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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2388/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 02/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a Parte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Appellante contro
, Controparte_1
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 8494 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con ricorso ex art.414 cpc D' ha chiesto – previa Controparte_1 disapplicazione della norma regolamentare del DM n. 50/2021 - l'accertamento del diritto al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio civile svolto non in costanza di nomina scolastica e del correlato diritto al riconoscimento del punteggio in misura piena, con obbligo del
[...]
alla rideterminazione del punteggio nelle Parte_1
Graduatorie di III fascia del personale ATA.
1.1. Ha dedotto l'originaria ricorrente di aver svolto servizio civile dal 1.2.2007 al 31.1.2008 successivamente al conseguimento del diploma (non in costanza di impiego scolastico); di aver presentato il 30.3.2021 domanda di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA e che il servizio civile svolto non le era stato correttamente valutato, in quanto il DM
n. 50 del 2021 ha previsto, nell'allegato A, che il servizio militare di leva se prestato in costanza di rapporto di impiego dia diritto a 6 punti e in caso contrario sia considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e dia diritto a soli 0,6 punti;
che l'art. 485, comma 7, del D. L.gs. n. 487 del 1994 statuisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e che è evidente che il servizio di leva ed il servizio civile debbono essere sempre interamente valutati, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro;
che il decreto ministeriale n. 50/2021 è, quindi, illegittimo e che deve essere disapplicato.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, valutando corretto l'assunto della ricorrente di illegittimità del DM n. 50 del
2021, in quanto contrastante con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297 del
1994, ai sensi del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, oltre che con l'art. 569 dello stesso D. Lgs., che analogamente dispone per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
2 3. Avverso la sentenza ha proposto appello il Parte_1
lamentando l'erroneità della motivazione per violazione e falsa
[...] applicazione dell'art. 2050, comma 1, del D. Lgs. n. 66 del 2010, richiamando i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 22429 del
2024.
4. , pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta Controparte_1 contumace.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*********
7. L'appello proposto dal merita Parte_1 accoglimento, riportandosi il Collegio a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine alla medesima fattispecie oggetto del presente giudizio, in punto di legittimità della previsione del d.m. n. 50 del 2021, laddove attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
7.1. Ha chiarito, al riguardo, il giudice di legittimità - nell'ambito della funzione nomofilattica che le è propria – che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale
ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass. sent. n. 22429 del 2024).
7.2 Nella recente pronuncia n. 9738 del 2025 (in cui sono stati richiamati i principi già espressi nella precedente decisione n. 22429 de 2024) il Supremo
3 Collegio ha ribadito quanto segue:
“…….
4. ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere ‒ in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011
e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467
e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza;
5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le
4 norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni ‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
6.2 si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale
ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame;
esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva
(All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»;
in sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche 5 assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti»;
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò
6 indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
7.2 tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in
7 generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602;
10. in definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente;
a tale decisione va fatta seguire la compensazione delle spese dell'intero processo, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema….”.
8. In applicazione dei principi di diritto formulati dal giudice di legittimità nella sopra richiamate pronunce l'appello proposto dal deve essere, quindi, Parte_1 accolto;
in riforma della sentenza impugnata deve essere, in conclusione, respinta l'originaria domanda proposta con il ricorso di primo grado.
11. Le spese di lite del doppio grado – stante le sopravvenute pronunce del giudice di legittimità – debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;
-Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 02/12/2025
8 Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente
9
Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca