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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria Tronci, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4851 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
CE MO e, con elezione di domicilio in VIA CHIESA 42 C/O AVV.
NA RA CORIGLIANO D'OTRANTO, presso il difensore avv. DE
CE MO parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE CE MO e , con elezione di domicilio in VIA CHIESA 42 C/O AVV.
NA RA CORIGLIANO D'OTRANTO, presso il difensore avv. DE
CE MO parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 C.F._3
CE MO e, con elezione di domicilio in VIA CHIESA 42 C/O AVV.
NA RA CORIGLIANO D'OTRANTO, presso il difensore avv. DE
CE MO parte attrice
Tribunale di Taranto sez. civile
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO;
con elezione di CP_1 P.IVA_1
domicilio in C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE TARANTO presso il difensore avv. VINCI PAOLO parte convenuta
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO GAETANO CP_2 P.IVA_2
( ) C.F._4
parte chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/11/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rispettivamente figli e coniuge di , hanno convenuto in
[...] Controparte_3
giudizio la , al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a CP_4
seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 30 marzo 2003.
A sostegno della domanda, hanno dedotto:
Tribunale di Taranto sez. civile
− che in data 20 febbraio 2003 era stato ricoverato presso la divisione di Controparte_3
Urologia dell'Ospedale di AR CA, con diagnosi di malattia diverticolare del colon;
− che l'anamnesi all'ingresso rilevava “da 7 giorni Algie addominali”;
− che il 4 marzo 2003 era stato dimesso con diagnosi di “Diverticolosi del colon” e prescrizione di terapia medica, oltre che di opportuna dieta;
− che il 9 marzo del 2003 era stato ricoverato presso l'Ausl di Bari/4, presso il reparto di Gastroenterologia, con diagnosi di ingresso “Melena in pz. Con malattia diverticolare del colon e riferito K prostatico”;
− che il 18 marzo 2003, per un aggravamento delle condizioni generali, era stato trasferito nel reparto di Chirurgia generale per essere sottoposto ad intervento di resezione gastrica, con diagnosi di accettazione di “Enterorragia ricorrente in pz con ulcera duodenale. Ulcera bulbare sanguinante penetrante in pancreas. Grave stato anemico”;
− che, effettuato l'intervento di resezione gastrica, era stato subito trasferito presso l di CP_5
Rianimazione del medesimo centro, dove era giunto con diagnosi di accettazione “Grave insufficienza respiratoria in pz operato di ulcera bulbare sanguinante”;
− che gli esami clinici successivi avevano confermato la grave anemizzazione, mentre l'esame del bronco aspirato e delle urine aveva dimostrato l'infezione da Staphilococcus epidermidis ed Enterococcus fecalis;
− che le condizioni del paziente erano progressivamente peggiorate sino al suo decesso, avvenuto il 30.03.2003;
− che, sulla base delle conclusioni rassegnate dal proprio c.t.p. Prof. la Persona_1 responsabilità dell'accaduto era da addebitare ai sanitari del presidio ospedaliero barese, tanto che era stata avviata, presso il Tribunale di Bari, una causa risarcitoria tuttora pendente;
− che il nominato c.t.u. aveva rassegnato le seguenti conclusioni, che si seguito si trascrivono: “1) La causa della morte del Sig. così come si evince dalla documentazione in atti e seppur Controparte_3 con le riserve della mancata esecuzione dell'accertamento autoptico, appare riconducibile ad uno shock emorragico da ulcera duodenale sanguinante;
2) Il decesso è da porsi in rapporto causale con il ritardo nell'assistenza prestata al Sig. da parte dei sanitari della Divisione di Urologia del P.O. di CP_3
AR CA (Ta); 3) In assenza di ulteriori e documentate comorbilità che possano aver influito nel determinismo o dell'exitus del Sig. è attendibile ricondurre il decesso del medesimo allo CP_3 scadimento delle condizioni generali da shock emorragico non tempestivamente trattato;
4) Fermo restando che, trattandosi di un paziente anziano e quindi caratterizzato da para-fisiologici deficit organo funzionali il trattamento non poteva considerarsi di “routinario” (essendo insite le difficoltà correlate alla coesistenza delle stesse comorbilità), le alternative terapeutiche dovevano considerarsi o il trattamento endoscopico/chirurgico dell'ulcera presso il P.O. di AR CA (Ta), ove fosse stato presente personale qualificato in grado di procedervi, oppure, in alternativa, il trasferimento del paziente presso altro centro qualificato;
5) Considerata come omissiva l'assistenza fornita al in occasione del ricovero presso il P.O. di AR CA e CP_3 tenuto conto che il decesso intervenne in data 30.03.2003 alle ore 14,35, deve ritenersi che tra la condotta ritenuta non adeguata ed il decesso del paziente intercorse un periodo di tempo quantificato in 38 giorni, contraddistinto costantemente da algia addominale, vomito, inappetenza e melena;
6) Stante la persistenza del
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corteo sintomatologico e semeiologico presente all'ingresso del P.O. di AR CA, ci si sarebbe attesi, secondo buone pratiche clinico-assistenziali, un approfondimento di tipo diagnostico attraverso accertamenti strumentali (esempio EGDS) al fine di dimettere il paziente con una diagnosi certa ed avviare uno specifico piano terapeutico. Si segnala, altresì, che alle dimissioni sarebbe stato opportuno ripetere un esame emocromocitometrico al fine di valutare l'eventuale persistenza o peggioramento dello stato anemico ed anche variazioni della formula leucocitaria eventualmente indicative di infezione in atto;
7) Le procedure diagnostiche e terapeutiche poste in essere presso il P. O. di AR CA si dimostrarono insufficienti, come del resto evincibile dalla dimissione con una diagnosi non corretta, avendo i medesimi incentrato l'attenzione esclusivamente sulla patologia diverticolare senza indagare eventuali fonti di sanguinamento a monte, ovvero a livello gastro-duodenale; tanto, invece, fu fatto presso il P.O. San Paolo di Bari allorquando, tuttavia, le condizioni del paziente erano ormai compromesse a tal punto da rendere vani i tentativi di assistenza ivi posti in essere;
8) Nei termini della “doverosa prudenza e diligenza”, sarebbe stato opportuno procedere alla dimissione del paziente dal P.O. di AR CA (Ta), quantomeno all'esito degli accertamenti ematologici, come precedentemente precisato, al fine di saggiare l'eventuale dimissibilità del paziente. Tale scelta non può ritenersi “opzionale”, ma “necessaria” ai fini di una maggiore tutela nei confronti del paziente;
9) Il decesso del paziente deve ritenersi correlato al quadro di scompenso indotto dal tardivo trattamento dell'ulcera sanguinante;
un trattamento precoce avrebbe, in termini di maggiore probabilità, impedito che il decesso avvenisse nei tempi e nei modi in cui si ebbe a realizzare, potendosi ritenere attendibile una migliore prognosi quoad vitam (maggiore periodo di sopravvivenza); 10) Non è possibile individuare singole figure professionali operanti presso il P.O. di AR CA (Ta) alle quali attribuire, in forma esclusiva, la responsabilità di una omessa diagnosi e del relativo omesso trattamento, potendosi complessivamente ritenere che l'assistenza prestata presso l'U.O. di Urologia del suddetto nosocomio si dimostrò insufficiente ed inadeguata alle esigenze del paziente”.
Sulla scorta di tali premesse, hanno concluso chiedendo:
− di riunire il giudizio a quello pendente presso il Tribunale di Bari per ragioni di connessione;
− il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, iure proprio e iure hereditatis, tra cui il danno da perdita del rapporto parentale, il danno biologico terminale e il danno catastrofale e il danno morale, da quantificare nella misura di € 200.000,00 in favore di ciascuna parte e di
€ 75.000,00 per il danno catastrofale o nella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la si è opposta alla richiesta di riunione e ha eccepito CP_4
l'improcedibilità della domanda azionata nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c.
Quanto al merito ha declinato la propria responsabilità e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della Parte_4
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Inoltre, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lamentati a titolo di lesione del rapporto parentale, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli odierni ricorrenti a chiedere il risarcimento dei danni patiti iure proprio;
- In via gradata, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al personale medico e infermieristico della in relazione al trattamento di Parte_5
natura diagnostico - terapeutica espletato sul sig. CP_3
- Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta dagli odierni ricorrenti con la condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e ciò anche nei confronti della accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. CP_4
2055 cod. civ., le diverse responsabilità della , con conseguente condanna Controparte_6
risarcitoria graduata con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale riduzione del carico risarcitorio;
”.
Costituitasi in giudizio la Parte_4
− ha eccepito la litispendenza del giudizio incardinato presso il Tribunale di Bari;
− ha eccepito la prescrizione della domanda di regresso avanzata dalla;
CP_4
− ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c.;
− ha eccepito la prescrizione delle pretese risarcitorie vantate dai ricorrenti;
− ha contestato la fondatezza nel merito delle domande azionate.
Ha quindi concluso nel seguente modo: “1) In via preliminare: estromettere la dal presente CP_2
giudizio, in mancanza dei presupposti per la chiamata in causa ed al fine di evitare conflitto di giudicati;
2) In subordine, senza accettazione del contraddittorio: dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di regresso e l'infondatezza della pretesa azionata dalla;
CP_1
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3) In via ancor più gradata, senza accettazione del contradditorio: rigettare la istanza di riunione formulata dai ricorrenti, disporre il mutamento del rito e dichiarare prescritta la loro azione nei confronti della CP_2
[... ; nel merito rigettare qualsivoglia domanda fatta valere dalle controparti in danno della , perché CP_2
assolutamente destituita di fondamento in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum.”.
2. Sulle domande avanzate nei confronti della Parte_4
La resistente , costituendosi in giudizio, si è limitata a respingere ogni addebito CP_4
di responsabilità a proprio carico, senza indicare la quale responsabile esclusivo Parte_4
dei fatti dedotti dai ricorrenti.
Come si desume dal tenore complessivo della memoria difensiva della e dalle CP_4
conclusioni ivi rassegnate, la chiamata in causa è stata motivata dall'eventualità di agire in regresso nei confronti della in caso di accertata fondatezza delle pretese attoree. Parte_4
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per tale tipo di domande non opera la regola dell'automatica estensione della domanda attrice nei confronti del terzo chiamato1.
Parte attrice, d'altro canto, in seguito all'avvenuto deposito della c.t.u., ha inteso estendere la domanda spiegata avverso l'originaria convenuta anche nei confronti della terza chiamata Pt_4
evidenziando come il giudizio precedentemente introdotto innanzi al Tribunale di Bari
[...]
contro la predetta società si fosse estinto.
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A tale riguardo, appare opportuno enucleare le modalità operative dell'estensione della domanda avanzata dall'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, al fine di evidenziare come anche a seguito di tale estensione siano mutate le qualifiche soggettive assunte dalle parti costituite in giudizio.
Come chiarito a più riprese da dottrina e Giurisprudenza, anche nell'ipotesi in cui una parte in un giudizio di risarcimento del danno, contesti la propria legittimazione passiva indicando un soggetto terzo come il vero legittimato e lo chiami in causa al fine di ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo anche in mancanza di un'espressa istanza dell'attore, in quanto l'accertamento giudiziale in tali evenienze mira ad individuare il legittimato passivo nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.
Nelle ipotesi in cui il convenuto in un giudizio di risarcimento del danno chieda al Giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, facendo valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore (cd. ipotesi di garanzia impropria) la domanda originaria non si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato ma è necessario che l'attore ne faccia espressa richiesta in tal senso estendendo al convenuto terzo chiamato la propria richiesta (esattamente come avvenuto nel caso di specie).
Tale assunto è stato confermato a più riprese dal granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia e richiamato in una recente sentenza della Suprema Corte, che in relazione all'operatività del meccanismo di estensione della domanda attorea al terzo chiamato ha statuito che "Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto corresponsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non
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contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una autonoma domanda di condanna" (Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, n.18289).
Tale principio di diritto appare perfettamente applicabile al caso di specie, in cui, come già detto, la chiamata in causa è stata motivata dall'eventualità di agire in regresso nei confronti della in caso di accertata fondatezza delle pretese attoree. Parte_4
Tanto premesso, resta da accertare se l'estensione in parola – costitutiva di una vera e propria mutatio libelli in quanto modificativa di uno dei soggetti dell'azione 2– possa dirsi ammissibile, avuto riguardo al fatto che la stessa è stata effettuata in corso di causa e, più precisamente, dopo il deposito della c.t.u.
Sul punto, è saldo l'orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l. fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. civ.
7.09.2020 n. 18546; conformi, ex multis: Cass. civ., SS.UU., 13.09.2018, n. 22404; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 32952 del
17.12.2024; Cass. civ., sez. 3, n. 4105 del 14.02.2024; Cass. civ., sez. 2, n. 22502 del
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26.07.2023; Cass. civ. sez. 3 n. 14779 del 26.05.2023; Cass. civ., sez. 2, n. 22539 del
18.07.2022).
Orbene, fermo restando il rilievo per cui il procedimento che qui occupa risulta instaurato secondo le forme del rito sommario di cognizione ex 702 bis c.p.c., non può non osservarsi, parimenti, che i principi sopra rammentati “sono declinazione di regole generali del processo, in quanto basati sul fondamentale principio della domanda, della ragionevole durata e dell'equo contemperamento tra principio del contraddittorio e dello ius variandi delle parti, onde hanno una portata assolutamente generale che trascende le modifiche normative e le differenze tra processo di cognizione ordinario e semplificato, in quanto questioni generali comuni alle due forme del processo di cognizione”, così come efficacemente affermato dal Tribunale di Milano, con la sent. n. 4178/2025.
Del resto, è la stessa lettura di quanto previsto dall'art. 702 bis c.p.c. – nella sua formulazione financo maggiormente restrittivo rispetto al novellato testo dell'art. 281 duodecies c.p.c. – ad esplicitare che le difese esperibili dal terzo chiamato si cristallizzano al momento della sua costituzione in giudizio “sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, [rispetto ai quali è tenuto ad] indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché a formulare le conclusioni”. Ne consegue che, una mutatio libelli esperita dall'attore in un momento successivo rispetto a quello della prima udienza utile successiva all'autorizzazione della chiamata del terzo disposta dal giudice, non può che essere dichiarata inammissibile.
Diversamente ragionando, infatti, si determinerebbe un gravissimo ed inaccettabile vulnus al diritto del contraddittorio delle controparti, che non potrebbero più difendersi e richiedere l'ammissione di prove rispetto a tale mutatio. La soluzione di rimettere in termini le controparti per svolgere le loro difese, a sua volta, comporterebbe la regressione del processo, che è un effetto incompatibile con il principio - di rilevanza costituzionale - della ragionevole durata del processo, anche rafforzato dai principi di speditezza e concentrazione posti dall'art. 1 della L. 26.11.2021 n. 206, cd Legge Delega Cartabia.
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Devono, pertanto, dichiararsi inammissibili tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della chiamata Pt_4
3. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla rispetto alle pretese CP_4 vantate dai ricorrenti a titolo di ristoro del danno parentale.
Muovendo dalla premessa della natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in caso di domanda risarcitoria dei congiunti della vittima per lesione del rapporto parentale, l'eccezione sollevata dalla è meritevole di accoglimento3. CP_4
Il decesso di è avvenuto il 30 marzo del 2003, mentre il primo atto Controparte_3
Con interruttivo della prescrizione, consistito nella lettera di messa in mora recapitata alla di
Con
, risale al 14 gennaio del 2013 (come dedotto dalla di e non contestato CP_4 CP_4
dal ricorrente).
Pertanto è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione prescritto per l'esercizio dell'azione.
In merito all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la giurisprudenza ha chiarito che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico- chirurgica decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso
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dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo” (cfr. Cassazione civile, sez. VI , 12/10/2022, n. 297604).
Nel caso di specie, a seguito del decesso del proprio congiunto, avvenuto nel 2003, i ricorrenti, nutrendo il sospetto che il decesso fosse addebitabile alla condotta dei sanitari dell'uno o dell'altro nosocomio, avrebbero potuto avvalersi della consulenza di uno specialista, come poi fatto nel 2014, per trovare conferma dei propri sospetti.
E' in quest'ottica che va apprezzato il riferimento all'ordinaria diligenza contenuto nella massima citata, avendo avuto i ricorrenti contezza sin da subito dell'iter diagnostico e terapeutico a cui era andato incontro il proprio congiunto, che avrebbe quindi dovuto indurli a richiedere un consulto specialistico entro i termini di prescrizione previsti per le singole azioni.
Diversamente, laddove si consentisse alla parte, che ha piena contezza dei fatti dal punto di vista naturalistico, di differire oltre modo le eventuali indagini specialistiche da compiere, si rischierebbe di vanificare del tutto la portata dell'istituto della prescrizione, il cui termine di 4 Cassazione civile, sez. III , 23/02/2023 , n. 5650 “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza”; Cassazione civile , sez. VI , 27/09/2019 , n. 24164 “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell' art. 2935 c.c. , il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.”; “Cassazione civile , sez. III , 21/06/2018 , n. 16331 La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex articolo 1218 del Cc, ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex articolo 1228 del Cc, ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale. La decorrenza del termine prescrizionale decorre, tanto in materia di danno aquiliano, quanto in tema di responsabilità per danni da inadempimento, non dal giorno in cui il danneggiante determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale pregiudizio conseguente al comportamento del terzo (o della controparte contrattuale), usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.”
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decorrenza finirebbe per prorogarsi nel corso del tempo per effetto di una scelta arbitraria e discrezionale della parte interessata ad ottenere il risarcimento.
Inoltre, nel caso di specie, non vi è prova del fatto che le conoscenze scientifiche dell'epoca impedissero, a seguito di apposita consulenza, di addivenire all'ipotesi che il decesso fossa da correlare, sul piano causale, alla condotta dei sanitari di . CP_4
Pertanto, era onere dei ricorrenti procedere a detti accertamenti entro i termini sopra indicati, poiché usando l'ordinaria diligenza avrebbero potuto, sin dalla morte del proprio congiunto, ipotizzare che la causa del decesso fosse da addebitare alle strutture sanitarie convenute.
4. Sulle domande di risarcimento del danno tanatologico e catastrofale avanzate dai ricorrenti iure hereditario.
Preliminarmente, pare opportuno un breve richiamo ai principi che regolano la materia della responsabilità sanitaria e, in particolare, quella della struttura nosocomiale.
Come noto, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr. Cass. 9556/2002; Cass. S.U. 577/2008).
Tale contratto si configura non solo quando le parti stipulano un accordo per iscritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria.
In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione
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il suo apparato strutturale (attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo.
Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Pt_6
), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture
[...]
sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Il creditore ha notoriamente l'onere di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o, in alternativa, che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un inadempimento qualsiasi della struttura sanitaria o del personale di cui la medesima si è avvalsa, ma deve individuare un inadempimento che sia astrattamente efficiente a produrre il danno patito (cfr. Cass. S.U.
n. 577/2008). In questo modo, è stato inaugurato un indirizzo che ha di fatto alleggerito l'onere probatorio del paziente, al quale spetterebbe provare soltanto il contratto relativo alla prestazione sanitaria e il danno. Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di
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Cassazione, l'esonero del paziente che abbia allegato un “inadempimento qualificato” dall'onere di provare il nesso causale costituisce una implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla controparte, alla quale viene richiesto di dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione sanitaria oppure, in alternativa, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente.
Nel quadro venutosi a delineare nel corso del tempo, di contro, si è di recente innestato un significativo filone giurisprudenziale che sembra indicare una netta inversione di rotta.
Alla stregua di tale indirizzo, (cfr. Cass. n. 18392/17, Cass. n. 26824/17, Cass. n. 29315/17,
Cass. n. 4928/18; Cass. n. 7044/2018; Cass. n. 19204/2018; Cass. n. 26907/2020), è stato infatti riaffermato il principio per cui, anche nelle cause di responsabilità medica, il rapporto eziologico è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e dev'essere, pertanto, provato da colui che asserisce di esserne titolare, vale a dire il paziente, sulla scorta del principio generale consacrato dall'art. 2697 c.c..
Pertanto, al danneggiato spetta fornire la prova:
• della sussistenza di un contratto tra lui e la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria di cui alla struttura si è avvalsa, avente ad oggetto una prestazione medica;
• dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento di una patologia già in essere;
• della sussistenza di qualificati inadempimenti della struttura e/o del sanitario che siano astrattamente idonee a porsi come causa o concausa della patologia o dell'aggravarsi della patologia;
• del legame eziologico tra la condotta della struttura e/o del sanitario e l'evento lesivo.
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Soltanto nel caso in cui il paziente dimostri l'esistenza di tali elementi, la struttura sanitaria sarà, a sua volta, gravata dall'onere di provare che la stessa ha correttamente adempiuto alle prestazioni richieste, ovvero che, pur essendo configurabile un suo inesatto adempimento alla prestazione sanitaria, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, riconducibile quindi a fattori del tutto estranei alla sua sfera di incidenza.
In questa prospettiva, si fa strada l'idea secondo cui la responsabilità contrattuale ha natura obiettiva, nel senso che si fonda esclusivamente sull'inadempimento e non sulla colpa, con la conseguenza appunto che il creditore deve provare l'esistenza di un'obbligazione e l'inadempimento nella sua materialità. La prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., vertente sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, non riguarda pertanto un fatto costitutivo della fattispecie di responsabilità, ma un fatto estintivo, della cui dimostrazione deve farsi carico il debitore.
Ed invero, la diligenza richiesta al debitore dal primo comma dell'art. 1176 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni, così come la sua violazione, vale a dire la colpa, assolve alla sola funzione di prevenire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi,
l'imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Più precisamente, lo sforzo di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 1, c.c., che va parametrato alla comune diligenza, attiene alla conservazione delle possibilità di adempiere, traducendosi sul piano pratico nell'impiego delle cautele necessarie ad evitare che la prestazione professionale sanitaria divenga impossibile. La colpa del debitore coincide con il non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione.
Alla struttura sanitaria spetta, pertanto, dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Più precisamente, deve
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provare il nesso di causalità tra la causa imprevedibile ed inevitabile e l'impossibilità di esatto adempimento.
In alternativa, alla struttura sanitaria spetta dimostrare di aver adempiuto correttamente alla prestazione, occorrendo però in questo caso fare riferimento non tanto al parametro della comune diligenza, quanto a quello della diligenza professionale (cfr. Cass. n. 18392/2017). In altri termini, a fronte dell'imperizia imputata dal paziente, occorre dimostrare che gli operatori sanitari hanno tenuto una condotta corrispondente alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali stabilite in relazione al caso concreto, oppure che si sono discostati dalla loro osservanza a causa della specificità del caso concreto, rispetto al quale le linee guida o le buone pratiche non erano pertinenti;
con l'avvertenza che l'osservanza di tali parametri (linee guida e/o buone pratiche clinico-assistenziali) concerne solo perizia del sanitario (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 50078), non estendendosi alle condotte professionali negligenti ed imprudenti, che restano espressione di un atteggiamento colposo.
Ricapitolando, il ciclo causale viene ad articolarsi in due distinti segmenti: il primo intercorrente tra la prestazione sanitaria difettosa e il danno lamentato dal paziente, cui spetta assolvere il relativo onere probatorio;
il secondo, che invece investe il corretto adempimento della prestazione o l'insorgenza di fattori sopravvenuti non imputabili al debitore o, ancora,
l'impossibilità di una corretta esecuzione della prestazione, la sussistenza del quale dev'essere dimostrata dal medico/nosocomio convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. con relativa sopportazione del rischio della causa ignota. Questo secondo segmento del percorso causale è quindi del tutto eventuale, in quanto si attiva solo una volta che il paziente danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica e/o l'insorgenza di nuove patologie sono causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari.
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Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, non è stata raggiunta la prova della responsabilità addebitata alla , non essendo emerse inadempienze addebitabili ai suoi CP_4
operatori sanitari.
