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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 16/12/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.45 compaiono:
l'avv. LEONARDO BARDI per , CP_1
Funzionario avv. ALESSIO GIRGENTI per la Controparte_2
Assiste all'udienza:
- dr. Pietro Vannucchi ex art. 73 D.l. 69/2013
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Bardi precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi alle note scritte depositate, richiamando la dichiarazione dell'agronomo depositata.
L'avv. Girgenti, vista la produzione documentale avversaria, rileva in via preliminare la tardività e nel merito l'infondatezza. In tema di sanzioni amministrative è presunta
(cfr. Cass. 4830/2021, non è prevista una scusabilità dell'errore nelle sanzioni amministrative). Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Bardi dichiara che il proprio assistito ha provato a comunicare dove fosse conservato questo registro di campagna con tutte le difficoltà linguistiche sussistenti, essendo di nazionalità cinese.
L'avv. Girgenti rileva che se il registro fosse stato rinvenuto sul furgone comunque non c'è scusabilità, la colpa si presume e in questo caso permane.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.30 tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Pagina 1 di 9 Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
Pagina 2 di 9 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato Sezione civile
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 262/2025 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. BARDI LEONARDO CP_1
Resistente: , in persona del funzionario avv. BINI Controparte_2
SS
all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione
10/2025 emessa dalla in data 7/1/2025; Controparte_2
2. NULLA sulle spese.
Prato, 16/12/2025
Il giudice
Dr.ssa Costanza Comunale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 22 Legge 689/1981 e art. 6 D.lgs. 150/2011 CP_1 quale titolare dell'impresa individuale denominata TA NG NG ha Pagina 3 di 9 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 10/2025 emessa dalla CP_2 in data 7/1/2025 e notificata in data 9.1.2025 con cui è stato ingiunto al
[...] medesimo di pagare la somma di euro 3.260,00 a titolo di sanzione pecuniaria e spese di notifica.
A sostegno delle proprie domande l'opponente ha dedotto: (1) che la CP_2
con l'ordinanza ingiunzione suddetta, ha contestato al ricorrente la
[...] violazione dell'art. 16 comma 3 sanzionato ai sensi dell'art. 24 comma 13 del D.lgs.
150/2012 in quanto non ha esibito/detenuto il 'quaderno di campagna' nel quale vanno riportate anche le registrazioni dei trattamenti fitosanitari eseguiti, nonché la violazione dell'art. 3 comma 3, sanzionata ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 194/2025, in quanto non ha detenuto correttamente i prodotti fitosanitari rinvenuti presso l'azienda, secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
(2) che, in relazione alla prima violazione contestata, l'atto è viziato per difetto di motivazione posto che il ricorrente era disponibile ad esibire il 'quaderno di campagna' al ritorno dal furgone aziendale sul quale era conservato ma gli agenti accertatori non hanno dimostrato la disponibilità ad agevolarne l'esibizione nei tempi e nei modi proposti dal medesimo, compiendo un eccesso di potere per carenza dei presupposti. non essendo, peraltro, vero che il ricorrente non detenesse il quaderno nelle modalità prescritte dalla normativa;
(3) che in relazione alla seconda violazione contestata l'atto è viziato da carenza di motivazione, poiché non si fa cenno né alle modalità di conservazione rinvenute né a quelle asseritamente corrette, come individuate dalle fonti previste dalla normativa di riferimento.
Con memoria di costituzione si è costituita in giudizio la , a Controparte_2 mezzo di proprio funzionario, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria.
La convenuta, in particolare, ha dedotto: (1) che la vicenda sottesa all'ingiunzione trae origine da un sopralluogo compiuto dal Comando Carabinieri per la Tutela
Agroalimentare di Roma avvenuto in data 19/9/2023 presso la sede operativa dell'impresa agricola dell'odierno opponente, sopralluogo finalizzato alla verifica del rispetto delle norme in materia di tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, nonché della protezione delle piante dagli organismi nocivi presso le imprese alimentari;
(2) che, in particolare, gli agenti accertatori hanno accertato l'assenza di alcun armadietto Pagina 4 di 9 dedicato alla custodia dei prodotti fitosanitari;
(3) che, inoltre, veniva accertato che controparte in relazione al possesso e alla corretta compilazione del quaderno di campagna “ha dichiarato di aver delegato il proprio agronomo di fiducia, dott.
