Articolo 7 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
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15 gennaio 1994
Art. 7. (Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza) 1. Le somme di cui all' articolo 5, secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e successive modificazioni, sono assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini assistenziali in favore del personale in servizio e in congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalita' fissate con decreto del Ministro delle finanze. 2. Le eventuali disponibilita' del Fondo di cui al presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui al comma 1
Nota all'art. 7:
- Si riporta qui di seguito il testo dell' art. 5 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari), limitatamente al secondo comma:
"Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, e' assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:
a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:
1) del ventitre' per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;
3) del cinquanta per cento, al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;
4) del ventiquattro per cento, al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall' art. 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994