Come obiettivamente riscontrabile dalla lettura delle considerazioni medico-legali espresse alle pag. 57-67 dell'elaborato peritale – a cui si fa espresso rimando per ragioni di sintesi – i periti hanno efficacemente affermato che i sanitari del presidio di AR CA, nel lasso di tempo durante il quale ebbero in cura il , non disponevano – in disparte una certa CP_3
“laconicità” delle indicazioni riportate nella cartella clinica – “di segni e sintomi che potessero far prevedere quel che si sarebbe verificato successivamente”, ossia il severo e repentino aggravamento delle condizioni cliniche del paziente una volta giunto presso l'ospedale San Paolo di Pt_4
fino al decesso di quest'ultimo, verosimilmente determinato da una crisi multi organo.
In particolare, non è superfluo rammentare come, allo scopo di sostenere le considerazioni che precedono, i periti abbiano evidenziato che:
- subito dopo il ricovero del 20 febbraio 2003, “presumibilmente motivato dal pregresso intervento demolitivo subito da nel 1991 per una neoplasia vescicale. Nel '91 cistectomia e Bricker x K CP_3 vescicale”, l'esame obiettivo e quello endoscopico del successivo 21 febbraio non avevano evidenziato criticità di sorta, così come anche gli esami ematochimici condotti quello stesso giorno;
- il successivo 22 e 26 febbraio furono ripetuti gli esami endoscopici, la cui esecuzione fu resa particolarmente difficile dal riscontrato accumulo di feci nell'intestino, rispetto alle quali, emblematicamente, non fu mai riscontrato il colore scuro tipico della melena (accumulo di sangue digerito nelle feci), che avrebbe dovuto essere necessariamente presente ove vi fosse stata un'emorragia del tratto gastrico;
- Il 28 febbraio il fu visitato dal chirurgo generale, che, annotando la presenza di CP_3
“dolore colico […] spesso accompagnato da vomito” e, comunque, la trattabilità dell'addome e l'assenza di punti dolenti, prescrisse colonscopia, poi effettuata se pur limitatamente alla porzione sinistra del colon, poiché “a livello della fessura splenica, per angolazioni flogistiche del viscere non si riesce tecnicamente a valicarle”;
- l'esame endoscopico fu perciò completato il successivo 4 marzo con ulteriore conferma della presenza “diffusa di piccoli diverticoli molto numerosi nel tratto sigmoideo, in assenza di evidenti ostacoli endoluminali”;
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- in quella stessa data il chirurgo generale confermò la diagnosi di malattia diverticolare del colon, “senza segni di complicanze”, e prescrisse rifaximina (Normix) per dieci giorni e dieta ricca di fibre.
Sì che, a fronte di esami obiettivi e risultanze cliniche in buona sostanza tranquillizzanti rispetto alla ricorrenza di una mera forma diverticolare sub-occlusiva, “nessun elemento (clinico, di laboratorio, strumentale) poteva far sospettare, in quel momento, quanto sarebbe accaduto dopo la dimissione del 4 marzo”, e ciò soprattutto alla luce della considerazione per cui, indipendentemente da quanto annotato dai sanitari baresi il 10 marzo in relazione alla presunta esistenza di una pregressa melena (che supponevano esistente già all'epoca del ricovero in AR CA), l'evidenza clinica esaminata è oggettivamente indice del contrario. Del resto, le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto le stesse appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica, avendo i periti basato il loro convincimento su un compendio probatorio adeguato, nonché risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale dell'attore, confermando le loro valutazioni iniziali. Esclusa, dunque, per le ragioni di cui sopra, la risarcibilità delle voci di danno richieste iure proprio e iure hereditario dall'attore, con specifico riferimento alla risarcibilità del danno c.d. “tanatologico”, pure oggetto di richiesta in sede di formulazione delle conclusioni, si osserva quanto segue. Sul punto, è sufficiente rammentare che la Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 15350/2015, resa a Sezioni Unite, hanno affermato che la morte d'una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare, non potendo, nel nostro ordinamento, configurarsi un danno "da perdita della vita", per il sol fatto che lo stesso verrebbe – inammissibilmente – a configurarsi come un diritto che sorge in capo ad un soggetto che, in quello stesso momento, si estingue. Le suesposte considerazioni esplicano effetto assorbente rispetto alla domanda in garanzia spiegata da nei confronti della terza chiamata. CP_4
5. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Alcune considerazioni, tuttavia, devono essere svolte per quel che attiene al riparto delle spese con riferimento alla posizione del terzo chiamato. Sul punto, la giurisprudenza di
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legittimità ha chiarito (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 23123/2019) che la domanda di garanzia – come quella di fatto spiegata nel caso di specie – è funzionale a deviare sul terzo le conseguenze economiche di un'eventuale soccombenza del chiamante e, come tale, presuppone il necessario accoglimento della domanda principale, verificandosi, in caso contrario, il mero assorbimento della domanda, così come supra argomentato. Tanto premesso, è altrettanto pacifico che la regolamentazione delle spese di lite impone l'applicazione del principio di causalità, con la conseguenza – in linea generale – che in caso di rigetto della domanda principale le spese processuali sostenute dal terzo saranno poste a carico di chi, rimasto soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche nell'ipotesi in cui l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Detto principio, tuttavia, trova un temperamento nell'ipotesi in cui la chiamata in causa appaia palesemente arbitraria (cfr., fra le tante, Cass. n. 23552/11; Cass. n. 19181/03; Cass. n. 8363/10), con valutazione, sul punto, rimessa all'esclusivo apprezzamento del giudicante. Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene sussistenza proprio la ricorrenza di siffatta ipotesi, posto che , nel formulare la chiamata in causa del terzo avrebbe CP_4 Pt_4 potuto, al più, concepire la stessa alla fine di invocare l'esclusiva responsabilità del chiamato per il fatto dannoso - in ipotesi di un suo positivo accertamento - ma non certo allo scopo di Con ottenere una regolamentazione dei rapporti economici interni tra le due mediante regresso, circostanza del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente giudizio.
In ragione di tanto, la rifusione delle spese di lite sopportate dalla chiamata dovrà essere posta in capo non già agli attori soccombenti, bensì alla chiamante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA
• Inammissibile la domanda spiegata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Pt_4
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della convenuta , Parte_3 CP_4
DICHIARA
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• assorbita la domanda spiegata da nei confronti di CP_4 Pt_4
CONDANNA gli attori, in solido:
• al pagamento delle spese di lite nei confronti , che liquida in complessivi € CP_4
10.860,00, oltre IVA e accessori come per legge;
: CP_4
• al pagamento de delle spese di lite nei confronti che liquida in complessivi € Pt_4
10.860,00, oltre IVA e accessori come per legge;
PONE
• definitivamente a carico degli attori le spese di CTU
Taranto, 5/12/2025
Il Giudice Raffaele Maria Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 14/12/2024 , n. 32556
“Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea al terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva condannato il terzo chiamato, membro di una equipe medica, in solido con gli originari convenuti, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della imperita e negligente assistenza sanitaria prestata in occasione del parto, nonostante la chiamata fosse stata svolta dal convenuto, altro medico membro dell'equipe, al solo fine di accertarne la corresponsabilità ed agire in regresso, previa graduazione delle colpe).” 2 Cassazione Civile, SS.UU. n. 26727/2024 3 Cassazione civile , sez. VI , 26/07/2021 , n. 21404: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”; Cassazione civile , sez. III , 21/02/2025 , n. 4644 “In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito iure proprio , per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell' art. 1218 c.c. , poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei terzi protetti dal contratto, se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. (Fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa dell'omessa Cont vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la ).”
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria Tronci, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4851 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
CE MO e, con elezione di domicilio in VIA CHIESA 42 C/O AVV.
NA RA CORIGLIANO D'OTRANTO, presso il difensore avv. DE
CE MO parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE CE MO e , con elezione di domicilio in VIA CHIESA 42 C/O AVV.
NA RA CORIGLIANO D'OTRANTO, presso il difensore avv. DE
CE MO parte attrice
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 C.F._3
CE MO e, con elezione di domicilio in VIA CHIESA 42 C/O AVV.
NA RA CORIGLIANO D'OTRANTO, presso il difensore avv. DE
CE MO parte attrice
Tribunale di Taranto sez. civile
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCI PAOLO;
con elezione di CP_1 P.IVA_1
domicilio in C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE TARANTO presso il difensore avv. VINCI PAOLO parte convenuta
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO GAETANO CP_2 P.IVA_2
( ) C.F._4
parte chiamata
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/11/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rispettivamente figli e coniuge di , hanno convenuto in
[...] Controparte_3
giudizio la , al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a CP_4
seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 30 marzo 2003.