(…). Quest'ultimo, contattato telefonicamente dalla parte Persona_1 alle ore 11.45, riferiva di essere a conoscenza dell'effettiva presenza di detto documento ma che avrebbe chiesto notizie alla locale sede della che segue Parte_1
l'impresa oggetto del controllo, con riserva di produrre successive informazioni e copia di documentazione al reparto scrivente”; (4) che le operazioni sono state svolte alla costante presenza di controparte, come risulta dal verbale;
(5) che le violazioni sono state correttamente accertate;
(6) che è lo stesso ricorrente ad affermare che il quaderno di campagna, che deve essere conservato presso la sede aziendale, si trovava su un furgone;
(7) che dal verbale si comprende immediatamente quale sia stata l'infrazione e la motivazione della sanzione irrogata;
(8) che, peraltro,
l'opponente, in sede di accertamento, aveva ben compreso il motivo dell'infrazione contestata, tanto che si adoperava dichiarando di aver delegato il proprio agronomo di fiducia che veniva contattato telefonicamente dal medesimo;
(9) che dal verbale emerge anche la disponibilità degli agenti accertatori ad agevolare l'esibizione del documento richiesto;
(10) che, difatti, la sanzione è stata irrogata dopo dieci giorni rispetto all'accertamento, proprio per consentire all'odierno opponente di trasmettere il relativo registro;
(11) che anche la doglianza relativa al verbale 26/34-3 è priva di fondamento;
(12) che, difatti, nel verbale delle operazioni di sopralluogo, espressamente richiamato dal verbale suindicato, venivano descritte le condizioni in cui venivano rinvenuti i prodotti fitosanitari indicando chiaramente le modalità di conservazioni.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni così come riportate nel verbale.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Con riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione relativamente alla violazione di cui all'art. 16 comma 3 D.lgs. 150/12 si rileva l'infondatezza del medesimo.
L'ordinanza-ingiunzione qui impugnata richiama il rapporto svolto dai verbalizzanti nonché i verbali per le violazioni 26/34-2 e 26/34-3; il verbale delle operazioni Pagina 5 di 9 compiute è stato redatto alla presenza dell'odierno opponente il quale ha dichiarato di comprendere la lingua italiana e nel medesimo si legge “ in relazione CP_1 al possesso e la corretta compilazione del quaderno di campagna ha dichiarato di aver delegato il proprio agronomo di fiducia, dott. (…). Persona_1
Quest'ultimo, contattato telefonicamente dalla parte alle ore 11.45, riferiva di essere
a conoscenza della effettiva presenza di detto documento ma che avrebbe chiesto notizie alla locale sede della che segue l'impresa oggetto del controllo, Parte_1 con riserva di produrre successive informazioni e copia della documentazione al
Reparto scrivente.”.
La dedotta circostanza circa la disponibilità dell'opponente ad esibire il quaderno di campagna “al ritorno del furgone aziendale, sul quale era conservato” o comunque le dichiarazioni rese dall'agronomo dell'opponente, come depositate in data 21.11.2025 sono prive di pregio e peraltro contraddicono quanto dichiarato dal medesimo durante le operazioni effettuate dagli agenti accertatori.
Ad ogni modo si osserva che la norma suindicata prescrive: “3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio.
Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere Pagina 6 di 9 compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.
Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza.
Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora
l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.” per cui non rileva nel presente giudizio né che il quaderno fosse materialmente presente nel furgone dell'odierno ricorrente né che quest'ultimo volesse consegnarlo al proprio agronomo di fiducia al fine di verificarne la correttezza dei dati inseriti.
La violazione è consistita nell'omessa conservazione del quaderno di campagna secondo le modalità indicate dalla normativa applicabile. Pagina 7 di 9 Stesse conclusioni con riguardo al lamentato eccesso di potere da parte dell'amministrazione, non potendosi affermare che gli agenti accertatori non abbiano applicato i principi legislativi della collaborazione della buona fede, come previsti dal legislatore.
