarità sia della notifica effettuata a mezzo pec che la sottoscrizione in quanto, in base all'art. 156 cpc un eventuale vizio sarebbe sanato dato che l'atto è giunto a conoscenza del destinatario, il quale ha potuto esercitare il diritto di difesa;
la firma risulta in formato PAdES e la giurisprudenza conferisce equivalenza piena tra CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) (Cass. SS.UU.
10266/2018), principio ribadito dal Consiglio di Stato (5504/2017).
L'eccezione sull'omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi ex art. 20, 30 del DPR 602/73, la giurisprudenza considera del tutto legittima la cartella e a maggior ragione che non indichi analiticamente tassi e modalità di calcolo degli interessi e si limiti a indicare l'importo complessivo in quanto gli stessi dipendono da variabile temporale ignota al momento dell'emissione e sono regolati da decreti ministeriali, pubblici e conoscibili.
La firma a stampa, poi, non invalida l'atto se accompagnata da firma digitale del responsabile, come nel caso in esame, avendo la S.C. riconosciuto la piena validità della firma digitale automatizzata degli enti impositori (Cass. 30570/2022; Cass. 3453/2019); come anche il vizio di invalidità degli incarichi dirigenziali non travolge automaticamente gli atti da questi sottoscritti, ove l'attività sia vincolata e l'atto provenga dall'ufficio competente
(Cass. 22800/2015).
La procedura posta in essere da AER risulta conforme al quadro normativo, e il preavviso d'ipoteca è legittimamente emesso.
La Corte rigetta il ricorso confermando la legittimità della comunicazione impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO CONFERMANDO L' ATTO IMPUGNATO. CONDANNA IL
RICORRENTE ALLE SPESE CHE LIQUIDA IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI
SALERNO IN EURO 5.000,00 OLTRE ALTRI ONERI COME PER LEGGE.