A sostegno della domanda, hanno dedotto:
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− che in data 20 febbraio 2003 era stato ricoverato presso la divisione di Controparte_3
Urologia dell'Ospedale di AR CA, con diagnosi di malattia diverticolare del colon;
− che l'anamnesi all'ingresso rilevava “da 7 giorni Algie addominali”;
− che il 4 marzo 2003 era stato dimesso con diagnosi di “Diverticolosi del colon” e prescrizione di terapia medica, oltre che di opportuna dieta;
− che il 9 marzo del 2003 era stato ricoverato presso l'Ausl di Bari/4, presso il reparto di Gastroenterologia, con diagnosi di ingresso “Melena in pz. Con malattia diverticolare del colon e riferito K prostatico”;
− che il 18 marzo 2003, per un aggravamento delle condizioni generali, era stato trasferito nel reparto di Chirurgia generale per essere sottoposto ad intervento di resezione gastrica, con diagnosi di accettazione di “Enterorragia ricorrente in pz con ulcera duodenale. Ulcera bulbare sanguinante penetrante in pancreas. Grave stato anemico”;
− che, effettuato l'intervento di resezione gastrica, era stato subito trasferito presso l di CP_5
Rianimazione del medesimo centro, dove era giunto con diagnosi di accettazione “Grave insufficienza respiratoria in pz operato di ulcera bulbare sanguinante”;
− che gli esami clinici successivi avevano confermato la grave anemizzazione, mentre l'esame del bronco aspirato e delle urine aveva dimostrato l'infezione da Staphilococcus epidermidis ed Enterococcus fecalis;
− che le condizioni del paziente erano progressivamente peggiorate sino al suo decesso, avvenuto il 30.03.2003;
− che, sulla base delle conclusioni rassegnate dal proprio c.t.p. Prof. la Persona_1 responsabilità dell'accaduto era da addebitare ai sanitari del presidio ospedaliero barese, tanto che era stata avviata, presso il Tribunale di Bari, una causa risarcitoria tuttora pendente;
− che il nominato c.t.u. aveva rassegnato le seguenti conclusioni, che si seguito si trascrivono: “1) La causa della morte del Sig. così come si evince dalla documentazione in atti e seppur Controparte_3 con le riserve della mancata esecuzione dell'accertamento autoptico, appare riconducibile ad uno shock emorragico da ulcera duodenale sanguinante;
2) Il decesso è da porsi in rapporto causale con il ritardo nell'assistenza prestata al Sig. da parte dei sanitari della Divisione di Urologia del P.O. di CP_3
AR CA (Ta); 3) In assenza di ulteriori e documentate comorbilità che possano aver influito nel determinismo o dell'exitus del Sig. è attendibile ricondurre il decesso del medesimo allo CP_3 scadimento delle condizioni generali da shock emorragico non tempestivamente trattato;
4) Fermo restando che, trattandosi di un paziente anziano e quindi caratterizzato da para-fisiologici deficit organo funzionali il trattamento non poteva considerarsi di “routinario” (essendo insite le difficoltà correlate alla coesistenza delle stesse comorbilità), le alternative terapeutiche dovevano considerarsi o il trattamento endoscopico/chirurgico dell'ulcera presso il P.O. di AR CA (Ta), ove fosse stato presente personale qualificato in grado di procedervi, oppure, in alternativa, il trasferimento del paziente presso altro centro qualificato;
5) Considerata come omissiva l'assistenza fornita al in occasione del ricovero presso il P.O. di AR CA e CP_3 tenuto conto che il decesso intervenne in data 30.03.2003 alle ore 14,35, deve ritenersi che tra la condotta ritenuta non adeguata ed il decesso del paziente intercorse un periodo di tempo quantificato in 38 giorni, contraddistinto costantemente da algia addominale, vomito, inappetenza e melena;
6) Stante la persistenza del
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corteo sintomatologico e semeiologico presente all'ingresso del P.O. di AR CA, ci si sarebbe attesi, secondo buone pratiche clinico-assistenziali, un approfondimento di tipo diagnostico attraverso accertamenti strumentali (esempio EGDS) al fine di dimettere il paziente con una diagnosi certa ed avviare uno specifico piano terapeutico. Si segnala, altresì, che alle dimissioni sarebbe stato opportuno ripetere un esame emocromocitometrico al fine di valutare l'eventuale persistenza o peggioramento dello stato anemico ed anche variazioni della formula leucocitaria eventualmente indicative di infezione in atto;
7) Le procedure diagnostiche e terapeutiche poste in essere presso il P. O. di AR CA si dimostrarono insufficienti, come del resto evincibile dalla dimissione con una diagnosi non corretta, avendo i medesimi incentrato l'attenzione esclusivamente sulla patologia diverticolare senza indagare eventuali fonti di sanguinamento a monte, ovvero a livello gastro-duodenale; tanto, invece, fu fatto presso il P.O. San Paolo di Bari allorquando, tuttavia, le condizioni del paziente erano ormai compromesse a tal punto da rendere vani i tentativi di assistenza ivi posti in essere;
8) Nei termini della “doverosa prudenza e diligenza”, sarebbe stato opportuno procedere alla dimissione del paziente dal P.O. di AR CA (Ta), quantomeno all'esito degli accertamenti ematologici, come precedentemente precisato, al fine di saggiare l'eventuale dimissibilità del paziente. Tale scelta non può ritenersi “opzionale”, ma “necessaria” ai fini di una maggiore tutela nei confronti del paziente;
9) Il decesso del paziente deve ritenersi correlato al quadro di scompenso indotto dal tardivo trattamento dell'ulcera sanguinante;
un trattamento precoce avrebbe, in termini di maggiore probabilità, impedito che il decesso avvenisse nei tempi e nei modi in cui si ebbe a realizzare, potendosi ritenere attendibile una migliore prognosi quoad vitam (maggiore periodo di sopravvivenza); 10) Non è possibile individuare singole figure professionali operanti presso il P.O. di AR CA (Ta) alle quali attribuire, in forma esclusiva, la responsabilità di una omessa diagnosi e del relativo omesso trattamento, potendosi complessivamente ritenere che l'assistenza prestata presso l'U.O. di Urologia del suddetto nosocomio si dimostrò insufficiente ed inadeguata alle esigenze del paziente”.
Sulla scorta di tali premesse, hanno concluso chiedendo:
− di riunire il giudizio a quello pendente presso il Tribunale di Bari per ragioni di connessione;
− il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, iure proprio e iure hereditatis, tra cui il danno da perdita del rapporto parentale, il danno biologico terminale e il danno catastrofale e il danno morale, da quantificare nella misura di € 200.000,00 in favore di ciascuna parte e di
€ 75.000,00 per il danno catastrofale o nella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la si è opposta alla richiesta di riunione e ha eccepito CP_4
l'improcedibilità della domanda azionata nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c.
Quanto al merito ha declinato la propria responsabilità e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della Parte_4
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Inoltre, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lamentati a titolo di lesione del rapporto parentale, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli odierni ricorrenti a chiedere il risarcimento dei danni patiti iure proprio;
- In via gradata, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al personale medico e infermieristico della in relazione al trattamento di Parte_5
natura diagnostico - terapeutica espletato sul sig. CP_3
- Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta dagli odierni ricorrenti con la condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e ciò anche nei confronti della accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. CP_4
2055 cod. civ., le diverse responsabilità della , con conseguente condanna Controparte_6
risarcitoria graduata con riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale riduzione del carico risarcitorio;
”.
Costituitasi in giudizio la Parte_4
− ha eccepito la litispendenza del giudizio incardinato presso il Tribunale di Bari;
− ha eccepito la prescrizione della domanda di regresso avanzata dalla;
CP_4
− ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c.;
− ha eccepito la prescrizione delle pretese risarcitorie vantate dai ricorrenti;
− ha contestato la fondatezza nel merito delle domande azionate.