Durante le operazioni, difatti, hanno acconsentito a che l'opponente telefonasse al proprio agronomo di fiducia per avere notizie circa la tenuta del quaderno di campagna, agronomo che si era riservato di sentire la locale sede della Parte_1
“con riserva di produrre successive informazioni e copia di documentazione al
Reparto scrivente”, tuttavia, mai avvenuta.
Inoltre, ammesso e non concesso che il ricorrente avesse smarrito il quaderno di campagna, tale circostanza non è rilevante alla luce del tenore della norma violata, come sopra richiamata.
Anche con riguardo alla seconda doglianza lamentata questo giudice ne ritiene l'infondatezza.
Nel verbale delle operazioni viene dettagliatamente descritto ciò che viene constatato con elencazione dei prodotti fitosanitari rinvenuti nonché descrizione dettagliata delle modalità di conservazione dei medesimi. Alcun obbligo incombeva sull'amministrazione di indicare, nell'ordinanza- ingiunzione qui impugnata, le modalità corrette di conservazione, modalità che dovevano essere ben note all'odierno opponente, il quale ha conseguito il certificato di abilitazione all'acquisto, alla consulenza, alla detenzione e all'uso dei prodotti fitosanitari, previo corso di formazione, ex artt. 7 e 8 D.lgs. 150/2012.
Si osserva, infine, che secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 16316 del 30/07/2020 (Rv. 658790-01).
Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione riporta le violazioni commesse indicandole specificamente, richiama i processi verbali sottesi nonché il verbale delle Pagina 8 di 9 operazioni degli agenti accertatori e i rilievi difensivi non sono stati presentati dal ricorrente.
Tanto basta per respinge l'opposizione.
Nulla sulle spese tenuto conto che la si è costituita a mezzo di Controparte_2 proprio funzionario delegato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 23825 del
04/08/2023 (Rv. 668721-01): “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purchè risultino da apposita nota.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione
10/2025 emessa dalla in data 7/1/2025; Controparte_2
2. NULLA sulle spese.
Prato, 16/12/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
Pagina 9 di 9
UDIENZA del 16/12/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.45 compaiono:
l'avv. LEONARDO BARDI per , CP_1
Funzionario avv. ALESSIO GIRGENTI per la Controparte_2
Assiste all'udienza:
- dr. Pietro Vannucchi ex art. 73 D.l. 69/2013
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Bardi precisa le conclusioni come da ricorso e discute la causa riportandosi alle note scritte depositate, richiamando la dichiarazione dell'agronomo depositata.
L'avv. Girgenti, vista la produzione documentale avversaria, rileva in via preliminare la tardività e nel merito l'infondatezza. In tema di sanzioni amministrative è presunta
(cfr. Cass. 4830/2021, non è prevista una scusabilità dell'errore nelle sanzioni amministrative). Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Bardi dichiara che il proprio assistito ha provato a comunicare dove fosse conservato questo registro di campagna con tutte le difficoltà linguistiche sussistenti, essendo di nazionalità cinese.
L'avv. Girgenti rileva che se il registro fosse stato rinvenuto sul furgone comunque non c'è scusabilità, la colpa si presume e in questo caso permane.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.30 tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Pagina 1 di 9 Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
Pagina 2 di 9 Repubblica Italiana
Tribunale di Prato Sezione civile
In nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale nella causa iscritta al n. R.G. 262/2025 tra le parti:
Ricorrente: , con l'avv. BARDI LEONARDO CP_1
Resistente: , in persona del funzionario avv. BINI Controparte_2
SS
all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione
10/2025 emessa dalla in data 7/1/2025; Controparte_2
2. NULLA sulle spese.
Prato, 16/12/2025
Il giudice
Dr.ssa Costanza Comunale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 22 Legge 689/1981 e art. 6 D.lgs. 150/2011 CP_1 quale titolare dell'impresa individuale denominata TA NG NG ha Pagina 3 di 9 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 10/2025 emessa dalla CP_2 in data 7/1/2025 e notificata in data 9.1.2025 con cui è stato ingiunto al
[...] medesimo di pagare la somma di euro 3.260,00 a titolo di sanzione pecuniaria e spese di notifica.
A sostegno delle proprie domande l'opponente ha dedotto: (1) che la CP_2
con l'ordinanza ingiunzione suddetta, ha contestato al ricorrente la
[...] violazione dell'art. 16 comma 3 sanzionato ai sensi dell'art. 24 comma 13 del D.lgs.