Ha quindi concluso nel seguente modo: “1) In via preliminare: estromettere la dal presente CP_2
giudizio, in mancanza dei presupposti per la chiamata in causa ed al fine di evitare conflitto di giudicati;
2) In subordine, senza accettazione del contraddittorio: dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di regresso e l'infondatezza della pretesa azionata dalla;
CP_1
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3) In via ancor più gradata, senza accettazione del contradditorio: rigettare la istanza di riunione formulata dai ricorrenti, disporre il mutamento del rito e dichiarare prescritta la loro azione nei confronti della CP_2
[... ; nel merito rigettare qualsivoglia domanda fatta valere dalle controparti in danno della , perché CP_2
assolutamente destituita di fondamento in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum.”.
2. Sulle domande avanzate nei confronti della Parte_4
La resistente , costituendosi in giudizio, si è limitata a respingere ogni addebito CP_4
di responsabilità a proprio carico, senza indicare la quale responsabile esclusivo Parte_4
dei fatti dedotti dai ricorrenti.
Come si desume dal tenore complessivo della memoria difensiva della e dalle CP_4
conclusioni ivi rassegnate, la chiamata in causa è stata motivata dall'eventualità di agire in regresso nei confronti della in caso di accertata fondatezza delle pretese attoree. Parte_4
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per tale tipo di domande non opera la regola dell'automatica estensione della domanda attrice nei confronti del terzo chiamato1.
Parte attrice, d'altro canto, in seguito all'avvenuto deposito della c.t.u., ha inteso estendere la domanda spiegata avverso l'originaria convenuta anche nei confronti della terza chiamata Pt_4
evidenziando come il giudizio precedentemente introdotto innanzi al Tribunale di Bari
[...]
contro la predetta società si fosse estinto.
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A tale riguardo, appare opportuno enucleare le modalità operative dell'estensione della domanda avanzata dall'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, al fine di evidenziare come anche a seguito di tale estensione siano mutate le qualifiche soggettive assunte dalle parti costituite in giudizio.
Come chiarito a più riprese da dottrina e Giurisprudenza, anche nell'ipotesi in cui una parte in un giudizio di risarcimento del danno, contesti la propria legittimazione passiva indicando un soggetto terzo come il vero legittimato e lo chiami in causa al fine di ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo anche in mancanza di un'espressa istanza dell'attore, in quanto l'accertamento giudiziale in tali evenienze mira ad individuare il legittimato passivo nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.
Nelle ipotesi in cui il convenuto in un giudizio di risarcimento del danno chieda al Giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, facendo valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore (cd. ipotesi di garanzia impropria) la domanda originaria non si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato ma è necessario che l'attore ne faccia espressa richiesta in tal senso estendendo al convenuto terzo chiamato la propria richiesta (esattamente come avvenuto nel caso di specie).
Tale assunto è stato confermato a più riprese dal granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia e richiamato in una recente sentenza della Suprema Corte, che in relazione all'operatività del meccanismo di estensione della domanda attorea al terzo chiamato ha statuito che "Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto corresponsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non
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contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una autonoma domanda di condanna" (Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, n.18289).
Tale principio di diritto appare perfettamente applicabile al caso di specie, in cui, come già detto, la chiamata in causa è stata motivata dall'eventualità di agire in regresso nei confronti della in caso di accertata fondatezza delle pretese attoree. Parte_4
Tanto premesso, resta da accertare se l'estensione in parola – costitutiva di una vera e propria mutatio libelli in quanto modificativa di uno dei soggetti dell'azione 2– possa dirsi ammissibile, avuto riguardo al fatto che la stessa è stata effettuata in corso di causa e, più precisamente, dopo il deposito della c.t.u.
Sul punto, è saldo l'orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l. fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. civ.
7.09.2020 n. 18546; conformi, ex multis: Cass. civ., SS.UU., 13.09.2018, n. 22404; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 32952 del
17.12.2024; Cass. civ., sez. 3, n. 4105 del 14.02.2024; Cass. civ., sez. 2, n. 22502 del
Tribunale di Taranto sez. civile
26.07.2023; Cass. civ. sez. 3 n. 14779 del 26.05.2023; Cass. civ., sez. 2, n. 22539 del
18.07.2022).
Orbene, fermo restando il rilievo per cui il procedimento che qui occupa risulta instaurato secondo le forme del rito sommario di cognizione ex 702 bis c.p.c., non può non osservarsi, parimenti, che i principi sopra rammentati “sono declinazione di regole generali del processo, in quanto basati sul fondamentale principio della domanda, della ragionevole durata e dell'equo contemperamento tra principio del contraddittorio e dello ius variandi delle parti, onde hanno una portata assolutamente generale che trascende le modifiche normative e le differenze tra processo di cognizione ordinario e semplificato, in quanto questioni generali comuni alle due forme del processo di cognizione”, così come efficacemente affermato dal Tribunale di Milano, con la sent. n. 4178/2025.
Del resto, è la stessa lettura di quanto previsto dall'art. 702 bis c.p.c. – nella sua formulazione financo maggiormente restrittivo rispetto al novellato testo dell'art. 281 duodecies c.p.c. – ad esplicitare che le difese esperibili dal terzo chiamato si cristallizzano al momento della sua costituzione in giudizio “sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, [rispetto ai quali è tenuto ad] indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché a formulare le conclusioni”. Ne consegue che, una mutatio libelli esperita dall'attore in un momento successivo rispetto a quello della prima udienza utile successiva all'autorizzazione della chiamata del terzo disposta dal giudice, non può che essere dichiarata inammissibile.
Diversamente ragionando, infatti, si determinerebbe un gravissimo ed inaccettabile vulnus al diritto del contraddittorio delle controparti, che non potrebbero più difendersi e richiedere l'ammissione di prove rispetto a tale mutatio. La soluzione di rimettere in termini le controparti per svolgere le loro difese, a sua volta, comporterebbe la regressione del processo, che è un effetto incompatibile con il principio - di rilevanza costituzionale - della ragionevole durata del processo, anche rafforzato dai principi di speditezza e concentrazione posti dall'art. 1 della L. 26.11.2021 n. 206, cd Legge Delega Cartabia.
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Devono, pertanto, dichiararsi inammissibili tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della chiamata Pt_4
3. Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla rispetto alle pretese CP_4 vantate dai ricorrenti a titolo di ristoro del danno parentale.
Muovendo dalla premessa della natura extracontrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in caso di domanda risarcitoria dei congiunti della vittima per lesione del rapporto parentale, l'eccezione sollevata dalla è meritevole di accoglimento3. CP_4
Il decesso di è avvenuto il 30 marzo del 2003, mentre il primo atto Controparte_3
Con interruttivo della prescrizione, consistito nella lettera di messa in mora recapitata alla di
Con
, risale al 14 gennaio del 2013 (come dedotto dalla di e non contestato CP_4 CP_4
dal ricorrente).
Pertanto è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione prescritto per l'esercizio dell'azione.
In merito all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, la giurisprudenza ha chiarito che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico- chirurgica decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso
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dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo” (cfr. Cassazione civile, sez. VI , 12/10/2022, n. 297604).
Nel caso di specie, a seguito del decesso del proprio congiunto, avvenuto nel 2003, i ricorrenti, nutrendo il sospetto che il decesso fosse addebitabile alla condotta dei sanitari dell'uno o dell'altro nosocomio, avrebbero potuto avvalersi della consulenza di uno specialista, come poi fatto nel 2014, per trovare conferma dei propri sospetti.
E' in quest'ottica che va apprezzato il riferimento all'ordinaria diligenza contenuto nella massima citata, avendo avuto i ricorrenti contezza sin da subito dell'iter diagnostico e terapeutico a cui era andato incontro il proprio congiunto, che avrebbe quindi dovuto indurli a richiedere un consulto specialistico entro i termini di prescrizione previsti per le singole azioni.
Diversamente, laddove si consentisse alla parte, che ha piena contezza dei fatti dal punto di vista naturalistico, di differire oltre modo le eventuali indagini specialistiche da compiere, si rischierebbe di vanificare del tutto la portata dell'istituto della prescrizione, il cui termine di 4 Cassazione civile, sez. III , 23/02/2023 , n. 5650 “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza”; Cassazione civile , sez. VI , 27/09/2019 , n. 24164 “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell' art. 2935 c.c. , il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.”; “Cassazione civile , sez. III , 21/06/2018 , n. 16331 La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex articolo 1218 del Cc, ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex articolo 1228 del Cc, ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale. La decorrenza del termine prescrizionale decorre, tanto in materia di danno aquiliano, quanto in tema di responsabilità per danni da inadempimento, non dal giorno in cui il danneggiante determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale pregiudizio conseguente al comportamento del terzo (o della controparte contrattuale), usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.”
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decorrenza finirebbe per prorogarsi nel corso del tempo per effetto di una scelta arbitraria e discrezionale della parte interessata ad ottenere il risarcimento.
Inoltre, nel caso di specie, non vi è prova del fatto che le conoscenze scientifiche dell'epoca impedissero, a seguito di apposita consulenza, di addivenire all'ipotesi che il decesso fossa da correlare, sul piano causale, alla condotta dei sanitari di . CP_4
Pertanto, era onere dei ricorrenti procedere a detti accertamenti entro i termini sopra indicati, poiché usando l'ordinaria diligenza avrebbero potuto, sin dalla morte del proprio congiunto, ipotizzare che la causa del decesso fosse da addebitare alle strutture sanitarie convenute.
4. Sulle domande di risarcimento del danno tanatologico e catastrofale avanzate dai ricorrenti iure hereditario.
Preliminarmente, pare opportuno un breve richiamo ai principi che regolano la materia della responsabilità sanitaria e, in particolare, quella della struttura nosocomiale.
Come noto, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni occorsi al paziente ha natura contrattuale ed è comunemente ricondotta all'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal c.d. contratto di spedalità (cfr. Cass. 9556/2002; Cass. S.U. 577/2008).
Tale contratto si configura non solo quando le parti stipulano un accordo per iscritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria.
In forza del rapporto contrattuale che si instaura con il paziente, la struttura è tenuta a fornirgli una prestazione piuttosto articolata, generalmente definita di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. In particolare, in capo alla struttura grava l'obbligo di assicurare vitto e alloggio, di prestare le cure necessarie al paziente, di mettere a disposizione
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il suo apparato strutturale (attrezzature, personale infermieristico, personale medico etc.), di garantire la sicurezza dei macchinari, la vigilanza del reparto ed ambienti salubri.
La struttura sanitaria può essere quindi chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente, sia ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni previste dal contratto di spedalità, sia ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, nel caso in cui si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, che con la loro condotta abbiano determinato l'evento lesivo.
Tale impianto è stato peraltro confermato anche dalla legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Pt_6
), che all'art. 7 ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità delle strutture
[...]
sanitarie pubbliche e private per i fatti dolosi o colposi addebitabili al proprio personale.
L'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale spiega inevitabili riflessi sulla ripartizione tra le parti degli oneri probatori.
Il creditore ha notoriamente l'onere di provare il titolo, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava invece sul debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o, in alternativa, che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un inadempimento qualsiasi della struttura sanitaria o del personale di cui la medesima si è avvalsa, ma deve individuare un inadempimento che sia astrattamente efficiente a produrre il danno patito (cfr. Cass. S.U.
n. 577/2008). In questo modo, è stato inaugurato un indirizzo che ha di fatto alleggerito l'onere probatorio del paziente, al quale spetterebbe provare soltanto il contratto relativo alla prestazione sanitaria e il danno. Ed invero, secondo le Sezioni Unite della Corte di
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Cassazione, l'esonero del paziente che abbia allegato un “inadempimento qualificato” dall'onere di provare il nesso causale costituisce una implicita conseguenza della prova liberatoria addossata alla controparte, alla quale viene richiesto di dimostrare di avere esattamente adempiuto la prestazione sanitaria oppure, in alternativa, il fatto che non sussiste un nesso eziologicamente rilevante tra il proprio inadempimento e la lesione lamentata dal paziente.
Nel quadro venutosi a delineare nel corso del tempo, di contro, si è di recente innestato un significativo filone giurisprudenziale che sembra indicare una netta inversione di rotta.
Alla stregua di tale indirizzo, (cfr. Cass. n. 18392/17, Cass. n. 26824/17, Cass. n. 29315/17,
Cass. n. 4928/18; Cass. n. 7044/2018; Cass. n. 19204/2018; Cass. n. 26907/2020), è stato infatti riaffermato il principio per cui, anche nelle cause di responsabilità medica, il rapporto eziologico è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno e dev'essere, pertanto, provato da colui che asserisce di esserne titolare, vale a dire il paziente, sulla scorta del principio generale consacrato dall'art. 2697 c.c..
Pertanto, al danneggiato spetta fornire la prova:
• della sussistenza di un contratto tra lui e la struttura sanitaria o l'esercente la professione sanitaria di cui alla struttura si è avvalsa, avente ad oggetto una prestazione medica;
• dell'insorgenza di una nuova patologia o dell'aggravamento di una patologia già in essere;
• della sussistenza di qualificati inadempimenti della struttura e/o del sanitario che siano astrattamente idonee a porsi come causa o concausa della patologia o dell'aggravarsi della patologia;
• del legame eziologico tra la condotta della struttura e/o del sanitario e l'evento lesivo.
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Soltanto nel caso in cui il paziente dimostri l'esistenza di tali elementi, la struttura sanitaria sarà, a sua volta, gravata dall'onere di provare che la stessa ha correttamente adempiuto alle prestazioni richieste, ovvero che, pur essendo configurabile un suo inesatto adempimento alla prestazione sanitaria, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno, riconducibile quindi a fattori del tutto estranei alla sua sfera di incidenza.
In questa prospettiva, si fa strada l'idea secondo cui la responsabilità contrattuale ha natura obiettiva, nel senso che si fonda esclusivamente sull'inadempimento e non sulla colpa, con la conseguenza appunto che il creditore deve provare l'esistenza di un'obbligazione e l'inadempimento nella sua materialità. La prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., vertente sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, non riguarda pertanto un fatto costitutivo della fattispecie di responsabilità, ma un fatto estintivo, della cui dimostrazione deve farsi carico il debitore.
Ed invero, la diligenza richiesta al debitore dal primo comma dell'art. 1176 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni, così come la sua violazione, vale a dire la colpa, assolve alla sola funzione di prevenire l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, quindi,
l'imputazione della responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Più precisamente, lo sforzo di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 1, c.c., che va parametrato alla comune diligenza, attiene alla conservazione delle possibilità di adempiere, traducendosi sul piano pratico nell'impiego delle cautele necessarie ad evitare che la prestazione professionale sanitaria divenga impossibile. La colpa del debitore coincide con il non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione.
Alla struttura sanitaria spetta, pertanto, dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Più precisamente, deve
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provare il nesso di causalità tra la causa imprevedibile ed inevitabile e l'impossibilità di esatto adempimento.
In alternativa, alla struttura sanitaria spetta dimostrare di aver adempiuto correttamente alla prestazione, occorrendo però in questo caso fare riferimento non tanto al parametro della comune diligenza, quanto a quello della diligenza professionale (cfr. Cass. n. 18392/2017). In altri termini, a fronte dell'imperizia imputata dal paziente, occorre dimostrare che gli operatori sanitari hanno tenuto una condotta corrispondente alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali stabilite in relazione al caso concreto, oppure che si sono discostati dalla loro osservanza a causa della specificità del caso concreto, rispetto al quale le linee guida o le buone pratiche non erano pertinenti;
con l'avvertenza che l'osservanza di tali parametri (linee guida e/o buone pratiche clinico-assistenziali) concerne solo perizia del sanitario (cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 50078), non estendendosi alle condotte professionali negligenti ed imprudenti, che restano espressione di un atteggiamento colposo.
Ricapitolando, il ciclo causale viene ad articolarsi in due distinti segmenti: il primo intercorrente tra la prestazione sanitaria difettosa e il danno lamentato dal paziente, cui spetta assolvere il relativo onere probatorio;
il secondo, che invece investe il corretto adempimento della prestazione o l'insorgenza di fattori sopravvenuti non imputabili al debitore o, ancora,
l'impossibilità di una corretta esecuzione della prestazione, la sussistenza del quale dev'essere dimostrata dal medico/nosocomio convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. con relativa sopportazione del rischio della causa ignota. Questo secondo segmento del percorso causale è quindi del tutto eventuale, in quanto si attiva solo una volta che il paziente danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica e/o l'insorgenza di nuove patologie sono causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari.