150/2012 in quanto non ha esibito/detenuto il 'quaderno di campagna' nel quale vanno riportate anche le registrazioni dei trattamenti fitosanitari eseguiti, nonché la violazione dell'art. 3 comma 3, sanzionata ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 194/2025, in quanto non ha detenuto correttamente i prodotti fitosanitari rinvenuti presso l'azienda, secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
(2) che, in relazione alla prima violazione contestata, l'atto è viziato per difetto di motivazione posto che il ricorrente era disponibile ad esibire il 'quaderno di campagna' al ritorno dal furgone aziendale sul quale era conservato ma gli agenti accertatori non hanno dimostrato la disponibilità ad agevolarne l'esibizione nei tempi e nei modi proposti dal medesimo, compiendo un eccesso di potere per carenza dei presupposti. non essendo, peraltro, vero che il ricorrente non detenesse il quaderno nelle modalità prescritte dalla normativa;
(3) che in relazione alla seconda violazione contestata l'atto è viziato da carenza di motivazione, poiché non si fa cenno né alle modalità di conservazione rinvenute né a quelle asseritamente corrette, come individuate dalle fonti previste dalla normativa di riferimento.
Con memoria di costituzione si è costituita in giudizio la , a Controparte_2 mezzo di proprio funzionario, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria.
La convenuta, in particolare, ha dedotto: (1) che la vicenda sottesa all'ingiunzione trae origine da un sopralluogo compiuto dal Comando Carabinieri per la Tutela
Agroalimentare di Roma avvenuto in data 19/9/2023 presso la sede operativa dell'impresa agricola dell'odierno opponente, sopralluogo finalizzato alla verifica del rispetto delle norme in materia di tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, nonché della protezione delle piante dagli organismi nocivi presso le imprese alimentari;
(2) che, in particolare, gli agenti accertatori hanno accertato l'assenza di alcun armadietto Pagina 4 di 9 dedicato alla custodia dei prodotti fitosanitari;
(3) che, inoltre, veniva accertato che controparte in relazione al possesso e alla corretta compilazione del quaderno di campagna “ha dichiarato di aver delegato il proprio agronomo di fiducia, dott.
(…). Quest'ultimo, contattato telefonicamente dalla parte Persona_1 alle ore 11.45, riferiva di essere a conoscenza dell'effettiva presenza di detto documento ma che avrebbe chiesto notizie alla locale sede della che segue Parte_1
l'impresa oggetto del controllo, con riserva di produrre successive informazioni e copia di documentazione al reparto scrivente”; (4) che le operazioni sono state svolte alla costante presenza di controparte, come risulta dal verbale;
(5) che le violazioni sono state correttamente accertate;
(6) che è lo stesso ricorrente ad affermare che il quaderno di campagna, che deve essere conservato presso la sede aziendale, si trovava su un furgone;
(7) che dal verbale si comprende immediatamente quale sia stata l'infrazione e la motivazione della sanzione irrogata;
(8) che, peraltro,
l'opponente, in sede di accertamento, aveva ben compreso il motivo dell'infrazione contestata, tanto che si adoperava dichiarando di aver delegato il proprio agronomo di fiducia che veniva contattato telefonicamente dal medesimo;
(9) che dal verbale emerge anche la disponibilità degli agenti accertatori ad agevolare l'esibizione del documento richiesto;
(10) che, difatti, la sanzione è stata irrogata dopo dieci giorni rispetto all'accertamento, proprio per consentire all'odierno opponente di trasmettere il relativo registro;
(11) che anche la doglianza relativa al verbale 26/34-3 è priva di fondamento;
(12) che, difatti, nel verbale delle operazioni di sopralluogo, espressamente richiamato dal verbale suindicato, venivano descritte le condizioni in cui venivano rinvenuti i prodotti fitosanitari indicando chiaramente le modalità di conservazioni.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni così come riportate nel verbale.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Con riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione relativamente alla violazione di cui all'art. 16 comma 3 D.lgs. 150/12 si rileva l'infondatezza del medesimo.
L'ordinanza-ingiunzione qui impugnata richiama il rapporto svolto dai verbalizzanti nonché i verbali per le violazioni 26/34-2 e 26/34-3; il verbale delle operazioni Pagina 5 di 9 compiute è stato redatto alla presenza dell'odierno opponente il quale ha dichiarato di comprendere la lingua italiana e nel medesimo si legge “ in relazione CP_1 al possesso e la corretta compilazione del quaderno di campagna ha dichiarato di aver delegato il proprio agronomo di fiducia, dott. (…). Persona_1
Quest'ultimo, contattato telefonicamente dalla parte alle ore 11.45, riferiva di essere
a conoscenza della effettiva presenza di detto documento ma che avrebbe chiesto notizie alla locale sede della che segue l'impresa oggetto del controllo, Parte_1 con riserva di produrre successive informazioni e copia della documentazione al
Reparto scrivente.”.
La dedotta circostanza circa la disponibilità dell'opponente ad esibire il quaderno di campagna “al ritorno del furgone aziendale, sul quale era conservato” o comunque le dichiarazioni rese dall'agronomo dell'opponente, come depositate in data 21.11.2025 sono prive di pregio e peraltro contraddicono quanto dichiarato dal medesimo durante le operazioni effettuate dagli agenti accertatori.
Ad ogni modo si osserva che la norma suindicata prescrive: “3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso. Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all'azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
4. La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio.
Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti può essere Pagina 6 di 9 compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.
Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza.
Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora
l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.
Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.” per cui non rileva nel presente giudizio né che il quaderno fosse materialmente presente nel furgone dell'odierno ricorrente né che quest'ultimo volesse consegnarlo al proprio agronomo di fiducia al fine di verificarne la correttezza dei dati inseriti.
La violazione è consistita nell'omessa conservazione del quaderno di campagna secondo le modalità indicate dalla normativa applicabile. Pagina 7 di 9 Stesse conclusioni con riguardo al lamentato eccesso di potere da parte dell'amministrazione, non potendosi affermare che gli agenti accertatori non abbiano applicato i principi legislativi della collaborazione della buona fede, come previsti dal legislatore.
Durante le operazioni, difatti, hanno acconsentito a che l'opponente telefonasse al proprio agronomo di fiducia per avere notizie circa la tenuta del quaderno di campagna, agronomo che si era riservato di sentire la locale sede della Parte_1
“con riserva di produrre successive informazioni e copia di documentazione al
Reparto scrivente”, tuttavia, mai avvenuta.
Inoltre, ammesso e non concesso che il ricorrente avesse smarrito il quaderno di campagna, tale circostanza non è rilevante alla luce del tenore della norma violata, come sopra richiamata.
Anche con riguardo alla seconda doglianza lamentata questo giudice ne ritiene l'infondatezza.
Nel verbale delle operazioni viene dettagliatamente descritto ciò che viene constatato con elencazione dei prodotti fitosanitari rinvenuti nonché descrizione dettagliata delle modalità di conservazione dei medesimi. Alcun obbligo incombeva sull'amministrazione di indicare, nell'ordinanza- ingiunzione qui impugnata, le modalità corrette di conservazione, modalità che dovevano essere ben note all'odierno opponente, il quale ha conseguito il certificato di abilitazione all'acquisto, alla consulenza, alla detenzione e all'uso dei prodotti fitosanitari, previo corso di formazione, ex artt. 7 e 8 D.lgs. 150/2012.
Si osserva, infine, che secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.” (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 16316 del 30/07/2020 (Rv. 658790-01).
Nel caso in esame, l'ordinanza-ingiunzione riporta le violazioni commesse indicandole specificamente, richiama i processi verbali sottesi nonché il verbale delle Pagina 8 di 9 operazioni degli agenti accertatori e i rilievi difensivi non sono stati presentati dal ricorrente.
Tanto basta per respinge l'opposizione.
Nulla sulle spese tenuto conto che la si è costituita a mezzo di Controparte_2 proprio funzionario delegato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 23825 del
04/08/2023 (Rv. 668721-01): “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purchè risultino da apposita nota.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. RESPINGE l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione
10/2025 emessa dalla in data 7/1/2025; Controparte_2
2. NULLA sulle spese.
Prato, 16/12/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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