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Ciò posto, all'esito dell'istruttoria di causa, non è stata raggiunta la prova della responsabilità addebitata alla , non essendo emerse inadempienze addebitabili ai suoi CP_4
operatori sanitari.
Come obiettivamente riscontrabile dalla lettura delle considerazioni medico-legali espresse alle pag. 57-67 dell'elaborato peritale – a cui si fa espresso rimando per ragioni di sintesi – i periti hanno efficacemente affermato che i sanitari del presidio di AR CA, nel lasso di tempo durante il quale ebbero in cura il , non disponevano – in disparte una certa CP_3
“laconicità” delle indicazioni riportate nella cartella clinica – “di segni e sintomi che potessero far prevedere quel che si sarebbe verificato successivamente”, ossia il severo e repentino aggravamento delle condizioni cliniche del paziente una volta giunto presso l'ospedale San Paolo di Pt_4
fino al decesso di quest'ultimo, verosimilmente determinato da una crisi multi organo.
In particolare, non è superfluo rammentare come, allo scopo di sostenere le considerazioni che precedono, i periti abbiano evidenziato che:
- subito dopo il ricovero del 20 febbraio 2003, “presumibilmente motivato dal pregresso intervento demolitivo subito da nel 1991 per una neoplasia vescicale. Nel '91 cistectomia e Bricker x K CP_3 vescicale”, l'esame obiettivo e quello endoscopico del successivo 21 febbraio non avevano evidenziato criticità di sorta, così come anche gli esami ematochimici condotti quello stesso giorno;
- il successivo 22 e 26 febbraio furono ripetuti gli esami endoscopici, la cui esecuzione fu resa particolarmente difficile dal riscontrato accumulo di feci nell'intestino, rispetto alle quali, emblematicamente, non fu mai riscontrato il colore scuro tipico della melena (accumulo di sangue digerito nelle feci), che avrebbe dovuto essere necessariamente presente ove vi fosse stata un'emorragia del tratto gastrico;
- Il 28 febbraio il fu visitato dal chirurgo generale, che, annotando la presenza di CP_3
“dolore colico […] spesso accompagnato da vomito” e, comunque, la trattabilità dell'addome e l'assenza di punti dolenti, prescrisse colonscopia, poi effettuata se pur limitatamente alla porzione sinistra del colon, poiché “a livello della fessura splenica, per angolazioni flogistiche del viscere non si riesce tecnicamente a valicarle”;
- l'esame endoscopico fu perciò completato il successivo 4 marzo con ulteriore conferma della presenza “diffusa di piccoli diverticoli molto numerosi nel tratto sigmoideo, in assenza di evidenti ostacoli endoluminali”;
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- in quella stessa data il chirurgo generale confermò la diagnosi di malattia diverticolare del colon, “senza segni di complicanze”, e prescrisse rifaximina (Normix) per dieci giorni e dieta ricca di fibre.
Sì che, a fronte di esami obiettivi e risultanze cliniche in buona sostanza tranquillizzanti rispetto alla ricorrenza di una mera forma diverticolare sub-occlusiva, “nessun elemento (clinico, di laboratorio, strumentale) poteva far sospettare, in quel momento, quanto sarebbe accaduto dopo la dimissione del 4 marzo”, e ciò soprattutto alla luce della considerazione per cui, indipendentemente da quanto annotato dai sanitari baresi il 10 marzo in relazione alla presunta esistenza di una pregressa melena (che supponevano esistente già all'epoca del ricovero in AR CA), l'evidenza clinica esaminata è oggettivamente indice del contrario. Del resto, le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto le stesse appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica, avendo i periti basato il loro convincimento su un compendio probatorio adeguato, nonché risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale dell'attore, confermando le loro valutazioni iniziali. Esclusa, dunque, per le ragioni di cui sopra, la risarcibilità delle voci di danno richieste iure proprio e iure hereditario dall'attore, con specifico riferimento alla risarcibilità del danno c.d. “tanatologico”, pure oggetto di richiesta in sede di formulazione delle conclusioni, si osserva quanto segue. Sul punto, è sufficiente rammentare che la Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 15350/2015, resa a Sezioni Unite, hanno affermato che la morte d'una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare, non potendo, nel nostro ordinamento, configurarsi un danno "da perdita della vita", per il sol fatto che lo stesso verrebbe – inammissibilmente – a configurarsi come un diritto che sorge in capo ad un soggetto che, in quello stesso momento, si estingue. Le suesposte considerazioni esplicano effetto assorbente rispetto alla domanda in garanzia spiegata da nei confronti della terza chiamata. CP_4
5. Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Alcune considerazioni, tuttavia, devono essere svolte per quel che attiene al riparto delle spese con riferimento alla posizione del terzo chiamato. Sul punto, la giurisprudenza di
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legittimità ha chiarito (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 23123/2019) che la domanda di garanzia – come quella di fatto spiegata nel caso di specie – è funzionale a deviare sul terzo le conseguenze economiche di un'eventuale soccombenza del chiamante e, come tale, presuppone il necessario accoglimento della domanda principale, verificandosi, in caso contrario, il mero assorbimento della domanda, così come supra argomentato. Tanto premesso, è altrettanto pacifico che la regolamentazione delle spese di lite impone l'applicazione del principio di causalità, con la conseguenza – in linea generale – che in caso di rigetto della domanda principale le spese processuali sostenute dal terzo saranno poste a carico di chi, rimasto soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, anche nell'ipotesi in cui l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Detto principio, tuttavia, trova un temperamento nell'ipotesi in cui la chiamata in causa appaia palesemente arbitraria (cfr., fra le tante, Cass. n. 23552/11; Cass. n. 19181/03; Cass. n. 8363/10), con valutazione, sul punto, rimessa all'esclusivo apprezzamento del giudicante. Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene sussistenza proprio la ricorrenza di siffatta ipotesi, posto che , nel formulare la chiamata in causa del terzo avrebbe CP_4 Pt_4 potuto, al più, concepire la stessa alla fine di invocare l'esclusiva responsabilità del chiamato per il fatto dannoso - in ipotesi di un suo positivo accertamento - ma non certo allo scopo di Con ottenere una regolamentazione dei rapporti economici interni tra le due mediante regresso, circostanza del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente giudizio.
In ragione di tanto, la rifusione delle spese di lite sopportate dalla chiamata dovrà essere posta in capo non già agli attori soccombenti, bensì alla chiamante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA
• Inammissibile la domanda spiegata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Parte_3 Pt_4
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della convenuta , Parte_3 CP_4
DICHIARA
Tribunale di Taranto sez. civile
• assorbita la domanda spiegata da nei confronti di CP_4 Pt_4
CONDANNA gli attori, in solido:
• al pagamento delle spese di lite nei confronti , che liquida in complessivi € CP_4
10.860,00, oltre IVA e accessori come per legge;
: CP_4
• al pagamento de delle spese di lite nei confronti che liquida in complessivi € Pt_4
10.860,00, oltre IVA e accessori come per legge;
PONE
• definitivamente a carico degli attori le spese di CTU
Taranto, 5/12/2025
Il Giudice Raffaele Maria Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. III , 14/12/2024 , n. 32556
“Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea al terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva condannato il terzo chiamato, membro di una equipe medica, in solido con gli originari convenuti, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della imperita e negligente assistenza sanitaria prestata in occasione del parto, nonostante la chiamata fosse stata svolta dal convenuto, altro medico membro dell'equipe, al solo fine di accertarne la corresponsabilità ed agire in regresso, previa graduazione delle colpe).” 2 Cassazione Civile, SS.UU. n. 26727/2024 3 Cassazione civile , sez. VI , 26/07/2021 , n. 21404: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”; Cassazione civile , sez. III , 21/02/2025 , n. 4644 “In relazione alla richiesta di risarcimento del danno patito iure proprio , per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente affetto da problemi psichici, l'iniziativa autolesionistica del malato, risoltasi in un atto suicidario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza da parte della struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, non è riconducibile alla previsione dell' art. 1218 c.c. , poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente;
ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei terzi protetti dal contratto, se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente. (Fattispecie relativa ad un suicidio verificatosi, a causa dell'omessa Cont vigilanza, in una struttura riabilitativa per disabili psichici, convenzionata con la ).”